TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 6475 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 e 7539 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Insalata;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: malattia professionale.
******* con ricorsi depositati rispettivamente il 31.05.2023 (R.G. Parte_1
6475/2023) ed il 6.06.2024 (R.G. 7539/2024) - successivamente riuniti in virtù della sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva – ha premesso di aver lavorato, dal 1992 al 2022, come operaio idraulico elettricista, con ditta individuale senza dipendenti.
Con il primo ricorso (R.G. 6475/2023), ha esposto di essere affetto da malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale” in conseguenza del lavoro espletato;
ha allegato di avere presentato istanza all CP_1 convenuto, in data 28.11.2022, ai fini del riconoscimento della predetta tecnopatia con una percentuale di danno biologico pari al 10%. Ha ulteriormente allegato di essere già titolare di un danno biologico pari all'8% per “esiti ernie discali in L2-L3 ed L4-L5” (come da riconoscimento da parte dell' in data 16.03.2023). CP_1
Ha quindi chiesto il riconoscimento della malattia professionale - “ipoacusia neurosensoriale” - con un danno biologico nella misura del 10% “ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” e pertanto, in ragione dell'8% già riconosciuto per preesistenze, con un danno biologico complessivo pari al 17%.
Con il secondo ricorso (R.G. 7539/2024), ha esposto di essere titolare di un danno biologico complessivo pari al 13% come da visita collegiale dell'11.01.2024 in virtù delle seguenti riconosciute malattie professionali – legate sempre all'attività svolta -: - “ernie discali in L2-L3 ed L4-L5” con un danno biologico dell'8% come da comunicazione del 16.11.2022; -
“gonalgia” con un danno biologico del 3% come da comunicazione del
1.08.2023; - “tendinopatia del sovraspinoso” con danno biologico del 4% come da comunicazione del 16.01.2024.
Ha sostenuto l'insorgenza di un'ulteriore malattia sempre legata all'attività lavorativa espletata, quale “rizoartrosi in entrambe le mani”, per la quale aveva presentato denuncia in data 29.01.2024 per il riconoscimento di un danno biologico pari al 3%, con esito negativo, anche in seguito a visita collegiale.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento anche del danno biologico per
“rizoartrosi in entrambe le mani” nella misura del 3% “ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, tenendo conto anche dell'eventuale riconoscimento dell'ipoacusia (così come richiesta nel giudizio
Pag. 2 di 5 R.G. 6475/2023), oltre che delle precedenti preesistenze, per un danno biologico complessivo pari al 15%.
Instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio l' che ha ribadito CP_1
l'assenza del nesso di causalità tra il lavoro svolto e il riconoscimento della malattia “ipoacusia” come conseguenza dell'attività lavorativa, non sussistendo l'esposizione a rischio specifico e ritenendola, piuttosto, malattia comune. Ugualmente l' convenuto si è difeso anche per la richiesta di CP_1
riconoscimento della patologia “rizartrosi bilaterale”, quale malattia professionale.
In seguito alla riunione dei fascicoli, all'udienza del 2.10.2024, disposta una consulenza medico-legale, le cause riunite sono state decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono parzialmente fondate nella misura di seguito indicata, sulla scorta delle verifiche peritali espletate.
L'ausiliario del giudice, dott. , infatti, a conclusione delle Persona_1 indagini effettuate, ha espresso le seguenti considerazioni: “Il Sig.
[...]
, in funzione dei soli quesiti posti e della materia del contendere è Parte_2 risultato affetto da “Rizoartrosi bilaterale a patogenesi professionale lavorativa. Ipoacusia bilaterale neurosensoriale bilaterale, simmetrica a patogenesi non lavorativa”. Quest'ultima patologia non è riconducibile, per nesso, con certezza e senza ombra di dubbio, ad un ipotetico trauma sonoro cronico di origine professionale. La rizoartrosi bilaterale, alquanto evidente, sia morfologicamente che funzionalmente ed il tutto corredato dalla imaging appare correlata all'attività lavorativa, attività prettamente manuale.
L'Ipoacusia bilaterale neurosensoriale bilaterale, simmetrica è a patogenesi non lavorativa (malattia comune); questa patologia non è riconducibile, per nesso, con certezza e senza ombra di dubbio, ad un ipotetico trauma sonoro cronico di origine professionale”.
Pag. 3 di 5 L'ausiliario del giudice, in particolare, ha rimarcato che “dal punto di vista clinico per poter fare diagnosi di ipoacusia da rumore professionale (che è una diagnosi medica ben definita e definibile) vi deve essere l'incontro e, soprattutto, la contemporaneità, di tre dati essenziali: anamnesi e valutazione positiva sia per una attività lavorativa a rischio che per esposizione ad un rumore potenzialmente dannoso;
entità e tempo di esposizione al rumore tale da poter essere potenzialmente lesivi;
riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi per caratteristiche quli-quantitative della curva di soglia audiometrica. Tutti questi criteri sono assolutamente assenti”.
Ha, inoltre, richiamato la distinzione tra attività lavorative - che possono determinare l'insorgenza di malattie - tabellate e non: se si è in presenza di una lavorazione tabellata, “il danno il danno deve essere riconosciuto, a meno che non risulti, in modo rigoroso ed inequivocabile, che sia intervenuto un fattore patogeno diverso capace da solo o in misura prevalente a generare la condizione patologica (Cassazione n. 4369, 13.4.94)”; diversamente “se non è tabellata (come quella del ricorrente) va provata
l'esposizione ad un rumore potenzialmente lesivo, per entità e durata
(tecnicamente, e non per mera impressione soggettiva, poiché fallace)”. Ha quindi concluso ritenendo che “l'attività lavorativa del sig. on appare Pt_1 rientrare tra quelle schematicamente tabellate” e che proprio tenendo conto del lavoro dallo stesso svolto – elettricista e idraulico - “appare incontrovertibile la mancanza di nesso tra l'attività lavorativa e l'ipoacusia lamentata (malattia comune in tale caso)”.
Il c.t.u. ha valutata, quindi, come malattia professionale la sola patologia qualificata come “rizoartrosi bilaterale” attribuendogli “un Danno Biologico valutabile nella misura del 4% (quattro per cento)”, tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' nella misura del 13%, ha stabilito CP_1
“una percentuale di DB, globale ed attuale, del 16% (sedici per cento)”.
Pag. 4 di 5 Orbene, l'apprezzamento espresso dal consulente tecnico (adeguatamente motivato) è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 rendita, in virtù della percentuale del danno biologico complessivo pari al
16%.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
I compensi di c.t.u., come già liquidati nel corso del giudizio, vanno posti a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
1) dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per danno biologico complessivo nella misura del 16%, con condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio.
Bari, 28.11.2025 Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria DE
Pag. 5 di 5