Art. 7. ((Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici.
Il contratto di formazione:
1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;
2) non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e' rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.))
Il contratto di formazione:
1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;
2) non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e' rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.))