Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19544/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19544/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Trombini Marisa C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (CF: CP_1
), con il patrocinio dell'avv. Vedovini Nicola C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
***
Oggetto: «separazione personale dei coniugi»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
3 parte II serie A dell'anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune) e sono genitori di (16.02.2004). Per_1
con ricorso depositato il 14.12.2017, ha domandato la pronuncia della separazione con Parte_1 addebito alla moglie adducendo che la crisi coniugale sarebbe stata determinata dal profondo cambiamento della stessa (a seguito della morte della madre) con violenti sbalzi d'umore e atteggiamenti a tratti aggressivi nei confronti del marito;
la situazione sarebbe via via peggiorata negli ultimi anni poiché tali comportamenti di fortissima e incontrollabile rabbia si sono verificati sia davanti a terzi sia davanti al figlio. Il ricorrente, inoltre, ha sottolineato che la moglie non perde occasione per umiliarlo e in un'occasione gli avrebbe addirittura sputato sul viso mentre si trovavano nel luogo di lavoro. Infine, a fondamento della richiesta di addebito il ricorrente ha addotto di aver più volte invitato la moglie a sottoporsi alle cure di uno psicologo o psichiatra, tentando di farla riflettere sul fatto che la sua instabilità poteva influenzare negativamente la crescita del figlio, ma la stessa si è sempre rifiutata;
da ultimo, ha precisato che la moglie non ha mai avuto a cuore sino in fondo l'unione coniugale, ma anzi aveva propri hobbies ed amicizie che coltivava in modo autonomo ed indipendente e, addirittura, in passato aveva anche intrattenuto una relazione extraconiugale (tra il
2013 e il 2015).
per contro, con memoria depositata in data 08.05.2028 ha negato le ragioni di CP_1 imputabilità della separazione descritte dal marito e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di addebito della separazione al ricorrente, reo, a suo dire, di comportamento dispotico, prevaricatore, manipolatore e violento nei suoi confronti al fine di umiliarla e farla sentire inadeguata e inidonea nel ruolo di moglie ma anche di madre;
infine, ha addotto come ulteriore causa della separazione una relazione extraconiugale del marito a far data all'incirca dall'inizio del 2017. La resistente ha precisato, infine, di aver tollerato i suddetti reiterati comportamenti del marito nella speranza di preservare il legame coniugale e non turbare il figlio.
Conclusa la fase presidenziale con l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti si sono costituite per la fase istruttoria e all'udienza del 18.10.2018 venivano concessi termini ex art. 183 c.p.c.
Successivamente il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.02.2019, con ordinanza del 09.03.2019 accogliendo la richiesta di parte ricorrente modificava l'ordinanza presidenziale del
14.05.2018 eliminando l'obbligo a carico del ricorrente di provvedere al pagamento di tutte le utenze e le manutenzioni della casa familiare in Brozzo e, altresì, alla luce dell'altissima conflittualità esistente tra le parti, disponeva consulenza tecnica sistemica al fine di accertare, in particolare, la sussistenza in capo alle parti della concreta capacità di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché se dal reciproco atteggiamento ostile delle parti potesse derivare pregiudizio all'integrità psico-fisica del minore, riservando la decisione sulle istanze istruttorie all'esito della stessa CTU.
L'elaborato peritale, depositato in data 19.10.2019, in merito alla capacità genitoriale e al nocumento derivante al minore dalla conflittualità tra i coniugi così concludeva: “L'incapacità della coppia genitoriale di riorganizzare le relazioni interpersonali e l'invischiamento con cui entrambi si relazionano al passato e al presente hanno una pesante ricaduta sui bisogni psicoaffettivi di Per_1 che diventa il fulcro su cui si scarica la conflittualità della coppia.
La competenza genitoriale di ogni genitore preso singolarmente è adeguata solo in parte, entrambi i genitori sono in grado di fornire affetto e cure a , ma non sono in grado di tenerlo fuori dalle Per_1 questioni di coppia. Questo atteggiamento ricade negativamente sulla capacità, da parte di entrambi
i genitori, di offrire adeguata supervisione, guida, sostegno, ascolto, protezione ed empatia.
L'elevata conflittualità di coppia determina l'evidenziarsi di atteggiamenti a tratti regressivi e a tratti ostili che compromettono il livello prestazionale genitoriale di entrambi. Entrambi i genitori non sono in grado di gestire un'autonoma e serena cogenitorialità e, in assenza di un rigido sistema di controllo esterno, il loro conflitto diviene esplosivo e ricade in modo pregiudizievole sul benessere psicofisico di ”. Per_1
Il perito, inoltre, in merito alla condizione psicofisica dei genitori evidenziava in capo alla resistente un Disturbo Psicotico NAS (ricomponibile con una blanda terapia antipsicotica) che rendevano allo stato non idonea ad avere l'affido del figlio e veniva consigliata, pertanto, la presa in carico della Cont resistente da territorialmente competente.
Alla luce della suindicata valutazione e delle conseguenti indicazioni peritali, il Giudice del
27.11.2019 affidava il minore ai servizi sociali territorialmente competenti, con collocamento prevalente presso il padre disponendo, altresì, che i servizi sociali vigilassero sulle frequentazioni del minore regolamentate secondo le indicazioni del CTU e, infine, disponeva l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per le parti e di un percorso di psicoterapia per il minore.
Con successiva ordinanza del 27.07.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 25.06.2020, il Giudice disponeva la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare e il mantenimento del regime di collocamento e affido del minore già in atto, altresì prendendo atto dell'avvenuto rilascio della casa familiare in maniera spontanea da parte della resistente.
Con ordinanza del 12.02.2021 il Giudice, rilevato che dalla relazione dei servizi sociali datata
18.01.2021 emergeva quale soluzione più adeguata agli interessi del minore quella del collocamento paritario e auspicando che le parti riuscissero a trovare un accordo sulla definizione del procedimento, a modifica dei precedenti provvedimenti disponeva il collocamento paritario e la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.10.2021, il Giudice con ordinanza del
31.12.2021 disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare (di cui tutto il nucleo familiare stava beneficiando) e fissava udienza per l'interrogatorio libero delle parti relativamente all'inizio della separazione di fatto.
Alla successiva udienza del 23.02.2022, constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione consensuale del procedimento, il Giudice procedeva all'interrogatorio formale delle parti sulla base del quale si è attestato in giudizio che la crisi coniugale risaliva al periodo di giugno 2017; pertanto, con successiva ordinanza del 17.07.2022 il Giudice ammetteva prova per testi relativamente al tema dell'addebito della separazione e disponeva l'accertamento della Guardia di Finanza sulla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente.
All'udienza del 19.01.2023, fissata per l'audizione dei teste ammessi, parte ricorrente comunicava che medio tempore era deceduto il proprio teste e chiedeva ammettersi verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso nell'ambito di un procedimento penale, nonché l'estensione dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza anche alla controparte;
altresì, parte resistente comunicava il temporaneo improvviso impedimento a comparire del proprio teste chiedendo un differimento per l'escussione. Il Giudice si riservava e, successivamente, con ordinanza del
23.04.2023 ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese dal soggetto chiamato dal ricorrente medio tempore deceduto, stante l'inidoneità probatoria nel processo civile delle sommarie informazioni rispetto al valore riconosciuto alla prova testimoniale, e ritenuta del pari non meritevoli di accoglimento la richiesta avanzata dal ricorrente di estensione delle indagini di Polizia Giudiziarie alla resistente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.05.2024, quindi, parte ricorrente che non aveva depositato foglio di precisazione delle conclusioni insisteva nelle richieste istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi e chiedeva dichiararsi l'addebito alla moglie;
parte resistente precisava le conclusioni come da foglio depositato in data 06.05.2024. In data 20.05.2024 il Giudice rimetteva a codesto Collegio la causa, concedendo termini ex art, 190 c.p.c. Le parti hanno, quindi, ritualmente depositato le rispettive memorie e memorie di replica conclusionali.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – L'unico tema su cui resta da decidere, stante l'intervenuta maggiore età del figlio e la pronuncia medio tempore del divorzio, è l'addebito della separazione personale dei coniugi. Si fronteggiano opposte domande di addebito. Quella attorea pone a fondamento della rottura del rapporto coniugale il comportamento instabile e a tratti aggressivo e violento della moglie (iniziato a seguito della morte della madre e manifestatosi anche davanti a terzi e allo stesso figlio, allora minorenne), nonché al continuo rifiuto della stessa di sottoporsi a cure specialistiche nonostante le insistenti e continue richieste del marito. Inoltre, il ricorrente adduce, a supporto della propria richiesta di addebito, una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie tra il 2013 e il 2015.
L'istanza della resistente, invece, è circostanziata sull'atteggiamento dispotico e prevaricatore sempre tenuto dal marito nel corso del matrimonio (che l'avrebbe indotta ad uno stato di svilimento e mortificazione sia nel ruolo di moglie che madre) fino ad arrivare addirittura al compimento di atti violenti, nonché sulla violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso.
Le domande debbono essere esaminate tenendo presente che la pronuncia di addebito richiede due presupposti: la violazione di uno o più doveri coniugali e il nesso di causalità fra la violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda attorea, va anzitutto rilevato che in relazione alla violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie il ricorrente non ha prodotto alcuna prova certa ed in ogni caso non potrebbe stabilirsi un nesso eziologico con la crisi coniugale dato che questa in corso di causa è stata temporalmente collocata intorno a giugno 2017, quindi a distanza di qualche anno dalla fine della presunta relazione. Occorre, altresì, sottolineare come lo stesso resistente connoti le infedeltà della moglie come “precedenti al naufragio del rapporto coniugale” (memoria conclusionale 190 depositata 19.07.2024), pertanto egli stesso riconosce che non sia stata la violazione del dovere coniugale di fedeltà la ragione della crisi della coppia che ha condotto alla separazione.
Con riferimento all'atteggiamento aggressivo e violento nonché di mancanza di rispetto tenuto dalla moglie verso il marito, in più occasioni anche in pubblico o davanti al figlio, così come il fatto che la stessa più volte sollecitata dal marito a farsi supportare psicologicamente da uno specialista per tutelare anche la serenità del figlio si fosse rifiutata, anche in questo caso bisogna concludere che non sono state fornite prove certe in merito. Infatti, le allegazioni fotografiche che ritraggono la resistente nulla provano in merito alla suddetta argomentazione.
Tutto ciò determina il rigetto della domanda di addebito avanzata dal marito.
In relazione all'analoga domanda della moglie, la produzione documentale volta ad attestare la relazione extraconiugale del marito e consistente nella relazione investigativa datata 20.09.2017 relativa al periodo fine agosto-meta settembre 2017 seppur non lasci dubbi sulla frequentazione del marito con un'altra donna, tuttavia, non colloca temporalmente questa relazione in un periodo antecedente la crisi coniugale (che come già detto è stata individuata in sede di giudizio al giugno
2017), e alle stesse conclusioni può giungersi relativamente alle schermate della messaggistica del ricorrente;
detto ciò non è possibile affermare con certezza che tale relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi coniugale.
Si aggiunga che, anche laddove fosse stata ammessa la prova atipica richiesta da parte resistente, consistente nel verbale di sommarie informazioni reso dalla presunta amante del ricorrente, non vi sarebbe stata comunque la prova del nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi matrimoniale.
In conclusione, si ritiene che la fine del matrimonio di e sia da individuare Parte_1 CP_1 in una serie di reciproche condotte che hanno reso la convivenza intollerabile.
§ 6. – L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disatteso o assorbita:
1. rigetta le domande di addebito;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.2.2025.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli