Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/03/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.2794 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MURATORE FILOMENA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. AMADDEO GIOVANNI LUCA per delega dell'avv.
MURATORE FILOMENA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso ed insiste nella decisione
E' altresì presente per l' l'avv. CRISTINA LATELLA per delega dell'avv CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il GOP dott.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
24.3.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2794/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Muratore, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 2848/2023) pensione di inabilità art.12 legge 118/71.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica aveva ritenuto CP_1
insussistente il presupposto per la prestazione invocata. Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. , non riconosceva la Persona_1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura dell'89%.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 3.6.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “Sporadiche crisi di epilessia focale in soggetto con segni strumentali di lieve alterazione attività. Vasculopatia cerebrale cronica su base ischemica.
Artropatia polidistrettuale (rachide C-D-L, ginocchia, mani e piedi) in soggetto con pregresso intervento di Stabilizzazione vertebrale. Spine calcaneari. Cardiopatia ipertesiva in trattamento farmacologico. Lieve Insufficienza mitralica e tricuspidale.
Disturbo ansioso-depressivo verosimilmente reattivo. Gastropatia cronica. Ernia iatale da scivolamento. Ipoacusia bilaterale di grado moderato. Diabete mellito tipo II° in trattamento con ipoglicemizzanti orali con segni di complicanze microangiopatiche (retinopatia). OSAS in trattamento con ventilazione polmonare notturna. Esiti recente intervento Artroprotesi anca dx”, accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge
118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che alla luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dalla data del certificato del 01.05.2024 attestante la comparsa dell'OSAS.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Persona_1
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 2848/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere dal 01.05.2024;
2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv.
Filomena Muratore.
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 24.3.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia