Articolo 7 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
12 giugno 1977
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Versione
26 agosto 1978
Art. 7. ((Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici.
Il contratto di formazione:
1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;
2) non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e' rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.))
Entrata in vigore il 26 agosto 1978
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