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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 741/2021 promossa da:
nata il [...] a [...], CF , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] a [...], CF , entrambi residenti a Pt_2 C.F._2
Preganziol (TV) in via Arno n.2/D, elettivamente domiciliati ad Oristano in via Masones 74, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Filippo Cogotti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
, nato il [...] a [...], CF , residente a CP_1 C.F._3
Cabras in via Tharros n.123, elettivamente domiciliato in Oristano, via San Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. Marcello Sequi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano, via Cagliari
pagina 1 di 13 n. 190 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Motzo e Marco Martinez, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
, nata il [...] a [...], residente a [...], Controparte_3
CF , e , nato il [...] a [...] ed ivi residente in C.F._5 CP_4
via Sauro n.7, CF C.F._6
CONVENUTI - CONTUMACI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“1) dichiarare l'inesistenza di servitù in capo ai convenuti;
2) stante la rimozione della scala metallica avvenuta solo in corso di causa da parte di
[...]
, quindi unico e solo autore materiale dell'illecito, condannare il solo al CP_1 CP_1
risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice;
3) Condannare ad un ulteriore risarcimento danni ai sensi del 96 cpc per CP_1
resistenza temeraria, anche a seguito della mancata accettazione della proposta del Giudice;
4) Condannare al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre spese generali CP_1
al 15% ed accessori di legge nonché al pagamento delle spese di mediazione, il tutto anche per soccombenza virtuale”.
Nell'interesse del convenuto : CP_1
“A- Dichiarare l'inammissibilità per quanto di ragione, e nel resto rigettare siccome infondata, la domanda attrice, in ogni sua articolazione;
In via subordinata e istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese:
B- Ammettere, siccome legale e rilevante, la prova orale dedotta dal con la CP_1
memoria istruttoria in data 14.01.2022 sui capi 1) e 2) nonché, ove non ritenute riconosciute le relative circostanze, sui capi 3) e 4), con fissazione di udienza per l'espletamento.
In ogni caso:
C- Con vittoria di spese.”.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
pagina 2 di 13 “previo accertamento della totale estraneità dei fatti alla stessa ascritti, rigettare ogni avversa domanda a carico della convenuta con contestuale condanna delle Controparte_2
parti attrici e di chi si opporrà all'accoglimento delle presenti conclusioni, alla rifusione delle spese di lite, con ulteriore aggravamento delle stesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno Parte_3 Parte_2
convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
richiedendo che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù a favore della proprietà dei
[...]
convenuti derivante dal posizionamento di una scala metallica che, discendendo dalla loro proprietà, finiva per collocarsi nel cortile degli attori. Inoltre, hanno richiesto che venisse ordinato ai convenuti di rimuovere la scala metallica, con condanna al risarcimento danni e al pagamento delle spese e competenze della presente lite e della fase di mediazione.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
• essi sono proprietari di una villetta sita in località marina Funtana Meiga nel Comune di
Cabras, che confina per un lato con altra villetta di proprietà dei convenuti;
• le due case hanno un cortile interno contiguo che è anche confine tra le due proprietà, identificabile nella linea delimitata dalla diversa pavimentazione, piastrelle per gli attori e cemento grezzo per i convenuti;
• nell'ottobre del 2020 si erano avveduti che i convenuti avevano posizionato una scala metallica che, seppur discendente dalla loro proprietà, finiva nel cortile ma a cavallo del confine, di talché discendendo l'ultimo scalino si sconfinava nella proprietà degli attori, così costituendo una servitù di passaggio a favore della proprietà dei convenuti, nonché costituendo una situazione di asservimento non legalmente preesistente;
• i convenuti avevano dichiarato che la scala si trovava esclusivamente all'interno della loro proprietà, di fatto riconoscendo l'atto abusivo e illecito ma dichiarando anche il falso perché la scala finiva proprio a cavallo del confine e quindi non nella loro proprietà;
• i convenuti si erano, quindi, rifiutati di rimuovere la scala.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2021 si è costituita in giudizio
, la quale ha integralmente contestato le avverse pretese. Controparte_2
pagina 3 di 13 Nello specifico, la convenuta ha eccepito che:
• laddove riferite all'immobile sito in loc. "Funtana Meiga" in Marina di Cabras e distinto al
F. 26, mapp. 1237 sub. 1, le pretese dovevano essere dirette solo nei confronti del convenuto , il quale all'esito della divisione dei beni ereditati in morte del CP_1
signor ed intercorsa tra i germani in data 10 gennaio 2006, Persona_1 CP_1
esercitava pacificamente ed erga omnes l'uso esclusivo di tale fabbricato, tanto che l'odierna convenuta, aldilà di poche visite di cortesia presso il fratello, non vi accedeva da circa vent'anni;
• nonostante la divisione de qua non fosse stata ancora perfezionata formalmente, era notorio che la signora era solo un'intestataria meramente Controparte_2
formale del bene immobile in questione, posto che i germani avevano perfettamente CP_1
rispettato gli accordi di cui alla predetta divisione, mantenendo ciascuno il possesso esclusivo solo dei beni rispettivamente attribuiti nella scrittura divisoria;
• la situazione era nota agli attori, che infatti avevano costituito in mora il solo CP_1
[...]
• non era, quindi, vero che ella fosse effettiva proprietaria dell'immobile, lo detenesse o possedesse, così come non era vero che la aveva avuto contatti con gli attori per la CP_1
questione oggetto di causa, che aveva dichiarato che la scala ricadeva interamente nella proprietà convenuta o che intendeva costituire una servitù;
• comunque, aveva riferito di aver provveduto a rimuovere immediatamente CP_1
i pochi centimetri delle alette d'appoggio in metallo che asseritamente costituivano lo sconfinamento nella proprietà degli attori;
• la convenuta era indifferente alla domanda di accertamento negativo della servitù, mentre si opponeva alla generica richiesta risarcitoria;
• la responsabilità per fatto illecito non poteva essere addebitata in capo a un soggetto diverso da colui che aveva posto in essere la condotta illecita e nel caso di specie non sussisteva un fatto dannoso imputabile a più persone, di talché non si configurava alcuna solidarietà passiva;
• la condotta attorea volta a coinvolgere tutti i comproprietari formali era vessatoria.
La convenuta ha, quindi, concluso conformemente a quanto sopra riportato.
pagina 4 di 13 Si è costituito, in data 15.11.2021, il convenuto il quale ha integralmente CP_1 contestato l'avversa pretesa, eccependo che:
• non era vero che il cortile interno era anche confine tra le due proprietà in base a quanto riconosciuto tra le parti, posto che la linea di confine tra le due porzioni del cortile interno era esattamente quella catastale, non essendo affatto intervenuto alcun accordo per individuarla difformemente sulla base della piastrellatura realizzata arbitrariamente da controparte dopo l'ultimazione della propria porzione di edificio in modo tale da occupare l'intera superficie corrispondente allo spessore totale del muro divisorio trasversale e, conseguentemente, una porzione del cortile dei convenuti;
• la linea di confine catastale era perfettamente individuabile proprio in quanto a cavallo della stessa era presente, per l'appunto, il predetto muro divisorio, di talché il confine tra le due porzioni di cortile (in prosecuzione dalla base del predetto muro) era costituito dalla mezzeria dello stesso;
• la scala metallica era stata posizionata solo da lui mentre erano del tutto estranei alla vicenda gli altri comproprietari, ed essa non finiva a cavallo del confine, né era vero che scendendo l'ultimo scalino si sconfinava nella proprietà attorea;
• la scala era stata concessa in uso temporaneo al convenuto da un artigiano di Silì, Per_2
il quale la aveva a suo tempo realizzata per esigenze proprie ma di fatto non la
[...] utilizzava, con l'accordo che il avrebbe potuto utilizzarla provvisoriamente, in CP_1
attesa della realizzazione della scala definitiva:
• l'esatto ingombro del manufatto si era potuto verificare solo a seguito della sua installazione in loco e tutti gli scalini, compreso l'ultimo, rientravano interamente all'interno del cortile di proprietà dei convenuti:
• debordavano forse per pochi centimetri le estremità delle due pareti metalliche laterali, senza determinare alcun pregiudizio concreto per gli attori, tenuto anche conto della precarietà dell'opera, comunicata alla controparte;
• tali estremità erano state successivamente segate, per tacitare la litigiosità degli attori;
• ad ogni modo, si trattava di una struttura metallica predisposta per una diversa collocazione e il suo impiego non costituiva una soluzione ottimale per il convenuto, tanto che vi sarebbe stata la necessità di predisporre una terminazione modificata per poterne discendere lateralmente senza introdursi nell'altrui proprietà, come in effetti accaduto da pagina 5 di 13 tempo, poiché la discesa dalla scala nel cortile avveniva attraverso alcuni scalini laterali in blocchetti di calcestruzzo ed era rimasto del tutto inutilizzato l'ultimo scalino della struttura metallica;
• non era mai stato oggetto di interesse da parte del convenuto l'esercizio di una servitù di passaggio, attraverso la scala, a carico del fondo degli attori.
Il convenuto ha, pertanto, richiesto il rigetto della domanda attorea
All'udienza del 15.11.2021 è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 CP_4
non costituitisi in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notifica nei loro confronti
[...] dell'atto di citazione
All'udienza del 7.4.2022 parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria nei confronti di;
nell'interesse del convenuto è stato dato Controparte_2 CP_1
atto che la scala provvisoria è stata rimossa almeno da alcuni mesi, poiché erano in corso le operazioni tecniche per la realizzazione della scala definitiva.
Con le note di trattazione scritta del 23.6.2022 l'attore ha riconosciuto che era avvenuta la rimozione della scala, rilevando tuttavia che alla luce della preannunciata costruzione di una nuova, per quanto con diverso sviluppo, era proprio interesse proseguire la causa e ottenere sentenza declaratoria dell'inesistenza di servitù in capo ai convenuti al fine di evitare nuove liti sul medesimo oggetto. L'attore ha altresì insistito per il risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice, ma solo contro richiedendo ulteriormente la sua CP_1
condanna ai sensi del 96 c.p.c.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
***
In primo luogo, va rilevato che fin dall'origine del procedimento l'oggetto della domanda attorea
è stato, innanzitutto, l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti e a carico del proprio fondo consistente nel necessario transito che i CP_1 avrebbero dovuto effettuare nella proprietà a seguito dell'utilizzo della scala Controparte_5 metallica apposta nell'ottobre 2020 (o, comunque, la cui apposizione è stata appurata in tale data).
In particolare, gli attori hanno da subito chiarito che tale scala metallica discendeva dalla proprietà dei convenuti e che, utilizzando l'ultimo gradino della medesima, si finiva per pagina 6 di 13 sconfinare nella loro proprietà costituendo un illegittimo asservimento, posto che il confine tra le due proprietà era da individuarsi nella proiezione della linea – trasversale rispetto alla scala – di separazione tra la parte pavimentata del cortile (attinente alla proprietà – e la Pt_1 Pt_2
parte in cemento grezzo (attinente alla proprietà ; tale linea, secondo la prospettazione CP_1 attorea, era evidentemente superata dal manufatto realizzato se si discendeva l'ultimo gradino della scala.
Così chiaramente delineato l'oggetto della pretesa, pare evidente che la domanda non possa considerarsi successivamente modifica nella richiesta di accertamento dell'assenza di “qualsiasi” servitù, come eccepito dal convenuto nei propri scritti conclusionali. CP_1
Se pure è vero che le conclusioni attoree sono state parzialmente modificate e che la loro forma letterale è ora “dichiarare l' inesistenza di servitù in capo ai convenuti”, risulta chiaro sia dal tenore degli scritti difensivi che dall'esame della domanda unitamente alle altre richieste correlate
(è stato, infatti, richiesto il risarcimento di danni, anche a seguito della rimozione del manufatto, proprio per l'apposizione dello stesso, considerandolo illecito) l'intento degli attori di riferirsi all'accertamento dell'inesistenza della descritta servitù di passaggio.
Anche nelle note di trattazione scritta del 23.6.2022, con cui parte attrice ha riconosciuto l'avvenuta la rimozione della scala, è stato ribadito l'interesse a coltivare la domanda di inesistenza di servitù motivando che la ricostruzione della scala, anche con diverso sviluppo, avrebbe potuto ledere nuovamente i propri diritti.
Posto che un'eventuale richiesta di generico accertamento dell'assenza di qualsivoglia servitù avrebbe reso la domanda assolutamente indeterminata, si ritiene, tenuto conto del fatto che tutti gli argomenti addotti quale causa petendi sono volti a supportare la contestazione della sola servitù di passaggio, di dover considerare la domanda giudiziale circoscritta a tale unico profilo, senza intervenute modifiche.
*
Ciò premesso, deve tuttavia sottolinearsi che secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza la "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa;
per tale motivo, la Suprema Corte, in un caso al suo esame, ha stabilito che un'opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un pagina 7 di 13 altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio se tale passaggio non viene concretamente esercitato (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, n.31382).
Anche qualora non si dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ragione della pacifica e incontestata rimozione dell'opera necessaria per esercitare la servitù di passaggio, sulla base del fatto che essa possa astrattamente tornare a essere esercitata mediante la sua nuova apposizione ovvero possa essere esercitata con altre forme diverse o sostitutive in ragione della conformazione dello stato dei luoghi, alla luce del succitato principio emerge l'infondatezza della pretesa originaria.
Gli attori, infatti, non hanno mai provato il concreto esercizio del passaggio da parte del convenuto nel proprio fondo per mezzo della descritta scala.
Anzi, sebbene abbia fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta CP_1
esplicitamente affermato che non era in alcun modo suo interesse esercitare un passaggio attraverso la scala sul fondo di controparte, nell'interesse dei sig.ri non è mai Pt_1 Pt_2
stata esplicitamente contestata una condotta contraria, attraverso la deduzione che il passaggio del convenuto materialmente avvenisse o mediante la descrizione, anche sommaria, dei modi, tempi e della frequenza con cui l'asserita servitù veniva utilizzata.
Semmai, parte attrice si è limitata ad affermare nelle proprie prime memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. che avrebbe confermato di aver montato la scala e di star CP_1
esercitando il passaggio, laddove la modifica dello stato dei luoghi per evitare di ledere il proprio diritto sarebbe avvenuta solo dopo l'introduzione del giudizio, con ciò confermando di aver tenuto il descritto comportamento fino a quel momento.
Sostanzialmente, essi si sono limitati ad attribuire natura confessoria alle allegazioni del convenuto, ma non hanno mai compiutamente dedotto l'esistenza di una situazione fattuale (ossia il concreto e materiale passaggio sulla propria proprietà) idonea a supportare la propria tesi, come
è invece onere da chi agisca con negatoria servitutis.
Ciò è corroborato dal fatto che sul punto la parte attrice non ha nemmeno dedotto prova orale.
La domanda è, quindi, sprovvista fin dall'origine dei presupposti per la sua accoglibilità, non essendo provata (e a ben vedere nemmeno compiutamente allegata) l'esistenza del fatto materiale che integrerebbe l'esercizio di servitù illegittima.
A tal fine non è sufficiente la mera presunzione derivante dalla sopravvenuta esistenza del manufatto che consentirebbe l'esercizio, proprio perché la stessa - in mancanza del fatto concreto pagina 8 di 13 del passaggio - costituirebbe una mera turbativa inidonea a costituire una pretesa altrui sul proprio bene.
Peraltro, anche volendo ammettere una qualche valenza probatoria sotto il profilo presuntivo all'apposizione della scala, si evidenzia che non è possibile attribuire alle allegazioni del convenuto la valenza confessoria descritta dagli attori.
Invero, nei propri scritti difensivi non ha mai affermato di utilizzare la scala per CP_1
transitare nella parte di cortile altrui, essendosi semmai limitato ad affermare che era solo la parte terminale delle due pareti metalliche laterali della scala a debordare forse di qualche centimetro oltre il confine.
Le risultanze documentali, inoltre, smentiscono l'assunto “confessorio” dedotto dagli attori e confermano quanto affermato dal CP_1
Le stesse fotografie prodotte nell'interesse di parte (doc. 1) evidenziano che nel gradino più basso della scala (ossia proprio quello il cui utilizzo sarebbe indispensabile, secondo la tesi attorea, per esercitare il passaggio) era assente tutta la parte calpestabile, di talché esso risultava “vuoto” e inutilizzabile, poiché dotato del solo perimetro in ferro, a differenza dei gradini superiori (v. in particolare fotografie denominate IMG_0615 e IMG_0616).
Tali immagini, in quanto allegate all'atto di citazione, raffigurano evidentemente una situazione di fatto antecedente all'instaurazione della causa.
Quanto alla situazione successiva, ha documentato di aver segato l'estremità finale CP_1
della scala e di aver apposto due gradini in pietra laterali, accessibili dal penultimo gradino e pacificamente ricadenti nella sua proprietà, onde consentire l'utilizzo degli stessi senza “saltare” dal penultimo gradino direttamente sul terreno (v. foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
Gli elementi descritti, pertanto, suggeriscono che sia prima dell'instaurazione della causa (con l'asportazione del gradino) che dopo (con la realizzazione di gradini laterali alternativi in pietra) il convenuto abbia sempre evitato il materiale passaggio nel fondo altrui mediante accorgimenti, semmai, idonei a dimostrare il tentativo, nel tempo, di dare una prova sempre maggiore della circostanza, e non a mascherare una pregressa condotta opposta o porvi maldestramente rimedio
(altrimenti non si spiegherebbe l'eliminazione della parte calpestabile del gradino fin dall'inizio).
Tutto ciò, si ripete, fermo restando che sarebbe stato onere dell'attore provare il materiale e concreto esercizio del passaggio medesimo, il che non è avvenuto.
pagina 9 di 13 Oltre a ciò, val la pena osservare che in realtà anche il fatto che la scala sconfinasse sul fondo degli attori non è stato oggetto di sufficiente e adeguata prova.
A fronte della produzione in atti della planimetria catastale (v. doc. 4 parte attrice), risulta evidente l'esistenza del confine tra la proprietà e quella venduta a sig.ri CP_1 CP_5 Pt_2
tuttavia non è possibile valutare se tale confine effettivamente coincida con la linea di demarcazione del cortile descritta dagli attori, la quale separa la parte piastrellata dalla parte in cemento.
Il invero, ha eccepito che il confine non si trovi in corrispondenza di tale separazione, ma CP_1 più indietro, come si evincerebbe dall'esistenza di una porzione di muro più arretrata, visibile anche dalle fotografie di parte attrice (in particolare v. IMG_0615): secondo tale prospettazione, le piastrelle realizzate dagli attori sulla loro proprietà avrebbero occupato una parte di terreno ulteriore rispetto a quella di spettanza, arrivando fino all'intera estensione dell'adiacente muro, laddove il confine tra le due proprietà, invece, sarebbe corrispondente alla mezzeria del muro, nella fotografia facilmente individuabile in quanto marcata da una grondaia di colore rosa.
Nel caso in cui il confine fosse costituito dalla linea delle piastrelle, dal semplice esame della foto si evince come la parte finale della struttura della scala, appena successiva al gradino asportato, ricadrebbe nella proprietà attorea;
laddove invece il confine fosse costituito dalla mezzeria nel muro, non è possibile in assenza di ulteriori accertamenti comprendere se solo una minima porzione dei piedi della scala sarebbe stata sconfinante ovvero se sussistesse assenza di sconfinamento.
In tale situazione di incertezza, non risolvibile dal mero esame delle fotografie e sulla base della documentazione planimetrica e progettuale versata in atti, sarebbe spettato a chi agisce in negatoria servitutis fornire elementi probatori a supporto della propria tesi e idonei a dimostrare la coincidenza del confine con la linea descritta (es. mediante una perizia di parte).
Ribadito ancora una volta che la mera apposizione dell'opera non prova il fatto materiale dell'esercizio della servitù, quanto sopra argomentato vale a evidenziare che, a monte, nemmeno l'esistenza di un'opera atta a sconfinare è stata validamente provata.
La pretesa attorea è, conseguentemente, infondata sotto molteplici profili.
A tale statuizione segue, necessariamente, l'impossibilità di accogliere la pretesa risarcitoria, in assenza della prova di una condotta idonea a costituire illecito.
pagina 10 di 13 Si evidenzia, peraltro, che anche nel caso in cui fosse risultata fondata l'actio negatoria, ferma l'avvenuta rimozione spontanea del manufatto ad opera del convenuto, nessuna ulteriore condanna avrebbe potuto essere disposta. Infatti, l'allegazione dell'esistenza di danni materialmente subiti dagli attori è rimasta in termini del tutto generici, indeterminati nonché si è rivelata indimostrata.
D'altra parte, se – come sopra argomentato – non è stata nemmeno provata la reale consistenza della condotta asseritamente illecita, quale logica conseguenza non sarebbe stato possibile ritenere provati i pregiudizi causati dalla medesima.
*
Sotto il profilo delle spese di lite, è opportuno valutare distintamente le posizioni delle diverse parti processuali.
Quanto alla posizione processuale di , va rilevato che la scelta degli Controparte_2 attori di incardinare l'actio negatoria servitutis nei confronti di tutti i comproprietari dell'asserito fondo dominante, è corretta, contrariamente a quanto dalla stessa eccepito.
Invero, se, oltre al semplice accertamento dell'esistenza o meno dell'altrui diritto, l'actio negatoria servitutis tende anche al mutamento di uno stato di fatto, mediante la demolizione di manufatti o costruzioni (come richiesto ab origine nel caso di specie) che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita necessariamente nei confronti di tutti i proprietari (Cassazione civile sez. II, 19/05/2015, n.10205).
Non rileva, invero, la circostanza che i fratelli si fossero accordati al fine di attribuire a CP_1
l'immobile oggetto di causa, posto che l'accordo di divisione era una scrittura privata CP_1 qualificata come “preliminare” dagli stessi contraenti (doc. b) e non era ancora stata formalmente perfezionata tra i coeredi, come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Controparte_2 nella sua comparsa, di talché la res doveva senz'altro ancora considerarsi in comproprietà tra tutti i convenuti (si noti che nella stessa scrittura citata si affermava che la divisione sarebbe stata rinviata al momento del perfezionamento delle altre questioni pendenti con gli altri eredi CP_1 all'evidenza ancora non definite).
Quanto alla domanda risarcitoria, gli attori hanno espressamente rinunciato alla stessa nei confronti dei convenuti diversi da , il che comporta soccombenza rispetto alla domanda CP_1
medesima.
pagina 11 di 13 Tuttavia, la convenuta si è detta fin dall'inizio indifferente alla decisione nel merito quanto alla servitù, ribadendo tale posizione anche all'esito del giudizio;
inoltre, a seguito della rinuncia alla domanda risarcitoria ha manifestato una condotta processuale volta a non insistere sulla condanna alle spese degli attori. In sede di memorie conclusionali, in particolare, ella ha richiesto al
Tribunale di pronunciare sentenza come ritenuto di giustizia, mandandola semplicemente indenne dalle spese di lite. Infine, va valorizzata la circostanza che entrambe le parti avevano accettato la proposta conciliativa la quale prevedeva, tra le altre cose, la dichiarazione della compensazione tra di loro.
È equo, pertanto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e
[...]
. Controparte_2
Anche a fronte del rigetto delle domande attoree, in realtà, si ritiene di dover addivenire alla stessa decisione anche tra essi e CP_1
Invero, quest'ultimo, pur nell'incertezza della situazione relativa all'esatto posizionamento del confine tra le proprietà, ha affermato nei propri scritti difensivi, come sopra riportato, che probabilmente le estremità delle due pareti metalliche laterali della scala debordavano dalla propria proprietà (il che risulta confermato dalla successiva scelta del di tagliare un pezzo CP_1
di manufatto).
Sulla base della formulazione della domanda di specificamente riguardante Controparte_5 una servitù di passaggio, ciò non sarebbe stato sufficiente a fondare l'accoglimento di tale pretesa ma a fronte di ulteriori accertamenti avrebbe potuto indurre a considerare giustificata un'azione di accertamento della lesione del diritto di proprietà e una condanna alla rimozione limitatamente alla parte sconfinante, il che rende non ingiustificato l'atteggiamento processuale degli attori.
Alla luce di ciò, è congrua anche in questo caso la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a carico del proprio fondo e a favore del fondo dei convenuti proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_3 Parte_2
nei confronti di CP_1
pagina 12 di 13 - compensa le spese di lite tra gli attori e CP_1
- compensa le spese di lite tra gli attori e;
Controparte_2
- nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Oristano, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 741/2021 promossa da:
nata il [...] a [...], CF , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] a [...], CF , entrambi residenti a Pt_2 C.F._2
Preganziol (TV) in via Arno n.2/D, elettivamente domiciliati ad Oristano in via Masones 74, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Filippo Cogotti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
, nato il [...] a [...], CF , residente a CP_1 C.F._3
Cabras in via Tharros n.123, elettivamente domiciliato in Oristano, via San Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. Marcello Sequi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano, via Cagliari
pagina 1 di 13 n. 190 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Motzo e Marco Martinez, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
, nata il [...] a [...], residente a [...], Controparte_3
CF , e , nato il [...] a [...] ed ivi residente in C.F._5 CP_4
via Sauro n.7, CF C.F._6
CONVENUTI - CONTUMACI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“1) dichiarare l'inesistenza di servitù in capo ai convenuti;
2) stante la rimozione della scala metallica avvenuta solo in corso di causa da parte di
[...]
, quindi unico e solo autore materiale dell'illecito, condannare il solo al CP_1 CP_1
risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice;
3) Condannare ad un ulteriore risarcimento danni ai sensi del 96 cpc per CP_1
resistenza temeraria, anche a seguito della mancata accettazione della proposta del Giudice;
4) Condannare al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre spese generali CP_1
al 15% ed accessori di legge nonché al pagamento delle spese di mediazione, il tutto anche per soccombenza virtuale”.
Nell'interesse del convenuto : CP_1
“A- Dichiarare l'inammissibilità per quanto di ragione, e nel resto rigettare siccome infondata, la domanda attrice, in ogni sua articolazione;
In via subordinata e istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese:
B- Ammettere, siccome legale e rilevante, la prova orale dedotta dal con la CP_1
memoria istruttoria in data 14.01.2022 sui capi 1) e 2) nonché, ove non ritenute riconosciute le relative circostanze, sui capi 3) e 4), con fissazione di udienza per l'espletamento.
In ogni caso:
C- Con vittoria di spese.”.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
pagina 2 di 13 “previo accertamento della totale estraneità dei fatti alla stessa ascritti, rigettare ogni avversa domanda a carico della convenuta con contestuale condanna delle Controparte_2
parti attrici e di chi si opporrà all'accoglimento delle presenti conclusioni, alla rifusione delle spese di lite, con ulteriore aggravamento delle stesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno Parte_3 Parte_2
convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
richiedendo che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù a favore della proprietà dei
[...]
convenuti derivante dal posizionamento di una scala metallica che, discendendo dalla loro proprietà, finiva per collocarsi nel cortile degli attori. Inoltre, hanno richiesto che venisse ordinato ai convenuti di rimuovere la scala metallica, con condanna al risarcimento danni e al pagamento delle spese e competenze della presente lite e della fase di mediazione.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
• essi sono proprietari di una villetta sita in località marina Funtana Meiga nel Comune di
Cabras, che confina per un lato con altra villetta di proprietà dei convenuti;
• le due case hanno un cortile interno contiguo che è anche confine tra le due proprietà, identificabile nella linea delimitata dalla diversa pavimentazione, piastrelle per gli attori e cemento grezzo per i convenuti;
• nell'ottobre del 2020 si erano avveduti che i convenuti avevano posizionato una scala metallica che, seppur discendente dalla loro proprietà, finiva nel cortile ma a cavallo del confine, di talché discendendo l'ultimo scalino si sconfinava nella proprietà degli attori, così costituendo una servitù di passaggio a favore della proprietà dei convenuti, nonché costituendo una situazione di asservimento non legalmente preesistente;
• i convenuti avevano dichiarato che la scala si trovava esclusivamente all'interno della loro proprietà, di fatto riconoscendo l'atto abusivo e illecito ma dichiarando anche il falso perché la scala finiva proprio a cavallo del confine e quindi non nella loro proprietà;
• i convenuti si erano, quindi, rifiutati di rimuovere la scala.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2021 si è costituita in giudizio
, la quale ha integralmente contestato le avverse pretese. Controparte_2
pagina 3 di 13 Nello specifico, la convenuta ha eccepito che:
• laddove riferite all'immobile sito in loc. "Funtana Meiga" in Marina di Cabras e distinto al
F. 26, mapp. 1237 sub. 1, le pretese dovevano essere dirette solo nei confronti del convenuto , il quale all'esito della divisione dei beni ereditati in morte del CP_1
signor ed intercorsa tra i germani in data 10 gennaio 2006, Persona_1 CP_1
esercitava pacificamente ed erga omnes l'uso esclusivo di tale fabbricato, tanto che l'odierna convenuta, aldilà di poche visite di cortesia presso il fratello, non vi accedeva da circa vent'anni;
• nonostante la divisione de qua non fosse stata ancora perfezionata formalmente, era notorio che la signora era solo un'intestataria meramente Controparte_2
formale del bene immobile in questione, posto che i germani avevano perfettamente CP_1
rispettato gli accordi di cui alla predetta divisione, mantenendo ciascuno il possesso esclusivo solo dei beni rispettivamente attribuiti nella scrittura divisoria;
• la situazione era nota agli attori, che infatti avevano costituito in mora il solo CP_1
[...]
• non era, quindi, vero che ella fosse effettiva proprietaria dell'immobile, lo detenesse o possedesse, così come non era vero che la aveva avuto contatti con gli attori per la CP_1
questione oggetto di causa, che aveva dichiarato che la scala ricadeva interamente nella proprietà convenuta o che intendeva costituire una servitù;
• comunque, aveva riferito di aver provveduto a rimuovere immediatamente CP_1
i pochi centimetri delle alette d'appoggio in metallo che asseritamente costituivano lo sconfinamento nella proprietà degli attori;
• la convenuta era indifferente alla domanda di accertamento negativo della servitù, mentre si opponeva alla generica richiesta risarcitoria;
• la responsabilità per fatto illecito non poteva essere addebitata in capo a un soggetto diverso da colui che aveva posto in essere la condotta illecita e nel caso di specie non sussisteva un fatto dannoso imputabile a più persone, di talché non si configurava alcuna solidarietà passiva;
• la condotta attorea volta a coinvolgere tutti i comproprietari formali era vessatoria.
La convenuta ha, quindi, concluso conformemente a quanto sopra riportato.
pagina 4 di 13 Si è costituito, in data 15.11.2021, il convenuto il quale ha integralmente CP_1 contestato l'avversa pretesa, eccependo che:
• non era vero che il cortile interno era anche confine tra le due proprietà in base a quanto riconosciuto tra le parti, posto che la linea di confine tra le due porzioni del cortile interno era esattamente quella catastale, non essendo affatto intervenuto alcun accordo per individuarla difformemente sulla base della piastrellatura realizzata arbitrariamente da controparte dopo l'ultimazione della propria porzione di edificio in modo tale da occupare l'intera superficie corrispondente allo spessore totale del muro divisorio trasversale e, conseguentemente, una porzione del cortile dei convenuti;
• la linea di confine catastale era perfettamente individuabile proprio in quanto a cavallo della stessa era presente, per l'appunto, il predetto muro divisorio, di talché il confine tra le due porzioni di cortile (in prosecuzione dalla base del predetto muro) era costituito dalla mezzeria dello stesso;
• la scala metallica era stata posizionata solo da lui mentre erano del tutto estranei alla vicenda gli altri comproprietari, ed essa non finiva a cavallo del confine, né era vero che scendendo l'ultimo scalino si sconfinava nella proprietà attorea;
• la scala era stata concessa in uso temporaneo al convenuto da un artigiano di Silì, Per_2
il quale la aveva a suo tempo realizzata per esigenze proprie ma di fatto non la
[...] utilizzava, con l'accordo che il avrebbe potuto utilizzarla provvisoriamente, in CP_1
attesa della realizzazione della scala definitiva:
• l'esatto ingombro del manufatto si era potuto verificare solo a seguito della sua installazione in loco e tutti gli scalini, compreso l'ultimo, rientravano interamente all'interno del cortile di proprietà dei convenuti:
• debordavano forse per pochi centimetri le estremità delle due pareti metalliche laterali, senza determinare alcun pregiudizio concreto per gli attori, tenuto anche conto della precarietà dell'opera, comunicata alla controparte;
• tali estremità erano state successivamente segate, per tacitare la litigiosità degli attori;
• ad ogni modo, si trattava di una struttura metallica predisposta per una diversa collocazione e il suo impiego non costituiva una soluzione ottimale per il convenuto, tanto che vi sarebbe stata la necessità di predisporre una terminazione modificata per poterne discendere lateralmente senza introdursi nell'altrui proprietà, come in effetti accaduto da pagina 5 di 13 tempo, poiché la discesa dalla scala nel cortile avveniva attraverso alcuni scalini laterali in blocchetti di calcestruzzo ed era rimasto del tutto inutilizzato l'ultimo scalino della struttura metallica;
• non era mai stato oggetto di interesse da parte del convenuto l'esercizio di una servitù di passaggio, attraverso la scala, a carico del fondo degli attori.
Il convenuto ha, pertanto, richiesto il rigetto della domanda attorea
All'udienza del 15.11.2021 è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 CP_4
non costituitisi in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notifica nei loro confronti
[...] dell'atto di citazione
All'udienza del 7.4.2022 parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria nei confronti di;
nell'interesse del convenuto è stato dato Controparte_2 CP_1
atto che la scala provvisoria è stata rimossa almeno da alcuni mesi, poiché erano in corso le operazioni tecniche per la realizzazione della scala definitiva.
Con le note di trattazione scritta del 23.6.2022 l'attore ha riconosciuto che era avvenuta la rimozione della scala, rilevando tuttavia che alla luce della preannunciata costruzione di una nuova, per quanto con diverso sviluppo, era proprio interesse proseguire la causa e ottenere sentenza declaratoria dell'inesistenza di servitù in capo ai convenuti al fine di evitare nuove liti sul medesimo oggetto. L'attore ha altresì insistito per il risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice, ma solo contro richiedendo ulteriormente la sua CP_1
condanna ai sensi del 96 c.p.c.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
***
In primo luogo, va rilevato che fin dall'origine del procedimento l'oggetto della domanda attorea
è stato, innanzitutto, l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti e a carico del proprio fondo consistente nel necessario transito che i CP_1 avrebbero dovuto effettuare nella proprietà a seguito dell'utilizzo della scala Controparte_5 metallica apposta nell'ottobre 2020 (o, comunque, la cui apposizione è stata appurata in tale data).
In particolare, gli attori hanno da subito chiarito che tale scala metallica discendeva dalla proprietà dei convenuti e che, utilizzando l'ultimo gradino della medesima, si finiva per pagina 6 di 13 sconfinare nella loro proprietà costituendo un illegittimo asservimento, posto che il confine tra le due proprietà era da individuarsi nella proiezione della linea – trasversale rispetto alla scala – di separazione tra la parte pavimentata del cortile (attinente alla proprietà – e la Pt_1 Pt_2
parte in cemento grezzo (attinente alla proprietà ; tale linea, secondo la prospettazione CP_1 attorea, era evidentemente superata dal manufatto realizzato se si discendeva l'ultimo gradino della scala.
Così chiaramente delineato l'oggetto della pretesa, pare evidente che la domanda non possa considerarsi successivamente modifica nella richiesta di accertamento dell'assenza di “qualsiasi” servitù, come eccepito dal convenuto nei propri scritti conclusionali. CP_1
Se pure è vero che le conclusioni attoree sono state parzialmente modificate e che la loro forma letterale è ora “dichiarare l' inesistenza di servitù in capo ai convenuti”, risulta chiaro sia dal tenore degli scritti difensivi che dall'esame della domanda unitamente alle altre richieste correlate
(è stato, infatti, richiesto il risarcimento di danni, anche a seguito della rimozione del manufatto, proprio per l'apposizione dello stesso, considerandolo illecito) l'intento degli attori di riferirsi all'accertamento dell'inesistenza della descritta servitù di passaggio.
Anche nelle note di trattazione scritta del 23.6.2022, con cui parte attrice ha riconosciuto l'avvenuta la rimozione della scala, è stato ribadito l'interesse a coltivare la domanda di inesistenza di servitù motivando che la ricostruzione della scala, anche con diverso sviluppo, avrebbe potuto ledere nuovamente i propri diritti.
Posto che un'eventuale richiesta di generico accertamento dell'assenza di qualsivoglia servitù avrebbe reso la domanda assolutamente indeterminata, si ritiene, tenuto conto del fatto che tutti gli argomenti addotti quale causa petendi sono volti a supportare la contestazione della sola servitù di passaggio, di dover considerare la domanda giudiziale circoscritta a tale unico profilo, senza intervenute modifiche.
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Ciò premesso, deve tuttavia sottolinearsi che secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza la "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa;
per tale motivo, la Suprema Corte, in un caso al suo esame, ha stabilito che un'opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un pagina 7 di 13 altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio se tale passaggio non viene concretamente esercitato (Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, n.31382).
Anche qualora non si dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ragione della pacifica e incontestata rimozione dell'opera necessaria per esercitare la servitù di passaggio, sulla base del fatto che essa possa astrattamente tornare a essere esercitata mediante la sua nuova apposizione ovvero possa essere esercitata con altre forme diverse o sostitutive in ragione della conformazione dello stato dei luoghi, alla luce del succitato principio emerge l'infondatezza della pretesa originaria.
Gli attori, infatti, non hanno mai provato il concreto esercizio del passaggio da parte del convenuto nel proprio fondo per mezzo della descritta scala.
Anzi, sebbene abbia fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta CP_1
esplicitamente affermato che non era in alcun modo suo interesse esercitare un passaggio attraverso la scala sul fondo di controparte, nell'interesse dei sig.ri non è mai Pt_1 Pt_2
stata esplicitamente contestata una condotta contraria, attraverso la deduzione che il passaggio del convenuto materialmente avvenisse o mediante la descrizione, anche sommaria, dei modi, tempi e della frequenza con cui l'asserita servitù veniva utilizzata.
Semmai, parte attrice si è limitata ad affermare nelle proprie prime memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. che avrebbe confermato di aver montato la scala e di star CP_1
esercitando il passaggio, laddove la modifica dello stato dei luoghi per evitare di ledere il proprio diritto sarebbe avvenuta solo dopo l'introduzione del giudizio, con ciò confermando di aver tenuto il descritto comportamento fino a quel momento.
Sostanzialmente, essi si sono limitati ad attribuire natura confessoria alle allegazioni del convenuto, ma non hanno mai compiutamente dedotto l'esistenza di una situazione fattuale (ossia il concreto e materiale passaggio sulla propria proprietà) idonea a supportare la propria tesi, come
è invece onere da chi agisca con negatoria servitutis.
Ciò è corroborato dal fatto che sul punto la parte attrice non ha nemmeno dedotto prova orale.
La domanda è, quindi, sprovvista fin dall'origine dei presupposti per la sua accoglibilità, non essendo provata (e a ben vedere nemmeno compiutamente allegata) l'esistenza del fatto materiale che integrerebbe l'esercizio di servitù illegittima.
A tal fine non è sufficiente la mera presunzione derivante dalla sopravvenuta esistenza del manufatto che consentirebbe l'esercizio, proprio perché la stessa - in mancanza del fatto concreto pagina 8 di 13 del passaggio - costituirebbe una mera turbativa inidonea a costituire una pretesa altrui sul proprio bene.
Peraltro, anche volendo ammettere una qualche valenza probatoria sotto il profilo presuntivo all'apposizione della scala, si evidenzia che non è possibile attribuire alle allegazioni del convenuto la valenza confessoria descritta dagli attori.
Invero, nei propri scritti difensivi non ha mai affermato di utilizzare la scala per CP_1
transitare nella parte di cortile altrui, essendosi semmai limitato ad affermare che era solo la parte terminale delle due pareti metalliche laterali della scala a debordare forse di qualche centimetro oltre il confine.
Le risultanze documentali, inoltre, smentiscono l'assunto “confessorio” dedotto dagli attori e confermano quanto affermato dal CP_1
Le stesse fotografie prodotte nell'interesse di parte (doc. 1) evidenziano che nel gradino più basso della scala (ossia proprio quello il cui utilizzo sarebbe indispensabile, secondo la tesi attorea, per esercitare il passaggio) era assente tutta la parte calpestabile, di talché esso risultava “vuoto” e inutilizzabile, poiché dotato del solo perimetro in ferro, a differenza dei gradini superiori (v. in particolare fotografie denominate IMG_0615 e IMG_0616).
Tali immagini, in quanto allegate all'atto di citazione, raffigurano evidentemente una situazione di fatto antecedente all'instaurazione della causa.
Quanto alla situazione successiva, ha documentato di aver segato l'estremità finale CP_1
della scala e di aver apposto due gradini in pietra laterali, accessibili dal penultimo gradino e pacificamente ricadenti nella sua proprietà, onde consentire l'utilizzo degli stessi senza “saltare” dal penultimo gradino direttamente sul terreno (v. foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
Gli elementi descritti, pertanto, suggeriscono che sia prima dell'instaurazione della causa (con l'asportazione del gradino) che dopo (con la realizzazione di gradini laterali alternativi in pietra) il convenuto abbia sempre evitato il materiale passaggio nel fondo altrui mediante accorgimenti, semmai, idonei a dimostrare il tentativo, nel tempo, di dare una prova sempre maggiore della circostanza, e non a mascherare una pregressa condotta opposta o porvi maldestramente rimedio
(altrimenti non si spiegherebbe l'eliminazione della parte calpestabile del gradino fin dall'inizio).
Tutto ciò, si ripete, fermo restando che sarebbe stato onere dell'attore provare il materiale e concreto esercizio del passaggio medesimo, il che non è avvenuto.
pagina 9 di 13 Oltre a ciò, val la pena osservare che in realtà anche il fatto che la scala sconfinasse sul fondo degli attori non è stato oggetto di sufficiente e adeguata prova.
A fronte della produzione in atti della planimetria catastale (v. doc. 4 parte attrice), risulta evidente l'esistenza del confine tra la proprietà e quella venduta a sig.ri CP_1 CP_5 Pt_2
tuttavia non è possibile valutare se tale confine effettivamente coincida con la linea di demarcazione del cortile descritta dagli attori, la quale separa la parte piastrellata dalla parte in cemento.
Il invero, ha eccepito che il confine non si trovi in corrispondenza di tale separazione, ma CP_1 più indietro, come si evincerebbe dall'esistenza di una porzione di muro più arretrata, visibile anche dalle fotografie di parte attrice (in particolare v. IMG_0615): secondo tale prospettazione, le piastrelle realizzate dagli attori sulla loro proprietà avrebbero occupato una parte di terreno ulteriore rispetto a quella di spettanza, arrivando fino all'intera estensione dell'adiacente muro, laddove il confine tra le due proprietà, invece, sarebbe corrispondente alla mezzeria del muro, nella fotografia facilmente individuabile in quanto marcata da una grondaia di colore rosa.
Nel caso in cui il confine fosse costituito dalla linea delle piastrelle, dal semplice esame della foto si evince come la parte finale della struttura della scala, appena successiva al gradino asportato, ricadrebbe nella proprietà attorea;
laddove invece il confine fosse costituito dalla mezzeria nel muro, non è possibile in assenza di ulteriori accertamenti comprendere se solo una minima porzione dei piedi della scala sarebbe stata sconfinante ovvero se sussistesse assenza di sconfinamento.
In tale situazione di incertezza, non risolvibile dal mero esame delle fotografie e sulla base della documentazione planimetrica e progettuale versata in atti, sarebbe spettato a chi agisce in negatoria servitutis fornire elementi probatori a supporto della propria tesi e idonei a dimostrare la coincidenza del confine con la linea descritta (es. mediante una perizia di parte).
Ribadito ancora una volta che la mera apposizione dell'opera non prova il fatto materiale dell'esercizio della servitù, quanto sopra argomentato vale a evidenziare che, a monte, nemmeno l'esistenza di un'opera atta a sconfinare è stata validamente provata.
La pretesa attorea è, conseguentemente, infondata sotto molteplici profili.
A tale statuizione segue, necessariamente, l'impossibilità di accogliere la pretesa risarcitoria, in assenza della prova di una condotta idonea a costituire illecito.
pagina 10 di 13 Si evidenzia, peraltro, che anche nel caso in cui fosse risultata fondata l'actio negatoria, ferma l'avvenuta rimozione spontanea del manufatto ad opera del convenuto, nessuna ulteriore condanna avrebbe potuto essere disposta. Infatti, l'allegazione dell'esistenza di danni materialmente subiti dagli attori è rimasta in termini del tutto generici, indeterminati nonché si è rivelata indimostrata.
D'altra parte, se – come sopra argomentato – non è stata nemmeno provata la reale consistenza della condotta asseritamente illecita, quale logica conseguenza non sarebbe stato possibile ritenere provati i pregiudizi causati dalla medesima.
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Sotto il profilo delle spese di lite, è opportuno valutare distintamente le posizioni delle diverse parti processuali.
Quanto alla posizione processuale di , va rilevato che la scelta degli Controparte_2 attori di incardinare l'actio negatoria servitutis nei confronti di tutti i comproprietari dell'asserito fondo dominante, è corretta, contrariamente a quanto dalla stessa eccepito.
Invero, se, oltre al semplice accertamento dell'esistenza o meno dell'altrui diritto, l'actio negatoria servitutis tende anche al mutamento di uno stato di fatto, mediante la demolizione di manufatti o costruzioni (come richiesto ab origine nel caso di specie) che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita necessariamente nei confronti di tutti i proprietari (Cassazione civile sez. II, 19/05/2015, n.10205).
Non rileva, invero, la circostanza che i fratelli si fossero accordati al fine di attribuire a CP_1
l'immobile oggetto di causa, posto che l'accordo di divisione era una scrittura privata CP_1 qualificata come “preliminare” dagli stessi contraenti (doc. b) e non era ancora stata formalmente perfezionata tra i coeredi, come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Controparte_2 nella sua comparsa, di talché la res doveva senz'altro ancora considerarsi in comproprietà tra tutti i convenuti (si noti che nella stessa scrittura citata si affermava che la divisione sarebbe stata rinviata al momento del perfezionamento delle altre questioni pendenti con gli altri eredi CP_1 all'evidenza ancora non definite).
Quanto alla domanda risarcitoria, gli attori hanno espressamente rinunciato alla stessa nei confronti dei convenuti diversi da , il che comporta soccombenza rispetto alla domanda CP_1
medesima.
pagina 11 di 13 Tuttavia, la convenuta si è detta fin dall'inizio indifferente alla decisione nel merito quanto alla servitù, ribadendo tale posizione anche all'esito del giudizio;
inoltre, a seguito della rinuncia alla domanda risarcitoria ha manifestato una condotta processuale volta a non insistere sulla condanna alle spese degli attori. In sede di memorie conclusionali, in particolare, ella ha richiesto al
Tribunale di pronunciare sentenza come ritenuto di giustizia, mandandola semplicemente indenne dalle spese di lite. Infine, va valorizzata la circostanza che entrambe le parti avevano accettato la proposta conciliativa la quale prevedeva, tra le altre cose, la dichiarazione della compensazione tra di loro.
È equo, pertanto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e
[...]
. Controparte_2
Anche a fronte del rigetto delle domande attoree, in realtà, si ritiene di dover addivenire alla stessa decisione anche tra essi e CP_1
Invero, quest'ultimo, pur nell'incertezza della situazione relativa all'esatto posizionamento del confine tra le proprietà, ha affermato nei propri scritti difensivi, come sopra riportato, che probabilmente le estremità delle due pareti metalliche laterali della scala debordavano dalla propria proprietà (il che risulta confermato dalla successiva scelta del di tagliare un pezzo CP_1
di manufatto).
Sulla base della formulazione della domanda di specificamente riguardante Controparte_5 una servitù di passaggio, ciò non sarebbe stato sufficiente a fondare l'accoglimento di tale pretesa ma a fronte di ulteriori accertamenti avrebbe potuto indurre a considerare giustificata un'azione di accertamento della lesione del diritto di proprietà e una condanna alla rimozione limitatamente alla parte sconfinante, il che rende non ingiustificato l'atteggiamento processuale degli attori.
Alla luce di ciò, è congrua anche in questo caso la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a carico del proprio fondo e a favore del fondo dei convenuti proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_3 Parte_2
nei confronti di CP_1
pagina 12 di 13 - compensa le spese di lite tra gli attori e CP_1
- compensa le spese di lite tra gli attori e;
Controparte_2
- nulla sulle spese con riferimento ai convenuti contumaci.
Oristano, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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