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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11873 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12968/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso) vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/06/2025 la sig.ra premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione con il sig. dalla quale sono nate le figlie CP_1 Per_1
(6.12.2020) e (4.11.2024). Per_2
Su tali premesse la ricorrente ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale come indicato in ricorso.
In data 10.10.2025 si costituiva il sig. il quale deduceva che nelle more aveva CP_1 raggiunto un accordo con la ricorrente a totale definizione della controversia.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta le parti depositavano note di udienza con cui rinunciavano alla comparizione personale e rappresentavano la volontà addivenire alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle minori alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano, pertanto, gli accordi raggiunti dalle parti:
“1) Assegnare l'immobile adibito a casa familiare sita in Pozzuoli (Na) alla Via Matilde Serao n. 6 fabb U, alla signora che vi abiterà congiuntamente alle figlie minori, e;
Parte_1 Per_1 Per_2
2) Affidare in modalità condivisa le minori, e , ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 domiciliazione prevalente presso la predetta abitazione materna;
3) Disporre un contributo al mantenimento in favore delle figlie e a carico del sig. CP_1 dell'importo di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) Disporre la contribuzione nelle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
Napoli del 7 Marzo 2018, nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi;
5) Assegnare il contributo statale dell'Assegno Unico nella misura del 100% alla signora;
Parte_1
6) Disporre un calendario di visita sugli incontri padre-figlie nel modo che segue: il diritto di visita del padre, relativo agli incontri infrasettimanali ed ai weekend in base al principio dell'alternanza, viene determinato secondo le esigenze delle minori, nonché secondo gli eventuali impegni lavorativi dei genitori e la relativa calendarizzazione sarà liberamente concordata tra le parti e comunque non meno di due volte alla settimana;
Nell'ipotesi in cui le parti non trovino un accordo la calendarizzazione sarà la seguente: tutte le sere una videochiamata con le minori per salutare le stesse, il genitore comunicherà all'altro le informazioni necessarie, l'orario sarà alle 20:30;
Inoltre le visite in presenza del padre saranno martedì e giovedì per (mentre per dal Per_1 Per_2 compimento dei tre anni) dall'uscita della scuola fino alle ore 22:00 ed a week-end alternati con pernottamento, dal sabato mattina alle ore 10,00 con prelevamento presso l'abitazione materna, alla domenica alle 20:00 con cena con il padre ed accompagnamento presso l'abitazione materna il tutto sempre compatibilmente con le turnazioni del Sig. CP_1
- durante le vacanze estive (luglio /agosto), la minore trascorrerà con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 15 giugno di ciascun anno concordandosi tra loro in base alle reciproche esigenze lavorative e personali;
le festività natalizie (Natale e
Capodanno) saranno trascorse, ad anni alterni, equamente con entrambi i genitori;
a partire da quest'anno la minore resterà con il padre il giorno di Natale il 25 dalle ore 10:00, alle ore 22:00, e il giorno di Capodanno dalle ore 12:00 alle ore 22:00 mentre con la madre la Vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno e così ad anni alterni;
- Le vacanze Pasquali saranno trascorse, ad anni alterni, equamente con entrambi i genitori: il giorno di Pasqua la minore resterà con il padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00 ed il giorno di lunedi in Albis (Pasquetta) con la madre con il medesimo orario;
la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalle ore 10.30 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 10.30 del 1 gennaio alle ore 20.00 del giorno 2 gennaio.
- relativamente alle festività pasquali la minore trascorrerà una Pasqua (dalle ore 10.00) con un genitore e il Lunedi in Albis (dalle ore 10.00) con l'altro ad anni alterni;
-le parti espressamente concordano che nel periodo in cui le figlie minori saranno in vacanza con la madre saranno sospese le modalità di incontro con il padre. I medesimi obblighi avrà la madre nei periodi in cui le figlie minori saranno in vacanza con il padre;
nel periodo in cui le minori staranno presso i genitori, sarà obbligo degli stessi provvedere ed assicurarsi assolutamente che la minore svolga i rispettivi compiti scolastici e a gestire eventuali impegni extrascolastici pomeridiani (preventivamente concordati);
i genitori dovranno comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno nei fine settimana fuori il Comune di residenza ed in vacanza;
- le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro i loro compleanni ed onomastici. In occasione della festa della Mamma (seconda domenica di maggio) e del compleanno della stessa (29 marzo), in deroga al calendario, le minori resteranno con la madre, viceversa in occasione della festa del Papà (19 marzo) e del compleanno di quest'ultimo (7 aprile), in deroga al calendario, le minori resteranno con il padre;
- nell'ipotesi in cui il sig. per motivi di lavoro, non potesse tenere con sé le figlie minori, ovvero CP_1 che le stesse fossero ammalate, nei giorni concordati, dovrà darne tempestiva comunicazione telefonica alla sig.ra almeno 24 ore prima, comunicando e concordando nel contempo il Parte_1 giorno di sostituzione;
- il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che le minori coltivino regolarmente i contatti con l'altro genitore;
- inoltre, sempre nei rispettivi periodi di frequentazione, il padre e la madre cureranno che le minori coltivino i rapporti con i nonni, presso i quali, nei rispettivi periodi di affidamento, i minori potranno insindacabilmente e liberamente pernottare e permanere.
- Prima del compimento dei tre anni il padre, sig. , terrà con sé la minore il CP_1 Per_2 sabato a settimane alternate dalle ore 15.00 alle ore 21:00.
- Le parti convengono che per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, non è consentita la stabile convivenza nella casa familiare di persone estranee al nucleo familiare, in considerazione dell'età ancora tenera delle minori e della necessità di garantire un ambiente stabile e sereno.
- Compensare le spese ed i compensi tra i costituiti difensori i quali rinunciano alla solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
b) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE est. dott. Immacolata Cozzolino