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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM AR ST, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2841/2023 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Velletri;
Parte_1 contro
Controparte_2
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in Fondi (LT), alla via Querce n. 233; (contumace) P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 12.09.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a
[...]
Fondi (LT), in via Querce, n. 233, partita iva/ c.f. per il P.IVA_1 periodo di lavoro dal 26.11.2022 al 25.01.2023;
b) accertare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente nei confronti del ricorrente , in quanto del tutto ingiustificato, e lo dichiari pertanto Parte_1 illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge, e disponga in suo favore, con ordinanza immediatamente esecutiva a carico della il Controparte_2 provvedimento di reintegra in servizio, e/o il riconoscimento della indennità risarcitoria pari al numero massimo di mensilità retributive in ossequio alla normativa vigente in materia, o in quella misura quantificata che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del
[...] ricorrente di tutte le differenze retributive nella misura di € 3.906,29 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per paga giornaliera, straordinari, ferie e permessi non goduti, festività, mancato riposo, straordinario diurno e TFR, quest'ultimo anche per incidenza di CP_ differenze, come in atti, oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati, con condanna della società resistente al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite
38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; nonché con la condanna, ancora, della resistente ex art. 429, comma terzo, c.p.c.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
Veniva invece disposta l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dell' CP_1 in ragione della spiegata domanda di regolarizzazione contributiva e l' previdenziale si CP_3 costituiva chiedendo la condanna dalla Controparte_2
in caso di accoglimento delle pretese attoree, al pagamento delle differenze
[...] contributive, da determinarsi in separata sede e nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 -sulle retribuzioni e su tutti gli altri emolumenti di cui in ricorso, corrisposti e non-, oltre oneri accessori come per legge, con il favore delle spese.
Istruita in via documentale ed a mezzo testi, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è in parte fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Prima di procedere alla ricostruzione e valutazione del quadro probatorio venuto a delinearsi per effetto dell'attività istruttoria richiesta esclusivamente dalla parte ricorrente in ragione dello stato contumaciale della convenuta, giova richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass.
n. 1648 del 1996).
In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis, Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta della società convenuta di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, occorre esaminare partitamente le due domande introitate con l'odierno ricorso, ossia l'impugnativa di licenziamento, da un lato, e l'azione di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive asseritamente maturate dalla parte ricorrente, dall'altro.
Prendendo le mosse dall'impugnativa di licenziamento, il lamenta di essere stato Pt_1 licenziato oralmente, o comunque in assenza di alcuna comunicazione di risoluzione e/o di cessazione del rapporto.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3822 del 2019 “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
È quindi onere del lavoratore prima dedurre e poi provare le circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'episodio estromissivo.
Applicando tali principi alla presente fattispecie si osserva come sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio, parte ricorrente non abbia in alcun modo allegato la dinamica dei fatti poi esitati nell'allontanamento verbale del dal luogo di lavoro e l'interruzione Pt_1 del rapporto, omettendo addirittura di indicare le precise coordinate spazio-temporali dell'episodio nonché la persona fisica che avrebbe operato il riferito recesso. Dall'esame del compendio assertivo e documentale acquisito al processo emerge, anzi, che il contratto di lavoro intercorso tra le parti, ab origine stipulato a tempo determinato (è la stessa parte ricorrente che lo riconosce tale al punto 1 della premessa in fatto), sarebbe giunto a scadenza naturale in data 31.01.2023 (in tal senso si veda la comunicazione Unilav acclusa alla memoria di costituzione dell' , quindi a distanza di appena 6 giorni dalla data del CP_1
25.01.2023 in cui sarebbe stato intimato l'impugnato licenziamento orale.
Che il datore di lavoro si sia spinto a intimare oralmente un licenziamento a meno di una settimana dalla scadenza naturale del contratto a termine è circostanza talmente singolare che avrebbe imposto un certo impegno esplicativo in ordine alle dinamiche di realizzazione dell'episodio estromissivo, sul quale, invece, il ricorso non offre alcun elemento descrittivo.
Del resto, quand'anche si fosse trattato di un illegittimo recesso ante tempus, intimato oralmente ed in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., la violazione del termine contrattuale avrebbe al più obbligato il datore recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore avrebbe avuto diritto soltanto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, ossia per i soli sei giorni intercorrenti tra il 25.01.2023 ed il 31.01.2023. Domanda quest'ultima neppure formulata nelle conclusioni attoree.
Pertanto, in difetto di una seppur minima allegazione dell'episodio estromissivo, tenuto conto della contiguità temporale tra asserito licenziamento e scadenza naturale del contratto, ed in difetto di una domanda risarcitoria articolata rispetto allo iato temporale intercorrente tra questi due momenti così contigui, non può che concludersi per la reiezione della impugnativa di licenziamento.
Volgendo, ora, allo scrutinio dell'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario lavorativo asseritamente disimpegnato, si osserva quanto segue.
Giova al riguardo rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento pretorio, qualora il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento di emolumenti riferiti a prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro definito dalla legge, da CCNL o dal contratto individuale di lavoro, incombe su di lui un preciso serio e rigoroso onere probatorio, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
Il giudice di legittimità ha poi sancito -ancora- che “è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. Lav., 14 maggio 2015,
n. 9906).
Così ricostruiti i criteri che regolano la distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori rispetto alla seconda domanda introitata nel presente giudizio, il Tribunale non può che rilevare la manifesta insufficienza del compendio istruttorio offerto al processo dalla parte ricorrente, sulla quale -come detto- gravava l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo maggiore rispetto a quello pattuito.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso su istanza di parte attrice, tale , Testimone_1 non offrono infatti alcun elemento utile a chiarire quali fossero le coordinate temporali dell'impegno lavorativo profuso dal ricorrente (“mi capitava di incontrarlo quando i nostri orari combaciavano, poi ovviamente prendevamo strade diverse perché ognuno faceva il suo giro. Rientravamo ovviamente ad orari diversi”, così il teste), coordinate che, in effetti, erano state allegate in ricorso in maniera anche particolarmente approssimativa, senza premurarsi di precisare quali fossero i giorni della settimana in cui veniva osservato il turno di quattro ore e quali quelli in cui veniva osservato il turno di dieci (“il ricorrente osservava per tre volte settimanali l'orario di lavoro dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e per due volte settimanali l'orario di lavoro dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e quindi per un totale di trentadue ore settimanali”, punto 6 della premessa in fatto del ricorso).
Ora, se -per un verso- questi approdi dell'esperita istruttoria testimoniale appaiono manifestamente insufficienti a corroborare le istanze attoree, non può però essere obliterato - in senso opposto- il dato evincibile dall'estratto contributivo versato in atti dall' CP_4 previdenziale convenuto, dal quale si ricava invece che il datore di lavoro ha effettivamente dichiarato all' un flusso retributivo pari ad euro 4.526,00 per l'intero periodo di lavoro CP_1 prestato alle sue dipendenze dal Pt_1
La circostanza -cui, è vero, non può essere annessa dirimente valenza confessoria stragiudiziale in quanto rivolta dal datore ad un terzo-, se però viene valutata congiuntamente al contegno processuale serbato dalla convenuta, ed in particolare alla mancata risposta all'interpello da parte del legale rappresentante ex art 232 c.p.c., consente di ritenere comunque fondate le pretese vantate dal ricorrente, seppur nei limiti della domanda.
Se infatti è vero che l'imponibile contributivo dichiarato per il periodo 26.11.2023 –
31.01.2023 è stato pari ad euro 4.526,00, e che i relativi contributi sono stati anche versati
(tanto è vero che il ha beneficiato della indennità NASpI), allora il fatto che la Pt_1 convenuta -pur essendo stata posta in condizione di contestare o controdedurre fatti estintivi, modificativi od impeditivi dei diritti di credito azionati- abbia inteso serbare un contegno processuale inerte, rimanendo contumace e lasciando così insoddisfatti gli oneri probatori a suo carico, induce a ritenere provato il diritto del ricorrente alle spettanze maturate a titolo di retribuzione ordinaria e differita: emolumenti di cui è stata dedotta la mancata corresponsione, ad eccezione della somma di euro 500,00.
In definitiva, sulla base dei conteggi acclusi al ricorso -non contestati dalla parte resistente determinatasi a restare contumace, scevri da manifesti errori contabili, coerenti con i profili retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto in esame e addirittura inferiori agli importi che il datore ha dichiarato quale imponibile contributivo-, spetta in favore della parte ricorrente la somma di € 3.906,29 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Poiché, come detto, i contributi risultano già integralmente versati sul differenziale retributivo appena riconosciuto (anzi, è stato proprio l'estratto contributivo a corroborarne il riconoscimento), la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere invece respinta.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.906,29 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la società convenuta alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore di parte ricorrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ed in € 1.030,00, oltre accessori come per legge in favore dell' CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM AR ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM AR ST, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2841/2023 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Velletri;
Parte_1 contro
Controparte_2
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in Fondi (LT), alla via Querce n. 233; (contumace) P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 12.09.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a
[...]
Fondi (LT), in via Querce, n. 233, partita iva/ c.f. per il P.IVA_1 periodo di lavoro dal 26.11.2022 al 25.01.2023;
b) accertare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente nei confronti del ricorrente , in quanto del tutto ingiustificato, e lo dichiari pertanto Parte_1 illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge, e disponga in suo favore, con ordinanza immediatamente esecutiva a carico della il Controparte_2 provvedimento di reintegra in servizio, e/o il riconoscimento della indennità risarcitoria pari al numero massimo di mensilità retributive in ossequio alla normativa vigente in materia, o in quella misura quantificata che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del
[...] ricorrente di tutte le differenze retributive nella misura di € 3.906,29 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per paga giornaliera, straordinari, ferie e permessi non goduti, festività, mancato riposo, straordinario diurno e TFR, quest'ultimo anche per incidenza di CP_ differenze, come in atti, oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati, con condanna della società resistente al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite
38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; nonché con la condanna, ancora, della resistente ex art. 429, comma terzo, c.p.c.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
Veniva invece disposta l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dell' CP_1 in ragione della spiegata domanda di regolarizzazione contributiva e l' previdenziale si CP_3 costituiva chiedendo la condanna dalla Controparte_2
in caso di accoglimento delle pretese attoree, al pagamento delle differenze
[...] contributive, da determinarsi in separata sede e nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 -sulle retribuzioni e su tutti gli altri emolumenti di cui in ricorso, corrisposti e non-, oltre oneri accessori come per legge, con il favore delle spese.
Istruita in via documentale ed a mezzo testi, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è in parte fondato e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Prima di procedere alla ricostruzione e valutazione del quadro probatorio venuto a delinearsi per effetto dell'attività istruttoria richiesta esclusivamente dalla parte ricorrente in ragione dello stato contumaciale della convenuta, giova richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass.
n. 1648 del 1996).
In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis, Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta della società convenuta di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, occorre esaminare partitamente le due domande introitate con l'odierno ricorso, ossia l'impugnativa di licenziamento, da un lato, e l'azione di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive asseritamente maturate dalla parte ricorrente, dall'altro.
Prendendo le mosse dall'impugnativa di licenziamento, il lamenta di essere stato Pt_1 licenziato oralmente, o comunque in assenza di alcuna comunicazione di risoluzione e/o di cessazione del rapporto.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3822 del 2019 “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
È quindi onere del lavoratore prima dedurre e poi provare le circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'episodio estromissivo.
Applicando tali principi alla presente fattispecie si osserva come sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio, parte ricorrente non abbia in alcun modo allegato la dinamica dei fatti poi esitati nell'allontanamento verbale del dal luogo di lavoro e l'interruzione Pt_1 del rapporto, omettendo addirittura di indicare le precise coordinate spazio-temporali dell'episodio nonché la persona fisica che avrebbe operato il riferito recesso. Dall'esame del compendio assertivo e documentale acquisito al processo emerge, anzi, che il contratto di lavoro intercorso tra le parti, ab origine stipulato a tempo determinato (è la stessa parte ricorrente che lo riconosce tale al punto 1 della premessa in fatto), sarebbe giunto a scadenza naturale in data 31.01.2023 (in tal senso si veda la comunicazione Unilav acclusa alla memoria di costituzione dell' , quindi a distanza di appena 6 giorni dalla data del CP_1
25.01.2023 in cui sarebbe stato intimato l'impugnato licenziamento orale.
Che il datore di lavoro si sia spinto a intimare oralmente un licenziamento a meno di una settimana dalla scadenza naturale del contratto a termine è circostanza talmente singolare che avrebbe imposto un certo impegno esplicativo in ordine alle dinamiche di realizzazione dell'episodio estromissivo, sul quale, invece, il ricorso non offre alcun elemento descrittivo.
Del resto, quand'anche si fosse trattato di un illegittimo recesso ante tempus, intimato oralmente ed in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., la violazione del termine contrattuale avrebbe al più obbligato il datore recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore avrebbe avuto diritto soltanto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, ossia per i soli sei giorni intercorrenti tra il 25.01.2023 ed il 31.01.2023. Domanda quest'ultima neppure formulata nelle conclusioni attoree.
Pertanto, in difetto di una seppur minima allegazione dell'episodio estromissivo, tenuto conto della contiguità temporale tra asserito licenziamento e scadenza naturale del contratto, ed in difetto di una domanda risarcitoria articolata rispetto allo iato temporale intercorrente tra questi due momenti così contigui, non può che concludersi per la reiezione della impugnativa di licenziamento.
Volgendo, ora, allo scrutinio dell'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario lavorativo asseritamente disimpegnato, si osserva quanto segue.
Giova al riguardo rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento pretorio, qualora il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento di emolumenti riferiti a prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro definito dalla legge, da CCNL o dal contratto individuale di lavoro, incombe su di lui un preciso serio e rigoroso onere probatorio, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
Il giudice di legittimità ha poi sancito -ancora- che “è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. Lav., 14 maggio 2015,
n. 9906).
Così ricostruiti i criteri che regolano la distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori rispetto alla seconda domanda introitata nel presente giudizio, il Tribunale non può che rilevare la manifesta insufficienza del compendio istruttorio offerto al processo dalla parte ricorrente, sulla quale -come detto- gravava l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo maggiore rispetto a quello pattuito.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso su istanza di parte attrice, tale , Testimone_1 non offrono infatti alcun elemento utile a chiarire quali fossero le coordinate temporali dell'impegno lavorativo profuso dal ricorrente (“mi capitava di incontrarlo quando i nostri orari combaciavano, poi ovviamente prendevamo strade diverse perché ognuno faceva il suo giro. Rientravamo ovviamente ad orari diversi”, così il teste), coordinate che, in effetti, erano state allegate in ricorso in maniera anche particolarmente approssimativa, senza premurarsi di precisare quali fossero i giorni della settimana in cui veniva osservato il turno di quattro ore e quali quelli in cui veniva osservato il turno di dieci (“il ricorrente osservava per tre volte settimanali l'orario di lavoro dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e per due volte settimanali l'orario di lavoro dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e quindi per un totale di trentadue ore settimanali”, punto 6 della premessa in fatto del ricorso).
Ora, se -per un verso- questi approdi dell'esperita istruttoria testimoniale appaiono manifestamente insufficienti a corroborare le istanze attoree, non può però essere obliterato - in senso opposto- il dato evincibile dall'estratto contributivo versato in atti dall' CP_4 previdenziale convenuto, dal quale si ricava invece che il datore di lavoro ha effettivamente dichiarato all' un flusso retributivo pari ad euro 4.526,00 per l'intero periodo di lavoro CP_1 prestato alle sue dipendenze dal Pt_1
La circostanza -cui, è vero, non può essere annessa dirimente valenza confessoria stragiudiziale in quanto rivolta dal datore ad un terzo-, se però viene valutata congiuntamente al contegno processuale serbato dalla convenuta, ed in particolare alla mancata risposta all'interpello da parte del legale rappresentante ex art 232 c.p.c., consente di ritenere comunque fondate le pretese vantate dal ricorrente, seppur nei limiti della domanda.
Se infatti è vero che l'imponibile contributivo dichiarato per il periodo 26.11.2023 –
31.01.2023 è stato pari ad euro 4.526,00, e che i relativi contributi sono stati anche versati
(tanto è vero che il ha beneficiato della indennità NASpI), allora il fatto che la Pt_1 convenuta -pur essendo stata posta in condizione di contestare o controdedurre fatti estintivi, modificativi od impeditivi dei diritti di credito azionati- abbia inteso serbare un contegno processuale inerte, rimanendo contumace e lasciando così insoddisfatti gli oneri probatori a suo carico, induce a ritenere provato il diritto del ricorrente alle spettanze maturate a titolo di retribuzione ordinaria e differita: emolumenti di cui è stata dedotta la mancata corresponsione, ad eccezione della somma di euro 500,00.
In definitiva, sulla base dei conteggi acclusi al ricorso -non contestati dalla parte resistente determinatasi a restare contumace, scevri da manifesti errori contabili, coerenti con i profili retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto in esame e addirittura inferiori agli importi che il datore ha dichiarato quale imponibile contributivo-, spetta in favore della parte ricorrente la somma di € 3.906,29 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Poiché, come detto, i contributi risultano già integralmente versati sul differenziale retributivo appena riconosciuto (anzi, è stato proprio l'estratto contributivo a corroborarne il riconoscimento), la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere invece respinta.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.906,29 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la società convenuta alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore di parte ricorrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ed in € 1.030,00, oltre accessori come per legge in favore dell' CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM AR ST