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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 946 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 17/03/1974 e da Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a UCRAINA il 02/01/1988, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
22.5.2010, con regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di CA (MI) al n. 2, parte I, Serie ufficio 1, anno 2010 e che dall'unione coniugale, è nato , il [...], a [...] Persona_1
I coniugi si sono separati con sentenza ex art. 473-bis.51 c.p.c. del 12.7.2023, pubblicata il 4.8.2023.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il figlio unigenito è prossimo alla maggiore età.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e del 22.5.2010, con regime di separazione dei beni, trascritto nei Parte_2 registri dello Stato civile del Comune di CA (MI) al n. 2, parte I, Serie ufficio 1, anno
2010
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Pag. 2 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 20/05/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 946 /2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a MILANO (MI) il 17/03/1974 e da Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a UCRAINA il 02/01/1988, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
22.5.2010, con regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di CA (MI) al n. 2, parte I, Serie ufficio 1, anno 2010 e che dall'unione coniugale, è nato , il [...], a [...] Persona_1
I coniugi si sono separati con sentenza ex art. 473-bis.51 c.p.c. del 12.7.2023, pubblicata il 4.8.2023.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il figlio unigenito è prossimo alla maggiore età.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e del 22.5.2010, con regime di separazione dei beni, trascritto nei Parte_2 registri dello Stato civile del Comune di CA (MI) al n. 2, parte I, Serie ufficio 1, anno
2010
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
Pag. 2 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 20/05/2024
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3