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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato LAPENNA FRANCESCA
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
LAPENNA FRANCESCA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della
pagina 1 di 3 separazione nei pubblici registri
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, e collocati prevalentemente presso la madre che vivrà con questi ultimi nell'immobile sito in Caselle Lurani alla via dei Fontanili 10;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
4) il padre, , conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Parte_2 quotidianamente. Inoltre, per i n. 2 fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi, il padre pernotterà presso la casa familiare e sarà la signora che si trasferirà presso la casa della di lei madre. Pt_1
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
6) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di € 200,00. ciascuno, Parte_2 quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
7) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessari per i figli;
8) i rapporti economici sono regolati tra le parti nei seguenti termini: il signor
[...]
si impegna a corrispondere alla signora a Parte_2 Parte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per essa la somma mensile pari ad € 150,00. =;
9) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in Milano in data 24.1.2015 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 76, parte
I, anno 2015) e dalla loro unione sono nati due figli, il 23.2.2017 e il Per_1 Persona_2
6.1.2020.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano il 24.1.2015 (matrimonio Parte_2
trascritto nei registri del predetto Comune al n. 76, parte I, anno 2015);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 21 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato LAPENNA FRANCESCA
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
LAPENNA FRANCESCA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione della
pagina 1 di 3 separazione nei pubblici registri
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, e collocati prevalentemente presso la madre che vivrà con questi ultimi nell'immobile sito in Caselle Lurani alla via dei Fontanili 10;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
4) il padre, , conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Parte_2 quotidianamente. Inoltre, per i n. 2 fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi, il padre pernotterà presso la casa familiare e sarà la signora che si trasferirà presso la casa della di lei madre. Pt_1
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
6) il signor verserà mensilmente ai figli la somma di € 200,00. ciascuno, Parte_2 quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese;
7) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessari per i figli;
8) i rapporti economici sono regolati tra le parti nei seguenti termini: il signor
[...]
si impegna a corrispondere alla signora a Parte_2 Parte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per essa la somma mensile pari ad € 150,00. =;
9) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in Milano in data 24.1.2015 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 76, parte
I, anno 2015) e dalla loro unione sono nati due figli, il 23.2.2017 e il Per_1 Persona_2
6.1.2020.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano il 24.1.2015 (matrimonio Parte_2
trascritto nei registri del predetto Comune al n. 76, parte I, anno 2015);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 21 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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