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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 197/2023 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Giuseppe Fossati che la rappresenta e Email_1 difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in ARMA DI TAGGIA alla via Colombo n. 52, presso gli avv.ti
Alessandro ROGGERI e Edilio GRAPPIOLO che la rappresentano e difendono per mandato agli atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in riforma della impugnata sentenza n°782/2022 del Tribunale di Imperia, contrariis reiectis e previe le dichiare del caso, respinto l'appello incidentale proposto all'appellata: a)in via principale: respingere le attrici domande, come infondate in fatto ed in diritto, stante l'inadempimento della rispetto alla propria obbligazione di versare alla CP_1 convenuta il 50% dell'incasso netto degli apparecchi per cui è causa e la conseguente risoluzione del contratto per suo fatto e colpa;
b)in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna al pagamento della penale e/o qualsivoglia risarcimento od a restituzione in favore della , compensare il CP_1 relativo importo, in tutto o in parte, con le somme dovute dalla in base al CP_1 contratto per cui è causa e non corrisposte;
c)vinte e rifuse le spese
Per l'Appellata :
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, previ gli accertamenti in rito meglio visti e ritenuti,
- in via principale, rigettare l'appello avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 782 del 21/12/2022 del Tribunale di Imperia, salvo quanto di seguito affidato alla presente impugnazione incidentale;
- in via incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 782 del 21/12/2022 del Tribunale di Imperia, dichiarare tenuta e, per gli effetti, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da in conseguenza del suo inadempimento, il cui Controparte_1 danno si quantifica pari ad Euro 59.679,99., ovvero pari a quell'altro importo, maggiore o anche minore, che risulterà in corso di causa, o anche da quantificarsi secondo equità ad opera del Collegio Giudicante, per il che si insta, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- in via subordinata, per il caso in cui il danno risultasse non provato nel quantum, ovvero di quantificazione inferiore alla misura della penale convenuta, condannare la convenuta al pagamento di Euro 20.000,00 quale misura di danno convenuta ex art.
7.2 del contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge, sempre salvo il maggior danno;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio per sentir CP_1 Controparte_2 accertare il grave inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, l'operatività della clausola risolutiva espressa ed il risarcimento dei danni quantificati in euro 90.183,00 (ridotti in corso di causa a 59.679,99) oltre alla restituzione di euro
23.267,75 versati a titolo di offerta commerciale. Assumeva che CP_1 Parte_1
dopo aver concordato contrattualmente l'installazione di n. 4 slot machines di proprietà
[...]
2 preso il proprio bar (Bar SIMPATY di AT SN) per la durata di anni 5, con CP_1 diritto di esclusiva, si fosse resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, comunicando il proprio recesso anticipatamente il 6.04.2019, invitando al ritiro CP_1 degli apparecchi entro 48 ore, preannunciandone, in difetto, la rimozione, cui aveva poi effettivamente proceduto – nonostante le contestazioni del caso e la richiesta di risarcimento dei danni di – sostituendole peraltro con altre di ditta concorrente. CP_1
Nel costituirsi in giudizio aveva a sua volta eccepito l'inadempimento di Parte_1 [...]
che, nella prospettazione di parte convenuta, in violazione degli accordi avrebbe CP_1 versato a meno del 50% dell'incasso netto degli apparecchi concordato. Parte_1
Espletata CTU, con la sentenza gravata, il Tribunale di Imperia, accertato il grave inadempimento della convenuta, dichiarava la risoluzione del contratto stipulato il 7.09.2016 per fatto esclusivo di , condannandola al pagamento della penale contrattualmente Parte_1 prevista (5.000,00 euro per macchina, per un totale di euro 20.000,00), ed alla restituzione – in proporzione all'effettiva durata del rapporto – di quanto corrisposto a titolo di offerta commerciale, per un totale di euro 11.246,08 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni ulteriori da lucro cessante e danno emergente assumendo che gli stessi non fossero stati provati, essendo la redditività del gioco d'azzardo estremamente aleatoria, oltre che condizionata nel caso in ispecie da numerose variabili, non ultima la chiusura forzata per effetto della pandemia di COVID. Il tribunale condannava inoltre al pagamento integrale delle spese di lite e di Parte_1
CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è costituita , spiegando a sua volta appello incidentale. All'udienza CP_1 del 22 giugno 2023 , rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2024, successivamnete rinviata d'ufficio a quella dell'11 luglio 2024, in cui, all'esito della precisazione delle conclusioni a seguito di rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime Parte_1 cure non ha riconosciuto che la risoluzione contrattuale fosse stata conseguenza del grave inadempimento di;
nella parte in cui non aveva riconosciuto un credito CP_3 eccepito in compensazione dalla convenuta, nella parte in cui aveva condannato al pagamento della penale ed alla restituzione pro quota dell' offerta commerciale;
in punto di spese.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui, nel valutare le risultanze della CTU, il Giudice era pervenuto alla conclusione che CP_1 non si fosse appropriata per anni di somme di spettanza di In base agli Parte_1 accordi contrattuali, difatti, avrebbe dovuto versare a il 50% CP_1 Parte_1 dell'”incasso netto” degli apparecchi slot machines installati presso il bar della convenuta, che
è la risultante della sottrazione dagli incassi lordi delle vincite erogate e del PREU (le imposte), mentre aveva detratto sotto la voce PREU, oltre alle imposte, anche CP_1 gli importi AAMMSS e rete, di cui contrattualmente si era impegnata a farsi carico in via esclusiva.
In realtà la sentenza gravata aveva sposato acriticamente le risultanze della CTU espletata, senza verificare con attenzione gli impegni contrattuali assunti per iscritto.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 il Giudice, accertando che avesse correttamente corrisposto l'incasso netto, non CP_1 aveva riconosciuto alcun credito in compensazione in favore della odierna appellante.
I due motivi, strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Il contratto di cui è causa prevedeva espressamente che i due contraenti dividessero al 50%
l'”incasso netto”, senza fornire alcuna indicazione in ordine a cosa dovesse intendersi con tale locuzione: in assenza di specifica pattuizione contrattuale, bisogna pertanto fare ricorso ai criteri interpretativi del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
E' evidente come già da un punto di vista letterale per “importo netto” non possa che intendersi quanto resta dall'incasso “lordo” detratte tutte le voci di costo e/o spesa. Nello specifico, ha detratto – fin dall'inizio del rapporto contrattuale – dall'incasso CP_1 lordo, oltre alle vincite, il PREU (le imposte) , il canone AAMS, ed il canone di rete. Come evidenziato dal CTU, le voci relative al canone di concessione ed al canone di Rete sono state
4 spesso “accorpate” in un'unica voce (PREU o Totale Tasse) ma la verifica puntuale compiuta dal consulente tecnico ha confermato che nessun importo eccedente tali tre voci (imposte e tasse, canone AAMS e rete) sia stato mai addebitato da , fin dall'inizio, nella CP_1 esecuzione del contratto.
Né è fondata l'osservazione di parte appellante secondo cui dei costi di rete si CP_1 fosse fatta carico in via esclusiva da sola: difatti l'impegno che contrattualmente
[...]
si era assunto è quello di farsi carico dei costi di installazione ma non anche di quelli CP_1 di utilizzo della rete: la clausola “Offerta commerciale” a pag 2 del contratto prevede difatti espressamente “ L'installazione dell'impianto di allarme e la rete telematica sono a nostro carico”.
risulta pertanto aver adempiuto puntualmente agli impegni contrattuali assunti, CP_1
e correttamente il Giudice di prime cure ha accertato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, e l'insussistenza di crediti in suo favore da vantare in compensazione.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Giudice di prime cure abbia applicato la penale contrattualmente prevista per la violazione dell'obbligo di esclusiva ed il recesso anticipato per intero e della condanna alla restituzione – sia pure in ragione della minor durata contrattuale – dell'offerta commerciale: senza considerare la fondatezza dei primo due motivi di appello e dunque la non debenza della penale suddetta, ben avrebbe potuto il giudice procedere, come aveva fatto per la restituzione dell'offerta commerciale, ad una riduzione della penale – manifestamente eccessiva - ex art 1384 c.c, in considerazione dell'avvenuta puntuale esecuzione del contratto dal 7.09.2016 fino al 6.04.2019.
Il motivo è infondato.
, oltre ad aver eccepito un inadempimento contrattuale inesistente, ha risolto Parte_1 unilateralmente il contratto prima della scadenza convenuta, procedendo addirittura autonomamente e del tutto ingiustificatamente alla disinstallazione degli apparecchi ed alla rimozione e sostituzione degli stessi, così tenendo un comportamento gravemente violativo degli impegni contrattuali assunti, che giustifica ampiamente l'applicazione per intero della penale contrattualmente stabilita. La riduzione dell'importo dell'offerta commerciale da restituire effettuata dal Giudice, dal canto suo, trova il proprio fondamento del dato
5 contrattuale di cui all'art.
7.2 secondo cui “ In caso di risoluzione dell'accordo ….
L'ammontare dell'offerta commerciale verrà quantificato in bese alla durata del contratto, detraendo una quota in base agli anni successivi”.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in unto di condanna alle spese di lite:
considerato che
a fronte di una richiesta risarcitoria di euro 59.000,00 circa il
Giudice aveva riconosciuto a solo l'importo della penale di euro 20.000,00 e la Parte_1 restituzione di circa 23.000,00 euro a titolo di restituzione offerta commerciale, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare parzialmente le spese di lite.
Il motivo è infondato.
In tema di spese processuali il Giudice deve attenersi al principio della soccombenza valutato con riferimento all'esito globale del giudizio, indipendentemente da quello dei diversi gradi o del risultato concretamente conseguito (vedasi Cass ord. 10245/2019).
Con il proprio atto di appello incidentale ha a sua vota chiesto la riforma CP_1 parziale della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado non aveva ritenuto provato il danno ulteriore da lucro cessante patito dalla parte attrice, consistente nelle somme che la avrebbe percepito ove la macchine non fossero state staccate e rimosse CP_1 anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, determinato sulla base degli incassi medi ottenuti dallo sfruttamento delle slot machines negli anni in cui erano state in funzione presso il Bar di AT SN (dal 6.04.2016 al 6.09.2019). Il Giudice aveva motivato con il carattere fortemente aleatorio del gioco d'azzardo e conseguentemente della redditività delle stesse, anche in ragione del blocco determinato dall'evento pandemico del 2020. In realtà la redditività delle slot machines era legata a parametri fissati per legge, e lo stesso doveva ritenersi per l'importo del PRE e delle voci di spesa, mentre la prova del quantum era stata fornita alla luce degli incassi medi lordi annui calcolati dal CTU, sicchè non poteva legittimamente ritenersi che se avessero continuato a funzionare le slot non avrebbero prodotto del tutto incassi.
Il motivo è infondato.
Se è vero che presumibilmente ove il contratto fosse pervenuto alla naturale scadenza
[...]
avrebbe avuto modo di incassare gli importi calcolati, le considerazioni svolte dal CP_1 giudice di prime cure in ordine alle variabili legate alla pandemia e l'aleatorietà del gioco
6 d'azzardo consentono di non ritenere provato in modo certo l'ammontare del danno da lucro cessante.
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del grado di appello.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di IMPERIA n. 782/2022 pubblicata il 21.12.2022 e sull'appello incidentale proposto da vverso la medesima sentenza: CP_1
Rigetta l'appello principale
Rigetta l'appello incidentale
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono stati integralmente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
7
APPELLANTE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in ARMA DI TAGGIA alla via Colombo n. 52, presso gli avv.ti
Alessandro ROGGERI e Edilio GRAPPIOLO che la rappresentano e difendono per mandato agli atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in riforma della impugnata sentenza n°782/2022 del Tribunale di Imperia, contrariis reiectis e previe le dichiare del caso, respinto l'appello incidentale proposto all'appellata: a)in via principale: respingere le attrici domande, come infondate in fatto ed in diritto, stante l'inadempimento della rispetto alla propria obbligazione di versare alla CP_1 convenuta il 50% dell'incasso netto degli apparecchi per cui è causa e la conseguente risoluzione del contratto per suo fatto e colpa;
b)in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna al pagamento della penale e/o qualsivoglia risarcimento od a restituzione in favore della , compensare il CP_1 relativo importo, in tutto o in parte, con le somme dovute dalla in base al CP_1 contratto per cui è causa e non corrisposte;
c)vinte e rifuse le spese
Per l'Appellata :
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, previ gli accertamenti in rito meglio visti e ritenuti,
- in via principale, rigettare l'appello avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 782 del 21/12/2022 del Tribunale di Imperia, salvo quanto di seguito affidato alla presente impugnazione incidentale;
- in via incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 782 del 21/12/2022 del Tribunale di Imperia, dichiarare tenuta e, per gli effetti, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da in conseguenza del suo inadempimento, il cui Controparte_1 danno si quantifica pari ad Euro 59.679,99., ovvero pari a quell'altro importo, maggiore o anche minore, che risulterà in corso di causa, o anche da quantificarsi secondo equità ad opera del Collegio Giudicante, per il che si insta, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- in via subordinata, per il caso in cui il danno risultasse non provato nel quantum, ovvero di quantificazione inferiore alla misura della penale convenuta, condannare la convenuta al pagamento di Euro 20.000,00 quale misura di danno convenuta ex art.
7.2 del contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge, sempre salvo il maggior danno;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio per sentir CP_1 Controparte_2 accertare il grave inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, l'operatività della clausola risolutiva espressa ed il risarcimento dei danni quantificati in euro 90.183,00 (ridotti in corso di causa a 59.679,99) oltre alla restituzione di euro
23.267,75 versati a titolo di offerta commerciale. Assumeva che CP_1 Parte_1
dopo aver concordato contrattualmente l'installazione di n. 4 slot machines di proprietà
[...]
2 preso il proprio bar (Bar SIMPATY di AT SN) per la durata di anni 5, con CP_1 diritto di esclusiva, si fosse resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, comunicando il proprio recesso anticipatamente il 6.04.2019, invitando al ritiro CP_1 degli apparecchi entro 48 ore, preannunciandone, in difetto, la rimozione, cui aveva poi effettivamente proceduto – nonostante le contestazioni del caso e la richiesta di risarcimento dei danni di – sostituendole peraltro con altre di ditta concorrente. CP_1
Nel costituirsi in giudizio aveva a sua volta eccepito l'inadempimento di Parte_1 [...]
che, nella prospettazione di parte convenuta, in violazione degli accordi avrebbe CP_1 versato a meno del 50% dell'incasso netto degli apparecchi concordato. Parte_1
Espletata CTU, con la sentenza gravata, il Tribunale di Imperia, accertato il grave inadempimento della convenuta, dichiarava la risoluzione del contratto stipulato il 7.09.2016 per fatto esclusivo di , condannandola al pagamento della penale contrattualmente Parte_1 prevista (5.000,00 euro per macchina, per un totale di euro 20.000,00), ed alla restituzione – in proporzione all'effettiva durata del rapporto – di quanto corrisposto a titolo di offerta commerciale, per un totale di euro 11.246,08 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni ulteriori da lucro cessante e danno emergente assumendo che gli stessi non fossero stati provati, essendo la redditività del gioco d'azzardo estremamente aleatoria, oltre che condizionata nel caso in ispecie da numerose variabili, non ultima la chiusura forzata per effetto della pandemia di COVID. Il tribunale condannava inoltre al pagamento integrale delle spese di lite e di Parte_1
CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è costituita , spiegando a sua volta appello incidentale. All'udienza CP_1 del 22 giugno 2023 , rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2024, successivamnete rinviata d'ufficio a quella dell'11 luglio 2024, in cui, all'esito della precisazione delle conclusioni a seguito di rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime Parte_1 cure non ha riconosciuto che la risoluzione contrattuale fosse stata conseguenza del grave inadempimento di;
nella parte in cui non aveva riconosciuto un credito CP_3 eccepito in compensazione dalla convenuta, nella parte in cui aveva condannato al pagamento della penale ed alla restituzione pro quota dell' offerta commerciale;
in punto di spese.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui, nel valutare le risultanze della CTU, il Giudice era pervenuto alla conclusione che CP_1 non si fosse appropriata per anni di somme di spettanza di In base agli Parte_1 accordi contrattuali, difatti, avrebbe dovuto versare a il 50% CP_1 Parte_1 dell'”incasso netto” degli apparecchi slot machines installati presso il bar della convenuta, che
è la risultante della sottrazione dagli incassi lordi delle vincite erogate e del PREU (le imposte), mentre aveva detratto sotto la voce PREU, oltre alle imposte, anche CP_1 gli importi AAMMSS e rete, di cui contrattualmente si era impegnata a farsi carico in via esclusiva.
In realtà la sentenza gravata aveva sposato acriticamente le risultanze della CTU espletata, senza verificare con attenzione gli impegni contrattuali assunti per iscritto.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 il Giudice, accertando che avesse correttamente corrisposto l'incasso netto, non CP_1 aveva riconosciuto alcun credito in compensazione in favore della odierna appellante.
I due motivi, strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Il contratto di cui è causa prevedeva espressamente che i due contraenti dividessero al 50%
l'”incasso netto”, senza fornire alcuna indicazione in ordine a cosa dovesse intendersi con tale locuzione: in assenza di specifica pattuizione contrattuale, bisogna pertanto fare ricorso ai criteri interpretativi del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
E' evidente come già da un punto di vista letterale per “importo netto” non possa che intendersi quanto resta dall'incasso “lordo” detratte tutte le voci di costo e/o spesa. Nello specifico, ha detratto – fin dall'inizio del rapporto contrattuale – dall'incasso CP_1 lordo, oltre alle vincite, il PREU (le imposte) , il canone AAMS, ed il canone di rete. Come evidenziato dal CTU, le voci relative al canone di concessione ed al canone di Rete sono state
4 spesso “accorpate” in un'unica voce (PREU o Totale Tasse) ma la verifica puntuale compiuta dal consulente tecnico ha confermato che nessun importo eccedente tali tre voci (imposte e tasse, canone AAMS e rete) sia stato mai addebitato da , fin dall'inizio, nella CP_1 esecuzione del contratto.
Né è fondata l'osservazione di parte appellante secondo cui dei costi di rete si CP_1 fosse fatta carico in via esclusiva da sola: difatti l'impegno che contrattualmente
[...]
si era assunto è quello di farsi carico dei costi di installazione ma non anche di quelli CP_1 di utilizzo della rete: la clausola “Offerta commerciale” a pag 2 del contratto prevede difatti espressamente “ L'installazione dell'impianto di allarme e la rete telematica sono a nostro carico”.
risulta pertanto aver adempiuto puntualmente agli impegni contrattuali assunti, CP_1
e correttamente il Giudice di prime cure ha accertato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, e l'insussistenza di crediti in suo favore da vantare in compensazione.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Giudice di prime cure abbia applicato la penale contrattualmente prevista per la violazione dell'obbligo di esclusiva ed il recesso anticipato per intero e della condanna alla restituzione – sia pure in ragione della minor durata contrattuale – dell'offerta commerciale: senza considerare la fondatezza dei primo due motivi di appello e dunque la non debenza della penale suddetta, ben avrebbe potuto il giudice procedere, come aveva fatto per la restituzione dell'offerta commerciale, ad una riduzione della penale – manifestamente eccessiva - ex art 1384 c.c, in considerazione dell'avvenuta puntuale esecuzione del contratto dal 7.09.2016 fino al 6.04.2019.
Il motivo è infondato.
, oltre ad aver eccepito un inadempimento contrattuale inesistente, ha risolto Parte_1 unilateralmente il contratto prima della scadenza convenuta, procedendo addirittura autonomamente e del tutto ingiustificatamente alla disinstallazione degli apparecchi ed alla rimozione e sostituzione degli stessi, così tenendo un comportamento gravemente violativo degli impegni contrattuali assunti, che giustifica ampiamente l'applicazione per intero della penale contrattualmente stabilita. La riduzione dell'importo dell'offerta commerciale da restituire effettuata dal Giudice, dal canto suo, trova il proprio fondamento del dato
5 contrattuale di cui all'art.
7.2 secondo cui “ In caso di risoluzione dell'accordo ….
L'ammontare dell'offerta commerciale verrà quantificato in bese alla durata del contratto, detraendo una quota in base agli anni successivi”.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in unto di condanna alle spese di lite:
considerato che
a fronte di una richiesta risarcitoria di euro 59.000,00 circa il
Giudice aveva riconosciuto a solo l'importo della penale di euro 20.000,00 e la Parte_1 restituzione di circa 23.000,00 euro a titolo di restituzione offerta commerciale, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare parzialmente le spese di lite.
Il motivo è infondato.
In tema di spese processuali il Giudice deve attenersi al principio della soccombenza valutato con riferimento all'esito globale del giudizio, indipendentemente da quello dei diversi gradi o del risultato concretamente conseguito (vedasi Cass ord. 10245/2019).
Con il proprio atto di appello incidentale ha a sua vota chiesto la riforma CP_1 parziale della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado non aveva ritenuto provato il danno ulteriore da lucro cessante patito dalla parte attrice, consistente nelle somme che la avrebbe percepito ove la macchine non fossero state staccate e rimosse CP_1 anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, determinato sulla base degli incassi medi ottenuti dallo sfruttamento delle slot machines negli anni in cui erano state in funzione presso il Bar di AT SN (dal 6.04.2016 al 6.09.2019). Il Giudice aveva motivato con il carattere fortemente aleatorio del gioco d'azzardo e conseguentemente della redditività delle stesse, anche in ragione del blocco determinato dall'evento pandemico del 2020. In realtà la redditività delle slot machines era legata a parametri fissati per legge, e lo stesso doveva ritenersi per l'importo del PRE e delle voci di spesa, mentre la prova del quantum era stata fornita alla luce degli incassi medi lordi annui calcolati dal CTU, sicchè non poteva legittimamente ritenersi che se avessero continuato a funzionare le slot non avrebbero prodotto del tutto incassi.
Il motivo è infondato.
Se è vero che presumibilmente ove il contratto fosse pervenuto alla naturale scadenza
[...]
avrebbe avuto modo di incassare gli importi calcolati, le considerazioni svolte dal CP_1 giudice di prime cure in ordine alle variabili legate alla pandemia e l'aleatorietà del gioco
6 d'azzardo consentono di non ritenere provato in modo certo l'ammontare del danno da lucro cessante.
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite del grado di appello.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di IMPERIA n. 782/2022 pubblicata il 21.12.2022 e sull'appello incidentale proposto da vverso la medesima sentenza: CP_1
Rigetta l'appello principale
Rigetta l'appello incidentale
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono stati integralmente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
7