Ordinanza presidenziale 25 marzo 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00348/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02387/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giantin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale, in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Carlo De Simoni, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Alberto Bicocchi e Paola Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Padova, via Tommaseo 60;
nei confronti
I.R.A.-Istituto di Riposo per Anziani non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 9 luglio 2007, delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3239 del 17.10.2006 e n. 2033 del 3 .7.2007;
quanto ai motivi aggiunti:
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 936 del 23.12.2008; della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24 marzo 2009;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Comune di Padova;
Visto l’atto depositato il 3 febbraio 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021- tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato presso questo Tribunale il 3 febbraio 2021, la parte ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
- che tale atto è stato sottoscritto, per accettazione della rinuncia e della chiesta compensazione delle spese, dai procuratori delle restanti parti costituite;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto di compensare le spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO