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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8129/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Claudia Merlino Giudice dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 18.1.1991, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Steardo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.10 – 4.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 4.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro
1 riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 330/2025, pubblicata il 28.3.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagna (GE) il 1.10.2022, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
330/2025 del 28.3.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
2 e , Parte_1 CP_1
contratto a Lavagna (GE) il 1.10.2022;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Lavagna alla via Senaxi civico 12 interno 2, di proprietà esclusiva della OR resta nella piena ed esclusiva disponibilità della CP_1 stessa con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenuti. Il Signor ha già prelevato i Parte_1 propri effetti personali e si impegna a trasferire la residenza anagrafica entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso. La OR si impegna entro e non oltre un CP_1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso a volturare a suo nome le utenze (luce e gas
ENI, Acqua IREN e internet TIM), manlevando il coniuge da ogni responsabilità al riguardo.
3) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi il Signor Parte_1 versa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'importo pari ad Euro 10.000
(diecimila Euro) che la OR accetta e la firma ivi apposta vale quale CP_1 quietanza a saldo. Maturati i termini per la domanda di divorzio, il Signor , Parte_1 verserà alla OR , entro 5 giorni dalla fissazione dell'udienza, Euro 1.000 CP_1
(mille Euro) a titolo di una tantum.
4) Sempre nell'ambito delle intese scaturenti dal presente accordo ed a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi (fermo restando quanto convenuto ai precedenti punti), la OR assume su di sé ogni onere e spesa relativamente CP_1 al mutuo cointestato acceso presso Istituto BPER numero 034- 000024037390, con scadenza
31 luglio 2043. La OR , pertanto si accolla il pagamento delle rate residue CP_1 liberando il marito, Signor dall'obbligazione a suo tempo contratta e Parte_1
s'impegna ed obbliga fin d'ora ad estinguere il mutuo con le modalità a suo tempo concordate con l'Istituto. L'accollo e la conseguente liberazione dal pagamento del suddetto prestito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3 5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
dichiarano inoltre di aver diviso ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi ragione
e/o titolo, salve evidentemente l'adempimento delle obbligazioni ivi assunte
6) I conti correnti sono già indipendenti e rimarranno a vantaggio ed a carico di ciascuna parte i beni (vettura e motociclo) come già intestati, con rinuncia ad ogni pretesa e/o ragione di credito reciproca.
7) Le parti esprimono il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni;
8) Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate”.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 29, parte II, serie A, anno 2022) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Stefano Morgante dott.ssa Ada Lucca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Claudia Merlino Giudice dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 18.1.1991, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Steardo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.10 – 4.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 4.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro
1 riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 330/2025, pubblicata il 28.3.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagna (GE) il 1.10.2022, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
330/2025 del 28.3.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
2 e , Parte_1 CP_1
contratto a Lavagna (GE) il 1.10.2022;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Lavagna alla via Senaxi civico 12 interno 2, di proprietà esclusiva della OR resta nella piena ed esclusiva disponibilità della CP_1 stessa con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenuti. Il Signor ha già prelevato i Parte_1 propri effetti personali e si impegna a trasferire la residenza anagrafica entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso. La OR si impegna entro e non oltre un CP_1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso a volturare a suo nome le utenze (luce e gas
ENI, Acqua IREN e internet TIM), manlevando il coniuge da ogni responsabilità al riguardo.
3) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi il Signor Parte_1 versa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'importo pari ad Euro 10.000
(diecimila Euro) che la OR accetta e la firma ivi apposta vale quale CP_1 quietanza a saldo. Maturati i termini per la domanda di divorzio, il Signor , Parte_1 verserà alla OR , entro 5 giorni dalla fissazione dell'udienza, Euro 1.000 CP_1
(mille Euro) a titolo di una tantum.
4) Sempre nell'ambito delle intese scaturenti dal presente accordo ed a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi (fermo restando quanto convenuto ai precedenti punti), la OR assume su di sé ogni onere e spesa relativamente CP_1 al mutuo cointestato acceso presso Istituto BPER numero 034- 000024037390, con scadenza
31 luglio 2043. La OR , pertanto si accolla il pagamento delle rate residue CP_1 liberando il marito, Signor dall'obbligazione a suo tempo contratta e Parte_1
s'impegna ed obbliga fin d'ora ad estinguere il mutuo con le modalità a suo tempo concordate con l'Istituto. L'accollo e la conseguente liberazione dal pagamento del suddetto prestito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3 5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
dichiarano inoltre di aver diviso ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi ragione
e/o titolo, salve evidentemente l'adempimento delle obbligazioni ivi assunte
6) I conti correnti sono già indipendenti e rimarranno a vantaggio ed a carico di ciascuna parte i beni (vettura e motociclo) come già intestati, con rinuncia ad ogni pretesa e/o ragione di credito reciproca.
7) Le parti esprimono il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni;
8) Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate”.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 29, parte II, serie A, anno 2022) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alessandro Stefano Morgante dott.ssa Ada Lucca
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