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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 3261/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 3261 / 2019 Ruolo Generale tra:
, c.f. , residente in Cornate Parte_1 C.F._1 d'Adda (MB), via G.Matteotti n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Passoni ( , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Monza via C.F._2 Vittorio Emanuele 52, pec Email_1 ricorrente contro
, residente in [...], C.F. CP_1
assistito e difeso dall'avv. Sara Cadonati, C.F. C.F._3
, pec: e dall'Abogado Lelio C.F._4 Email_2 Luigi Di Blasio. C.F. , iscritto nella Sezione Speciale degli Avvocati C.F._5 Stabiliti presso l'Ordine di Bergamo, pec elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv Sara Cadonati in Bergamo, via XX Settembre n. 58, resistente - nonché
(C.F. – P.IVA ) con sede legale in CP C.F._6 P.IVA_1 Cassano d'Adda (MI), via Cesare Balbo n. 7 (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ferrari del Foro di Bergamo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio in Boltiere (BG), p.zza IV Novembre n. 20, PEC:
Email_4 terzo chiamato ad istanza di parte convenuta nonché
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_3
, residente a [...], rappresentato e C.F._8 difeso dall'avvocato Marco Pescara (Cod. Fisc. del foro di Milano, C.F._9 presso lo Studio del quale, in Gorgonzola, via Bellini n. 2, è elettivamente domiciliato, PEC: (mail ordinaria ) Email_5 Email_6
1 terzo chiamato ad istanza del terzo chiamato CP
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
1) Dichiararsi tenuto il GN al risarcimento in favore della GNa CP_1 Parte_1 dei danni patiti ed accertati in sede di C.T.U. ed AT ivi incluse tutte le spese tecniche e legali,
[...] nella misura di euro 34.998,82, o della maggior e/o minor somma accertata in corso di causa;
2) Condannarsi conseguentemente il GN al pagamento in favore della GNa CP_1 [...]
dell'importo liquidato sub 1), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa per il presente giudizio nonché del giudizio di accertamento tecnico se ed in quanto non liquidato al precedente punto 1)
➢ resistente
Nel merito: respingere le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria: ammettere le prove di cui alla memoria n. 2.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, condannare il GN
, titolare dell'omonima impresa individuale, in qualità di costruttore dell'immobile sito in CP
Cornate D'Adda (MB), via Matteotti n. 22, e/o il GN , titolare della Impresa Edile Controparte_3
OL IL & C, in qualità di subappaltatore, a tenere indenne e manlevare il sig. da qualsiasi CP_1 somma quest'ultimo fosse eventualmente condannato a corrispondere alla ricorrente, spese di difesa, CTU,
CTP e qualsiasi altra spesac ompresa, nonché ad eseguire, in vece del sig. eventuali obblighi di fare a CP_1 cui quest'ultimo fosse eventualmente condannato.
In ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi
➢ Terzo chiamato CP
In via preliminare.
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dalla GNa ai Parte_1 sensi dell'art. 164 cpc, per mancanza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui al n.
4 dell'art. 163 c.p.c..
In via principale.
-Respingere le domande della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Respingere le domande di manleva avanzate dal GN per i motivi di cui in narrativa della comparsa CP_1 di costituzione e risposta.
In via subordinata.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di parte ricorrente e parte resistente principale, il GN chiede che venga condannato, in manleva, il GN CP _3
(C.F. , personalmente e/o in proprio e/o in qualità di titolare dell'omonima
[...] C.F._8 ditta OL IL & Co. S.a.s. (P.IVA ) sita in Trezzano Rosa (Mi), via Verdi n. 19. P.IVA_2
In ogni caso
2 Con vittoria di diritti, spese, onorari tutti, specificando che nel caso di rigetto delle domande della ricorrente, poiché la chiamata in causa del terzo si è resa necessaria a seguito della chiamata in causa, Controparte_3
a sua volta, dell' da parte di , si chiede che le spese legali tutte, comprese quelle CP CP_1 eventualmente disposte in favore di , vengano poste a carico di Controparte_3 Parte_1
e di o della sola ricorrente che ha instaurato il giudizio dando seguito alle successive
[...] CP_1 chiamate del terzo.
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza del 15.09.2022, emessa a seguito di scioglimento di riserva, mediante cui il
Giudice, dott. Miele, disponeva unicamente di “procedersi ad aggiornamento della consulenza tecnica di ufficio” e senza nulla statuire sugli ulteriori mezzi istruttori richiesti rinviva “la causa per la precisazione delle conclusioni”, si chiede:
ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le fatture emesse dal 2007 al 2008 da _3
nei confronti di , come indicato in sede di comparsa di costituzione;
[...] CP
-ammettersi interrogatorio formale della GNa sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1. vero che in data 8.08.2017 acquistava dal GN l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via CP_1
Giacomo Matteotti n. 22;
2. vero che durante i numerosi sopralluoghi presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo
Matteotti n. 22, prima di procedere alla compravendita, mai ha sollevato alcuna contestazione circa i vizi denunciati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
3. vero che al momento della consegna dell'immobile da parte del GN il muro era privo di CP_1 alcun difetto
- ammettersi interrogatorio formale del GN sui seguenti capitoli di prova: CP_1
4. vero che in data 14.07.2014, trascorso quindi un quinquennio dalla fine dei lavori, acquistava dal GN
l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22; CP
5. vero che nell'atto notarile di compravendita la parte acquirente dichiarava di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto di compravendita;
6. vero che nel periodo in cui era proprietario dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo
Matteotti n. 22, mai ha sollevato alcuna obiezione o denunciato alcun vizio e/o difetto al GN CP
;
[...]
7. vero che mai ha abitato l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22;
8. vero che mai si è occupato della ordinaria manutenzione dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22;
9. vero che nell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, lei applicava in corrispondenza dell'angolo Nord/Ovest della camera e del locale guardaroba delle lastre di cartongesso in parte addossate alla parete e in parte con intercapedine d'aria (cfr. doc. 3 – pagg. 5 e 6 ricorso . Parte_1
-ammettersi interrogatorio formale del GN sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
10. vero che il 15.01.2007 sottoscriveva con il GN , quale titolare dell'omonima impresa CP individuale, un contratto di subappalto per ristrutturazione di edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22 (cfr. doc. 2);
3 11. vero che il predetto contratto di subappalto riguardava la ristrutturazione in toto dell'edificio sito in
Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22;
12. vero che tutte le lavorazioni di ristrutturazione presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22, venivano affidate alla azienda OL IL & Co. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante (P.IVA ), con sede in Trezzano Rosa (MI), via Verdi n. Controparte_3 P.IVA_2
19;
13. vero che i muri dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, sono vetusti, avendo gli stessi circa 150 anni;
14. vero che durante i lavori mai ha ravvisato problemi relativi alla risalita di umidità tali da rendere necessari degli interventi contenitivi o riparatori in corso d'opera;
15. vero che durante i lavori il Direttore Lavori mai ha ravvisato problemi inerenti alla risalita di umidità tali da rendere necessari degli interventi riparatori o contenitivi in corso d'opera;
16. vero che tutti i lavori realizzati presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n.
22, sono stati eseguiti a regola d'arte sotto le direttive del Direttore dei Lavori;
17. vero che i lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, terminavano in data 23.02.2009 come indicato nella “relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori” redatta dal Direttore dei Lavori, ing. , e dal verbale di collaudo redatto dall'arch. Persona_1 CP_4
(cfr. docc. 3 e 4);
[...]
18. vero che il Direttore dei Lavori mai ha contestato i lavori eseguiti o rilevato la presenza di vizi o difetti;
19. vero che il GN , a far data dal termine dei lavori e fino alla compravendita dell'immobile CP con il GN , mai ha contestato i lavori eseguiti, rilevato la presenza di vizi o difetti, o richiesto CP_1 un suo intervento di sistemazione o ripristino.
- ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sui seguenti capitoli di prova:
20. vero che in fase di richiesta di agibilità dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti
n. 22, è stato effettuato il sopralluogo;
21. vero che durante il predetto sopralluogo mai ha ravveduto presenza di umidità in risalita;
22. vero che durante il predetto sopralluogo mai ha ravveduto presenza di cartongessi applicati lungo i muri perimetrali;
23. vero che in data 11.07.2014 il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica – SUAP del Comune di
Cornate d'Adda certificava che l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, era agibile, come da documento 5 che mi viene mostrato;
24. vero che per l'immobile di cui è causa veniva rilasciato senza problema alcuno il certificato di agibilità a seguito di sopralluogo eseguito dal tecnico comunale, come da documento 5 che mi viene mostrato;
25. vero che la strada pubblica adiacente all'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n.
22, è priva di opere di contenimento dell'acqua piovana (per esempio: marciapiede) tali per cui l'acqua piovana ha battuto, batte e continuerà a battere contro la parete esterna dell'immobile
➢ Terzo chiamato _3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
4 - All'esito delle ragioni esposte dal terzo chiamato e della documentazione allegata, disporre la conversione d'ufficio del rito da sommario ad ordinario, sulla base della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria necessaria da parte del Giudice, fissando udienza ex art. 183 c.p.c., applicando le relative disposizioni conseguenti
Nel merito:
- Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il decorso decennale, nonché la decadenza dal termine per ogni contestazione per vizi e/o difetti, non avendo ricevuto il sig. nessuna contestazione _3 diretta e/o indiretta dal 2007 sino alla notifica del 15 febbraio 2021;
- Respingere la domanda formulata dalla ricorrente e dal terzo chiamato e chiamante, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, nonché all'esito della produzione documentale offerta in produzione ed in esisto all'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento
5 dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha convenuto in Parte_1 giudizio contestandogli vizi e difetti dell'immobile posto in Cornate d' Adda CP_1
(MB), via Giacomo Matteotti n.22 a lei venduto dal con atto dell'8 agosto 2017, CP_1 rappresentando che “una volta preso possesso della proprietà dell'immobile suddetto ed iniziato ad abitarvici, la GNa scopriva suo malgrado tutta una serie di gravi Parte_1 difetti” e chiedendo il risarcimento dei danni.
Si è costituito il svolgendo eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda;
su sua richiesta è stato convenuto in giudizio il terzo chiamato CP
, il quale a sua volta ha convenuto in giudizio , quale terzo,
[...] _3
.
[...]
L'odierno procedimento è stato preceduto da un AT seguito da CTU nel corso del giudizio.
All'esito le parti hanno concluso come in atti.
# # #
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza va rigettata.
Dalla semplice lettura del ricorso ex art. 702 bis cpc emerge che: causa petendi:
6 • vengono lamentati gravi difetti (“, una volta preso possesso della proprietà dell'immobile suddetto ed iniziato ad abitarvici, la GNa scopriva suo Parte_1 malgrado tutta una serie di gravi difetti);
• veniva effettuato AT per determinare “ gli interventi necessari per l'eliminazione dei difetti e per il ripristino dell'immobile con stima dei relativi costi” e veniva allegata la relazione del CTU;
• viene determinato l'ammontare dei danni subiti. petitum:
• Dichiararsi tenuto il GN al risarcimento in favore della GNa CP_1
dei danni patiti ed accertati in sede di AT;
Parte_1
• Condannarsi conseguentemente il GN al pagamento in favore della CP_1 GNa dell'importo liquidato. Parte_1
# # #
Al CTU è stato affidato il seguente incarico:
“Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento;
Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati;
Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. "
Il CTU ha fornito le seguenti risposte ( si riportano ampi stralci della relazione al fine di rendere più agevole la disamina del fascicolo telematico):
Quesito comma 1
" Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento..”
Al fine di procedere alla risposta al quesito attuale è necessario riprendere la descrizione dell'immobile oggetto di contenzioso.
L'unità immobiliare risulta un appartamento sito a piano terra di un fabbricato di corte con accesso dalla Via pubblica Matteotti tramite portone condominiale.
L'immobile, con accesso diretto dal Cortile, risulta cosi composto: ingresso su soggiorno ed angolo cottura, disimpegno, bagno, guardaroba e camera.
1. Guardaroba
Nel locale guardaroba ove vi era la presenza di controparete nell'angolo Nord/Ovest della stanza e sulla stessa e nell'angolo sopra descritto erano evidenti nella parte bassa della parete macchie di umidità, si verifica alla data attuale la rimozione della controparete e viene dichiarato dalla proprietà che è stato eseguito intervento di rimozione intonaco e nuova finitura in intonaco deumidificante con successiva
7 tinteggiatura. Non si ravvedono afflorescenze di umidità allo stato attuale come esposto anche dal collegio peritale nel primo verbale.
2. Camera
Nel locale camera è stata riverificata la presenza di controparete nell'angolo Nord/Ovest della stanza. La controparete è composta da lastre di cartongesso addossate alla parete (sp 1 cm). Sulla stessa e nell'angolo opposto sono evidenti nella parte bassa della parete macchie di umidità che partono dall'angolo e si allargano sulla superficie del perimetro dell'unità immobiliare. Nella parte alta si ravvede una lieve afflorescenza nell'angolo con il plafone.
3. Esterno
Si è riverificato tutto il perimetro esterno dell'unità immobiliare, sia nella zona prospiciente il cortile, la strada e l'androne comune.
La situazione rispetto all'analisi precedente rimante tale o anche peggiorativa nella zona verso la Via
Comunale , l'Androne Comune e parte della zona interna al cortile dove, in maniera molto più evidente della situazione già verificata nel 2018, sussiste evidente sfaldamento della finitura esterna nella zona bassa della muratura, con le tipiche caratteristiche dell'umidità di risalita
In molte zone (androne e zona esterna verso strada) la finitura esterna si è distaccata molto più ampliamente soprattutto nella zona bassa sovrastante la zoccolatura in cemento strollato.
Alla prova di tatto l'intonaco risulta poco coeso e rimuovibile a mano.
Nella zona dell'androne, quindi più coperta anche dall'armadio contatori la situazione è molto più evidente con distacchi di finitura molto più ampi.
Nella sola zona interna, verso il vano scala comune, la finitura risulta coesa ma semplicemente per intervento di risanamento esterno eseguito di recente.
Prosegue il CTU:
Al fine di rispondere al quesito odierno è necessario valutare la situazione attuale confrontandola con quanto rilevato precedentemente e verificando quali cambiamenti siano avvenuti successivamente ad interventi eseguiti anche in modo pagliativo.
Risulta evidente come le sole zone che appaiono risanate sono quelle dove sono stati eseguiti interventi puntuali (guardaroba ed esterno zona scala) volti al ripristino del manto esterno della muratura.
L'intervento nel guardaroba con la rimozione della controparete, rifacimento dell'intonaco con materiale deumidificante e ritinteggiatura ha evidentemente risanato temporaneamente la zona che era intaccata dalle afflorescenze.
Stessa identica situazione si denota sulla zona esterna in riferimento al vano scala.
Rimane però evidente come diversamente, nelle zone dove non vi è stato intervento, la situazione risulta tale alla precedente se non peggiorata per il proseguio del fenomeno intaccante.
Durante le operazioni peritali sono state sollevate due questioni dai Ctp di parte resistente quali cause della attuale situazione:
- Possibilità di concausa legata al rifacimento del manto stradale
A seguito del recupero documentale si evince come seppur il manto stradale sia stato oggetto di manutenzione nell'anno 2018, quindi successivamente alla data di fine lavori della ristrutturazione nella zona
8 prospiciente il fabbricato non risulti nessuna lavorazione se non la formazione di tappeto di usura in conglomerato cementizio sp 3cm previa scarifica.
A grandi linee è stato rifatto semplicemente l'asfalto di finitura.
Come sopra espresso la data delle lavorazioni, seppur non incidenti, è determinabile alle prime O.p. ove i vizi gia sussistevano ampliamente.
- Ritinteggiatura esterna piano terra con materiali al quarzo.
Eseguita la ricerca sulla possibile datazione dell'intervento di ritinteggiatura, sentito l'attuale amministratore che non identifica precisamente l'intervento, il CTU è riuscito, tramite foto di archivio storiche, a determinare che nell'anno 2009 il piano terra era già intaccato dalle problematiche sovra esposte, quindi durante i lavori di ristrutturazione ed antecedentemente alla data di fine lavori protocollata in data 04/04/2011.
Si evidenzia come gia chiaramente alla data suddetta ( genn. 2009) siano evidenti in facciata e nell'androne segnali di umidità di risalita con evidenti chiazze scure sulla finitura esterna sovrastante la zoccolatura in strollato. Nella zona dell'androne si evidenzia il distacco di parte della finitura.
Indubbiamente l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti hanno creato un problema di aggravio ad una situazione gia in partenza problematica.
Si riconferma quanto gia espresso nella precedente relazione e piu precisamente: la causa delle afflorescenze sia dovuta a umidità di risalita dalle pareti perimetrali a contatto con il terreno.
Risulta evidente come sussistano tutti quegli indicatori delle pareti umide, che pescando l'acqua dal sottosuolo, rimangono umide e determinano:
-All'interno afflorescenze di umidità data la differenza di temperatura tra gli ambienti interni e la parete
(temperatura superficiale)
-All'esterno il distacco dell'intonaco nella parte bassa della struttura data la presenza di liquido che intacca la struttura di finitura nell'aggancio con la muratura e, nei periodi freddi, il congelamento dell' acqua e il relativo suo aumentare di volume sottostante la finitura, fa si che l' intonaco si distacchi dalla muratura e crei la situazione verificata.
Comma 2.
" Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati…”
Dato quanto esposto fino ad ora, verificata la situazione tale alla precedente e migliorata solo ove sono stati eseguiti interventi pagliativi, analizzato come la lavorazione esterna sul manto stradale non sia incidente e determinato che gia nell'anno 2009 sussistevano le presenti cause (quindi durante le lavorazioni inerenti la ristrutturazione) si determina che gli interventi risolutivi già previsti nella precedente relazione siano fondamentali al fine della risoluzione della problematica.
Si riporta elenco delle lavorazioni:
DI seguito elenco delle opere consistente in:
□ Approntamento area di lavoro, trasporto materiali e attrezzature verso il luogo di lavoro, movimentazione mobili;
□ Intervento di sbarramento chimico
□ Rimozione intonaco esterno ed interno
9 □ Riqualificazione dell'intonaco con intonaco speciale DEUMIDIFICANTE interno ed esterno;
□ Tinteggiatura con pittura traspirante data a due mani nella porzione trattata;
□ Pulizia delle superfici a lavorazioni ultimate.
La rielaborazione del Computo con i prezzi attuali (in allegato alla relazione) determina un importo pari ad €
11.524,70 di opere ed € 3.843,00 di spese tecniche.
Comma 3
" Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
”
Riesaminando la documentazione, le fotografie e lo stato dei luoghi e alla luce delle fotografie del gennaio 2009 lo scrivente ritiene di ribadire quanto già espresso nella precedente disamina.
In riferimento alla problematica da analizzare, si ritiene non siano stati fatti interventi necessari alla protezione della struttura dall'umidità di risalita, anche in riferimento al fatto che la fine lavori è stata eseguita nel 2011 e la situazione nel 2009 era già evidente.
Il fabbricato, al momento della ristrutturazione, consisteva in un immobile di costruzione datata (primi 900) con muratura esterne in mattone pieno e fondazioni costituite nel medesimo metodo con la muratura che si inseriva nel terreno in profondita, priva di impermeabilizzazione.
L'intervento che si evince dalle tavole grafiche (anche strutturali) consiste nel solo rinforzo della fondazione con formazione di corea interna addossata alla muratura interrata.
Ovvio che, la muratura preesistente, priva di impermeabilizzazione, rimane ancora a contatto con il terreno, anche se a livello statico piu sicura.
La sola posa di guaina esterna, anche sormontata, non determina l'eliminazione dell'umidità di risalita, con la muratura che continua a pescare dalla base e da tutta la parte sottostante la “nuova” impermeabilizzazione esterna sempre a contatto con il terreno.
Detto ciò, a detta dello scrivente, sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea in riferimento alla impermeabilizzazione delle murature esterne, vista la vetustà delle stesse Indubbiamente
l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti per la tinteggiatura esterna del piano terra hanno creato un problema di aggravio ad una situazione già in partenza problematica.
Comma 4
Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. ”
In riferimento a quanto richiesto dal quesito è fondamentale ribadire l'articolo del C.c. richiamato.
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”
Alla luce di quanto all'articolo e della situazione rilevata lo scrivente ritiene fondamentale analizzare la concausa dei vizi presenti.
10 E' inopinabile che quanto alla parte esterna sia a colpo d'occhio un solo problema estetico ai fini del godimento del bene.
E' però fondamentale pensare che l'umidità che si crea dalla situazione in essere alla esterno si protrae all'interno ( vedasi fotografie dello stato al 2018) con confort abitativo non consono e possibile formazione di muffa e condensa che determina spore non utili alla regolare conduzione di un alloggio.
Ulteriore considerazione da farsi è anche un concetto di mera manutenzione. Se non si elimina il problema alla fonte il conduttore è costretto a operare lavorazioni pagliative ricorrenti al fine di “nascondere” gli effetti sulle superfici interne che determinano poi le problematiche di umidità e muffa.
# # #
Il CTU ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni
Comma n. 1
" Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento..”
A seguito della disamina lo scrivente ritiene di confermare quanto già enunciato nella precedente relazione sottolineando che ad oggi non sussistono piu afflorescenze nel locale guardaroba e esternamente sul vano scala dati gli interventi di tinteggiatura e rifacimento intonaco. Il problema va risolto alla causa delle conseguenze.
Comma n. 2
" Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati…”
INTERVENTO 1 – UMIDITA' DI RISALITA
L'importo, come descritto nel computo allegato e nei preventivi è pari ad € 11.525,46
SPESE PROFESSIONALI
L'importo, come descritto nel computo allegato è pari ad € 3.843,00 .
Comma n. 3
" Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
”
Come gia espresso si ritiene che sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea su una muratura vetusta a contatto con il terrapieno.
A dimostrazione di quanto sopra asserito sono le fotografie del 2009 che mostrano come le problematiche erano già in essere.
Comma n. 4
"Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. ”
E' fondamentale pensare che l'umidità che si crea dalla situazione in essere alla esterno si protrae all'interno
( vedasi fotografie dello stato al 2018) con confort abitativo non consono e possibile formazione di muffa e condensa che determina spore non utili alla regolare conduzione di un alloggio.
11 Ulteriore considerazione da farsi è anche un concetto di mera manutenzione. Se non si elimina il problema alla fonte il conduttore è costretto a operare lavorazioni pagliative ricorrenti al fine di“nascondere” gli effetti sulle superfici interne che determinano poi le problematiche di umidità e muffa.
# # #
Sulla scorta di questi accertamenti , della descrizione dei luoghi, delle conclusioni raggiunte dal CTU, del contenuto degli scritti difensivi e della documentazione in atti si deve ritenere che non sia necessaria ulteriore istruttoria. Le richieste di prova per interpello e di prova testimoniale vertono infatti su circostanze in parte non contestate, in parte provate documentalmente, in parte valutative;
le relative richieste vanno pertanto rigettate.
All'esito della CTU, va affermata la responsabilità del per i danni all'appartamento CP_1 lamentati da parte attrice . Il ne risponde ex articolo 1490 cod. civ. quale venditore CP_1 del bene, al quale i danni sono stati tempestivamente denunciati, non appena si sono manifestati nella loro incidenza e nella loro gravità e nella loro ineluttabilità.
Errata è l'affermazione difensiva secondo cui “ il venditore può essere direttamente chiamato in giudizio dall'acquirente solo se abbia anche la veste di costruttore, oppure nel caso in cui abbia fatto costruire l'immobile sotto la propria direzione e responsabilità (Cass. 23470/23)”.
La massima invocata si riferisce infatti alle fattispecie contrattuali in cui un soggetto è costruttore- venditore e l'altro soggetto è acquirente, non alle fattispecie in cui il primo contraente non è costruttore, ma mero venditore.
Recita infatti la massima (sez. 2 - ,ord.n. 23470 del 01/08/2023 (Rv. 668780 - 01):
“L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno;
per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene”.
I rapporti tra le parti hanno avuto la seguente cronologia ( a ritroso):
• 8.9.2017 ( atto notaio ) compravendita da d Per_2 CP_1 Parte_1
• 14.7.2014 compravendita da atto notaio nel rogito si dà atto che le opere CP CP_1 Per_3
relative al fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto del presente atto, sono state
12 iniziate anteriormente al primo settembre 1967;-per la ristrutturazione del fabbricato sono stati rilasciati dal Comune di Cornate D'Adda Permessi di Costruire in data 6 maggio 2005 n.21/05 e in data
11 febbraio 2005 n.20/05, prorogata con provvedimento prot. 6680 del 20 aprile 2006 e successive
Denuncia di Inizio Attività presentata in data 26 maggio 2006 n. 114/2006 cui ha fatto seguito variante presentata in data 15marzo 2008 n. 114-l/06;- i lavori sono terminati in data 4 aprile 2011;- in data
29 aprile 2011 è stata presentata al predetto Comune Domanda di Certificato di Agibilità rilasciato in data 11 luglio 2014 prot. n. 0009179;- successivamente alla fine dei lavori non sono state apportate alle porzioni immobiliari in oggetto modifiche tali che avrebbero richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi ovvero Denunzie di Inizio Attività. Va ricordato che in data 11.7.2014 è stato rilasciato certificato di agibilità del Comune di Cornate d' Adda nel qual si legge che “ l'opera è conforma al progetto approvato di cui alla DIA n. 114/06 del 26.6.2006 e successiva variante in data 15.3.2008, oltre che l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”.
• 23.02.2009 conclusione dei i lavori iniziati nel 2007 di ristrutturazione dell'edificio di cui al punto successivo , come indicato nella “relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori” redatta dal
Direttore dei Lavori, ing. , e dal verbale di collaudo redatto dall'arch. Persona_1 CP_4
;
[...]
• 15.01.2007 contratto di subappalto per ristrutturazione dell' edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22 tra l'impresa OL IL & Co. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante e l'impresa appaltatrice , appaltante Controparte_3 CP CP
.
[...]
Tenuto conto di questi dati in successione cronologica si deve confermare la responsabilità di nei confronti della ricorrente quale venditore del bene. CP_1 Parte_1
Il convenuto intenderebbe addebitare l'esclusiva responsabilità per i danni al suo precedente dante causa, affermando che “nel periodo in cui il è stato proprietario CP CP_1 dell'appartamento, essendo il caseggiato ancora fresco di ristrutturazione completa, non erano emersi vizi”, che “al momento dell'acquisto dell'immobile, [aveva] ricevuto dal venditore l certificato di agibilità CP
del Comune di Cornate d'Adda (BG), in cui si certificava che la sua unità immobiliare era agibile e che era stata effettuata la prosciugatura dei muri, per cui era garantita la salubrità degli ambienti (richiamando il doc. n. 7), che “oltretutto, dai documenti presentati dall (n. 2, 3 e 4), nonché dal tenore della CP
comparsa di costituzione del (il quale non ha negato di aver eseguito le opere), risulta che _3
l'immobile sia stato dal medesimo profondamente ristrutturato, per cui è plausibile che sia stato proprio lui a coprire l'umidità di risalita con del cartongesso”.
Tale linea difensiva non vale ad eliminare la responsabilità del probabilmente CP_1 proprio perché oggetto di ristrutturazione completa non erano emersi vizi evidenti, mentre
13 nel caso in esame si tratta di vizi occulti, non visibili al momento dell'acquisto da parte della Che fosse stata effettuata la prosciugatura dei muri fa emergere che già Parte_1 nel 2014 il problema esisteva ed era stato affrontato e quindi era noto sia al venditore che al compratore. Non è stato possibile chiarire chi avesse collocato il cartongesso, ma ciò non elimina la responsabilità del nei confronti dell'acquirente finale. CP_1
Se si tiene presente quanto concluso dal CTU in ordine all'origine del fatto dannoso (“sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea in riferimento alla impermeabilizzazione delle murature esterne, vista la vetustà delle stesse Indubbiamente l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti per la tinteggiatura esterna del piano terra hanno creato un problema di aggravio ad una situazione già in partenza problematica “) si deve concludere che il problema non poteva ritenersi risolto con la sola operazione di prosciugatura.
Le conclusioni del CTU portano ad affermare la responsabilità sia di chi aveva effettuato la prima ristrutturazione sia di chi ha poi effettuato la seconda ristrutturazione _3
( si deve peraltro osservare che il era il subappaltatore e che l'appaltatore CP _3 della prima ristrutturazione era lo stesso;
è quindi probabile che il CP _3 ricevesse istruzioni precise sia sulle lavorazioni da svolgere, sia sui materiali da impiegare.
In ogni caso l'azione nei confronti del è prescritta, essendo state da lui ultimate _3 le opere nel 2009 e non avendo ricevuto contestazioni fino al 2021. Va quindi accolte le conclusioni del sul punto: (“ Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il _3
decorso decennale, nonché la decadenza dal termine per ogni contestazione per vizi e/o difetti, non avendo ricevuto il sig. nessuna contestazione diretta e/o indiretta dal 2007 sino alla notifica del 15 febbraio _3
2021”).
Va invece affermata la responsabilità del terzo chiamato ei confronti del CP CP_1
a titolo di manleva per il risarcimento dei danni che questi deve corrispondere alla
Parte_1
era l'appaltatore della ristrutturazione originaria, subappaltata al e CP _3
l'esecutore della ristrutturazione terminata nel 2014: la circostanza che nel certificato di agibilità si dia atto dell'avvenuta prosciugatura sta a dimostrare la consapevolezza dell' che il problema delle infiltrazioni esisteva e va ricordato che pur con questa CP consapevolezza l' nulla ha contestato al ( così confermandosi quanto CP _3 sopra scritto riguardo al . _3
Il ha contestato la responsabilità dell' si veda lettera di contestazione dal CP_1 CP difensore del ad ia PEC in data in data 13.3.2108 (doc. 9 fasc. Gritti), ed CP_1 CP ha anche posto l n grado di contraddire nell' AT ( docc.
1-4 fasc Gritti). CP
Se è vero che nel rogito “le porzioni immobiliari oggetto del presente atto vengono vendute a corpo, nell'attuale stato di fatto e di diritto che ciascuna parte acquirente dichiara di ben conoscere”, non va 14 trascurato che “ Il venditore GN quale titolare della impresa individuale omonima, CP presta espressa garanzia per l'evizione e per la piena proprietà e disponibilità delle porzioni immobiliari vendute, per la loro assenza da vizi” (…) .
Così deciso sull' an, riguardo alla quantificazione del danno occorre rilevare che il CTU , nell'odierno procedimento ha quantificato i danni in € 11.525,46 per le opere ed in €
3.843,00 per le spese tecniche. Si deve ritenere che i maggiori costi determinati nella prima relazione , a distanza di tempo devono trovare prova dell'effettivo esborso;
tale prova non
è stata fornita nel corso del presente procedimento.
Vanno riconosciuti alla ricorrente anche le spese ( docc. 5-7) per la CTU nell'AT poste interamente a suo carico ( euro 2.550,00 oltre oneri di legge ed euro 700,00 per spese esenti) e per il proprio CTP (euro 1.152,90 omnicomprensive). Vanno altresì riconosciute le spese per la difesa nel procedimento di AT ( 3.094,81 omnicomprensive) . L'importo chiesto e fatturato dal difensore al riguardo è congruo in rapporto alle tariffe professionali per l'attività da compiere.
Alla ricorrente spettano altresì le spese dell'attuale lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno professionale necessario, dell'attività svolta e tenuto altresì conto delle somme riconosciute in sentenza, differenti da quelle richieste, e della sostanziale identità della lite con gli accertamenti oggetto di AT.
Le spese della CTU nell'odierno procedimento vanno poste interamente a carico del convenuto, con diritto di parte ricorrente al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
Per quanto sopra scritto il ha diritto ad essere manlevato dal terzo chiamato CP_1 er gli esborsi che verranno da lui effettuati, oltre alle spese di lite CP
Considerato che il subappaltatore, è stato citato in giudizio a prescrizione _3 ampiamente decorsa e dall'appaltatore dovranno essere liquidate in suo favore le CP spese di lite , addebitandole al suo chiamante in causa tenuto conto di quanto CP sopra complessivamente rilevato sulla posizione . _3
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo;
accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla ricorrente Parte_1 nell'immobile a lei venduto da , dichiara tenuto e condanna
[...] CP_1
al risarcimento in favore della dei danni derivanti da tali vizi CP_1 Parte_1
e difetti , che liquida in € 11.525,46 per le opere ed in € 3.843,00 per le spese tecniche.
15 Lo condanna inoltre alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per la Parte_1
AT svolta, che liquida in euro 2.550,00 oltre oneri di legge ed euro 700,00 per spese esenti per l'attività svolta dal C.T.U., nonché in euro 1.152,90 omnicomprensive per le spese del CTP, ed in euro 3.094,81 omnicomprensive per la difesa nel procedimento di
AT.
Dichiara altresì tenuto condanna il convenuto alla rifusione delle spese CP_1 di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.540,00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege, oltre ad euro 237,00 per spese esenti.
Dichiara tenuto e condanna il terzo chiamato a manlevare il convenuto- CP chiamante delle somme da questi versate in favore della ricorrente e lo CP_1 condanna altresì alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto-chiamante, che liquida in euro 2.540.00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege.
Rigetta le richieste di nei confronti del terzo chiamato CP _3
.
[...]
Pone interamente a carico del terzo chiamato le spese per la CTU del CP presente procedimento, come già liquidate in corso di causa, con diritto delle altre parti al rimborso di quanto eventualmente versato al CTU in forza della solidarietà disposta con ordinanza del 15.9.2022.
Dichiara altresì tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in CP favore del terzo chiamato che liquida in euro 2.540,00,per compensi Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, conclusioni, istanza.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
16
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 3261 / 2019 Ruolo Generale tra:
, c.f. , residente in Cornate Parte_1 C.F._1 d'Adda (MB), via G.Matteotti n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Passoni ( , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Monza via C.F._2 Vittorio Emanuele 52, pec Email_1 ricorrente contro
, residente in [...], C.F. CP_1
assistito e difeso dall'avv. Sara Cadonati, C.F. C.F._3
, pec: e dall'Abogado Lelio C.F._4 Email_2 Luigi Di Blasio. C.F. , iscritto nella Sezione Speciale degli Avvocati C.F._5 Stabiliti presso l'Ordine di Bergamo, pec elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv Sara Cadonati in Bergamo, via XX Settembre n. 58, resistente - nonché
(C.F. – P.IVA ) con sede legale in CP C.F._6 P.IVA_1 Cassano d'Adda (MI), via Cesare Balbo n. 7 (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ferrari del Foro di Bergamo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio in Boltiere (BG), p.zza IV Novembre n. 20, PEC:
Email_4 terzo chiamato ad istanza di parte convenuta nonché
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_3
, residente a [...], rappresentato e C.F._8 difeso dall'avvocato Marco Pescara (Cod. Fisc. del foro di Milano, C.F._9 presso lo Studio del quale, in Gorgonzola, via Bellini n. 2, è elettivamente domiciliato, PEC: (mail ordinaria ) Email_5 Email_6
1 terzo chiamato ad istanza del terzo chiamato CP
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
1) Dichiararsi tenuto il GN al risarcimento in favore della GNa CP_1 Parte_1 dei danni patiti ed accertati in sede di C.T.U. ed AT ivi incluse tutte le spese tecniche e legali,
[...] nella misura di euro 34.998,82, o della maggior e/o minor somma accertata in corso di causa;
2) Condannarsi conseguentemente il GN al pagamento in favore della GNa CP_1 [...]
dell'importo liquidato sub 1), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa per il presente giudizio nonché del giudizio di accertamento tecnico se ed in quanto non liquidato al precedente punto 1)
➢ resistente
Nel merito: respingere le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria: ammettere le prove di cui alla memoria n. 2.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, condannare il GN
, titolare dell'omonima impresa individuale, in qualità di costruttore dell'immobile sito in CP
Cornate D'Adda (MB), via Matteotti n. 22, e/o il GN , titolare della Impresa Edile Controparte_3
OL IL & C, in qualità di subappaltatore, a tenere indenne e manlevare il sig. da qualsiasi CP_1 somma quest'ultimo fosse eventualmente condannato a corrispondere alla ricorrente, spese di difesa, CTU,
CTP e qualsiasi altra spesac ompresa, nonché ad eseguire, in vece del sig. eventuali obblighi di fare a CP_1 cui quest'ultimo fosse eventualmente condannato.
In ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi
➢ Terzo chiamato CP
In via preliminare.
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dalla GNa ai Parte_1 sensi dell'art. 164 cpc, per mancanza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui al n.
4 dell'art. 163 c.p.c..
In via principale.
-Respingere le domande della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Respingere le domande di manleva avanzate dal GN per i motivi di cui in narrativa della comparsa CP_1 di costituzione e risposta.
In via subordinata.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di parte ricorrente e parte resistente principale, il GN chiede che venga condannato, in manleva, il GN CP _3
(C.F. , personalmente e/o in proprio e/o in qualità di titolare dell'omonima
[...] C.F._8 ditta OL IL & Co. S.a.s. (P.IVA ) sita in Trezzano Rosa (Mi), via Verdi n. 19. P.IVA_2
In ogni caso
2 Con vittoria di diritti, spese, onorari tutti, specificando che nel caso di rigetto delle domande della ricorrente, poiché la chiamata in causa del terzo si è resa necessaria a seguito della chiamata in causa, Controparte_3
a sua volta, dell' da parte di , si chiede che le spese legali tutte, comprese quelle CP CP_1 eventualmente disposte in favore di , vengano poste a carico di Controparte_3 Parte_1
e di o della sola ricorrente che ha instaurato il giudizio dando seguito alle successive
[...] CP_1 chiamate del terzo.
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza del 15.09.2022, emessa a seguito di scioglimento di riserva, mediante cui il
Giudice, dott. Miele, disponeva unicamente di “procedersi ad aggiornamento della consulenza tecnica di ufficio” e senza nulla statuire sugli ulteriori mezzi istruttori richiesti rinviva “la causa per la precisazione delle conclusioni”, si chiede:
ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le fatture emesse dal 2007 al 2008 da _3
nei confronti di , come indicato in sede di comparsa di costituzione;
[...] CP
-ammettersi interrogatorio formale della GNa sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1. vero che in data 8.08.2017 acquistava dal GN l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via CP_1
Giacomo Matteotti n. 22;
2. vero che durante i numerosi sopralluoghi presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo
Matteotti n. 22, prima di procedere alla compravendita, mai ha sollevato alcuna contestazione circa i vizi denunciati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
3. vero che al momento della consegna dell'immobile da parte del GN il muro era privo di CP_1 alcun difetto
- ammettersi interrogatorio formale del GN sui seguenti capitoli di prova: CP_1
4. vero che in data 14.07.2014, trascorso quindi un quinquennio dalla fine dei lavori, acquistava dal GN
l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22; CP
5. vero che nell'atto notarile di compravendita la parte acquirente dichiarava di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto di compravendita;
6. vero che nel periodo in cui era proprietario dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo
Matteotti n. 22, mai ha sollevato alcuna obiezione o denunciato alcun vizio e/o difetto al GN CP
;
[...]
7. vero che mai ha abitato l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22;
8. vero che mai si è occupato della ordinaria manutenzione dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22;
9. vero che nell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, lei applicava in corrispondenza dell'angolo Nord/Ovest della camera e del locale guardaroba delle lastre di cartongesso in parte addossate alla parete e in parte con intercapedine d'aria (cfr. doc. 3 – pagg. 5 e 6 ricorso . Parte_1
-ammettersi interrogatorio formale del GN sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
10. vero che il 15.01.2007 sottoscriveva con il GN , quale titolare dell'omonima impresa CP individuale, un contratto di subappalto per ristrutturazione di edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22 (cfr. doc. 2);
3 11. vero che il predetto contratto di subappalto riguardava la ristrutturazione in toto dell'edificio sito in
Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22;
12. vero che tutte le lavorazioni di ristrutturazione presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22, venivano affidate alla azienda OL IL & Co. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante (P.IVA ), con sede in Trezzano Rosa (MI), via Verdi n. Controparte_3 P.IVA_2
19;
13. vero che i muri dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, sono vetusti, avendo gli stessi circa 150 anni;
14. vero che durante i lavori mai ha ravvisato problemi relativi alla risalita di umidità tali da rendere necessari degli interventi contenitivi o riparatori in corso d'opera;
15. vero che durante i lavori il Direttore Lavori mai ha ravvisato problemi inerenti alla risalita di umidità tali da rendere necessari degli interventi riparatori o contenitivi in corso d'opera;
16. vero che tutti i lavori realizzati presso l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n.
22, sono stati eseguiti a regola d'arte sotto le direttive del Direttore dei Lavori;
17. vero che i lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, terminavano in data 23.02.2009 come indicato nella “relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori” redatta dal Direttore dei Lavori, ing. , e dal verbale di collaudo redatto dall'arch. Persona_1 CP_4
(cfr. docc. 3 e 4);
[...]
18. vero che il Direttore dei Lavori mai ha contestato i lavori eseguiti o rilevato la presenza di vizi o difetti;
19. vero che il GN , a far data dal termine dei lavori e fino alla compravendita dell'immobile CP con il GN , mai ha contestato i lavori eseguiti, rilevato la presenza di vizi o difetti, o richiesto CP_1 un suo intervento di sistemazione o ripristino.
- ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sui seguenti capitoli di prova:
20. vero che in fase di richiesta di agibilità dell'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti
n. 22, è stato effettuato il sopralluogo;
21. vero che durante il predetto sopralluogo mai ha ravveduto presenza di umidità in risalita;
22. vero che durante il predetto sopralluogo mai ha ravveduto presenza di cartongessi applicati lungo i muri perimetrali;
23. vero che in data 11.07.2014 il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica – SUAP del Comune di
Cornate d'Adda certificava che l'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n. 22, era agibile, come da documento 5 che mi viene mostrato;
24. vero che per l'immobile di cui è causa veniva rilasciato senza problema alcuno il certificato di agibilità a seguito di sopralluogo eseguito dal tecnico comunale, come da documento 5 che mi viene mostrato;
25. vero che la strada pubblica adiacente all'immobile sito in Cornate d'Adda (Mb), via Giacomo Matteotti n.
22, è priva di opere di contenimento dell'acqua piovana (per esempio: marciapiede) tali per cui l'acqua piovana ha battuto, batte e continuerà a battere contro la parete esterna dell'immobile
➢ Terzo chiamato _3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
4 - All'esito delle ragioni esposte dal terzo chiamato e della documentazione allegata, disporre la conversione d'ufficio del rito da sommario ad ordinario, sulla base della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria necessaria da parte del Giudice, fissando udienza ex art. 183 c.p.c., applicando le relative disposizioni conseguenti
Nel merito:
- Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il decorso decennale, nonché la decadenza dal termine per ogni contestazione per vizi e/o difetti, non avendo ricevuto il sig. nessuna contestazione _3 diretta e/o indiretta dal 2007 sino alla notifica del 15 febbraio 2021;
- Respingere la domanda formulata dalla ricorrente e dal terzo chiamato e chiamante, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, nonché all'esito della produzione documentale offerta in produzione ed in esisto all'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento
5 dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha convenuto in Parte_1 giudizio contestandogli vizi e difetti dell'immobile posto in Cornate d' Adda CP_1
(MB), via Giacomo Matteotti n.22 a lei venduto dal con atto dell'8 agosto 2017, CP_1 rappresentando che “una volta preso possesso della proprietà dell'immobile suddetto ed iniziato ad abitarvici, la GNa scopriva suo malgrado tutta una serie di gravi Parte_1 difetti” e chiedendo il risarcimento dei danni.
Si è costituito il svolgendo eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda;
su sua richiesta è stato convenuto in giudizio il terzo chiamato CP
, il quale a sua volta ha convenuto in giudizio , quale terzo,
[...] _3
.
[...]
L'odierno procedimento è stato preceduto da un AT seguito da CTU nel corso del giudizio.
All'esito le parti hanno concluso come in atti.
# # #
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza va rigettata.
Dalla semplice lettura del ricorso ex art. 702 bis cpc emerge che: causa petendi:
6 • vengono lamentati gravi difetti (“, una volta preso possesso della proprietà dell'immobile suddetto ed iniziato ad abitarvici, la GNa scopriva suo Parte_1 malgrado tutta una serie di gravi difetti);
• veniva effettuato AT per determinare “ gli interventi necessari per l'eliminazione dei difetti e per il ripristino dell'immobile con stima dei relativi costi” e veniva allegata la relazione del CTU;
• viene determinato l'ammontare dei danni subiti. petitum:
• Dichiararsi tenuto il GN al risarcimento in favore della GNa CP_1
dei danni patiti ed accertati in sede di AT;
Parte_1
• Condannarsi conseguentemente il GN al pagamento in favore della CP_1 GNa dell'importo liquidato. Parte_1
# # #
Al CTU è stato affidato il seguente incarico:
“Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento;
Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati;
Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. "
Il CTU ha fornito le seguenti risposte ( si riportano ampi stralci della relazione al fine di rendere più agevole la disamina del fascicolo telematico):
Quesito comma 1
" Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento..”
Al fine di procedere alla risposta al quesito attuale è necessario riprendere la descrizione dell'immobile oggetto di contenzioso.
L'unità immobiliare risulta un appartamento sito a piano terra di un fabbricato di corte con accesso dalla Via pubblica Matteotti tramite portone condominiale.
L'immobile, con accesso diretto dal Cortile, risulta cosi composto: ingresso su soggiorno ed angolo cottura, disimpegno, bagno, guardaroba e camera.
1. Guardaroba
Nel locale guardaroba ove vi era la presenza di controparete nell'angolo Nord/Ovest della stanza e sulla stessa e nell'angolo sopra descritto erano evidenti nella parte bassa della parete macchie di umidità, si verifica alla data attuale la rimozione della controparete e viene dichiarato dalla proprietà che è stato eseguito intervento di rimozione intonaco e nuova finitura in intonaco deumidificante con successiva
7 tinteggiatura. Non si ravvedono afflorescenze di umidità allo stato attuale come esposto anche dal collegio peritale nel primo verbale.
2. Camera
Nel locale camera è stata riverificata la presenza di controparete nell'angolo Nord/Ovest della stanza. La controparete è composta da lastre di cartongesso addossate alla parete (sp 1 cm). Sulla stessa e nell'angolo opposto sono evidenti nella parte bassa della parete macchie di umidità che partono dall'angolo e si allargano sulla superficie del perimetro dell'unità immobiliare. Nella parte alta si ravvede una lieve afflorescenza nell'angolo con il plafone.
3. Esterno
Si è riverificato tutto il perimetro esterno dell'unità immobiliare, sia nella zona prospiciente il cortile, la strada e l'androne comune.
La situazione rispetto all'analisi precedente rimante tale o anche peggiorativa nella zona verso la Via
Comunale , l'Androne Comune e parte della zona interna al cortile dove, in maniera molto più evidente della situazione già verificata nel 2018, sussiste evidente sfaldamento della finitura esterna nella zona bassa della muratura, con le tipiche caratteristiche dell'umidità di risalita
In molte zone (androne e zona esterna verso strada) la finitura esterna si è distaccata molto più ampliamente soprattutto nella zona bassa sovrastante la zoccolatura in cemento strollato.
Alla prova di tatto l'intonaco risulta poco coeso e rimuovibile a mano.
Nella zona dell'androne, quindi più coperta anche dall'armadio contatori la situazione è molto più evidente con distacchi di finitura molto più ampi.
Nella sola zona interna, verso il vano scala comune, la finitura risulta coesa ma semplicemente per intervento di risanamento esterno eseguito di recente.
Prosegue il CTU:
Al fine di rispondere al quesito odierno è necessario valutare la situazione attuale confrontandola con quanto rilevato precedentemente e verificando quali cambiamenti siano avvenuti successivamente ad interventi eseguiti anche in modo pagliativo.
Risulta evidente come le sole zone che appaiono risanate sono quelle dove sono stati eseguiti interventi puntuali (guardaroba ed esterno zona scala) volti al ripristino del manto esterno della muratura.
L'intervento nel guardaroba con la rimozione della controparete, rifacimento dell'intonaco con materiale deumidificante e ritinteggiatura ha evidentemente risanato temporaneamente la zona che era intaccata dalle afflorescenze.
Stessa identica situazione si denota sulla zona esterna in riferimento al vano scala.
Rimane però evidente come diversamente, nelle zone dove non vi è stato intervento, la situazione risulta tale alla precedente se non peggiorata per il proseguio del fenomeno intaccante.
Durante le operazioni peritali sono state sollevate due questioni dai Ctp di parte resistente quali cause della attuale situazione:
- Possibilità di concausa legata al rifacimento del manto stradale
A seguito del recupero documentale si evince come seppur il manto stradale sia stato oggetto di manutenzione nell'anno 2018, quindi successivamente alla data di fine lavori della ristrutturazione nella zona
8 prospiciente il fabbricato non risulti nessuna lavorazione se non la formazione di tappeto di usura in conglomerato cementizio sp 3cm previa scarifica.
A grandi linee è stato rifatto semplicemente l'asfalto di finitura.
Come sopra espresso la data delle lavorazioni, seppur non incidenti, è determinabile alle prime O.p. ove i vizi gia sussistevano ampliamente.
- Ritinteggiatura esterna piano terra con materiali al quarzo.
Eseguita la ricerca sulla possibile datazione dell'intervento di ritinteggiatura, sentito l'attuale amministratore che non identifica precisamente l'intervento, il CTU è riuscito, tramite foto di archivio storiche, a determinare che nell'anno 2009 il piano terra era già intaccato dalle problematiche sovra esposte, quindi durante i lavori di ristrutturazione ed antecedentemente alla data di fine lavori protocollata in data 04/04/2011.
Si evidenzia come gia chiaramente alla data suddetta ( genn. 2009) siano evidenti in facciata e nell'androne segnali di umidità di risalita con evidenti chiazze scure sulla finitura esterna sovrastante la zoccolatura in strollato. Nella zona dell'androne si evidenzia il distacco di parte della finitura.
Indubbiamente l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti hanno creato un problema di aggravio ad una situazione gia in partenza problematica.
Si riconferma quanto gia espresso nella precedente relazione e piu precisamente: la causa delle afflorescenze sia dovuta a umidità di risalita dalle pareti perimetrali a contatto con il terreno.
Risulta evidente come sussistano tutti quegli indicatori delle pareti umide, che pescando l'acqua dal sottosuolo, rimangono umide e determinano:
-All'interno afflorescenze di umidità data la differenza di temperatura tra gli ambienti interni e la parete
(temperatura superficiale)
-All'esterno il distacco dell'intonaco nella parte bassa della struttura data la presenza di liquido che intacca la struttura di finitura nell'aggancio con la muratura e, nei periodi freddi, il congelamento dell' acqua e il relativo suo aumentare di volume sottostante la finitura, fa si che l' intonaco si distacchi dalla muratura e crei la situazione verificata.
Comma 2.
" Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati…”
Dato quanto esposto fino ad ora, verificata la situazione tale alla precedente e migliorata solo ove sono stati eseguiti interventi pagliativi, analizzato come la lavorazione esterna sul manto stradale non sia incidente e determinato che gia nell'anno 2009 sussistevano le presenti cause (quindi durante le lavorazioni inerenti la ristrutturazione) si determina che gli interventi risolutivi già previsti nella precedente relazione siano fondamentali al fine della risoluzione della problematica.
Si riporta elenco delle lavorazioni:
DI seguito elenco delle opere consistente in:
□ Approntamento area di lavoro, trasporto materiali e attrezzature verso il luogo di lavoro, movimentazione mobili;
□ Intervento di sbarramento chimico
□ Rimozione intonaco esterno ed interno
9 □ Riqualificazione dell'intonaco con intonaco speciale DEUMIDIFICANTE interno ed esterno;
□ Tinteggiatura con pittura traspirante data a due mani nella porzione trattata;
□ Pulizia delle superfici a lavorazioni ultimate.
La rielaborazione del Computo con i prezzi attuali (in allegato alla relazione) determina un importo pari ad €
11.524,70 di opere ed € 3.843,00 di spese tecniche.
Comma 3
" Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
”
Riesaminando la documentazione, le fotografie e lo stato dei luoghi e alla luce delle fotografie del gennaio 2009 lo scrivente ritiene di ribadire quanto già espresso nella precedente disamina.
In riferimento alla problematica da analizzare, si ritiene non siano stati fatti interventi necessari alla protezione della struttura dall'umidità di risalita, anche in riferimento al fatto che la fine lavori è stata eseguita nel 2011 e la situazione nel 2009 era già evidente.
Il fabbricato, al momento della ristrutturazione, consisteva in un immobile di costruzione datata (primi 900) con muratura esterne in mattone pieno e fondazioni costituite nel medesimo metodo con la muratura che si inseriva nel terreno in profondita, priva di impermeabilizzazione.
L'intervento che si evince dalle tavole grafiche (anche strutturali) consiste nel solo rinforzo della fondazione con formazione di corea interna addossata alla muratura interrata.
Ovvio che, la muratura preesistente, priva di impermeabilizzazione, rimane ancora a contatto con il terreno, anche se a livello statico piu sicura.
La sola posa di guaina esterna, anche sormontata, non determina l'eliminazione dell'umidità di risalita, con la muratura che continua a pescare dalla base e da tutta la parte sottostante la “nuova” impermeabilizzazione esterna sempre a contatto con il terreno.
Detto ciò, a detta dello scrivente, sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea in riferimento alla impermeabilizzazione delle murature esterne, vista la vetustà delle stesse Indubbiamente
l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti per la tinteggiatura esterna del piano terra hanno creato un problema di aggravio ad una situazione già in partenza problematica.
Comma 4
Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. ”
In riferimento a quanto richiesto dal quesito è fondamentale ribadire l'articolo del C.c. richiamato.
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”
Alla luce di quanto all'articolo e della situazione rilevata lo scrivente ritiene fondamentale analizzare la concausa dei vizi presenti.
10 E' inopinabile che quanto alla parte esterna sia a colpo d'occhio un solo problema estetico ai fini del godimento del bene.
E' però fondamentale pensare che l'umidità che si crea dalla situazione in essere alla esterno si protrae all'interno ( vedasi fotografie dello stato al 2018) con confort abitativo non consono e possibile formazione di muffa e condensa che determina spore non utili alla regolare conduzione di un alloggio.
Ulteriore considerazione da farsi è anche un concetto di mera manutenzione. Se non si elimina il problema alla fonte il conduttore è costretto a operare lavorazioni pagliative ricorrenti al fine di “nascondere” gli effetti sulle superfici interne che determinano poi le problematiche di umidità e muffa.
# # #
Il CTU ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni
Comma n. 1
" Riesamini il consulente, nel contraddittorio anche del terzo chiamato , la propria relazione già _3 depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, verificando se nelle more i danni già prospettati abbiano subito un aggravamento..”
A seguito della disamina lo scrivente ritiene di confermare quanto già enunciato nella precedente relazione sottolineando che ad oggi non sussistono piu afflorescenze nel locale guardaroba e esternamente sul vano scala dati gli interventi di tinteggiatura e rifacimento intonaco. Il problema va risolto alla causa delle conseguenze.
Comma n. 2
" Proceda altresì ad eventuale aggiornamento dei costi già prospettati…”
INTERVENTO 1 – UMIDITA' DI RISALITA
L'importo, come descritto nel computo allegato e nei preventivi è pari ad € 11.525,46
SPESE PROFESSIONALI
L'importo, come descritto nel computo allegato è pari ad € 3.843,00 .
Comma n. 3
" Specifichi a quale dei soggetti in causa siano imputabili i vizi riscontrati;
in caso di concorso, ne specifichi la percentuale per ciascun soggetto;
”
Come gia espresso si ritiene che sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea su una muratura vetusta a contatto con il terrapieno.
A dimostrazione di quanto sopra asserito sono le fotografie del 2009 che mostrano come le problematiche erano già in essere.
Comma n. 4
"Si pronunci altresì sulla gravità dei vizi riscontrati, anche ai fini della applicazione dell'art. 1669 cod. civ., illustrando in particolare le conseguenze degli stessi sul godimento del bene. ”
E' fondamentale pensare che l'umidità che si crea dalla situazione in essere alla esterno si protrae all'interno
( vedasi fotografie dello stato al 2018) con confort abitativo non consono e possibile formazione di muffa e condensa che determina spore non utili alla regolare conduzione di un alloggio.
11 Ulteriore considerazione da farsi è anche un concetto di mera manutenzione. Se non si elimina il problema alla fonte il conduttore è costretto a operare lavorazioni pagliative ricorrenti al fine di“nascondere” gli effetti sulle superfici interne che determinano poi le problematiche di umidità e muffa.
# # #
Sulla scorta di questi accertamenti , della descrizione dei luoghi, delle conclusioni raggiunte dal CTU, del contenuto degli scritti difensivi e della documentazione in atti si deve ritenere che non sia necessaria ulteriore istruttoria. Le richieste di prova per interpello e di prova testimoniale vertono infatti su circostanze in parte non contestate, in parte provate documentalmente, in parte valutative;
le relative richieste vanno pertanto rigettate.
All'esito della CTU, va affermata la responsabilità del per i danni all'appartamento CP_1 lamentati da parte attrice . Il ne risponde ex articolo 1490 cod. civ. quale venditore CP_1 del bene, al quale i danni sono stati tempestivamente denunciati, non appena si sono manifestati nella loro incidenza e nella loro gravità e nella loro ineluttabilità.
Errata è l'affermazione difensiva secondo cui “ il venditore può essere direttamente chiamato in giudizio dall'acquirente solo se abbia anche la veste di costruttore, oppure nel caso in cui abbia fatto costruire l'immobile sotto la propria direzione e responsabilità (Cass. 23470/23)”.
La massima invocata si riferisce infatti alle fattispecie contrattuali in cui un soggetto è costruttore- venditore e l'altro soggetto è acquirente, non alle fattispecie in cui il primo contraente non è costruttore, ma mero venditore.
Recita infatti la massima (sez. 2 - ,ord.n. 23470 del 01/08/2023 (Rv. 668780 - 01):
“L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno;
per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene”.
I rapporti tra le parti hanno avuto la seguente cronologia ( a ritroso):
• 8.9.2017 ( atto notaio ) compravendita da d Per_2 CP_1 Parte_1
• 14.7.2014 compravendita da atto notaio nel rogito si dà atto che le opere CP CP_1 Per_3
relative al fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto del presente atto, sono state
12 iniziate anteriormente al primo settembre 1967;-per la ristrutturazione del fabbricato sono stati rilasciati dal Comune di Cornate D'Adda Permessi di Costruire in data 6 maggio 2005 n.21/05 e in data
11 febbraio 2005 n.20/05, prorogata con provvedimento prot. 6680 del 20 aprile 2006 e successive
Denuncia di Inizio Attività presentata in data 26 maggio 2006 n. 114/2006 cui ha fatto seguito variante presentata in data 15marzo 2008 n. 114-l/06;- i lavori sono terminati in data 4 aprile 2011;- in data
29 aprile 2011 è stata presentata al predetto Comune Domanda di Certificato di Agibilità rilasciato in data 11 luglio 2014 prot. n. 0009179;- successivamente alla fine dei lavori non sono state apportate alle porzioni immobiliari in oggetto modifiche tali che avrebbero richiesto ulteriori provvedimenti autorizzativi ovvero Denunzie di Inizio Attività. Va ricordato che in data 11.7.2014 è stato rilasciato certificato di agibilità del Comune di Cornate d' Adda nel qual si legge che “ l'opera è conforma al progetto approvato di cui alla DIA n. 114/06 del 26.6.2006 e successiva variante in data 15.3.2008, oltre che l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti”.
• 23.02.2009 conclusione dei i lavori iniziati nel 2007 di ristrutturazione dell'edificio di cui al punto successivo , come indicato nella “relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori” redatta dal
Direttore dei Lavori, ing. , e dal verbale di collaudo redatto dall'arch. Persona_1 CP_4
;
[...]
• 15.01.2007 contratto di subappalto per ristrutturazione dell' edificio sito in Cornate d'Adda (Mb), via
Giacomo Matteotti n. 22 tra l'impresa OL IL & Co. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante e l'impresa appaltatrice , appaltante Controparte_3 CP CP
.
[...]
Tenuto conto di questi dati in successione cronologica si deve confermare la responsabilità di nei confronti della ricorrente quale venditore del bene. CP_1 Parte_1
Il convenuto intenderebbe addebitare l'esclusiva responsabilità per i danni al suo precedente dante causa, affermando che “nel periodo in cui il è stato proprietario CP CP_1 dell'appartamento, essendo il caseggiato ancora fresco di ristrutturazione completa, non erano emersi vizi”, che “al momento dell'acquisto dell'immobile, [aveva] ricevuto dal venditore l certificato di agibilità CP
del Comune di Cornate d'Adda (BG), in cui si certificava che la sua unità immobiliare era agibile e che era stata effettuata la prosciugatura dei muri, per cui era garantita la salubrità degli ambienti (richiamando il doc. n. 7), che “oltretutto, dai documenti presentati dall (n. 2, 3 e 4), nonché dal tenore della CP
comparsa di costituzione del (il quale non ha negato di aver eseguito le opere), risulta che _3
l'immobile sia stato dal medesimo profondamente ristrutturato, per cui è plausibile che sia stato proprio lui a coprire l'umidità di risalita con del cartongesso”.
Tale linea difensiva non vale ad eliminare la responsabilità del probabilmente CP_1 proprio perché oggetto di ristrutturazione completa non erano emersi vizi evidenti, mentre
13 nel caso in esame si tratta di vizi occulti, non visibili al momento dell'acquisto da parte della Che fosse stata effettuata la prosciugatura dei muri fa emergere che già Parte_1 nel 2014 il problema esisteva ed era stato affrontato e quindi era noto sia al venditore che al compratore. Non è stato possibile chiarire chi avesse collocato il cartongesso, ma ciò non elimina la responsabilità del nei confronti dell'acquirente finale. CP_1
Se si tiene presente quanto concluso dal CTU in ordine all'origine del fatto dannoso (“sussiste una progettazione e direzione dell'intervento non idonea in riferimento alla impermeabilizzazione delle murature esterne, vista la vetustà delle stesse Indubbiamente l'utilizzo successivo di materiali poco traspiranti per la tinteggiatura esterna del piano terra hanno creato un problema di aggravio ad una situazione già in partenza problematica “) si deve concludere che il problema non poteva ritenersi risolto con la sola operazione di prosciugatura.
Le conclusioni del CTU portano ad affermare la responsabilità sia di chi aveva effettuato la prima ristrutturazione sia di chi ha poi effettuato la seconda ristrutturazione _3
( si deve peraltro osservare che il era il subappaltatore e che l'appaltatore CP _3 della prima ristrutturazione era lo stesso;
è quindi probabile che il CP _3 ricevesse istruzioni precise sia sulle lavorazioni da svolgere, sia sui materiali da impiegare.
In ogni caso l'azione nei confronti del è prescritta, essendo state da lui ultimate _3 le opere nel 2009 e non avendo ricevuto contestazioni fino al 2021. Va quindi accolte le conclusioni del sul punto: (“ Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il _3
decorso decennale, nonché la decadenza dal termine per ogni contestazione per vizi e/o difetti, non avendo ricevuto il sig. nessuna contestazione diretta e/o indiretta dal 2007 sino alla notifica del 15 febbraio _3
2021”).
Va invece affermata la responsabilità del terzo chiamato ei confronti del CP CP_1
a titolo di manleva per il risarcimento dei danni che questi deve corrispondere alla
Parte_1
era l'appaltatore della ristrutturazione originaria, subappaltata al e CP _3
l'esecutore della ristrutturazione terminata nel 2014: la circostanza che nel certificato di agibilità si dia atto dell'avvenuta prosciugatura sta a dimostrare la consapevolezza dell' che il problema delle infiltrazioni esisteva e va ricordato che pur con questa CP consapevolezza l' nulla ha contestato al ( così confermandosi quanto CP _3 sopra scritto riguardo al . _3
Il ha contestato la responsabilità dell' si veda lettera di contestazione dal CP_1 CP difensore del ad ia PEC in data in data 13.3.2108 (doc. 9 fasc. Gritti), ed CP_1 CP ha anche posto l n grado di contraddire nell' AT ( docc.
1-4 fasc Gritti). CP
Se è vero che nel rogito “le porzioni immobiliari oggetto del presente atto vengono vendute a corpo, nell'attuale stato di fatto e di diritto che ciascuna parte acquirente dichiara di ben conoscere”, non va 14 trascurato che “ Il venditore GN quale titolare della impresa individuale omonima, CP presta espressa garanzia per l'evizione e per la piena proprietà e disponibilità delle porzioni immobiliari vendute, per la loro assenza da vizi” (…) .
Così deciso sull' an, riguardo alla quantificazione del danno occorre rilevare che il CTU , nell'odierno procedimento ha quantificato i danni in € 11.525,46 per le opere ed in €
3.843,00 per le spese tecniche. Si deve ritenere che i maggiori costi determinati nella prima relazione , a distanza di tempo devono trovare prova dell'effettivo esborso;
tale prova non
è stata fornita nel corso del presente procedimento.
Vanno riconosciuti alla ricorrente anche le spese ( docc. 5-7) per la CTU nell'AT poste interamente a suo carico ( euro 2.550,00 oltre oneri di legge ed euro 700,00 per spese esenti) e per il proprio CTP (euro 1.152,90 omnicomprensive). Vanno altresì riconosciute le spese per la difesa nel procedimento di AT ( 3.094,81 omnicomprensive) . L'importo chiesto e fatturato dal difensore al riguardo è congruo in rapporto alle tariffe professionali per l'attività da compiere.
Alla ricorrente spettano altresì le spese dell'attuale lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno professionale necessario, dell'attività svolta e tenuto altresì conto delle somme riconosciute in sentenza, differenti da quelle richieste, e della sostanziale identità della lite con gli accertamenti oggetto di AT.
Le spese della CTU nell'odierno procedimento vanno poste interamente a carico del convenuto, con diritto di parte ricorrente al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
Per quanto sopra scritto il ha diritto ad essere manlevato dal terzo chiamato CP_1 er gli esborsi che verranno da lui effettuati, oltre alle spese di lite CP
Considerato che il subappaltatore, è stato citato in giudizio a prescrizione _3 ampiamente decorsa e dall'appaltatore dovranno essere liquidate in suo favore le CP spese di lite , addebitandole al suo chiamante in causa tenuto conto di quanto CP sopra complessivamente rilevato sulla posizione . _3
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo;
accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla ricorrente Parte_1 nell'immobile a lei venduto da , dichiara tenuto e condanna
[...] CP_1
al risarcimento in favore della dei danni derivanti da tali vizi CP_1 Parte_1
e difetti , che liquida in € 11.525,46 per le opere ed in € 3.843,00 per le spese tecniche.
15 Lo condanna inoltre alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per la Parte_1
AT svolta, che liquida in euro 2.550,00 oltre oneri di legge ed euro 700,00 per spese esenti per l'attività svolta dal C.T.U., nonché in euro 1.152,90 omnicomprensive per le spese del CTP, ed in euro 3.094,81 omnicomprensive per la difesa nel procedimento di
AT.
Dichiara altresì tenuto condanna il convenuto alla rifusione delle spese CP_1 di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.540,00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege, oltre ad euro 237,00 per spese esenti.
Dichiara tenuto e condanna il terzo chiamato a manlevare il convenuto- CP chiamante delle somme da questi versate in favore della ricorrente e lo CP_1 condanna altresì alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto-chiamante, che liquida in euro 2.540.00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege.
Rigetta le richieste di nei confronti del terzo chiamato CP _3
.
[...]
Pone interamente a carico del terzo chiamato le spese per la CTU del CP presente procedimento, come già liquidate in corso di causa, con diritto delle altre parti al rimborso di quanto eventualmente versato al CTU in forza della solidarietà disposta con ordinanza del 15.9.2022.
Dichiara altresì tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in CP favore del terzo chiamato che liquida in euro 2.540,00,per compensi Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, conclusioni, istanza.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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