Art. 497.
(Revoca del sequestro)
Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile .
(Revoca del sequestro)
Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile .