Articolo 497 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 496Articolo 498
Versione
6 maggio 1952
Art. 497.
(Revoca del sequestro)


Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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