Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 736/2023 R.G.
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 736/2023 R.G., promossa
DA
,nata a [...] il [...], ( Codice Fiscale_1 ), Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Orti
n. 100 presso lo studio dell'Avv. Francesco Folino (c.f. 1) che la rappresenta e C.F._2
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Grassellini del Foro di Lamezia Terme, come da procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
(c.f. P.IVA_1 ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 e per esso l' Controparte_3
(C.F: P.IVA_2 ) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal Funzionario, dott. Davide Serrao, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via
Cosenza, n. 31, come da procura in atti.
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15.6.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale, al fine di ottenere l' accertamento del diritto al pagamento delle mensilità di aprile-maggio 2022, nonché giugno e luglio
2022, per il servizio svolto in qualità di personale ATA, con qualifica di assistente amministrativo, presso l'I.S.S. "C. Rambaldi” di Lamezia Terme, con contratto a tempo determinato.
Deduceva, al riguardo, di aver più volte sollecitato il pagamento delle proprie spettanze alla
Dirigente scolastica e che, non ricevendo alcuna risposta, in data 21 dicembre 2022, inviava a mezzo
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare il proprio diritto al pagamento immediato delle somme spettanti, oltre accessori, interessi, ferie non godute e ratei TFR maturati, oltre che la modifica del decreto della ricostruzione di carriera, includendo, nel calcolo, il servizio prestato, con la conseguente attribuzione del maggiore trattamento economico stipendiale spettante e il recupero delle somme maturate e non liquidate, oltre al versamento dei contributi previdenziali spettanti e al riconoscimento dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento richiesto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Chiedeva, infine, il pagamento dell'importo di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica affermava che:
- la sig.ra Parte_1 sottoscriveva con l'istituto scolastico I.S.S. "C. Rambaldi" di Lamezia
Terme un contratto di lavoro a tempo determinato, per n. 36 ore settimanali nel profilo di assistente amministrativo, con decorrenza dal 11/03/2022 al 30/04/2022;
- successivamente sottoscriveva con l'I.S.S. "C. Rambaldi" un ulteriore contratto con decorrenza
01/05/2022 30/06/2022 (prot. n. 7634 del 03.05.2022); Cont
- al termine di tale secondo contratto, in data 05/05/2022, la Dott.ssa Per_1 della di Catanzaro comunicava alla scuola l'impossibilità di procedere al pagamento delle spettanze “senza la schermata del sistema OIPA" mentre la scuola, dal canto suo, non riusciva a caricare il contratto della suddetta dipendente sul predetto sistema, in quanto. "l'assenza del personale sostituito non risulta a sistema".
In altre parole, non era possibile per la scuola, a causa di un disguido tecnico (non meglio chiarito dal CP_1 ) inserire sia le assenze della titolare (sostituita dalla ricorrente) sia il contratto di supplenza della sig.ra Parte_1 nonché le assenze di quest'ultima (comunque trasmesse sempre in forma cartacea agli uffici competenti).
Precisava, inoltre, il Ministero che "la natura del contratto sottoscritto dalla Sig.ra T_ (ex art.59
CCN) non consentiva, a suo tempo (All.6 pag.3), l'inserimento dello stesso nel sistema OIPA perché già in ruolo, pertanto, è stato prodotto in modalità cartacea".
I predetti fatti avevano, quindi, determinato una situazione di “impasse” per cui, pur avendo
Parte_3 effettuato tutti gli adempimenti, la ragioneria di Catanzaro non riusciva a liquidare ין
le differenze retributive alla ricorrente. Il CP_1 quindi, contestava solo nel quantum la pretesa della parte ricorrente affermando che le
,
mensilità spettanti per il servizio prestato come personale ATA presso l'I.S.S. “C. Rambaldi" nell'anno 2022, non riguardavano i pagamenti delle mensilità di aprile-maggio, giugno e luglio 2022
(come richiesto in ricorso) ma le mensilità di marzo (dal giorno 11), aprile, maggio e giugno 2022, così come si evinceva dai due contratti di lavoro sottoscritti dalla stessa ricorrente di cui il primo con decorrenza 11 marzo 2022 fino al 30 aprile 2022 e il secondo con decorrenza 01 maggio 2022 fino al
30 giugno 2022 (v.all. fascicolo MIM).
Si opponeva, in ogni caso, alla richiesta di risarcimento danni formulata dalla ricorrente.
3. A seguito di richiesta di parte ricorrente, veniva disposta ed espletata Ctu contabile e, a seguito della udienza del 19.5.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo giova precisare che nel verbale di udienza del 28.11.2023, il CP_1 rilevava:
"l'Istituto Rambaldi di Lamezia Terme ha posto in essere tutti i passaggi di propria competenza ovvero ha trasmesso il contratto cartaceo della ricorrente alla Ragioneria Territoriale di Cz unitamente a tutta la documentazione dalla quale si evinceva la impossibilità per la scuola di Lamezia di caricare il contratto della ricorrente sul sistema Integrato DI OI PA (che infatti ad oggi non è stato ancora caricato dalla scuola le assenze della Pt 2 (tale circostanza non è però documentata in atti) di Lamezia) essendovi una impossibilità oggettiva dovuta al fatto che le assenze per malattia effettuate dalla sig.ra T_ (sostituita dalla ricorrente perché in aspettativa per malattia) su
Lamezia dovevano essere caricate sul sistema DI OI PA dalla scuola di Serra S. Bruno quale
Istituto di titolarità della sig.ra T_ . Preciso al riguardo, che vi è stata interlocuzione da parte della scuola di Lamezia Terme oltre che con la anche con l'Ist. Controparte_5
Einaudi di Serra S. Bruno ove era titolare la sig.ra Persona_2 che non ha tuttavia adottato و
alcun provvedimento. Preciso, altresì, che a seguito dell'invio, nel mese novembre 2022, da parte della scuola di Lamezia della documentazione cartacea relativa alla ricorrente anche alla
Ragioneria Territoriale di Vibo, sono state inserite ma l'Istituto di Lamezia ad oggi, essendo trascorsi oltre due anni dallo svolgimento della attività da parte della ricorrente, non può comunque inserire i contratti di lavoro della ricorrente e liquidare le spettanze perché il sistema DI-OI PA non lo consente".
quindi, riconosceva fondata la domanda e contestava parzialmente solo nel quantum Il CP_1 و
la pretesa della parte ricorrente, le cui spettanze non venivano liquidate (nemmeno per la parte non contestata) "per problemi tecnici”.
Il Tribunale disponeva, pertanto, CTU contabile sulla base del seguente quesito:
"calcoli il CTU le spettanze a favore della ricorrente Parte_1 relative ai mesi di marzo- '
aprile 2022 e maggio giugno 2022, come da contratti a termine in atti, in qualità di personale ATA, con qualifica di assistente amministrativo per l'attività espletata presso l'ISS Rambaldi di Lamezia
Terme, oltre accessori come per legge;
Calcoli, inoltre, il CTU gli eventuali emolumenti dovuti a titolo di ferie non godute e ratei TFR maturati, oltre agli eventuali contributi previdenziali dovuti".
5. All'esito della disposta perizia, il consulente concludeva che alla ricorrente è dovuta una retribuzione lorda di euro 5.395,50, oltre tredicesima per euro 503,04, festività per euro 58,04, ferie non godute per euro 580,43, per un totale lordo di euro 6.537,01.
È, altresì, dovuto un TFR lordo complessivo per le mensilità considerate di euro 484,23.
I contributi dovuti sono pari ad euro 1.140,71.
Orbene, tali risultanze appaiono logiche e correttamente calcolate sulla base della retribuzione spettante alla ricorrente secondo i parametri retributivi previsti dal CCNL di categoria applicabile e, in ogni caso, non sono state contestate dalla parti nelle note successivamente depositate.
Sotto questo profilo la domanda deve essere, quindi, accolta.
6. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente perché generica e non documentata.
'In ogni caso, alcuna ulteriore responsabilità in termini di colpa può essere addebitata al CP_1 essendo la mancata liquidazione imputabile a disguidi tecnici che hanno determinato l'impossibilità di caricare i dati a sistema e liquidare la retribuzione dovuta. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa secondo i parametri medi di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Controparte_1 al pagamento, in favore di
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il della retribuzione lorda di euro 5.395,50, oltre tredicesima per euro 503,04, Parte_1
festività per euro 58,04, ferie non godute per euro 580,43, per un totale lordo di euro 6.537,01.
- condanna, altresì, il CP_1 al pagamento del TFR lordo complessivo per le mensilità considerate di euro 484,23, oltre contributi previdenziali pari ad euro 1.140,71.
- il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
,- condanna, altresì, il CP_1 ove non già provveduto, alla modifica del decreto della ricostruzione di carriera della ricorrente, includendo nel calcolo il servizio prestato, con la conseguente attribuzione dell'eventuale maggiore trattamento economico stipendiale spettante;
- condanna, infine, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
5.388,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara