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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 18688 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 17/02/2025, alle ore 10:05, sono comparsi dinanzi al GO LE DA OS: per parte ricorrente , l'avv. Loredana Giovanna La Vita;
Parte_1
per parte convenuta , già dichiarata contumace, nessuno. CP_1
Il difensore della ricorrente, differentemente dal foglio in precedenza depositato nel fascicolo telematico, precisa oggi le conclusioni come di seguito: “in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società in relazione ai vizi e difetti della CP_1 [...]
e condannarla al risarcimento in favore della ricorrente delle somme necessarie per CP_2
l'eliminazione dei vizi dell'impianto, così come quantificate nell'ATP pari ad euro 17.489,58, nonché condannarla al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dei vizi, quantificati forfettariamente in euro 5.000,00, oltre alla refusione delle spese legali delle fasi di ATP e di merito,
e delle spese erogate al CTU e al CTP”.
Il difensore discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il GO, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 17:35 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GO
LE DA OS
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GO LE DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 17/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18688 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Arluno, Via della Parte_1 C.F._1
Filanda n. 15, presso lo studio dell'avv. LOREDANA GIOVANNA LA VITA (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
in Rozzano, Via Como n. 16/1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto, garanzia dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.
SINTESI DELLE DOMANDE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20/05/2024 avanti il Tribunale di Milano, Pt_1 ha esposto: - che in data 22/04/2021 affidava alla società l'incarico “per
[...] Controparte_1
prestazioni professionali connesse a interventi agevolati da Superbonus 110% abitazioni unifamiliari”, a cui faceva seguito quello di installazione di una caldaia “Immergas mod. Magis
Combo Plus 9v2” per il prezzo complessivo di € 34.470,00 IVA esclusa;
- che la convenuta, senza nulla comunicare, installava un impianto differente da quello previsto nell'offerta contrattuale;
- che dopo il collaudo e la messa in funzione dell'impianto installato (in specie, “Lamborghini Calor pagina 2 di 8 spa 08 unità esterna”), avvenuti il 20/06/2022, la caldaia presentava anomalie, quali notevoli perdite d'acqua, perdita della pressione, blocco, invano segnalate a;
- di avere perciò promosso CP_1
nei confronti della controparte, avanti il Tribunale di Milano, il procedimento per A.T.P. R.G.
14522/2023, conclusosi con il deposito in data 29/03/2024 della relazione peritale;
che il CTU, riscontrati i vizi dell'impianto, ha ritenuto che per eliminarli sia necessario rimuovere il sistema ibrido installato e sostituirlo con altro, di marca conforme all'offerta originaria, stimando costi per complessivi € 17.489,58, comprensivi dell'attività di aggiornamento della pratica ex-legge 10/1991 da comunicare all'ente preposto ( ); - di aver trascorso due stagioni invernali senza poter fruire CP_3 dell'acqua calda e del riscaldamento, e dovuto ricorrere alla pompa di calore dei condizionatori con i conseguenti elevati consumi di corrente elettrica.
Su tali basi, ha chiesto, in principalità, di condannare la convenuta a sostituire la Parte_1
caldaia “Lamborghini” con la caldaia “Immergas mod. Magis Combo Plus V22”, di condannarla altresì ad aggiornare la pratica ex legge 10/1991 e a darne comunicazione all'ente preposto , CP_3
nonché a risarcirle i danni patiti per i disagi e i consumi di elettricità, indicati in complessivi €
5.000,00, e a rifonderle le spese di ATP, di CTP e legali. In via di subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ha chiesto di condannare a pagarle la somma Controparte_1 di € 17.489,58= per l'eliminazione dei vizi della caldaia Lamborghini, di condannarla altresì ad aggiornare la pratica ex legge 10/1991 e a darne comunicazione all'ente preposto , oltre al CP_3
risarcimento dei danni e alla refusione delle spese sopra menzionate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 23/07/2024 a che non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 14522/2023, svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Patrizio Gattari, nonché dei documenti prodotti dalla ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalla ricorrente all'udienza del 17/02/2025, che di seguito si trascrivono: “in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società in relazione ai vizi e difetti della e condannarla CP_1 Controparte_2 al risarcimento in favore della ricorrente delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'impianto, così come quantificate nell'ATP pari ad euro 17.489,58, nonché condannarla al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dei vizi, quantificati forfettariamente in euro 5.000,00, oltre alla refusione delle spese legali delle fasi di ATP e di merito, e delle spese erogate al CTU e al CTP”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rapporto dedotto in giudizio, in forza del quale si è obbligata a realizzare l'impianto Controparte_1 di centrale termica presso l'immobile della ricorrente sito in Inveruno, Via Naviglio Parte_1
n. 1, verso il corrispettivo di € 34.470,00 IVA esclusa, risulta provato documentalmente dall'offerta contrattuale del 03/06/2021 e dalla corrispondenza prodotte (docc. 2 e 7), ed emerge pacificamente dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. 14522/2023, svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Patrizio Gattari, in seno al quale la convenuta, qui contumace, si era invece costituita e difesa.
Il negozio intercorso configura un appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti cod. civ.
A seguito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla signora è stata ammessa una Pt_1
consulenza tecnica preventiva volta a verificare la conformità dell'impianto realizzato a quanto previsto nella proposta contrattuale, la sussistenza delle difformità e dei difetti lamentati dalla ricorrente, nonché ad individuare le cause ed i costi degli interventi necessari per eliminarli.
DAla relazione dell'ing. , depositata il 29/03/2024, emerge che: Persona_1
- l'impianto installato presso l'abitazione della ricorrente è un sistema di tipo ibrido, di marca certificato direttamente dal fabbricante come factory made, Controparte_4 CP_5
composto da più componenti (una caldaia a condensazione ed una pompa di calore aria/acqua monofase 230V a compressione elettrica di vapore) su cui sovraintende il sistema elettronico di gestione e regolazione fornito dallo stesso fabbricante;
- il sistema ibrido installato risulta essere di tipologia conforme, dal punto di vista tecnico, a quello previsto nell'offerta contrattuale di del 03/06/2021, ove è indicato un sistema CP_1
di marca Immergas Mod. Magis Combo Plus 9 V2, o in alternativa, in caso di irreperibilità dell'articolo, uno di altra marca, tra cui anche la al cui gruppo è riferibile il marchio CP_6
CP_2
- seppure si registrano contenute differenze prestazionali per la pompa di calore (la potenza termica di quella fornita ed installata da è di 7,34 kW mentre quella Immergas è di CP_1
8,60 kW;
il coefficiente di prestazione “COP” di quella fornita ed installata da è di CP_1
3,45 kW mentre quella Immergas è di 3,69 kW), la pompa di calore fornita e installata, tenuto conto dell'uso a cui è destinata in concreto, è sostanzialmente conforme a quanto previsto nella proposta contrattuale del 03/06/2021;
- il sistema ibrido istallato presenta il difetto lamentato da parte ricorrente, ovvero il perpetuarsi dell'errore operativo “E8” della pompa di calore, il quale si presenta sia quando è attiva la sola pompa di calore sia quando è attivo il solo riscaldamento;
pagina 4 di 8 - trattandosi di un sistema di generazione di tipo ibrido factory-made, la disfunzione di un solo componente si ripercuote sull'intero sistema, provocandone il blocco;
- poiché la problematica permane nonostante i molteplici interventi effettuati dai tecnici e dal relativo centro assistenza autorizzato (unici soggetti ad avere accesso al CP_2 sistema di controllo e gestione del sistema ibrido), l'unico intervento atto ad eliminare il vizio, in via definitiva, è quello di rimuovere il sistema ibrido installato e di sostituirlo con altro analogo, di diversa marca, possibilmente optando per quello indicato nel capitolato tecnico
(computo metrico estimativo) di progetto redatto dal professionista p.i. vd. relazione, pagg. Per_2
14-15);
- la differenza della pompa di calore installata rispetto a quella a progetto, rende opportuno, al fine di evitare problematiche future con enti di verifica, aggiornare la pratica ex-legge 10/91
(documento di verifica ai fini energetici) e darne comunicazione all'ente preposto, che per il caso di specie è Controparte_7
) (vd. relazione, pag. 15);
[...]
- i costi per la rimozione del sistema installato e per la sua sostituzione con un sistema Immergas
Magic Combo 9 V2 (o altro similare), avente i componenti e le caratteristiche tecniche descritti nel “computo metrico estimativo opere di emendazione vizi” allegato alla relazione peritale come
“Annesso 01”, stimati sulla base del “Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2024” della
Regione Lombardia e dei prezzi correnti di mercato, sono quantificati in complessivi € 17.489,58 oltre IVA, comprensivi di oneri della sicurezza (€ 566,71) e delle spese tecniche professionali per l'attività di aggiornamento della pratica ex-legge 10/91 e successiva comunicazione all'ente preposto (€1.821,60) (vd. relazione, Annesso 01).
Le valutazioni del CTU in ordine all'analisi tecnica e alla soluzione tecnica prospettata appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, tanto più che sono state condivise non solo dal consulente di parte ricorrente, ing. ma anche dal consulente di parte nominato da Persona_3
, per. ind. , come si evince dalle osservazioni allegate alla relazione CP_1 Persona_4
peritale.
Poiché all'esito dell' A.T.P. risultano accertati i vizi dell'impianto a sistema ibrido realizzato dalla convenuta presso l'abitazione della ricorrente, l'inadempimento di è provato. Controparte_1
L'appaltatore infatti, in ragione della sua autonomia, è tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei pagina 5 di 8 vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto (vd. Cass. civ. n. 169 del 10/01/1996; n. 1569 del 13/02/1987).
In mancanza di diversa evidenza, che era onere della convenuta dimostrare, è tenuta Controparte_1
a rispondere dei vizi dell'impianto realizzato.
Pertanto l'azione di garanzia ex art. 1668 primo comma cod. civ. svolta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, è fondata e va accolta.
Con riferimento al quantum debeatur, ad eccezione di quanto specificato al capoverso seguente, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi volti alla rimozione del sistema esistente e alla sua sostituzione con il nuovo sistema avente le caratteristiche tecniche indicate nel nell'ANNESSO 01 della relazione peritale, comprensivi degli oneri di sicurezza, come svolta dal
CTU.
Al contrario, non è invece condivisibile la conclusione a cui perviene il CTU laddove include, tra le opere rimediali, il costo relativo all'“Attività tecnica relativa alla produzione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento della pratica Ex-Legge 10/91, e successiva comunicazione all'ente di riferimento . CP_3
Tale costo, indicato dal CTU pari ad € 1.821,60 (oltre Iva), rappresenta, in tesi, un danno, del quale, purtuttavia, la ricorrente non ha dimostrato il nesso di causalità con la pretesa condotta inadempiente della convenuta.
Lo stesso ausiliario indica che l'opportunità di aggiornare la pratica ex-legge 10/91 “al fine di evitare problematiche future con enti di verifica”, è conseguenza non già dai vizi del sistema realizzato dalla convenuta, ma della verificata differenza della pompa di calore installata “rispetto a quella a progetto” (vd. relazione, pag. 15).
Orbene, sotto il profilo che qui interessa, ovvero la conformità dell'impianto realizzato a quanto previsto nella proposta contrattuale, la convenuta non può ritenersi inadempiente, poiché, come emerge dalla relazione peritale, la pompa di calore installata è sostanzialmente conforme a quella pattuita, ed inoltre la facoltà di variazione, entro specifici limiti (che il CTU ha ritenuto rispettati), era stata contrattualmente prevista, posto che nell'offerta di del 03/06/2021 è chiaramente CP_1 scritto “La marca dei prodotti considerati (Immergas) potrebbe subire variazioni in fase di conferma
d'ordine a causa della scarsa reperibilità dei materiali. Le alternative potranno essere le seguenti
pagina 6 di 8 marche: (…)” (doc. 2).
Alla luce dei superiori rilievi, non può essere posto a carico della convenuta il costo indicato dal CTU per l'aggiornamento della pratica ex legge 10/91.
Ne consegue che la somma da riconoscere alla ricorrente, quale equivalente pecuniario delle somme occorrenti per l'eliminazione dei vizi dell'impianto ibrido realizzato da , ammonta CP_1 all'importo di € 15.667,98 (€ 17.489,58 meno € 1.821,60), a cui va aggiunta l'Iva, trattandosi di un costo che dovrà essere sostenuto dalla ricorrente.
Passando all'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dei difetti della caldaia, quantificati “forfettariamente in €
5.000,00”, si rileva che tali pretesi danni sono rimasti del tutto indimostrati, atteso che le bollette prodotte (doc. 14) attestano meramente i consumi di energia elettrica relativi al periodo da gennaio
2023 a febbraio 2024, e non vi è in atti alcun elemento o parametro di confronto per ritenere che tali consumi siano conseguenti, in nesso causale diretto, ai vizi della caldaia.
Mancando la dimostrazione dell'esistenza del danno, non può neppure farsi ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.
Nulla pertanto può essere riconosciuto a tale titolo.
In conclusione, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di € 15.667,98 oltre Iva, a titolo risarcitorio delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'impianto realizzato da quest'ultima.
Trattandosi di debito di valore, su di esso deve essere operata la rivalutazione monetaria, dalla data del deposito della relazione peritale (29/03/2024) rideterminandosi, alla data della presente liquidazione, un importo a credito della ricorrente pari ad € 15.800,00 oltre Iva.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta.
dovrà altresì rifondere alla ricorrente le spese erogate al C.T.U e le spese del CTP, poiché, CP_1 dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel presente giudizio di merito, tali spese costituiscono spese giudiziali, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente (ex plurimis Cass.civ. n. 14268/2017, n. 12759/1993).
pagina 7 di 8 Mentre per le spese del CTU deve aversi riguardo all'onorario liquidato dal giudice dell'A.T.P., invece le spese del professionista che ha assistito la ricorrente in tale fase come consulente di parte, ing. di cui è stata prodotta una offerta economica per € 3.200,00 oltre accessori di legge, Persona_3
sono da ritenersi eccessive e vanno perciò ridotte, ritenendo congrua, e dunque ripetibile, la somma di € 1.300,00, oltre oneri accessori di legge (cfr. Cass. civ. n. 26729 del 15/10/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
20/05/2024, notificato il 23/07/2024, da nei confronti di , Parte_1 CP_1 nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, accerta la responsabilità contrattuale di quale impresa appaltatrice dell'impianto realizzato presso l'abitazione CP_1
della ricorrente, e condanna la convenuta al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 15.800,00 oltre Iva;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1
quanto alla fase di ATP, in € 145,50 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore di delle Parte_1
spese erogate al CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. 14522/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dalla ricorrente, e delle spese di consulenza tecnica di parte, pari ad € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 17/02/2025
Il GO
LE DA OS
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 17/02/2025, alle ore 10:05, sono comparsi dinanzi al GO LE DA OS: per parte ricorrente , l'avv. Loredana Giovanna La Vita;
Parte_1
per parte convenuta , già dichiarata contumace, nessuno. CP_1
Il difensore della ricorrente, differentemente dal foglio in precedenza depositato nel fascicolo telematico, precisa oggi le conclusioni come di seguito: “in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società in relazione ai vizi e difetti della CP_1 [...]
e condannarla al risarcimento in favore della ricorrente delle somme necessarie per CP_2
l'eliminazione dei vizi dell'impianto, così come quantificate nell'ATP pari ad euro 17.489,58, nonché condannarla al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dei vizi, quantificati forfettariamente in euro 5.000,00, oltre alla refusione delle spese legali delle fasi di ATP e di merito,
e delle spese erogate al CTU e al CTP”.
Il difensore discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il GO, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 17:35 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GO
LE DA OS
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GO LE DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 17/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18688 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Arluno, Via della Parte_1 C.F._1
Filanda n. 15, presso lo studio dell'avv. LOREDANA GIOVANNA LA VITA (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
in Rozzano, Via Como n. 16/1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto, garanzia dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.
SINTESI DELLE DOMANDE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20/05/2024 avanti il Tribunale di Milano, Pt_1 ha esposto: - che in data 22/04/2021 affidava alla società l'incarico “per
[...] Controparte_1
prestazioni professionali connesse a interventi agevolati da Superbonus 110% abitazioni unifamiliari”, a cui faceva seguito quello di installazione di una caldaia “Immergas mod. Magis
Combo Plus 9v2” per il prezzo complessivo di € 34.470,00 IVA esclusa;
- che la convenuta, senza nulla comunicare, installava un impianto differente da quello previsto nell'offerta contrattuale;
- che dopo il collaudo e la messa in funzione dell'impianto installato (in specie, “Lamborghini Calor pagina 2 di 8 spa 08 unità esterna”), avvenuti il 20/06/2022, la caldaia presentava anomalie, quali notevoli perdite d'acqua, perdita della pressione, blocco, invano segnalate a;
- di avere perciò promosso CP_1
nei confronti della controparte, avanti il Tribunale di Milano, il procedimento per A.T.P. R.G.
14522/2023, conclusosi con il deposito in data 29/03/2024 della relazione peritale;
che il CTU, riscontrati i vizi dell'impianto, ha ritenuto che per eliminarli sia necessario rimuovere il sistema ibrido installato e sostituirlo con altro, di marca conforme all'offerta originaria, stimando costi per complessivi € 17.489,58, comprensivi dell'attività di aggiornamento della pratica ex-legge 10/1991 da comunicare all'ente preposto ( ); - di aver trascorso due stagioni invernali senza poter fruire CP_3 dell'acqua calda e del riscaldamento, e dovuto ricorrere alla pompa di calore dei condizionatori con i conseguenti elevati consumi di corrente elettrica.
Su tali basi, ha chiesto, in principalità, di condannare la convenuta a sostituire la Parte_1
caldaia “Lamborghini” con la caldaia “Immergas mod. Magis Combo Plus V22”, di condannarla altresì ad aggiornare la pratica ex legge 10/1991 e a darne comunicazione all'ente preposto , CP_3
nonché a risarcirle i danni patiti per i disagi e i consumi di elettricità, indicati in complessivi €
5.000,00, e a rifonderle le spese di ATP, di CTP e legali. In via di subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ha chiesto di condannare a pagarle la somma Controparte_1 di € 17.489,58= per l'eliminazione dei vizi della caldaia Lamborghini, di condannarla altresì ad aggiornare la pratica ex legge 10/1991 e a darne comunicazione all'ente preposto , oltre al CP_3
risarcimento dei danni e alla refusione delle spese sopra menzionate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 23/07/2024 a che non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 14522/2023, svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Patrizio Gattari, nonché dei documenti prodotti dalla ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalla ricorrente all'udienza del 17/02/2025, che di seguito si trascrivono: “in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società in relazione ai vizi e difetti della e condannarla CP_1 Controparte_2 al risarcimento in favore della ricorrente delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'impianto, così come quantificate nell'ATP pari ad euro 17.489,58, nonché condannarla al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dei vizi, quantificati forfettariamente in euro 5.000,00, oltre alla refusione delle spese legali delle fasi di ATP e di merito, e delle spese erogate al CTU e al CTP”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rapporto dedotto in giudizio, in forza del quale si è obbligata a realizzare l'impianto Controparte_1 di centrale termica presso l'immobile della ricorrente sito in Inveruno, Via Naviglio Parte_1
n. 1, verso il corrispettivo di € 34.470,00 IVA esclusa, risulta provato documentalmente dall'offerta contrattuale del 03/06/2021 e dalla corrispondenza prodotte (docc. 2 e 7), ed emerge pacificamente dagli atti del fascicolo relativo al procedimento per A.T.P. R.G. 14522/2023, svolto avanti il
Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Patrizio Gattari, in seno al quale la convenuta, qui contumace, si era invece costituita e difesa.
Il negozio intercorso configura un appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti cod. civ.
A seguito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla signora è stata ammessa una Pt_1
consulenza tecnica preventiva volta a verificare la conformità dell'impianto realizzato a quanto previsto nella proposta contrattuale, la sussistenza delle difformità e dei difetti lamentati dalla ricorrente, nonché ad individuare le cause ed i costi degli interventi necessari per eliminarli.
DAla relazione dell'ing. , depositata il 29/03/2024, emerge che: Persona_1
- l'impianto installato presso l'abitazione della ricorrente è un sistema di tipo ibrido, di marca certificato direttamente dal fabbricante come factory made, Controparte_4 CP_5
composto da più componenti (una caldaia a condensazione ed una pompa di calore aria/acqua monofase 230V a compressione elettrica di vapore) su cui sovraintende il sistema elettronico di gestione e regolazione fornito dallo stesso fabbricante;
- il sistema ibrido installato risulta essere di tipologia conforme, dal punto di vista tecnico, a quello previsto nell'offerta contrattuale di del 03/06/2021, ove è indicato un sistema CP_1
di marca Immergas Mod. Magis Combo Plus 9 V2, o in alternativa, in caso di irreperibilità dell'articolo, uno di altra marca, tra cui anche la al cui gruppo è riferibile il marchio CP_6
CP_2
- seppure si registrano contenute differenze prestazionali per la pompa di calore (la potenza termica di quella fornita ed installata da è di 7,34 kW mentre quella Immergas è di CP_1
8,60 kW;
il coefficiente di prestazione “COP” di quella fornita ed installata da è di CP_1
3,45 kW mentre quella Immergas è di 3,69 kW), la pompa di calore fornita e installata, tenuto conto dell'uso a cui è destinata in concreto, è sostanzialmente conforme a quanto previsto nella proposta contrattuale del 03/06/2021;
- il sistema ibrido istallato presenta il difetto lamentato da parte ricorrente, ovvero il perpetuarsi dell'errore operativo “E8” della pompa di calore, il quale si presenta sia quando è attiva la sola pompa di calore sia quando è attivo il solo riscaldamento;
pagina 4 di 8 - trattandosi di un sistema di generazione di tipo ibrido factory-made, la disfunzione di un solo componente si ripercuote sull'intero sistema, provocandone il blocco;
- poiché la problematica permane nonostante i molteplici interventi effettuati dai tecnici e dal relativo centro assistenza autorizzato (unici soggetti ad avere accesso al CP_2 sistema di controllo e gestione del sistema ibrido), l'unico intervento atto ad eliminare il vizio, in via definitiva, è quello di rimuovere il sistema ibrido installato e di sostituirlo con altro analogo, di diversa marca, possibilmente optando per quello indicato nel capitolato tecnico
(computo metrico estimativo) di progetto redatto dal professionista p.i. vd. relazione, pagg. Per_2
14-15);
- la differenza della pompa di calore installata rispetto a quella a progetto, rende opportuno, al fine di evitare problematiche future con enti di verifica, aggiornare la pratica ex-legge 10/91
(documento di verifica ai fini energetici) e darne comunicazione all'ente preposto, che per il caso di specie è Controparte_7
) (vd. relazione, pag. 15);
[...]
- i costi per la rimozione del sistema installato e per la sua sostituzione con un sistema Immergas
Magic Combo 9 V2 (o altro similare), avente i componenti e le caratteristiche tecniche descritti nel “computo metrico estimativo opere di emendazione vizi” allegato alla relazione peritale come
“Annesso 01”, stimati sulla base del “Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2024” della
Regione Lombardia e dei prezzi correnti di mercato, sono quantificati in complessivi € 17.489,58 oltre IVA, comprensivi di oneri della sicurezza (€ 566,71) e delle spese tecniche professionali per l'attività di aggiornamento della pratica ex-legge 10/91 e successiva comunicazione all'ente preposto (€1.821,60) (vd. relazione, Annesso 01).
Le valutazioni del CTU in ordine all'analisi tecnica e alla soluzione tecnica prospettata appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, tanto più che sono state condivise non solo dal consulente di parte ricorrente, ing. ma anche dal consulente di parte nominato da Persona_3
, per. ind. , come si evince dalle osservazioni allegate alla relazione CP_1 Persona_4
peritale.
Poiché all'esito dell' A.T.P. risultano accertati i vizi dell'impianto a sistema ibrido realizzato dalla convenuta presso l'abitazione della ricorrente, l'inadempimento di è provato. Controparte_1
L'appaltatore infatti, in ragione della sua autonomia, è tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei pagina 5 di 8 vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto (vd. Cass. civ. n. 169 del 10/01/1996; n. 1569 del 13/02/1987).
In mancanza di diversa evidenza, che era onere della convenuta dimostrare, è tenuta Controparte_1
a rispondere dei vizi dell'impianto realizzato.
Pertanto l'azione di garanzia ex art. 1668 primo comma cod. civ. svolta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, è fondata e va accolta.
Con riferimento al quantum debeatur, ad eccezione di quanto specificato al capoverso seguente, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi volti alla rimozione del sistema esistente e alla sua sostituzione con il nuovo sistema avente le caratteristiche tecniche indicate nel nell'ANNESSO 01 della relazione peritale, comprensivi degli oneri di sicurezza, come svolta dal
CTU.
Al contrario, non è invece condivisibile la conclusione a cui perviene il CTU laddove include, tra le opere rimediali, il costo relativo all'“Attività tecnica relativa alla produzione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento della pratica Ex-Legge 10/91, e successiva comunicazione all'ente di riferimento . CP_3
Tale costo, indicato dal CTU pari ad € 1.821,60 (oltre Iva), rappresenta, in tesi, un danno, del quale, purtuttavia, la ricorrente non ha dimostrato il nesso di causalità con la pretesa condotta inadempiente della convenuta.
Lo stesso ausiliario indica che l'opportunità di aggiornare la pratica ex-legge 10/91 “al fine di evitare problematiche future con enti di verifica”, è conseguenza non già dai vizi del sistema realizzato dalla convenuta, ma della verificata differenza della pompa di calore installata “rispetto a quella a progetto” (vd. relazione, pag. 15).
Orbene, sotto il profilo che qui interessa, ovvero la conformità dell'impianto realizzato a quanto previsto nella proposta contrattuale, la convenuta non può ritenersi inadempiente, poiché, come emerge dalla relazione peritale, la pompa di calore installata è sostanzialmente conforme a quella pattuita, ed inoltre la facoltà di variazione, entro specifici limiti (che il CTU ha ritenuto rispettati), era stata contrattualmente prevista, posto che nell'offerta di del 03/06/2021 è chiaramente CP_1 scritto “La marca dei prodotti considerati (Immergas) potrebbe subire variazioni in fase di conferma
d'ordine a causa della scarsa reperibilità dei materiali. Le alternative potranno essere le seguenti
pagina 6 di 8 marche: (…)” (doc. 2).
Alla luce dei superiori rilievi, non può essere posto a carico della convenuta il costo indicato dal CTU per l'aggiornamento della pratica ex legge 10/91.
Ne consegue che la somma da riconoscere alla ricorrente, quale equivalente pecuniario delle somme occorrenti per l'eliminazione dei vizi dell'impianto ibrido realizzato da , ammonta CP_1 all'importo di € 15.667,98 (€ 17.489,58 meno € 1.821,60), a cui va aggiunta l'Iva, trattandosi di un costo che dovrà essere sostenuto dalla ricorrente.
Passando all'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dei difetti della caldaia, quantificati “forfettariamente in €
5.000,00”, si rileva che tali pretesi danni sono rimasti del tutto indimostrati, atteso che le bollette prodotte (doc. 14) attestano meramente i consumi di energia elettrica relativi al periodo da gennaio
2023 a febbraio 2024, e non vi è in atti alcun elemento o parametro di confronto per ritenere che tali consumi siano conseguenti, in nesso causale diretto, ai vizi della caldaia.
Mancando la dimostrazione dell'esistenza del danno, non può neppure farsi ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.
Nulla pertanto può essere riconosciuto a tale titolo.
In conclusione, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di € 15.667,98 oltre Iva, a titolo risarcitorio delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'impianto realizzato da quest'ultima.
Trattandosi di debito di valore, su di esso deve essere operata la rivalutazione monetaria, dalla data del deposito della relazione peritale (29/03/2024) rideterminandosi, alla data della presente liquidazione, un importo a credito della ricorrente pari ad € 15.800,00 oltre Iva.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza, alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta.
dovrà altresì rifondere alla ricorrente le spese erogate al C.T.U e le spese del CTP, poiché, CP_1 dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel presente giudizio di merito, tali spese costituiscono spese giudiziali, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente (ex plurimis Cass.civ. n. 14268/2017, n. 12759/1993).
pagina 7 di 8 Mentre per le spese del CTU deve aversi riguardo all'onorario liquidato dal giudice dell'A.T.P., invece le spese del professionista che ha assistito la ricorrente in tale fase come consulente di parte, ing. di cui è stata prodotta una offerta economica per € 3.200,00 oltre accessori di legge, Persona_3
sono da ritenersi eccessive e vanno perciò ridotte, ritenendo congrua, e dunque ripetibile, la somma di € 1.300,00, oltre oneri accessori di legge (cfr. Cass. civ. n. 26729 del 15/10/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
20/05/2024, notificato il 23/07/2024, da nei confronti di , Parte_1 CP_1 nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, accerta la responsabilità contrattuale di quale impresa appaltatrice dell'impianto realizzato presso l'abitazione CP_1
della ricorrente, e condanna la convenuta al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 15.800,00 oltre Iva;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1
quanto alla fase di ATP, in € 145,50 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, il tutto oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore di delle Parte_1
spese erogate al CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. 14522/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dalla ricorrente, e delle spese di consulenza tecnica di parte, pari ad € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 17/02/2025
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