TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/12/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa EL AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 2756/2025 RGL, promosso da
N.Q. DI AMMIN. DI SOST. Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
alle ore 9.40 sono presenti: l'avv. Chiara Reina anche in sostituzione dell'avv. Antinoro per la parte resistente, la quale si riporta agli atti e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa EL AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2756 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ) n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1 Pt_1
(C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Giaisi, per mandato in
[...] C.F._2
atti.
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante te pro tempore, Controparte_2
con sede in via Giacomo Cusmano n. 24, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro/tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Antinoro e dall'Avv. Chiara
Reina, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., Controparte_2
come liquidate con separato decreto di pagamento;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2025, l'istante conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.09.2016 con conseguente diritto ad accedere al relativo beneficio economico, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, e preliminarmente eccependo il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata posta in decisione all'odierna udienza
Deve, in primo luogo disattendersi, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1
[...]
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che” al fine di garantire l'attuazione dei livelli di
assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M.
26/09/2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza è istituito il Fondo regionale
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente.”
Con D.P. Regione Siciliana n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che,
a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
Cont L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità
tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere ( cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238), affermando che” in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in favore delle
vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in
quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i
loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di
discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di
esse. Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è
regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del
lavoro dell'assistenza sociale.».
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è infondato
Il c.t.u. nominato in questo grado, dott. sulla base di accurate indagini medico-legali, Persona_1
ha così ritenuto e concluso“ .. In base a quanto previsto nel DM 26 settembre 2016, al comma 2 dell'art. 3,
per soggetti con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo, secondo la classificazione DSM – 5, con QI
≤ 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe il diritto Controparte_3 al riconoscimento della condizione di portatore di disabilità gravissima si ottiene con un punteggio ≤ 8. La
valutazione effettuata porta ad un punteggio di 11 (undici)….
L'attuale condizione sanitaria della sig.ra non è compatibile con una disabilità gravissima, in Parte_1
base ai criteri previsti nel comma 2, art. 3, DM 26 settembre 2016.
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. rimanendo
Cont definitivamente a carico dell' di Palermo le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 3.12.2025
Il Giudice Onorario
EL AC