Articolo 65 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 64Articolo 66
Versione
9 maggio 1968
Art. 65.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1956-57 (articolo 61).. L. 10.966.870.984
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 63)..... " 23.136.579.807
Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) - Residui attivi
al 30 giugno 1957........................... L. 34.103.450.791
Entrata in vigore il 9 maggio 1968