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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, al n. 62 della Via Martini, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE MACCIOTTA;
ricorrente nei confronti di
(p.iva , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, corrente in 09095, Mogoro (OR), in via Gramsci, 276, con il patrocinio degli Avv.ti EZIO ULLASCI e VALERIO MARTIS;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “in via principale: accertare lo svolgimento da Parte_1
parte del ricorrente di attività lavorativa di carattere subordinato in favore della società convenuta
a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel III livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere;
per
l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari
a € 104.030,56 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come da conteggio allegato, con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata: accertare lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di carattere subordinato in favore della società convenuta a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 93.953,39 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come da conteggio allegato, con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
pagina1 di 12 Nell'interesse della società voglia il Tribunale: “
1. In via Controparte_1
principale: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande in esso contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
2. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rideterminare il credito del ricorrente tenendo conto dell'effettivo inquadramento (II livello CCNL Multiservizi), dell'orario di lavoro part-time e, in ogni caso, detraendo dal dovuto quanto già corrisposto e/o compensato, come l'importo relativo al pignoramento presso terzi saldato dalla società.
3. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022, ha convenuto la Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa di Controparte_1
carattere subordinato in favore della medesima società a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel III livello retributivo –o in subordine, nel IV livello retributivo
–del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma pari a €104.030,56 –ovvero della somma di €93.953,39, in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata –a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto e con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha esposto:
- di essere un lavoratore, esperto nella progettazione e realizzazione di giardini e aree verdi, oltreché nella vendita di piante, fiori e attrezzature;
- di aver ricevuto, nel mese di dicembre dell'anno 2016, dal suo commercialista, , CP_2
una proposta di collaborazione avente a oggetto il disimpegno di numerose attività nell'ambito della società “ di cui quest'ultimo era titolare;
Controparte_1
- che la stessa società si occupava della realizzazione, della cura e della manutenzione di parchi, giardini e aree verdi in genere;
- di possedere una notevole esperienza nel campo, per aver ricoperto il ruolo, in passato, di titolare di numerose aziende oramai cessate, operanti nel settore della riproduzione delle piante e della cura e manutenzione di parchi, giardini e aiuole (Azienda Agricola Be.Lu.
2011, Centro Agricolo di Orrù Ignazio, Giardino Verde di Orrù Ignazio);
- di aver altresì pestato attività lavorativa in favore della “Linea Verde di PA IA”, di cui era, anche all'attualità, titolare la moglie, nonché in favore della società cooperativa sociale
“L'ideale Onlus”, come ortovivaista;
pagina2 di 12 - di aver accettato la proposta dell' e di aver iniziato a prestare la propria attività Pt_1
lavorativa in favore della società convenuta in data 1° gennaio 2017, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato da questa formalizzato, con la relativa comunicazione agli enti competenti, unicamente a far data dal 2 febbraio 2017;
- di aver ricoperto, a partire dal 1° gennaio 2017 le mansioni lavorative di seguito descritte: a) predisposizione, in previsione della partecipazione alle gare di appalto, di tutta la documentazione necessaria e gestione della gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto;
b) una volta intervenuta l'aggiudicazione, coordinamento e gestione di un numero variabile di risorse, da 4 a 6, in particolare, per dodici mesi all'anno, dei lavoratori: , , e;
e nei mesi di Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, anche di e Persona_5 Per_6
; c) direzione del suddetto gruppo di risorse, determinazione dei turni e degli orari di
[...]
lavoro e gestione delle richieste di ferie e dei permessi;
d) operazioni di pulizia del verde, di potatura, di taglio di alberi, di posa di impianti di irrigazione, di posa di prati e di tutte le altre attività previste dal contratto di appalto stipulato dalla società datrice di lavoro;
e) manutenzione degli attrezzi da lavoro e predisposizione della documentazione necessaria ai fini della prosecuzione dei lavori da svolgersi;
- che le suddette attività erano state svolte nell'ambito delle numerose procedure pubbliche indette da diversi comuni, di cui la società convenuta era risultata aggiudicataria (comune di
Mogoro: taglio degli alberi presso la Pineta Perdiana;
comune di Mogoro: sostituzione del prato del parco, con fornitura del prato medesimo;
comune di Mogoro: rifacimento delle passerelle del parco;
taglio delle palme e cura del verde pubblico;
CP_3 [...]
: spazzatura strade e gestione del cimitero;
comune di Piscinas: Controparte_4
sistemazione del terreno dell'impianto di irrigazione;
posa di piante e fornitura di prato verde per il parco comunale;
comune di Sarule: sistemazione del terreno dell'impianto di irrigazione;
posa di piante e fornitura di prato verde per l'agriturismo; comune di Giave: servizio estivo di decespugliamento del paese e della zona artigianale;
comune di
Siamaggiore: gestione del verde del centro abitato;
comune di Sagama: rifacimento del prato e abbellimento della casa di cura comunale);
- che l'orario di lavoro del lavoratore ricorrente, malgrado la formale comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro part time da parte della società convenuta, era stato pari a almeno 8 ore giornaliere, dalle 7.00 del mattino e sino alle 15.00;
pagina3 di 12 - di aver sovente dovuto anticipare l'orario di ingresso al lavoro, su richiesta della società datrice di lavoro, alle ore 5.30, e di aver dovuto ritardare la fine del turno di lavoro alle ore
17.00;
- di non aver mai ricevuto alcunché da parte della convenuta a fronte della prestazione dell'attività lavorativa;
- di aver ricevuto la promessa di costituire una società assieme al lavoratore al fine di spartire i ricavi;
- che tale promessa, ribadita al lavoratore anche in presenza di altri dipendenti, non era stata mai onorata;
- di aver cessato la propria attività lavorativa alla fine del mese di luglio dell'anno 2019, dopo oltre due anni e mezzo di attività lavorativa, essendosi avveduto che la promessa alla quale la parte datoriale si era impegnata non sarebbe mai stata mantenuta;
- che in data 31 luglio 2019, la società convenuta aveva comunicato al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto con il ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente, lamentando la lesione del suo diritto a percepire tutte le retribuzioni dovutegli per l'attività lavorativa prestata a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2017, con l'orario di lavoro, le mansioni e l'inquadramento sopra specificati e le competenze di fine rapporto di sua spettanza, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita nel procedimento la senza contestare di aver Controparte_1
assunto mediante un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale nel periodo Parte_1
di tempo ricompreso tra il 2.2.2017 e il 31.7.2019 e precisando come tale collaborazione fosse nata per motivi di amicizia allo scopo di ovviare alla precaria situazione in cui si trovava il medesimo ricorrente, reduce dall'interdizione derivata dal fallimento di una società di cui era l'amministratore occulto e che lo aveva costretto a far cessare la propria impresa: secondo gli accordi infatti l' Pt_1
avrebbe svolto solo qualche ora di lavoro, per non abbandonare i contatti con un mondo che gli sarebbe stato altrimenti interdetto e per proseguire, nel contempo, a operare per altri fornitori.
La convenuta ha eccepito che il rapporto di lavoro era iniziato solamente il 2 febbraio 2017 e aveva contemplato mansioni esclusivamente residuali all'interno della società datrice di lavoro, che possedeva già forza lavoro sufficiente per far fronte alle commesse da evadere, come le attività di mero segretariato consistenti nella sistemazione di documenti e nella comunicazione agli altri lavoratori dei cantieri su cui operare.
Secondo la prospettazione della parte convenuta, il lavoratore, privo di alcuna responsabilità, aveva rivestito il ruolo di mero nuncius di scelte, determinazioni e comunicazioni da parte della datrice di lavoro agli operai e non si era mai occupato di effettuare le operazioni manuali indicate e relative pagina4 di 12 agli appalti, ovvero di manutenere gli attrezzi o qualsivoglia documento: l'orario di lavoro, inoltre, era sempre stato corrispondente a quello indicato in contratto.
La società convenuta ha poi lamentato come il ricorrente avesse prestato di fatto la propria
“collaborazione professionale” a vantaggio dell'impresa individuale di un altro dipendente della
”, , e a vantaggio di quella di IA PA, moglie dell' ; Controparte_1 Persona_7 Pt_1
imprese, che coltivavano e confezionavano il prato verde da rivendere a altre aziende o da fornire direttamente agli utilizzatori finali (come dimostrato anche da una sanzione amministrativa che la convenuta aveva dovuto pagare, per carico eccessivo su un proprio mezzo, guidato dall'autista,
per una fornitura di prato verde a Olbia totalmente estranea all'attività della Persona_1
medesima società convenuta).
La società ha quindi contestato il rinvio operato al CCNL del Controparte_1 terziario, distribuzione e servizi, atteso che le mansioni concretamente svolte dall' erano Pt_1
riconducibili semmai nella qualifica e nell'inquadramento del II livello CCNL multiservizi, di pulizia e piccola industria.
Alla luce delle contestazioni e delle eccezioni sollevate, la convenuta, lamentando, infine, di aver sempre erogato gli emolumenti in contanti all'atto della consegna e della sottoscrizione della busta paga in favore del ricorrente, che non poteva essere titolare di conto corrente, e di essere stata destinataria di un pignoramento presso terzi per una somma di euro 12.000,00 circa in ragione di pregressi debiti del ricorrente, ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per il rigetto delle richieste relative alle differenze retributive e per la rideterminazione del saldo delle retribuzioni, operata la compensazione tra i crediti, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025, per gli incombenti di cui all'art. 429, c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e delle note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
********
Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato.
Giova premettere come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore – che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente sullo stesso lavoratore –al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza pagina5 di 12 di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, n. 4171/2006 e Cass. civ., Sez. L, n. 5645/2009).
Ciò premesso, nella presente vertenza, deve ritenersi accertata la natura subordinata della prestazione lavorativa espletata da a vantaggio della società Parte_1 Controparte_1
per le ragioni di seguito espresse.
[...]
In primo luogo, è stata prodotta la comunicazione inoltrata dalla società Controparte_1 al Centro per l'Impiego del contratto a titolo subordinato e a tempo indeterminato part time
[...]
concluso con , in occasione dell'assunzione del medesimo ricorrente, malgrado Parte_1 avvenuta un mese dopo l'effettivo inizio dell'attività lavorativa (cfr. doc. 1, fascicolo processuale parte ricorrente).
In secondo luogo, occorre considerare che è mancata una tempestiva e specifica contestazione da parte della società convenuta in ordine alla natura subordinata del rapporto che era stato instaurato e l'intera linea difensiva condivisa dalla parte resistente nella memoria difensiva costituisce conferma della natura subordinata che aveva caratterizzato il rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente.
Si considerino, in particolare, la prospettazione resistente secondo cui il lavoratore, privo di alcuna autonomia, aveva rivestito il ruolo di mero nuncius di scelte, determinazioni e comunicazioni provenienti dalla società datrice di lavoro agli operai (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione datata 13 marzo 2023) e la condotta processuale consistita nella produzione in giudizio, seppure tardiva, delle buste paga, nelle quali l' è qualificato come operaio (cfr. verbale del 9 giugno 2023 deposito Pt_1
del 12 luglio 2023).
La ricostruzione di parte convenuta, sostenuta nelle note conclusionali depositate in data 21 novembre 2025, secondo cui difetterebbe il requisito della subordinazione con riferimento alla prestazione lavorativa espletata da , risulta, per un verso, tardiva e, per un altro, Parte_1
contradditoria, siccome in antitesi con le difese sollevate in sede di deposito della memoria difensiva all'atto della costituzione in giudizio.
Anche a tacere dalle dirimenti considerazioni ora svolte, le risultanze dell'istruttoria orale, ricostruite nella seguente parte motiva, hanno, in ogni caso, consentito di accertare la sussistenza di chiari indici della subordinazione (continuità della prestazione;
assenza in capo al ricorrente di una propria struttura imprenditoriale;
utilizzo di una postazione messa a disposizione presso la sede pagina6 di 12 della datrice di lavoro, senza alcun rischio di impresa, lavoro svolto attraverso attrezzature della società datrice di lavoro, previsione di un orario di lavoro).
Ciò considerato, occorre osservare come secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis: Cass. 27.4.2022, n. 13183; Cass. 10.11.2021, n. 33233; Cass. 15.7.2021,
n. 20253; Cass. 31.3.2021, n. 955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n.
1791; Cass. 22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da: 1) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
2) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
3) il raffronto tra il risultato del primo esame e l'accertamento di fatto delle attività svolte al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica, o la categoria o il livello superiore.
Nell'odierna controversia le deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno offerto piena dimostrazione dell'espletamento da parte di , a partire dal 1° gennaio 2017 e sino Parte_1
al 31 luglio 2019, di mansioni lavorative consistenti: nella predisposizione della documentazione necessaria in previsione della partecipazione alle gare di appalto indette da numerosi comuni della nella gestione della gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto;
nel CP_1
coordinamento, nella gestione e nella direzione di un gruppo di lavoratori, con la determinazione dei turni e degli orari di lavoro e nella gestione delle richieste di ferie e dei permessi;
nella gestione dei cantieri destinati alla cura del verde;
nella manutenzione degli attrezzi da lavoro.
Le iniziative probatorie di parte ricorrente hanno consentito di accertare che, malgrado la formale comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro part time da parte della società convenuta, l'orario di lavoro effettivo era stato pari a almeno 8 ore giornaliere, dalle 7.00 del mattino e sino alle 15.00, e che spesso l'orario di ingresso al lavoro, su richiesta della società datrice di lavoro, era stato anticipato alle ore 5.30 e ritardato sino alla fine del turno di lavoro alle ore
17.00.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, nonostante l'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, riportata nella comunicazione dell'assunzione dell' inoltrata al Centro per l'Impiego, sia coincisa con la Pt_1
data del 2 febbraio 2017 (cfr. doc. 1, fascicolo processuale parte ricorrente), l'escussione del testimone ha permesso di accertare come l'attività lavorativa di a Persona_3 Parte_1
pagina7 di 12 vantaggio della società dalla società fosse in realtà iniziata nel Controparte_1 mese di gennaio dell'anno 2017.
Il predetto testimone ha infatti dichiarato: “io lavorai con la convenuta dal gennaio 2016 sino a gennaio 2017, e poi ho prestato attività lavorativa presso altra ditta, ovvero, il Sentiero Verde, mandato dal sig. quando io lavoravo nel 2016 vi era anche il sig. ” (cfr. CP_2 Parte_1 dichiarazioni di all'udienza del 22 marzo 2024). Persona_3
Il rilievo per cui il teste abbia dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa con la precisamente subito dopo il mese di gennaio 2017, quando aveva Controparte_1
visto cambiare il suo datore di lavoro, rende verosimile che il testimone avesse potuto conservare, durante la sua escussione testimoniale, un ricordo preciso e autentico sulle persone con le quali aveva lavorato prima di cambiare datore di lavoro.
Il testimone ha inoltre aggiunto una precisazione rilevante, avendo riferito che, quando si era trovato a concordare i propri turni di lavoro con , lo aveva fatto in qualità di dipendente Parte_1
della società odierna resistente, così dimostrando che, proprio nel mese di gennaio 2017, a dispetto della formale comunicazione della data del 2 febbraio 2017, il lavoro profuso da era Parte_1 stato speso a favore della resistente (cfr. dichiarazioni del seguente tenore: “quando concordavo i turni e gli orari di lavoro con il sig. , sempre nel solo mese di gennaio 2017, mi Parte_1 rivolgevo a lui come dipendente della : verbale udienza del 22 marzo Controparte_1
2024).
La deposizione rilasciata dal testimone ha inoltre fornito dimostrazione Persona_6 dell'espletamento da parte di , a partire dal 1° gennaio 2017, di mansioni lavorative Parte_1
consistenti nella predisposizione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare di appalto indette da numerosi comuni della nella gestione della gara fino alla stipula del CP_1
contratto di appalto, nel coordinamento, nella gestione e nella direzione di un gruppo di lavoratori, con la determinazione dei turni e degli orari di lavoro, e nella gestione delle richieste di ferie e dei permessi, nella gestione dei cantieri destinati alla cura del verde e nella manutenzione degli attrezzi da lavoro (cfr. risposta del testimone con riferimento al capitolo n. 5, del ricorso: verbale udienza del 22 marzo 2024).
Anche il testimone ha confermato la gestione dei cantieri, dopo l'aggiudicazione Persona_3 dell'appalto, da parte dell' nel mese di gennaio dell'anno 2017 (cfr. verbale ud. cit. Pt_1
dichiarazioni di in risposta al capo 5), del ricorso: “io ho lavorato sol a gennaio, Persona_3
confermo che la gestione del cantiere per quel mese era fatta dal sig. ; gestiva i Parte_1 lavoratori dopo l'aggiudicazione dell'appalto, determinava i turni, e gli orari”).
pagina8 di 12 I testimoni e hanno confermato in udienza di essersi Persona_3 Persona_1 Persona_6
sempre rivolti a , per la gestione dei propri turni e orari di lavoro e per le richieste di Parte_1 ferie (cfr. dichiarazioni rese da “quando concordavo i turni e gli orari di lavoro Persona_3
con il sig. , sempre nel solo mese di gennaio 2017, mi rivolgevo a lui come dipendente Parte_1 della , da sul capo 26): “si è vero;
io mi rivolgevo a lui Controparte_1 Persona_1
per queste cose;
per quel che vedevo, le decisioni di cui al capo le prendeva lui in autonomia, senza interpellare altri”, da : “io quando chiedevo ferie, oppure variazioni nell'orario di Persona_6 lavoro, quale dipendente della , chiedevo al sig. ”; cfr. verbale Controparte_1 Parte_1
udienza cit.).
È stato altresì dimostrato il ruolo direttivo che l' aveva ricoperto in occasione della gestione dei Pt_1
cantieri con riguardo alla squadra di lavoro affidata al medesimo ricorrente (cfr. dichiarazioni di
, in risposta al capitolo n. 16) del ricorso: “io so che mi recavo a lavoro e il sig. Persona_1 [...]
mi diceva vai qui, vai la;
non so altro”, di : “io ho lavorato come operaio, Pt_1 Persona_7
prendevo la busta paga da;
era presente anche il sig. che Controparte_1 Parte_1
era responsabile, lavorare è un parolone, era presente come responsabile;
non mi ricordo i comuni in cui era presente. O meglio, mi ricordo il , dove era presente il ricorrente, ed era CP_3 dirigente, cioè dirigeva i lavori. Adr diceva “fate questo, fate quest'altro”, di : “è vero Persona_4
che ci organizzava il lavoro lui, e lui che ci diceva che cosa dovevamo fare e cosa no. Non so altro.
Non ricordo quanti mesi lavorai, mi ricordo che era il 2019”, di : “il ricorrente Persona_6
veniva e ci faceva vedere i lavori che dovevamo fare io e i miei colleghi. Non prestava attività concreta, dirigeva e ci diceva cosa dovevamo fare. Adr si tratteneva comunque per dirigere i lavori,
a volte anche tutto il giorno” e di in risposta al capitolo 25, del ricorso: “dal punto Persona_3 di vista gestionale del cantiere è vero”).
Il contenuto delle deposizioni testimoniali ora ricostruite sconfessa la veridicità della ricostruzione di parte convenuta secondo cui l' aveva ricoperto il ruolo di mero nuncius di determinazioni Pt_1
assunte da altri e conforta invece il convincimento per cui il medesimo ricorrente avesse espletato le proprie mansioni in condizioni di autonomia operativa mettendo a disposizione della società resistente e a vantaggio di quest'ultima una capacità professionale specifica maturata nel corso del tempo.
Contrariamente alle risultanze ricavabili dalla comunicazione inoltrata al centro per l'impiego, la prova testimoniale ha consentito di accertare che il numero di ore lavorate dall' era stato Pt_1
superiore a quello che era stato dichiarato, arrivando a coprire l'orario di lavoro full time e essendosi di frequente articolato anche oltre l'orario normale.
pagina9 di 12 Il testimone ha infatti confermato che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente era Persona_6
stato di otto ore di lavoro giornaliere, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, precisando anche: “veniva molte volte al lavoro e si tratteneva sei ore, a volte anche tutto il giorno…omissis…queste erano le ore che si tratteneva con noi” (cfr. verbale udienza cit.).
Anche il testimone interrogato sugli orari di lavoro del ricorrente, ha risposto “si è Persona_3 vero, apriva la sede lui la mattina dove c'erano i mezzi;
in linea di massima seguiva i nostri orari”
(cfr. verbale udienza cit.).
È, del resto, ragionevole ritenere che la natura delle mansioni espletate, per la loro peculiare difficoltà, in considerazione del ruolo di direzione e di responsabilità assunto dall' e Pt_1
confermato dalle deposizioni testimoniali, sopra riportate, avesse richiesto lo svolgimento di attività lavorativa, anche oltre l'orario normale.
È, infine, emerso che avesse usufruito delle attrezzature aziendali e di una apposita Parte_1
postazione presso gli uffici della società convenuta, come confermato dal teste , il Persona_7 quale ha riferito che l' “aveva un ufficio…omissis…l'ufficio era a Mogoro, nella zona Pt_1
industriale, dove prendevamo gli attrezzi e andavamo poi a lavorare…omissis…con esattezza era via Is Scarreles, ma non ricordo il numero civico;
qui il ricorrente aveva l'ufficio” (cfr. verbale udienza cit.; sul punto si legga altresì la deposizione di “si è vero, apriva la sede lui Persona_3 la mattina dove c'erano i mezzi;
in linea di massima seguiva i nostri orari”).
Da ultimo, deve osservarsi che è rimasta sfornita di supporto probatorio la tesi di parte resistente secondo cui il ricorrente nel corso dell'attività lavorativa prestata a vantaggio della
[...] avrebbe continuato a collaborare con altre imprese. Controparte_1
La ricostruzione ora indicata, oltre a essere stata prospettata in termini particolarmente generici, non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria testimoniale, non essendo, con certezza, emerso dalla prova orale in che misura e con quale frequenza l'eventuale eccepita collaborazione si fosse articolata (cfr. dichiarazioni rese dal teste , sul capitolo n. 9) della comparsa di Persona_1 costituzione e risposta: “non so come mai so queste cose, l'avrò visto qualche volta lavorare”).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve, dunque, essere accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente relativamente all'attività lavorativa svolta da in favore della società nel periodo Parte_1 Controparte_1
dal 01.01.2017 al 31.07.2019, con inquadramento delle mansioni nel livello III, del C.C.N.L.
RI (cfr. doc. n. 5, fascicolo processuale parte ricorrente), sulla base del raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la declaratoria contrattuale, qui di seguito riportata, per quanto di interesse: “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
pagina10 di 12 adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Il ruolo direttivo e di responsabilità svolto da , pienamente provato nel corso Parte_1 dell'istruttoria orale e dimostrato dalle direttive impartite in cantiere al gruppo di lavoro coordinato dal medesimo ricorrente, dalla determinazione dei turni e degli orari di lavoro degli operai, dalla concessione delle ferie a questi ultimi, e dalla predisposizione della documentazione ai fini della partecipazione ai bandi di gara, rendono evidenza dell'effettivo svolgimento di mansioni lavorative in condizioni di autonomia operativa e richiedenti il possesso di una capacità professionale specifica acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica e conseguita nel settore: il riscontro delle mansioni svolte in concreto dal lavoratore giustifica, pertanto, l'inquadramento nel terzo livello contrattuale, piuttosto che nel quarto.
Per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo pari a € 104.030,56 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come risultante dai conteggi allegati al ricorso sub doc. n. 3, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino al saldo (quindi dalle singole scadenze retributive e, quanto al
TFR, dalla cessazione del rapporto), detratta la somma di euro 11.994,54, a titolo di quanto già versato dalla convenuta in forza del pignoramento presso terzi di cui al doc. n. 14, allegato alla memoria difensiva, nonché al pagamento dei maggiori contributi previdenziali conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nella misura di legge.
Occorre evidenziare che i conteggi depositati dal ricorrente non sono stati contestati specificamente dalla convenuta, sicché non appare necessario disporre consulenza tecnica ai fini del calcolo delle spettanze richieste.
La parte resistente non ha esperito alcuna utile e valida iniziativa probatoria tesa a dimostrare di aver adempiuto, anche parzialmente, l'obbligo di corrispondere la retribuzione in favore del ricorrente, fatta eccezione per le risultanze ricavabili dal doc. 14, allegato alla memoria difensiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra €
52.001 e € 260.000) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica l'applicazione dei parametri tabellari medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella decisoria di non particolare difficoltà, per cui è giustificata l'applicazione dei minimi tariffari.
pagina11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento del ricorso, accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente relativamente all'attività Parte_1 Controparte_1 lavorativa svolta dall' in favore della resistente nel periodo dal 01.01.2017 al 31.07.2019, con Pt_1
inquadramento delle mansioni nel livello III, del C.C.N.L. Terziario - Confcommercio, e, per l'effetto:
2. Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma 104.030,56, per le causali Parte_1
meglio riportate nel prospetto allegato al ricorso (doc. n. 3), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo, decurtata la somma di euro 11.994,54, di cui al doc. n. 14, di parte resistente, nonché al pagamento dei maggiori contributi previdenziali conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nella misura di legge.
3. Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese legali in favore del ricorrente , che liquida Parte_1 nell'importo di € 11.648,50, di cui euro 11.269 a titolo di compensi professionali e il residuo a titolo di spese, oltre c.p.a. e iv.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Oristano, 05/12/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, al n. 62 della Via Martini, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE MACCIOTTA;
ricorrente nei confronti di
(p.iva , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, corrente in 09095, Mogoro (OR), in via Gramsci, 276, con il patrocinio degli Avv.ti EZIO ULLASCI e VALERIO MARTIS;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “in via principale: accertare lo svolgimento da Parte_1
parte del ricorrente di attività lavorativa di carattere subordinato in favore della società convenuta
a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel III livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere;
per
l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari
a € 104.030,56 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come da conteggio allegato, con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata: accertare lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa di carattere subordinato in favore della società convenuta a far data dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 93.953,39 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come da conteggio allegato, con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
pagina1 di 12 Nell'interesse della società voglia il Tribunale: “
1. In via Controparte_1
principale: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande in esso contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
2. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rideterminare il credito del ricorrente tenendo conto dell'effettivo inquadramento (II livello CCNL Multiservizi), dell'orario di lavoro part-time e, in ogni caso, detraendo dal dovuto quanto già corrisposto e/o compensato, come l'importo relativo al pignoramento presso terzi saldato dalla società.
3. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022, ha convenuto la Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa di Controparte_1
carattere subordinato in favore della medesima società a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2019, con inquadramento nel III livello retributivo –o in subordine, nel IV livello retributivo
–del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e orario di lavoro full time per 8 ore giornaliere, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma pari a €104.030,56 –ovvero della somma di €93.953,39, in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata –a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto e con pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha esposto:
- di essere un lavoratore, esperto nella progettazione e realizzazione di giardini e aree verdi, oltreché nella vendita di piante, fiori e attrezzature;
- di aver ricevuto, nel mese di dicembre dell'anno 2016, dal suo commercialista, , CP_2
una proposta di collaborazione avente a oggetto il disimpegno di numerose attività nell'ambito della società “ di cui quest'ultimo era titolare;
Controparte_1
- che la stessa società si occupava della realizzazione, della cura e della manutenzione di parchi, giardini e aree verdi in genere;
- di possedere una notevole esperienza nel campo, per aver ricoperto il ruolo, in passato, di titolare di numerose aziende oramai cessate, operanti nel settore della riproduzione delle piante e della cura e manutenzione di parchi, giardini e aiuole (Azienda Agricola Be.Lu.
2011, Centro Agricolo di Orrù Ignazio, Giardino Verde di Orrù Ignazio);
- di aver altresì pestato attività lavorativa in favore della “Linea Verde di PA IA”, di cui era, anche all'attualità, titolare la moglie, nonché in favore della società cooperativa sociale
“L'ideale Onlus”, come ortovivaista;
pagina2 di 12 - di aver accettato la proposta dell' e di aver iniziato a prestare la propria attività Pt_1
lavorativa in favore della società convenuta in data 1° gennaio 2017, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato da questa formalizzato, con la relativa comunicazione agli enti competenti, unicamente a far data dal 2 febbraio 2017;
- di aver ricoperto, a partire dal 1° gennaio 2017 le mansioni lavorative di seguito descritte: a) predisposizione, in previsione della partecipazione alle gare di appalto, di tutta la documentazione necessaria e gestione della gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto;
b) una volta intervenuta l'aggiudicazione, coordinamento e gestione di un numero variabile di risorse, da 4 a 6, in particolare, per dodici mesi all'anno, dei lavoratori: , , e;
e nei mesi di Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, anche di e Persona_5 Per_6
; c) direzione del suddetto gruppo di risorse, determinazione dei turni e degli orari di
[...]
lavoro e gestione delle richieste di ferie e dei permessi;
d) operazioni di pulizia del verde, di potatura, di taglio di alberi, di posa di impianti di irrigazione, di posa di prati e di tutte le altre attività previste dal contratto di appalto stipulato dalla società datrice di lavoro;
e) manutenzione degli attrezzi da lavoro e predisposizione della documentazione necessaria ai fini della prosecuzione dei lavori da svolgersi;
- che le suddette attività erano state svolte nell'ambito delle numerose procedure pubbliche indette da diversi comuni, di cui la società convenuta era risultata aggiudicataria (comune di
Mogoro: taglio degli alberi presso la Pineta Perdiana;
comune di Mogoro: sostituzione del prato del parco, con fornitura del prato medesimo;
comune di Mogoro: rifacimento delle passerelle del parco;
taglio delle palme e cura del verde pubblico;
CP_3 [...]
: spazzatura strade e gestione del cimitero;
comune di Piscinas: Controparte_4
sistemazione del terreno dell'impianto di irrigazione;
posa di piante e fornitura di prato verde per il parco comunale;
comune di Sarule: sistemazione del terreno dell'impianto di irrigazione;
posa di piante e fornitura di prato verde per l'agriturismo; comune di Giave: servizio estivo di decespugliamento del paese e della zona artigianale;
comune di
Siamaggiore: gestione del verde del centro abitato;
comune di Sagama: rifacimento del prato e abbellimento della casa di cura comunale);
- che l'orario di lavoro del lavoratore ricorrente, malgrado la formale comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro part time da parte della società convenuta, era stato pari a almeno 8 ore giornaliere, dalle 7.00 del mattino e sino alle 15.00;
pagina3 di 12 - di aver sovente dovuto anticipare l'orario di ingresso al lavoro, su richiesta della società datrice di lavoro, alle ore 5.30, e di aver dovuto ritardare la fine del turno di lavoro alle ore
17.00;
- di non aver mai ricevuto alcunché da parte della convenuta a fronte della prestazione dell'attività lavorativa;
- di aver ricevuto la promessa di costituire una società assieme al lavoratore al fine di spartire i ricavi;
- che tale promessa, ribadita al lavoratore anche in presenza di altri dipendenti, non era stata mai onorata;
- di aver cessato la propria attività lavorativa alla fine del mese di luglio dell'anno 2019, dopo oltre due anni e mezzo di attività lavorativa, essendosi avveduto che la promessa alla quale la parte datoriale si era impegnata non sarebbe mai stata mantenuta;
- che in data 31 luglio 2019, la società convenuta aveva comunicato al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto con il ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente, lamentando la lesione del suo diritto a percepire tutte le retribuzioni dovutegli per l'attività lavorativa prestata a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 luglio 2017, con l'orario di lavoro, le mansioni e l'inquadramento sopra specificati e le competenze di fine rapporto di sua spettanza, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita nel procedimento la senza contestare di aver Controparte_1
assunto mediante un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale nel periodo Parte_1
di tempo ricompreso tra il 2.2.2017 e il 31.7.2019 e precisando come tale collaborazione fosse nata per motivi di amicizia allo scopo di ovviare alla precaria situazione in cui si trovava il medesimo ricorrente, reduce dall'interdizione derivata dal fallimento di una società di cui era l'amministratore occulto e che lo aveva costretto a far cessare la propria impresa: secondo gli accordi infatti l' Pt_1
avrebbe svolto solo qualche ora di lavoro, per non abbandonare i contatti con un mondo che gli sarebbe stato altrimenti interdetto e per proseguire, nel contempo, a operare per altri fornitori.
La convenuta ha eccepito che il rapporto di lavoro era iniziato solamente il 2 febbraio 2017 e aveva contemplato mansioni esclusivamente residuali all'interno della società datrice di lavoro, che possedeva già forza lavoro sufficiente per far fronte alle commesse da evadere, come le attività di mero segretariato consistenti nella sistemazione di documenti e nella comunicazione agli altri lavoratori dei cantieri su cui operare.
Secondo la prospettazione della parte convenuta, il lavoratore, privo di alcuna responsabilità, aveva rivestito il ruolo di mero nuncius di scelte, determinazioni e comunicazioni da parte della datrice di lavoro agli operai e non si era mai occupato di effettuare le operazioni manuali indicate e relative pagina4 di 12 agli appalti, ovvero di manutenere gli attrezzi o qualsivoglia documento: l'orario di lavoro, inoltre, era sempre stato corrispondente a quello indicato in contratto.
La società convenuta ha poi lamentato come il ricorrente avesse prestato di fatto la propria
“collaborazione professionale” a vantaggio dell'impresa individuale di un altro dipendente della
”, , e a vantaggio di quella di IA PA, moglie dell' ; Controparte_1 Persona_7 Pt_1
imprese, che coltivavano e confezionavano il prato verde da rivendere a altre aziende o da fornire direttamente agli utilizzatori finali (come dimostrato anche da una sanzione amministrativa che la convenuta aveva dovuto pagare, per carico eccessivo su un proprio mezzo, guidato dall'autista,
per una fornitura di prato verde a Olbia totalmente estranea all'attività della Persona_1
medesima società convenuta).
La società ha quindi contestato il rinvio operato al CCNL del Controparte_1 terziario, distribuzione e servizi, atteso che le mansioni concretamente svolte dall' erano Pt_1
riconducibili semmai nella qualifica e nell'inquadramento del II livello CCNL multiservizi, di pulizia e piccola industria.
Alla luce delle contestazioni e delle eccezioni sollevate, la convenuta, lamentando, infine, di aver sempre erogato gli emolumenti in contanti all'atto della consegna e della sottoscrizione della busta paga in favore del ricorrente, che non poteva essere titolare di conto corrente, e di essere stata destinataria di un pignoramento presso terzi per una somma di euro 12.000,00 circa in ragione di pregressi debiti del ricorrente, ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per il rigetto delle richieste relative alle differenze retributive e per la rideterminazione del saldo delle retribuzioni, operata la compensazione tra i crediti, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025, per gli incombenti di cui all'art. 429, c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e delle note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
********
Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato.
Giova premettere come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore – che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente sullo stesso lavoratore –al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza pagina5 di 12 di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, n. 4171/2006 e Cass. civ., Sez. L, n. 5645/2009).
Ciò premesso, nella presente vertenza, deve ritenersi accertata la natura subordinata della prestazione lavorativa espletata da a vantaggio della società Parte_1 Controparte_1
per le ragioni di seguito espresse.
[...]
In primo luogo, è stata prodotta la comunicazione inoltrata dalla società Controparte_1 al Centro per l'Impiego del contratto a titolo subordinato e a tempo indeterminato part time
[...]
concluso con , in occasione dell'assunzione del medesimo ricorrente, malgrado Parte_1 avvenuta un mese dopo l'effettivo inizio dell'attività lavorativa (cfr. doc. 1, fascicolo processuale parte ricorrente).
In secondo luogo, occorre considerare che è mancata una tempestiva e specifica contestazione da parte della società convenuta in ordine alla natura subordinata del rapporto che era stato instaurato e l'intera linea difensiva condivisa dalla parte resistente nella memoria difensiva costituisce conferma della natura subordinata che aveva caratterizzato il rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente.
Si considerino, in particolare, la prospettazione resistente secondo cui il lavoratore, privo di alcuna autonomia, aveva rivestito il ruolo di mero nuncius di scelte, determinazioni e comunicazioni provenienti dalla società datrice di lavoro agli operai (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione datata 13 marzo 2023) e la condotta processuale consistita nella produzione in giudizio, seppure tardiva, delle buste paga, nelle quali l' è qualificato come operaio (cfr. verbale del 9 giugno 2023 deposito Pt_1
del 12 luglio 2023).
La ricostruzione di parte convenuta, sostenuta nelle note conclusionali depositate in data 21 novembre 2025, secondo cui difetterebbe il requisito della subordinazione con riferimento alla prestazione lavorativa espletata da , risulta, per un verso, tardiva e, per un altro, Parte_1
contradditoria, siccome in antitesi con le difese sollevate in sede di deposito della memoria difensiva all'atto della costituzione in giudizio.
Anche a tacere dalle dirimenti considerazioni ora svolte, le risultanze dell'istruttoria orale, ricostruite nella seguente parte motiva, hanno, in ogni caso, consentito di accertare la sussistenza di chiari indici della subordinazione (continuità della prestazione;
assenza in capo al ricorrente di una propria struttura imprenditoriale;
utilizzo di una postazione messa a disposizione presso la sede pagina6 di 12 della datrice di lavoro, senza alcun rischio di impresa, lavoro svolto attraverso attrezzature della società datrice di lavoro, previsione di un orario di lavoro).
Ciò considerato, occorre osservare come secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (cfr., ex multis: Cass. 27.4.2022, n. 13183; Cass. 10.11.2021, n. 33233; Cass. 15.7.2021,
n. 20253; Cass. 31.3.2021, n. 955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n.
1791; Cass. 22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da: 1) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
2) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
3) il raffronto tra il risultato del primo esame e l'accertamento di fatto delle attività svolte al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica, o la categoria o il livello superiore.
Nell'odierna controversia le deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno offerto piena dimostrazione dell'espletamento da parte di , a partire dal 1° gennaio 2017 e sino Parte_1
al 31 luglio 2019, di mansioni lavorative consistenti: nella predisposizione della documentazione necessaria in previsione della partecipazione alle gare di appalto indette da numerosi comuni della nella gestione della gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto;
nel CP_1
coordinamento, nella gestione e nella direzione di un gruppo di lavoratori, con la determinazione dei turni e degli orari di lavoro e nella gestione delle richieste di ferie e dei permessi;
nella gestione dei cantieri destinati alla cura del verde;
nella manutenzione degli attrezzi da lavoro.
Le iniziative probatorie di parte ricorrente hanno consentito di accertare che, malgrado la formale comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro part time da parte della società convenuta, l'orario di lavoro effettivo era stato pari a almeno 8 ore giornaliere, dalle 7.00 del mattino e sino alle 15.00, e che spesso l'orario di ingresso al lavoro, su richiesta della società datrice di lavoro, era stato anticipato alle ore 5.30 e ritardato sino alla fine del turno di lavoro alle ore
17.00.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, nonostante l'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, riportata nella comunicazione dell'assunzione dell' inoltrata al Centro per l'Impiego, sia coincisa con la Pt_1
data del 2 febbraio 2017 (cfr. doc. 1, fascicolo processuale parte ricorrente), l'escussione del testimone ha permesso di accertare come l'attività lavorativa di a Persona_3 Parte_1
pagina7 di 12 vantaggio della società dalla società fosse in realtà iniziata nel Controparte_1 mese di gennaio dell'anno 2017.
Il predetto testimone ha infatti dichiarato: “io lavorai con la convenuta dal gennaio 2016 sino a gennaio 2017, e poi ho prestato attività lavorativa presso altra ditta, ovvero, il Sentiero Verde, mandato dal sig. quando io lavoravo nel 2016 vi era anche il sig. ” (cfr. CP_2 Parte_1 dichiarazioni di all'udienza del 22 marzo 2024). Persona_3
Il rilievo per cui il teste abbia dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa con la precisamente subito dopo il mese di gennaio 2017, quando aveva Controparte_1
visto cambiare il suo datore di lavoro, rende verosimile che il testimone avesse potuto conservare, durante la sua escussione testimoniale, un ricordo preciso e autentico sulle persone con le quali aveva lavorato prima di cambiare datore di lavoro.
Il testimone ha inoltre aggiunto una precisazione rilevante, avendo riferito che, quando si era trovato a concordare i propri turni di lavoro con , lo aveva fatto in qualità di dipendente Parte_1
della società odierna resistente, così dimostrando che, proprio nel mese di gennaio 2017, a dispetto della formale comunicazione della data del 2 febbraio 2017, il lavoro profuso da era Parte_1 stato speso a favore della resistente (cfr. dichiarazioni del seguente tenore: “quando concordavo i turni e gli orari di lavoro con il sig. , sempre nel solo mese di gennaio 2017, mi Parte_1 rivolgevo a lui come dipendente della : verbale udienza del 22 marzo Controparte_1
2024).
La deposizione rilasciata dal testimone ha inoltre fornito dimostrazione Persona_6 dell'espletamento da parte di , a partire dal 1° gennaio 2017, di mansioni lavorative Parte_1
consistenti nella predisposizione della documentazione ai fini della partecipazione alle gare di appalto indette da numerosi comuni della nella gestione della gara fino alla stipula del CP_1
contratto di appalto, nel coordinamento, nella gestione e nella direzione di un gruppo di lavoratori, con la determinazione dei turni e degli orari di lavoro, e nella gestione delle richieste di ferie e dei permessi, nella gestione dei cantieri destinati alla cura del verde e nella manutenzione degli attrezzi da lavoro (cfr. risposta del testimone con riferimento al capitolo n. 5, del ricorso: verbale udienza del 22 marzo 2024).
Anche il testimone ha confermato la gestione dei cantieri, dopo l'aggiudicazione Persona_3 dell'appalto, da parte dell' nel mese di gennaio dell'anno 2017 (cfr. verbale ud. cit. Pt_1
dichiarazioni di in risposta al capo 5), del ricorso: “io ho lavorato sol a gennaio, Persona_3
confermo che la gestione del cantiere per quel mese era fatta dal sig. ; gestiva i Parte_1 lavoratori dopo l'aggiudicazione dell'appalto, determinava i turni, e gli orari”).
pagina8 di 12 I testimoni e hanno confermato in udienza di essersi Persona_3 Persona_1 Persona_6
sempre rivolti a , per la gestione dei propri turni e orari di lavoro e per le richieste di Parte_1 ferie (cfr. dichiarazioni rese da “quando concordavo i turni e gli orari di lavoro Persona_3
con il sig. , sempre nel solo mese di gennaio 2017, mi rivolgevo a lui come dipendente Parte_1 della , da sul capo 26): “si è vero;
io mi rivolgevo a lui Controparte_1 Persona_1
per queste cose;
per quel che vedevo, le decisioni di cui al capo le prendeva lui in autonomia, senza interpellare altri”, da : “io quando chiedevo ferie, oppure variazioni nell'orario di Persona_6 lavoro, quale dipendente della , chiedevo al sig. ”; cfr. verbale Controparte_1 Parte_1
udienza cit.).
È stato altresì dimostrato il ruolo direttivo che l' aveva ricoperto in occasione della gestione dei Pt_1
cantieri con riguardo alla squadra di lavoro affidata al medesimo ricorrente (cfr. dichiarazioni di
, in risposta al capitolo n. 16) del ricorso: “io so che mi recavo a lavoro e il sig. Persona_1 [...]
mi diceva vai qui, vai la;
non so altro”, di : “io ho lavorato come operaio, Pt_1 Persona_7
prendevo la busta paga da;
era presente anche il sig. che Controparte_1 Parte_1
era responsabile, lavorare è un parolone, era presente come responsabile;
non mi ricordo i comuni in cui era presente. O meglio, mi ricordo il , dove era presente il ricorrente, ed era CP_3 dirigente, cioè dirigeva i lavori. Adr diceva “fate questo, fate quest'altro”, di : “è vero Persona_4
che ci organizzava il lavoro lui, e lui che ci diceva che cosa dovevamo fare e cosa no. Non so altro.
Non ricordo quanti mesi lavorai, mi ricordo che era il 2019”, di : “il ricorrente Persona_6
veniva e ci faceva vedere i lavori che dovevamo fare io e i miei colleghi. Non prestava attività concreta, dirigeva e ci diceva cosa dovevamo fare. Adr si tratteneva comunque per dirigere i lavori,
a volte anche tutto il giorno” e di in risposta al capitolo 25, del ricorso: “dal punto Persona_3 di vista gestionale del cantiere è vero”).
Il contenuto delle deposizioni testimoniali ora ricostruite sconfessa la veridicità della ricostruzione di parte convenuta secondo cui l' aveva ricoperto il ruolo di mero nuncius di determinazioni Pt_1
assunte da altri e conforta invece il convincimento per cui il medesimo ricorrente avesse espletato le proprie mansioni in condizioni di autonomia operativa mettendo a disposizione della società resistente e a vantaggio di quest'ultima una capacità professionale specifica maturata nel corso del tempo.
Contrariamente alle risultanze ricavabili dalla comunicazione inoltrata al centro per l'impiego, la prova testimoniale ha consentito di accertare che il numero di ore lavorate dall' era stato Pt_1
superiore a quello che era stato dichiarato, arrivando a coprire l'orario di lavoro full time e essendosi di frequente articolato anche oltre l'orario normale.
pagina9 di 12 Il testimone ha infatti confermato che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente era Persona_6
stato di otto ore di lavoro giornaliere, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, precisando anche: “veniva molte volte al lavoro e si tratteneva sei ore, a volte anche tutto il giorno…omissis…queste erano le ore che si tratteneva con noi” (cfr. verbale udienza cit.).
Anche il testimone interrogato sugli orari di lavoro del ricorrente, ha risposto “si è Persona_3 vero, apriva la sede lui la mattina dove c'erano i mezzi;
in linea di massima seguiva i nostri orari”
(cfr. verbale udienza cit.).
È, del resto, ragionevole ritenere che la natura delle mansioni espletate, per la loro peculiare difficoltà, in considerazione del ruolo di direzione e di responsabilità assunto dall' e Pt_1
confermato dalle deposizioni testimoniali, sopra riportate, avesse richiesto lo svolgimento di attività lavorativa, anche oltre l'orario normale.
È, infine, emerso che avesse usufruito delle attrezzature aziendali e di una apposita Parte_1
postazione presso gli uffici della società convenuta, come confermato dal teste , il Persona_7 quale ha riferito che l' “aveva un ufficio…omissis…l'ufficio era a Mogoro, nella zona Pt_1
industriale, dove prendevamo gli attrezzi e andavamo poi a lavorare…omissis…con esattezza era via Is Scarreles, ma non ricordo il numero civico;
qui il ricorrente aveva l'ufficio” (cfr. verbale udienza cit.; sul punto si legga altresì la deposizione di “si è vero, apriva la sede lui Persona_3 la mattina dove c'erano i mezzi;
in linea di massima seguiva i nostri orari”).
Da ultimo, deve osservarsi che è rimasta sfornita di supporto probatorio la tesi di parte resistente secondo cui il ricorrente nel corso dell'attività lavorativa prestata a vantaggio della
[...] avrebbe continuato a collaborare con altre imprese. Controparte_1
La ricostruzione ora indicata, oltre a essere stata prospettata in termini particolarmente generici, non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria testimoniale, non essendo, con certezza, emerso dalla prova orale in che misura e con quale frequenza l'eventuale eccepita collaborazione si fosse articolata (cfr. dichiarazioni rese dal teste , sul capitolo n. 9) della comparsa di Persona_1 costituzione e risposta: “non so come mai so queste cose, l'avrò visto qualche volta lavorare”).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve, dunque, essere accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente relativamente all'attività lavorativa svolta da in favore della società nel periodo Parte_1 Controparte_1
dal 01.01.2017 al 31.07.2019, con inquadramento delle mansioni nel livello III, del C.C.N.L.
RI (cfr. doc. n. 5, fascicolo processuale parte ricorrente), sulla base del raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la declaratoria contrattuale, qui di seguito riportata, per quanto di interesse: “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
pagina10 di 12 adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Il ruolo direttivo e di responsabilità svolto da , pienamente provato nel corso Parte_1 dell'istruttoria orale e dimostrato dalle direttive impartite in cantiere al gruppo di lavoro coordinato dal medesimo ricorrente, dalla determinazione dei turni e degli orari di lavoro degli operai, dalla concessione delle ferie a questi ultimi, e dalla predisposizione della documentazione ai fini della partecipazione ai bandi di gara, rendono evidenza dell'effettivo svolgimento di mansioni lavorative in condizioni di autonomia operativa e richiedenti il possesso di una capacità professionale specifica acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica e conseguita nel settore: il riscontro delle mansioni svolte in concreto dal lavoratore giustifica, pertanto, l'inquadramento nel terzo livello contrattuale, piuttosto che nel quarto.
Per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo pari a € 104.030,56 a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, come risultante dai conteggi allegati al ricorso sub doc. n. 3, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino al saldo (quindi dalle singole scadenze retributive e, quanto al
TFR, dalla cessazione del rapporto), detratta la somma di euro 11.994,54, a titolo di quanto già versato dalla convenuta in forza del pignoramento presso terzi di cui al doc. n. 14, allegato alla memoria difensiva, nonché al pagamento dei maggiori contributi previdenziali conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nella misura di legge.
Occorre evidenziare che i conteggi depositati dal ricorrente non sono stati contestati specificamente dalla convenuta, sicché non appare necessario disporre consulenza tecnica ai fini del calcolo delle spettanze richieste.
La parte resistente non ha esperito alcuna utile e valida iniziativa probatoria tesa a dimostrare di aver adempiuto, anche parzialmente, l'obbligo di corrispondere la retribuzione in favore del ricorrente, fatta eccezione per le risultanze ricavabili dal doc. 14, allegato alla memoria difensiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra €
52.001 e € 260.000) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica l'applicazione dei parametri tabellari medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella decisoria di non particolare difficoltà, per cui è giustificata l'applicazione dei minimi tariffari.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento del ricorso, accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la società resistente relativamente all'attività Parte_1 Controparte_1 lavorativa svolta dall' in favore della resistente nel periodo dal 01.01.2017 al 31.07.2019, con Pt_1
inquadramento delle mansioni nel livello III, del C.C.N.L. Terziario - Confcommercio, e, per l'effetto:
2. Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma 104.030,56, per le causali Parte_1
meglio riportate nel prospetto allegato al ricorso (doc. n. 3), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo, decurtata la somma di euro 11.994,54, di cui al doc. n. 14, di parte resistente, nonché al pagamento dei maggiori contributi previdenziali conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nella misura di legge.
3. Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese legali in favore del ricorrente , che liquida Parte_1 nell'importo di € 11.648,50, di cui euro 11.269 a titolo di compensi professionali e il residuo a titolo di spese, oltre c.p.a. e iv.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Oristano, 05/12/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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