TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2024, n. 8908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8908 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOGNACCA EL RI IA e RINI EN RI ( VIA CAMPINI, 1 20900 MONZA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VICOLO LAMBRO, 1 20052 MONZA presso il difensore avv. TOGNACCA EL RI IA
ATTORE contro
(C.F. ), con AR P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANO presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 9.7.2024:
[...]
rappresentata e difesa in giudizio in via tra loro anche Parte_2 disgiuntiva dagli Avv.ti Elena M. Mariani ed Elisa M. G. Tognacca giusta delega in atti, ai sensi dell'art.189 cpc, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e\o eccezioni nuove di controparte, precisa le seguenti conclusioni, chiedendo pagina 1 di 8 che la causa sia rimessa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica:
CONCLUSIONI NEL MERITO:
accertare e dichiarare tenuta a pagare in favore dell'attrice la Controparte_2 somma di €.41.536,90 o quella diversa maggior o minor somma che fosse ritenuta provata e dovuta e\o equa, per le causali e i titoli di cui in premessa;
per l'effetto condannare a pagare in favore dell'attrice la somma Controparte_2 di €. 41.536,90 o quella diversa maggior o minor somma che fosse ritenuta provata e dovuta e\o equa, oltre interessi legali e moratori dal dovuto al saldo.
Spese di giudizio integralmente rifuse ivi comprese quelle di negoziazione e mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi se necessario le prove dedotte nella memoria ex art.183 co. 6 n. 2 cpc del 28.11.2022
AR
, ut supra rappresentata, difesa e
[...]
domiciliata, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma I, del Codice di rito, sulle proprie seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRELIMINARE: preso atto della sussistenza del giudicato di cui alla sentenza dell'Ill.mo Tribunale di Monza 17 Giugno 2019 n°1522, depositata in data 20 Giugno 2019, respingere ogni pretesa qui avanzata dalla parte attrice, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: respingere ogni avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: determinare e liquidare, secondo giustizia e per quanto provato, l'importo dovuto dalla Dott.ssa ex art. Parte_1
1917, comma III, del Codice civile, respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da chiunque avanzata nei confronti della , poiché AR infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 8 4) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La dottoressa ha convenuto in giudizio Parte_1 AR chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di €
[...]
41.536,90 a titolo di rimborso di spese giudiziali ai sensi dell'art 1917 co. 3 c.c.. A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di svolgere la professione di medico di base;
- di aver stipulato una polizza per la responsabilità professionale con
[...]
(doc. 1); AR
- di aver ricevuto una richiesta di risarcimento del danno da parte di una paziente per un presunto ritardo nella diagnosi di un tumore maligno al seno;
- di aver notiziato l'assicurazione della richiesta risarcitoria pervenutale con raccomandata datata 3.1.2014 (doc.3);
- che, successivamente, era stata citata in giudizio dalla predetta paziente ed era stata formulata nei suoi confronti una richiesta di condanna al risarcimento del danno;
- che si era costituita in tale giudizio e, d'intesa con l'assicurazione, aveva proceduto alla chiamata in giudizio della stessa;
- che si era costituita in giudizio AR allineandosi sostanzialmente con la difesa della dott.ssa Pt_1
- che nel corso del giudizio, nell'interesse e a spese della dott.ssa erano state Pt_1 svolte due consulenze di parte, una informatica e una medico legale;
- che con sentenza n. 1522/2019, passata in giudicato (doc. 13-14), il Tribunale di Monza aveva rigettato le domande di parte attrice e aveva disposto la compensazione delle spese di lite;
- che in seguito, con PEC del 25.10.2019 (doc. 15), tramite il proprio legale aveva intimato a di provvedere al rimborso, ai AR sensi dell'art. 1917 co. 3, delle spese sostenute nel predetto giudizio per un totale di € 41.536,90;
- che con una mail datata 12.2.2020 (doc. 18) AR aveva rifiutato la richiesta di rimborso evidenziando che la sentenza aveva
[...] disposto la compensazione delle spese di lite;
- che, preso atto della posizione dell'assicurazione, si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma a lei dovuta.
pagina 3 di 8 , si è costituita in giudizio contestando quanto AR ex adverso dedotto. In particolare, l'assicurazione ha sottolineato che la dott.ssa aveva già Parte_1 formulato, nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Monza, la medesima domanda di rimborso delle spese ex art. 1917 co. 3 oggetto del presente giudizio. Pertanto, sostiene parte convenuta, delle due l'una: o la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Monza con la sentenza 20 Giugno 2019 n°1522 è da considerarsi riferita anche alla domanda in questione, oppure detta Autorità giudiziaria ha omesso di pronunciarsi su quest'ultima. In entrambi i casi, l'unico rimedio esperibile da parte della dott.ssa Pt_1 sarebbe stato l'impugnazione della suddetta sentenza. Poiché la sentenza non è stata appellata, si sarebbe formato il giudicato anche sul capo relativo alle spese. L'assicurazione, inoltre, ha rilevato l'eccessiva onerosità delle spese di cui è stato richiesto il rimborso nel presente causa, in quanto si tratta di un una cifra superiore a € 41.000,00 per un solo grado di giudizio. Conclusivamente, nel merito, in via principale, ha chiesto di Controparte_2 respingere la domanda di parte attrice, preso atto del giudicato già formatosi sulla stessa. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento. Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale
(doc. 1 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza per la responsabilità civile professionale n. 184A1654.
In tema di responsabilità civile, l'art 1917 co. 3 c.c., prima parte, stabilisce espressamente che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Tale norma, ai sensi dell'art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato. Poiché la polizza nulla prevede in merito alle spese menzionate dall'art. 1917 co. 3, tale norma risulta pienamente applicabile al caso di specie.
L'assicurazione convenuta sostiene che sulla domanda oggetto del presente procedimento, relativa al rimborso delle spese di resistenza in giudizio ai sensi dell'art.
pagina 4 di 8 1917 co. 3, si sia già formato il giudicato e che pertanto la stessa non debba essere accolta. La tesi, tuttavia, è infondata.
Dalla lettura delle conclusioni formulate dalla dott.ssa nel procedimento svoltosi Pt_1 presso il Tribunale di Monza, emerge che la domanda di rimborso delle spese giudiziali ex art. 1917 co. 3 è stata formulata solamente in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
pagina 5 di 8 Dal dispositivo della sentenza n. 1522/2019 emessa dal Tribunale di Monza, si ricava che le domande di parte attrice non sono state accolte e che, di conseguenza, le domande di manleva e di rimborso delle spese ex art. 1917 co. 3 formulate dalla dott.ssa Pt_1 nei confronti dell'assicurazione sono rimaste assorbite:
pagina 6 di 8 L'assorbimento della domanda di condanna dell'assicurazione al pagamento delle spese sostenute ex art 1917 co. 3 implica l'assenza di giudicato sul punto.
Occorre peraltro precisare che la norma di cui all'art. 1917 co. 3 si applica prescindere dall'esito della lite, come sancito dalla Suprema Corte: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020).
L'assicurato, quindi, ha diritto alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio in ogni caso. Il fatto che le spese siano state compensate è irrilevante poiché, nonostante la compensazione, le stesse sono state sostenute da parte attrice e, pertanto, devono essere rimborsate.
Occorre peraltro precisare che le spese menzionate nell'art. 1917 co. 3 hanno un contenuto più ampio rispetto alle spese di lite di cui alle art 91 e ss. c.p.c. poiché, oltre alle spese dovute ai difensori per l'attività svolta in giudizio, comprendono anche ulteriori spese come, per esempio, quelle sostenute per le consulenze tecniche di parte.
Pertanto, l'eccezione di giudicato sollevata dall'assicurazione è priva di fondamento.
lamenta inoltre che l'ammontare delle spese allegate da parte Controparte_2 attrice sia eccessivo, non contestando, tuttavia, che tali spese siano state effettivamente sostenute. pagina 7 di 8 Sul punto si rileva, che l'attrice ha adeguatamente provato le spese sostenute per resistere in giudizio producendo le fatture e la prova dei relativi pagamenti. Il valore della causa instaurata presso il Tribunale di Monza era elevato e ciò giustifica l'elevato ammontare delle spese legali, calcolate, in ogni caso, rispettando i parametri forensi pro tempore vigenti. Inoltre, lo svolgimento di perizie di parte, alla luce della complessità della vicenda oggetto del giudizio, risulta pienamente giustificato e necessario per un'adeguata difesa. Pertanto, la richiesta di rimborso di € 41.536,90 merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di AR Pt_1 della somma di € 41.536,90 oltre interessi al tasso ex art 1284 co. 4 dal
[...]
16.03.2022 al saldo;
-condanna al pagamento in favore di AR Pt_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 13 ottobre 2024
Il giudice Laura Massari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TOGNACCA EL RI IA e RINI EN RI ( VIA CAMPINI, 1 20900 MONZA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VICOLO LAMBRO, 1 20052 MONZA presso il difensore avv. TOGNACCA EL RI IA
ATTORE contro
(C.F. ), con AR P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANO presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 9.7.2024:
[...]
rappresentata e difesa in giudizio in via tra loro anche Parte_2 disgiuntiva dagli Avv.ti Elena M. Mariani ed Elisa M. G. Tognacca giusta delega in atti, ai sensi dell'art.189 cpc, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e\o eccezioni nuove di controparte, precisa le seguenti conclusioni, chiedendo pagina 1 di 8 che la causa sia rimessa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica:
CONCLUSIONI NEL MERITO:
accertare e dichiarare tenuta a pagare in favore dell'attrice la Controparte_2 somma di €.41.536,90 o quella diversa maggior o minor somma che fosse ritenuta provata e dovuta e\o equa, per le causali e i titoli di cui in premessa;
per l'effetto condannare a pagare in favore dell'attrice la somma Controparte_2 di €. 41.536,90 o quella diversa maggior o minor somma che fosse ritenuta provata e dovuta e\o equa, oltre interessi legali e moratori dal dovuto al saldo.
Spese di giudizio integralmente rifuse ivi comprese quelle di negoziazione e mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi se necessario le prove dedotte nella memoria ex art.183 co. 6 n. 2 cpc del 28.11.2022
AR
, ut supra rappresentata, difesa e
[...]
domiciliata, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma I, del Codice di rito, sulle proprie seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRELIMINARE: preso atto della sussistenza del giudicato di cui alla sentenza dell'Ill.mo Tribunale di Monza 17 Giugno 2019 n°1522, depositata in data 20 Giugno 2019, respingere ogni pretesa qui avanzata dalla parte attrice, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: respingere ogni avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: determinare e liquidare, secondo giustizia e per quanto provato, l'importo dovuto dalla Dott.ssa ex art. Parte_1
1917, comma III, del Codice civile, respingendo ogni ulteriore e maggiore pretesa, da chiunque avanzata nei confronti della , poiché AR infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 8 4) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La dottoressa ha convenuto in giudizio Parte_1 AR chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di €
[...]
41.536,90 a titolo di rimborso di spese giudiziali ai sensi dell'art 1917 co. 3 c.c.. A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di svolgere la professione di medico di base;
- di aver stipulato una polizza per la responsabilità professionale con
[...]
(doc. 1); AR
- di aver ricevuto una richiesta di risarcimento del danno da parte di una paziente per un presunto ritardo nella diagnosi di un tumore maligno al seno;
- di aver notiziato l'assicurazione della richiesta risarcitoria pervenutale con raccomandata datata 3.1.2014 (doc.3);
- che, successivamente, era stata citata in giudizio dalla predetta paziente ed era stata formulata nei suoi confronti una richiesta di condanna al risarcimento del danno;
- che si era costituita in tale giudizio e, d'intesa con l'assicurazione, aveva proceduto alla chiamata in giudizio della stessa;
- che si era costituita in giudizio AR allineandosi sostanzialmente con la difesa della dott.ssa Pt_1
- che nel corso del giudizio, nell'interesse e a spese della dott.ssa erano state Pt_1 svolte due consulenze di parte, una informatica e una medico legale;
- che con sentenza n. 1522/2019, passata in giudicato (doc. 13-14), il Tribunale di Monza aveva rigettato le domande di parte attrice e aveva disposto la compensazione delle spese di lite;
- che in seguito, con PEC del 25.10.2019 (doc. 15), tramite il proprio legale aveva intimato a di provvedere al rimborso, ai AR sensi dell'art. 1917 co. 3, delle spese sostenute nel predetto giudizio per un totale di € 41.536,90;
- che con una mail datata 12.2.2020 (doc. 18) AR aveva rifiutato la richiesta di rimborso evidenziando che la sentenza aveva
[...] disposto la compensazione delle spese di lite;
- che, preso atto della posizione dell'assicurazione, si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma a lei dovuta.
pagina 3 di 8 , si è costituita in giudizio contestando quanto AR ex adverso dedotto. In particolare, l'assicurazione ha sottolineato che la dott.ssa aveva già Parte_1 formulato, nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Monza, la medesima domanda di rimborso delle spese ex art. 1917 co. 3 oggetto del presente giudizio. Pertanto, sostiene parte convenuta, delle due l'una: o la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Monza con la sentenza 20 Giugno 2019 n°1522 è da considerarsi riferita anche alla domanda in questione, oppure detta Autorità giudiziaria ha omesso di pronunciarsi su quest'ultima. In entrambi i casi, l'unico rimedio esperibile da parte della dott.ssa Pt_1 sarebbe stato l'impugnazione della suddetta sentenza. Poiché la sentenza non è stata appellata, si sarebbe formato il giudicato anche sul capo relativo alle spese. L'assicurazione, inoltre, ha rilevato l'eccessiva onerosità delle spese di cui è stato richiesto il rimborso nel presente causa, in quanto si tratta di un una cifra superiore a € 41.000,00 per un solo grado di giudizio. Conclusivamente, nel merito, in via principale, ha chiesto di Controparte_2 respingere la domanda di parte attrice, preso atto del giudicato già formatosi sulla stessa. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento. Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale
(doc. 1 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza per la responsabilità civile professionale n. 184A1654.
In tema di responsabilità civile, l'art 1917 co. 3 c.c., prima parte, stabilisce espressamente che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Tale norma, ai sensi dell'art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato. Poiché la polizza nulla prevede in merito alle spese menzionate dall'art. 1917 co. 3, tale norma risulta pienamente applicabile al caso di specie.
L'assicurazione convenuta sostiene che sulla domanda oggetto del presente procedimento, relativa al rimborso delle spese di resistenza in giudizio ai sensi dell'art.
pagina 4 di 8 1917 co. 3, si sia già formato il giudicato e che pertanto la stessa non debba essere accolta. La tesi, tuttavia, è infondata.
Dalla lettura delle conclusioni formulate dalla dott.ssa nel procedimento svoltosi Pt_1 presso il Tribunale di Monza, emerge che la domanda di rimborso delle spese giudiziali ex art. 1917 co. 3 è stata formulata solamente in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
pagina 5 di 8 Dal dispositivo della sentenza n. 1522/2019 emessa dal Tribunale di Monza, si ricava che le domande di parte attrice non sono state accolte e che, di conseguenza, le domande di manleva e di rimborso delle spese ex art. 1917 co. 3 formulate dalla dott.ssa Pt_1 nei confronti dell'assicurazione sono rimaste assorbite:
pagina 6 di 8 L'assorbimento della domanda di condanna dell'assicurazione al pagamento delle spese sostenute ex art 1917 co. 3 implica l'assenza di giudicato sul punto.
Occorre peraltro precisare che la norma di cui all'art. 1917 co. 3 si applica prescindere dall'esito della lite, come sancito dalla Suprema Corte: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020).
L'assicurato, quindi, ha diritto alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio in ogni caso. Il fatto che le spese siano state compensate è irrilevante poiché, nonostante la compensazione, le stesse sono state sostenute da parte attrice e, pertanto, devono essere rimborsate.
Occorre peraltro precisare che le spese menzionate nell'art. 1917 co. 3 hanno un contenuto più ampio rispetto alle spese di lite di cui alle art 91 e ss. c.p.c. poiché, oltre alle spese dovute ai difensori per l'attività svolta in giudizio, comprendono anche ulteriori spese come, per esempio, quelle sostenute per le consulenze tecniche di parte.
Pertanto, l'eccezione di giudicato sollevata dall'assicurazione è priva di fondamento.
lamenta inoltre che l'ammontare delle spese allegate da parte Controparte_2 attrice sia eccessivo, non contestando, tuttavia, che tali spese siano state effettivamente sostenute. pagina 7 di 8 Sul punto si rileva, che l'attrice ha adeguatamente provato le spese sostenute per resistere in giudizio producendo le fatture e la prova dei relativi pagamenti. Il valore della causa instaurata presso il Tribunale di Monza era elevato e ciò giustifica l'elevato ammontare delle spese legali, calcolate, in ogni caso, rispettando i parametri forensi pro tempore vigenti. Inoltre, lo svolgimento di perizie di parte, alla luce della complessità della vicenda oggetto del giudizio, risulta pienamente giustificato e necessario per un'adeguata difesa. Pertanto, la richiesta di rimborso di € 41.536,90 merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di AR Pt_1 della somma di € 41.536,90 oltre interessi al tasso ex art 1284 co. 4 dal
[...]
16.03.2022 al saldo;
-condanna al pagamento in favore di AR Pt_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 13 ottobre 2024
Il giudice Laura Massari
pagina 8 di 8