Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2022, proposto da
RI IA, IO AI, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 19564 adottato in data 05.04.2022 e notificato in data 12.04.2022, con il quale il Dirigente del Settore “Pianificazione Urbanistica” - Ufficio Condono Edilizio - del Comune di Ercolano ha rigettato l'istanza di condono edilizio prat. n° 250, prot. n. 4069, presentata in data 19.2.1986 dal sig. FE AR, dante causa della parte ricorrente, ai sensi della legge n. 47/85 per la sanatoria degli interventi eseguiti in difformità alla Licenza Edilizia n. 168 prot. n. 15927 del 19.08.1968, su di un manufatto con destinazione residenziale in Ercolano alla Via Palmieri n. 187 int. 1. P.T;
- dell'atto prot. n. 70987 del 17.12.2021, mediante la quale il Dirigente del Settore “Pianificazione Urbanistica” - Ufficio Condono Edilizio ha comunicato ai ricorrenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza per improcedibilità tecnico- amministrativa;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa la relazione tecnica dell'U.T.C. del Comune di Ercolano prot. 37598 del 21.06.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA GR D'TE e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controversa la legittimità del provvedimento del comune di Ercolano recante il rigetto dell'istanza di condono edilizio, presentata in data 19 febbraio 1986, relativa ad alcuni interventi eseguiti sull’immobile in proprietà dei ricorrenti, in Ercolano, alla Via Luigi Palmieri n. 187, in difformità dalla originaria licenza edilizia n. 168/1968, consistenti nell’ampliamento del piano terra e del piano seminterrato oltre alla realizzazione di un box ad uso garage e di un patio, parimenti al piano terra, determinanti un complessivo incremento della superficie residenziale utile pari a mq. 188,19 e della superficie cd. non residenziale pari a mq. 67,60.
1.1 Il provvedimento avversato è motivato in ragione della realizzazione, successivamente alla ultimazione delle opere di cui alla precitata istanza di condono, di ulteriori opere edili “abusivamente realizzate e soggette alle sanzioni di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001” che avrebbero “totalmente trasformato l’opera condonanda”, determinando la conclusione di rigetto (segnatamente: una piscina di circa 74 mq, un portico tompagnato di 38,48 mq, un porticato in legno di circa 50 mq e, avanti il porticato, un manufatto di forma a « L » dalla superficie complessiva di circa mq. 3,90 e altezza di circa 90 cm, sormontato da una copertura che poggia su tre pilastri in legno, che copre una superficie complessiva di circa mq. 8,30).
1.2 Parte ricorrente avversa detto diniego, asserendo che le opere successivamente realizzate, lungi dal determinare la “totale trasformazione” del manufatto, sarebbero esclusivamente destinate alla migliore fruibilità degli spazi esterni, non avendo assolutamente interessato la parte strutturale e la conformazione del corpo di fabbrica originario.
1.3 Deduce, a sostegno dell’impugnativa, due motivi in diritto, con cui lamenta, in estrema sintesi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. L. n. 47/85 nonché degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90- in quanto il provvedimento impugnato difetterebbe di qualsivoglia elemento istruttorio che concretamente comprovi le ragioni (solo apoditticamente rappresentate) che hanno indotto l’amministrazione a ritenere gli interventi contestati, successivi alla presentazione dell’istanza di condono, oggettivamente e concretamente idonei a comportare la irreversibile compromissione anche della parte ulteriore del manufatto condonando;
II) sviamento di potere nonché violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, in quanto non troverebbe riconoscimento nell’ordinamento il sillogismo “lavori abusivi a manufatto oggetto di condono/rigetto della domanda di condono”, di talché, a fronte delle contestate sopravvenienza edilizie eseguite senza titolo, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a dare corso agli atti occorrenti per la repressione di dette illegittimità, in applicazione degli artt. 27 e/o 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.3 Il Comune di Ercolano si è costituito per opporsi al ricorso, difendendo la legittimità degli atti impugnati e instando per la reiezione.
2. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto sotto il profilo del difetto di motivazione.
3.1 Va premesso che la prospettazione del Comune di Ercolano posta a fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego, per la quale l’opera realizzata abusivamente non risulta suscettibile di sanatoria in quanto “sono state riscontrate ulteriori difformità”, si ricollega all’indirizzo giurisprudenziale per il quale, pendente la domanda di condono, l’alterazione dello stato dei luoghi in prosecuzione degli abusi commessi avvenuta senza il rispetto del procedimento previsto per il completamento delle opere abusive dall’articolo 35, quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985, ha quale inevitabile conseguenza il rigetto dell’istanza di sanatoria.
Tuttavia, va rimarcato come, anche secondo la giurisprudenza richiamata “una tale conseguenza si verifica unicamente allorquando con le ulteriori lavorazioni abusive sia stato completamente stravolto lo stato dei luoghi al punto da far perdere al manufatto, quale era all’atto della presentazione della domanda di condono, la propria identità strutturale, per una tale evenienza risultando evidente che, al momento del provvedere sulla istanza di condono, rispetto al predetto manufatto, si sarebbe in presenza di un aliud pro alio . Conformemente la giurisprudenza ha rilevato l’illegittimità del diniego di sanatoria allorché i successivi interventi non abbiano comportato una totale e radicale trasformazione del manufatto, oggetto del condono, sì da renderlo irriconoscibile ( cfr. T.a.r. Campania, NA, Sez. VII, 19.2.09, n. 977)” (così sentenza della Sezione, 28 giugno 2019, n. 3544).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito al riguardo che, in tal caso, ai fini della adeguatezza istruttoria e motivazionale, l’Amministrazione è tenuta a specificare, nel provvedimento di diniego di condono, “quali opere siano state realizzate abusivamente, in deroga all’originaria istanza di condono” e “verificare se esse abbiano inciso in modo radicale sui beni oggetto della relativa domanda a tal punto da impedire ... di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono” (cfr . sentenza della Sezione 27 ottobre 2020, n. 4842), dovendosi – in mancanza di ciò – riscontrare un difetto di istruttoria e di motivazione. Resta fermo che qualora l’amministrazione ritenga possibile, anche in un’ottica di proporzionalità, una valutazione di scindibilità degli ulteriori interventi e di non radicale trasformazione dell’immobile condonando, in ogni caso l’autorità pubblica dovrà esercitare i propri poteri repressivi in relazione alla effettuazione delle opere successive, applicando le sanzioni previste dalla legge.
3.2 Nella fattispecie in esame, in relazione agli ulteriori interventi contestati dall’amministrazione, realizzati in seguito alla presentazione dell’istanza di condono, il Comune si è limitato ad addurre una motivazione stereotipata e generica, senza precisare le ragioni per cui tali ulteriori opere, realizzate sine titulo, avrebbero modificato in maniera irreversibile la parte strutturale e la conformazione del corpo di fabbrica originario, così come risultanti dalla sommatoria della originaria licenza edilizia e degli ampliamenti condonandi.
In altri termini, non sono affatto chiare le ragioni per cui le modifiche realizzate siano tali da impedire la definizione positiva della domanda di condono, e, dunque, debbano considerarsi “tanto sostanziali da "stravolgere" la conformazione strutturale del manufatto, rendendone impossibile l’identificazione ( cfr. sentenza n. 3544 del 2019, cit.), senza possibilità di eliminarle attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 380/2001.
4. In conclusione il ricorso è accolto nei termini precisati, con salvezza degli ulteriori atti, da adottarsi alla stregua delle coordinate conformative indicate in motivazione.
5. La complessità in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di condono impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MA GR D'TE, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GR D'TE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO