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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 24 settembre 2025 ed iscritta al n. 1401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
proc. dom. avv. Giovanna Corti del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Piazza degli Affari n. 12
- Lecco presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Valentina Biella del foro di Bergamo e con elezione di domicilio in Via Camozzi n. 56 - Bergamo, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Assegno di mantenimento nei confronti della sola figlia di euro 350,00 oltre l'intero assegno
unico di euro 57,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese a partire da dicembre 2025. Spese straordinarie al 50%
come da Protocollo. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro (anche via SMS, Whatsapp o mail) non manifesti motivato dissenso scritto, entro il termine di cinque giorni o nel
minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente in caso di necessità o urgenza. La quota di spettanza di
ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che abbia anticipato la spesa entro il termine di 15 giorni dalla
richiesta.
Il signor si impegna a restituire alla signora entro sei mesi l'importo di euro 684,00 dovuto a titolo di CP_1 Pt_1
assegno unico percepito da lui nell'anno 2025.
Affidamento di EL condiviso, collocazione presso la madre, assegnazione della casa famigliare a quest'ultima e diritto
di visita padre-figlia libero.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito.
Il signor si impegna altresì a trasferire la propria residenza dalla casa famigliare entro il 31.12.2025”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 24.9.2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile, dopo un periodo di convivenza more uxorio iniziato nel 2006, con
Calolziocorte il 14.2.2015 e che dall'unione è nata la figlia (il 14.6.008), Controparte_2 Per_1
ha chiesto la separazione con addebito al marito, il quale, senza alcuna avvisaglia di litigi o crisi manifesta, il 10.1.2025 ha abbandonato la casa familiare senza più farvi ritorno , limitandosi a lasciare un biglietto. Di fatto, si è trasferito presso la casa della nuova compagna, omettendo da allora di prendersi cura di moglie e figlia.
La ricorrente ha chiesto la collocazione della figlia (17enne) presso di sé nella casa coniugale di
Calolziocorte, via Bergamo n. 7 (di proprietà della ricorrente e della di lei madre), in regime di affidamento condiviso;
ha inteso lasciare massima libertà nelle frequentazione padre/figlia; a domandato di percepire un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie in base al Protocollo in uso al Tribunale, nonché un assegno per sé di euro pagina 2 di 6 200,00 , stante il divario fra i propri guadagni di lavoratrice a cottimo rispetto a quelli del marito, di
2.000,00 euro mensili.
2. - Si è costituito in giudizio per contestare di aver lasciato la casa familiare CP_1
senza preavviso, bensì sostenendo che la sua scelta sarebbe stata la naturale conseguenza di un'intollerabilità della convivenza iniziata sin dal 2014. Ha negato altresì di non essersi preoccupato della figlia, alla quale ha versato direttamente importi mensili ed alla quale ha acquistato scarpe e vestiario.
Nel concordare per l'affidamento condiviso e la libera frequentazione con la figlia, il CP_1
ha negato la spettanza di un assegno di mantenimento per la moglie e si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con euro 250,00 mensili.
3. - Alla prima udienza del 16.12.2025, sentite dal Giudice Istruttore, le parti hanno raggiunto un'intesa, declinate in conclusioni congiunte riportate a verbale. I procuratori hanno chiesto l'immediato passaggio della causa in decisione.
4. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
5. - La figlia maggiorenne il 14.6.2026, resta affidata in via condivisa ai due genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la casa familiare. Stante l'età della figlia, il Collegio condivide la decisione di lasciare libere le modalità di incontro col padre.
Anche l'accordo delle parti, di un contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre nella misura di euro 350,00 mensili, appare corretto ed equo, alla luce delle esigenze della figlia nel contesto reddituale dei genitori.
Il Collegio prende atto della rinuncia della al mantenimento per sé e della devoluzione Pt_1
a suo favore dell'intero assegno unico di euro 57,00 mensili.
pagina 3 di 6 6. - Spese di lite compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1975, e ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
sposati con rito civile a Calolziocorte in data 14.2.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, numero 1), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DISPONE
- che la figlia minorenne sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
- le frequentazioni padre/figlia verranno gestite in autonomia;
DA' ATTO
che la casa coniugale di Calolziocorte, Via Bergamo n. 7, di esclusiva proprietà di e Parte_1
, sarà lasciata nella esclusiva disponibilità della ricorrente;
si Persona_2 CP_1
impegna a trasferire la propria residenza dalla casa famigliare entro il 31.12.2025;
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la CP_1 Per_1
corresponsione a della somma di euro 350,00 mensili per 12 mensilità da dicembre Parte_1
2025 - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari pagina 4 di 6 e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa attrezzatura pagina 5 di 6 dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via SMS, Whatsapp o mail) non manifesti motivato dissenso scritto, entro il termine di cinque giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente in caso di necessità o urgenza. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che abbia anticipato la spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente da e si Parte_1 CP_1
impegna a restituire alla moglie entro sei mesi l'importo di euro 684,00 dovuto a titolo di assegno unico percepito da lui nell'anno 2025.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di venerdì 19 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 24 settembre 2025 ed iscritta al n. 1401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
proc. dom. avv. Giovanna Corti del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Piazza degli Affari n. 12
- Lecco presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Valentina Biella del foro di Bergamo e con elezione di domicilio in Via Camozzi n. 56 - Bergamo, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Assegno di mantenimento nei confronti della sola figlia di euro 350,00 oltre l'intero assegno
unico di euro 57,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese a partire da dicembre 2025. Spese straordinarie al 50%
come da Protocollo. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro (anche via SMS, Whatsapp o mail) non manifesti motivato dissenso scritto, entro il termine di cinque giorni o nel
minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente in caso di necessità o urgenza. La quota di spettanza di
ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che abbia anticipato la spesa entro il termine di 15 giorni dalla
richiesta.
Il signor si impegna a restituire alla signora entro sei mesi l'importo di euro 684,00 dovuto a titolo di CP_1 Pt_1
assegno unico percepito da lui nell'anno 2025.
Affidamento di EL condiviso, collocazione presso la madre, assegnazione della casa famigliare a quest'ultima e diritto
di visita padre-figlia libero.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito.
Il signor si impegna altresì a trasferire la propria residenza dalla casa famigliare entro il 31.12.2025”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 24.9.2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile, dopo un periodo di convivenza more uxorio iniziato nel 2006, con
Calolziocorte il 14.2.2015 e che dall'unione è nata la figlia (il 14.6.008), Controparte_2 Per_1
ha chiesto la separazione con addebito al marito, il quale, senza alcuna avvisaglia di litigi o crisi manifesta, il 10.1.2025 ha abbandonato la casa familiare senza più farvi ritorno , limitandosi a lasciare un biglietto. Di fatto, si è trasferito presso la casa della nuova compagna, omettendo da allora di prendersi cura di moglie e figlia.
La ricorrente ha chiesto la collocazione della figlia (17enne) presso di sé nella casa coniugale di
Calolziocorte, via Bergamo n. 7 (di proprietà della ricorrente e della di lei madre), in regime di affidamento condiviso;
ha inteso lasciare massima libertà nelle frequentazione padre/figlia; a domandato di percepire un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie in base al Protocollo in uso al Tribunale, nonché un assegno per sé di euro pagina 2 di 6 200,00 , stante il divario fra i propri guadagni di lavoratrice a cottimo rispetto a quelli del marito, di
2.000,00 euro mensili.
2. - Si è costituito in giudizio per contestare di aver lasciato la casa familiare CP_1
senza preavviso, bensì sostenendo che la sua scelta sarebbe stata la naturale conseguenza di un'intollerabilità della convivenza iniziata sin dal 2014. Ha negato altresì di non essersi preoccupato della figlia, alla quale ha versato direttamente importi mensili ed alla quale ha acquistato scarpe e vestiario.
Nel concordare per l'affidamento condiviso e la libera frequentazione con la figlia, il CP_1
ha negato la spettanza di un assegno di mantenimento per la moglie e si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con euro 250,00 mensili.
3. - Alla prima udienza del 16.12.2025, sentite dal Giudice Istruttore, le parti hanno raggiunto un'intesa, declinate in conclusioni congiunte riportate a verbale. I procuratori hanno chiesto l'immediato passaggio della causa in decisione.
4. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
5. - La figlia maggiorenne il 14.6.2026, resta affidata in via condivisa ai due genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la casa familiare. Stante l'età della figlia, il Collegio condivide la decisione di lasciare libere le modalità di incontro col padre.
Anche l'accordo delle parti, di un contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre nella misura di euro 350,00 mensili, appare corretto ed equo, alla luce delle esigenze della figlia nel contesto reddituale dei genitori.
Il Collegio prende atto della rinuncia della al mantenimento per sé e della devoluzione Pt_1
a suo favore dell'intero assegno unico di euro 57,00 mensili.
pagina 3 di 6 6. - Spese di lite compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1975, e ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
sposati con rito civile a Calolziocorte in data 14.2.2015 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, numero 1), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DISPONE
- che la figlia minorenne sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
- le frequentazioni padre/figlia verranno gestite in autonomia;
DA' ATTO
che la casa coniugale di Calolziocorte, Via Bergamo n. 7, di esclusiva proprietà di e Parte_1
, sarà lasciata nella esclusiva disponibilità della ricorrente;
si Persona_2 CP_1
impegna a trasferire la propria residenza dalla casa famigliare entro il 31.12.2025;
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la CP_1 Per_1
corresponsione a della somma di euro 350,00 mensili per 12 mensilità da dicembre Parte_1
2025 - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari pagina 4 di 6 e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa attrezzatura pagina 5 di 6 dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via SMS, Whatsapp o mail) non manifesti motivato dissenso scritto, entro il termine di cinque giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente in caso di necessità o urgenza. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che abbia anticipato la spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente da e si Parte_1 CP_1
impegna a restituire alla moglie entro sei mesi l'importo di euro 684,00 dovuto a titolo di assegno unico percepito da lui nell'anno 2025.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di venerdì 19 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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