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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 497.
(Revoca del sequestro)
Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile .
(Revoca del sequestro)
Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile .
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- 1. Capo II - Dell’espropriazione mobiliare presso il debitoreWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 44.043083
[…] Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza pubblica [Codice di procedura civile 475]. […] quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione [Codice della navigazione 645]. […]
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