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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCO LUCIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: attribuzione di quota di trattamento di fine rapporto
Conclusioni
Attrice come da ricorso e verbale d'udienza del 20/5/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 2/10/2024, (4.10.1960), residente in [...]Parte_1
(MO), ha proposto domanda ex art. 12 bis legge 898/1970 nei confronti di Controparte_1
(10.4.1957), residente in [...].
pagina 1 di 3 Espone che in data 10.8.1980, la ricorrente e l'odierno convenuto contraevano matrimonio concordatario, in Crispano (NA) (Atto n. 27, p. II, serie A, 1980); che con sentenza n. 3232 / 2011, del 16.9.2011, il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la cessazione degli effetti civili del richiamato matrimonio ed assegnava alla Pt_1
l'assegno divorzile di € 500,00; che il convenuto, già dipendente della con sede in Aversa (CE), alla Parte_2
Via Obbligatoria Umberto I, n. 68, (dal 6.7.2007 al 30.4.2024) ed ora in pensione, percepisce un reddito annuo di € 13.000,00, circa;
che alla stregua dell'intervenuto pensionamento, come per legge, ha maturato Controparte_1
TFR; che il datore di lavoro non provvede alla liquidazione del TFR in favore del perché non CP_1 conosce l'esatto ammontare della quota spettante alla ex moglie.
La ricorrente ha richiamato la previsione di cui all'art. 12 bis della Legge 898/1970.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
E' stata acquisita ex art. 210 cpc copia della busta paga del convenuto contenente l'indicazione del
TFR.
La causa è stata posta in decisione ex art. 473-bis.22 cpc all'udienza del 20/5/2025.
Motivi della decisione
2. – La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente è divorziata ed è titolare di assegno divorzile. Non si è risposata.
L'art. 12 bis della Legge 898/1970 prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”
Dalla busta paga acquisita di aprile 2024 risulta che l'ex coniuge della ricorrente, , Controparte_1
ha lavorato per l'impresa dal 6/7/2007 al 30/4/2024. L'importo lordo dovuto per Parte_2
TFR è pari dal euro 22.309,76, che corrisponde ad un netto di euro 18.238,10, con imposta netta di euro
4.041,40 (v. anche conteggio prodotto dalla ricorrente – doc. 3).
Vi è stata coincidenza tra matrimonio e rapporto di lavoro per 4 anni, dal 2007 (inizio del rapporto di lavoro) al 2011 (anno della sentenza di divorzio).
Si ottengono euro 1.716,50, come correttamente indicato in ricorso.
pagina 2 di 3 Il convenuto va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente di tale importo, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno posta a carico del convenuto.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase di trattazione, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 1.100,01 a 5.200,00 euro) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visto l'art. 12 bis legge 898 del 1970 e gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di dalla Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.716,50, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda;
II - condanna a rifondere a Buonomo Consiglia le spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in € 1.100,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4698/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SAGLIOCCO LUCIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: attribuzione di quota di trattamento di fine rapporto
Conclusioni
Attrice come da ricorso e verbale d'udienza del 20/5/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 2/10/2024, (4.10.1960), residente in [...]Parte_1
(MO), ha proposto domanda ex art. 12 bis legge 898/1970 nei confronti di Controparte_1
(10.4.1957), residente in [...].
pagina 1 di 3 Espone che in data 10.8.1980, la ricorrente e l'odierno convenuto contraevano matrimonio concordatario, in Crispano (NA) (Atto n. 27, p. II, serie A, 1980); che con sentenza n. 3232 / 2011, del 16.9.2011, il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la cessazione degli effetti civili del richiamato matrimonio ed assegnava alla Pt_1
l'assegno divorzile di € 500,00; che il convenuto, già dipendente della con sede in Aversa (CE), alla Parte_2
Via Obbligatoria Umberto I, n. 68, (dal 6.7.2007 al 30.4.2024) ed ora in pensione, percepisce un reddito annuo di € 13.000,00, circa;
che alla stregua dell'intervenuto pensionamento, come per legge, ha maturato Controparte_1
TFR; che il datore di lavoro non provvede alla liquidazione del TFR in favore del perché non CP_1 conosce l'esatto ammontare della quota spettante alla ex moglie.
La ricorrente ha richiamato la previsione di cui all'art. 12 bis della Legge 898/1970.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
E' stata acquisita ex art. 210 cpc copia della busta paga del convenuto contenente l'indicazione del
TFR.
La causa è stata posta in decisione ex art. 473-bis.22 cpc all'udienza del 20/5/2025.
Motivi della decisione
2. – La domanda è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente è divorziata ed è titolare di assegno divorzile. Non si è risposata.
L'art. 12 bis della Legge 898/1970 prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”
Dalla busta paga acquisita di aprile 2024 risulta che l'ex coniuge della ricorrente, , Controparte_1
ha lavorato per l'impresa dal 6/7/2007 al 30/4/2024. L'importo lordo dovuto per Parte_2
TFR è pari dal euro 22.309,76, che corrisponde ad un netto di euro 18.238,10, con imposta netta di euro
4.041,40 (v. anche conteggio prodotto dalla ricorrente – doc. 3).
Vi è stata coincidenza tra matrimonio e rapporto di lavoro per 4 anni, dal 2007 (inizio del rapporto di lavoro) al 2011 (anno della sentenza di divorzio).
Si ottengono euro 1.716,50, come correttamente indicato in ricorso.
pagina 2 di 3 Il convenuto va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente di tale importo, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno posta a carico del convenuto.
Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase di trattazione, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 1.100,01 a 5.200,00 euro) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visto l'art. 12 bis legge 898 del 1970 e gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di dalla Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.716,50, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda;
II - condanna a rifondere a Buonomo Consiglia le spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in € 1.100,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3