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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2905/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ED AM, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2905 /2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to GORI FRANCESCO Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to VASCONI LISA Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 307.773,17 , oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che in data 1.01.2013 la aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con la società CP_1 Parte_1
concedendo la somma di euro 400.000,00 da rimborsarsi in sette anni (pos. mutuo n.
10146207), rinegoziato nel 2014 con allungamento della durata del rimborso in 18 anni e nove mesi, che le rate del mutuo venivano pagate soltanto fino al 1.08.2016, e così in data
15.12.2020 la aveva costituito in mora la società richiedendo il pagamento del CP_1
dovuto.
Aveva altresì aggiunto che il credito della nei confronti della all'epoca CP_1 Parte_1
1 della escussione delle garanzie pignoratizie era stato pari a complessivi euro 507.773,17 di cui euro 384.158,37 a titolo di capitale residuo il giorno 1.09.2016, ossia all'epoca della prima rata scaduta e non pagata, ed euro 123.614,80 per interessi moratori al tasso del
7,50% (ossia il tasso vigente al momento del passaggio a sofferenza (4,50) aumentato di tre punti come da contratto) calcolati sul capitale residuo dal 1.09.2016 al 15.12.2020 e che dal complessivo credito di euro 507.773,17 si era decurtata la somma di euro 200.000,00, pari a quanto realizzato dalle garanzie pignoratizie il 17.12.2020, residuando in tal modo un credito di euro 307.773,17 oltre interessi al tasso convenzionale.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
-eccezione di nullità del contratto di mutuo per la mancata trasparenza dell'elemento dell'Euribor nella determinazione del tasso di interesse quale componente finanziaria;
-eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza quanto al piano di ammortamento cd alla francese con capitalizzazione composta e ai costi, lamentandosi dell'applicazione degli interessi anatocistici non pattuiti;
-eccezione di nullità del contratto per applicazione di interessi in violazione di quanto prescritto dalla Legge 108 del 1996.
In comparsa conclusionale parte opponente ha chiesto sospendersi il presente giudizio al fine di rimettere alla CGUE il quesito seguente: “alla luce del disposto dell'art. 16, comma
1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell'EURIBOR, sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 giugno
2 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1.L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2.Sono circostanze pacifiche tra le parti:
-la stipulazione del contratto di mutuo chirografario in data la somma di euro 400.000,00 da rimborsarsi in sette anni (pos. mutuo n. 10146207), rinegoziato nel 2014 con allungamento della durata del rimborso in 18 anni e nove mesi;
-la decadenza del beneficio del termine comunicata con raccomandata a/r del 15 dicembre
2020 a fronte della morosità protrattasi sin dal 1.08.2016.
3. Parte attrice opponente non ha contestato nelle sue difese né il rapporto contrattuale né il quantum oggetto dell'ingiunzione ma si è opposta alla pretesa avversaria con le eccezioni di nullità del contratto di mutuo che appaiono generiche e destituite di ogni fondamento.
3.1.Quanto alla doglianza inerente all'usura degli interessi pattuiti, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. impone che, nel caso in cui vengano contestati interessi moratori usurari, «il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
Preme rilevare che la parte opponente non ha specificato se tale doglianza afferisca agli interessi corrispettivi e/o a quelli moratori, non ha assolto l'onere di allegazione della parte debitrice né ha calcolato il tasso di interesse alla stregua delle istruzioni di Banca d'Italia secondo un criterio di omogeneità rispetto alla rilevazione del TEGM.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3 Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108 del
1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il
TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Questo metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della L. n. 108 del 1996, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14 Maggio 2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50% (art. 2, comma 4, L. n.108/1996: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»).
Il calcolo del TEGM è affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni: vere e proprie norme tecniche autorizzate dalla legge, fonte primaria, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente quanto dall'istituto di credito.
Tanto premesso in ordine al tasso di usurarietà per gli interessi corrispettivi, riguardo agli interessi moratori, «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
4 moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Difatti, a partire dal D.M. 25 marzo 2003 i decreti ministeriali hanno cominciato a riportare a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, fornisce un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
L'eccezione è genericamente formulata ed è infondata tenuto altresì conto che parte attrice opponente ha prodotto il dm Ministero dell'Economia e Finanze relativo al trimestre di riferimento solo in estratto.
Si richiama quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte secondo cui «correttamente il giudice di merito ha ritenuto da parte attrice nella specie non adeguatamente provata la natura usuraria, non avendo rispettato tale onere probatorio, senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali» (Cass. n. 26525/2024).
3.2Quanto alla doglianza inerente alla nullità per indeterminatezza del contratto per la previsione pattizia dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composita,
l'opponente contesta, quindi, la violazione dell'art. 117 T.U.B. relativamente agli obblighi di trasparenza e di informazione sui costi del finanziamento. In particolare, la Banca opposta non avrebbe esplicitato i costi legati al piano di ammortamento alla francese, nonché il regime di capitalizzazione applicato.
In riferimento ai costi, non è stato ulteriormente specificato e indicato a quali costi l'opponente si riferisca. Si tratta, quindi, di una contestazione oltremodo generica.
Avuto riguardo, invece, al regime di capitalizzazione dell'ammortamento alla francese, e della conseguente violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale ex art. 117 T.U.B., anche in questo caso la tesi attorea è da respingersi.
La mancata conoscenza del regime di capitalizzazione, semplice o composta, con il quale vengono conteggiati gli interessi nel piano di ammortamento a rate costanti non comporta alcuna conseguenza in termini di indeterminatezza e impossibilità di valutazione del costo economico dell'operazione per parte opponente.
5 Nel regime di ammortamento a rate costanti (cd. alla francese), inoltre, non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi.
Poiché la rata è di importo costante, in ossequio all'autonomia negoziale delle parti che stipulano il contratto che scelgono tale modalità, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Ad ulteriore conferma di tali conclusioni, si è recentemente pronunciata la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 15130/2024.
La Suprema Corte ha affermato che «l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325
e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.» (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
In altri termini, il piano di ammortamento costituisce un modo di restituzione di un capitale e non incide sul tasso di interesse applicato.
6 Si condivide, pertanto, la conclusione della Suprema Corte ha infine statuito che «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Parimenti, la Suprema Corte ha escluso la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza ex art. 117 T.U.B..
È sufficiente richiamare la Corte di legittimità, nella parte in cui afferma che «l'art. 117
T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente»
(Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Del resto, la Corte di Cassazione ha successivamente confermato l'estensione dei medesimi principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite n. 15130/2024, affermati in merito all'ammortamento alla francese a tasso fisso, anche per l'ammortamento alla francese a tasso variabile: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n. 7382/2025).
Ebbene, il contratto indica: il totale dell'importo finanziato (capitale): € 400.000,00; il metodo di ammortamento (“francese”);
7 il numero delle rate: 84 rate mensili, dal 2 febbraio 2013; il tasso di interesse TAN: variabile (Euribor 6 M 365 + 5,00%), pur avendo determinato un tasso al momento della stipula al 5,331%; il tasso di interesse TAEG: 5,63% il tasso di interesse di mora: TAN + 3,00%.
Ne consegue che non è rinvenibile alcun problema di indeterminatezza o trasparenza.
Resta semmai da verificare in tema di trasparenza di informazione ex art. 117 TUB, nel caso di ammortamento alla francese con tasso variabile, che il contratto e/o il piano di ammortamento chiariscano le modalità di adeguamento del piano.
Infatti, nel caso di variazione del tasso di interesse, come fisiologicamente previsto dalla scelta di adozione del cd. tasso variabile, si possono verificare due ipotesi. Da un lato, è possibile che la variazione del tasso comporti l'adeguamento dell'importo della rata sulla base delle condizioni contrattuale, tenendo ferma la durata del mutuo (quindi, le rate mensili) e ricalcolando la quota interessi ad ogni aggiornamento.
Dall'altro, in alternativa, è possibile mantenere la rata costante nel suo importo variando la durata del mutuo a seconda dell'aumento o della diminuzione del tasso di interesse.
Perciò, nell'ipotesi in cui la quota di interessi cresca, in tale opzione, mantenuto fermo l'importo della rata mensile, al crescere della quota di interessi e decrescere della quota di capitale, corrisponderà l'aumento della durata del mutuo.
Tale scelta tra quelle che possono essere definite “rata variabile e durata fissata” e “rata costante e durata variabile” deve essere desumibile dal contratto e/o dal piano di ammortamento allegato. Nel caso di specie, è chiara la pattuizione del secondo modello cd. “rata costante e durata variabile”.
Per le precisazioni e ricostruzioni già svolte supra in ordine alla composizione del piano di ammortamento alla francese, deve quindi essere rigettata anche la tesi attorea di produzione di interessi anatocistici, vietati ex art. 1283 c.c..
3.3 Quanto alla doglianza inerente alla nullità della clausola che fa espresso riferimento all'indice Euribor per la determinazione degli interessi corrispettivi, si ritiene non ricorrano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e del rinvio pregiudiziale
8 richiesto ad opera dell'organo giudicante scrivente, giudice non di ultima istanza, per le ragioni seguenti.
Parte opponente ha lamentato in comparsa conclusionale la nullità della clausola relativa tasso convenzionale determinato per relationem del contratto di mutuo fondiario in quanto contratto a valle dell'accordo manipolativo del tasso Euribor concluso nel periodo tra il
29.9.2005 e il 30.5.2008 oggetto di accertamento delle decisioni del 4.12.2013 e 7.12.2016 della Commissione Antitrust della Ue e ha prodotto a tal fine in estratto la pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 gennaio 2023.
Come noto, la nullità del contratto per violazione di norme imperative è una eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie ( Cass. 4867/2024).
E' noto all'organo giudicante il contrasto emerso in seno all'organo nomofilattico in ordine alla questione di validità delle clausole contrattuali inserite nei contratti di mutuo che fanno espresso riferimento al parametro dell'Euribor per la determinazione del tasso di interesse e della prova privilegiata della decisione della Commissione Europea per i tassi in tal modo determinati nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Con la pronuncia n. 34889 del 13.12.2023 la Corte di Cassazione aveva sancito il principio secondo cui l'accordo manipolativo del tasso Euribor produce la nullità dei contratti a valle che si richiamino per relationem al tasso Euribor manipolato per il periodo tra il
29.9.2005 e il 30.5.2008 anche se la banca mutuante non aveva partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Alla scrivente giudice sono altresì ben note le pronunce della Suprema Corte di Cassazione
n. 34889/2023, con la quale è stato statuito che l'accertamento dell'accordo manipolativo della concorrenza volto alla fissazione del tasso Euribor costituisca prova privilegiata a supporto della domanda di declatoria di nullità dei tassi manipolati a prescindere dalla partecipazione o meno del soggetto finanziatore all'intesa illecita e n. 12007/2024, con la quale è stato chiarito che, una volta appurato che il contratto controverso costituisca applicazione dell'illecita intesa per la consapevolezza di uno dei contraenti di tale pratica restrittiva pur operata da terzi, ciò può avere comunque rilievo sul piano della validità del
9 regolamento negoziale poiché il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi convenzionali , alterato da condotte illecite di terzi, diventa inidoneo a essere espressione della volontà dei paciscenti, con conseguente sostituzione del tasso.
Si ritiene, però, di aderire a quell'orientamento secondo cui il contratto di mutuo de quo non può dirsi contratto cd. a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
A sostegno dell'esclusione del rimedio della nullità del contratto in cui il tasso convenzionale pattuito faccia riferimento al parametro esterno dell'indice Euribor, ove la banca mutuante non abbia partecipato all'intesa restrittiva come accertata dalla
Commissione, si richiamano le ordinanze Cass. 19900 e 20991 del 2024.
A sostegno della conclusione militano: la circostanza che la disciplina europea ( direttiva
104/2014 , poi trasposta nell'ordinamento interno con il d.lgs. 3/2017) individua quale legittimato passivo il solo autore della violazione per le azioni risarcitorie per violazione delle norme della concorrenza;
la circostanza che la Commissione europea avesse accertato , per il periodo 29 Settembre 2005 -30 maggio 2008, l'alterazione dell'indice
Euribor ad opera di alcuni istituti bancari per limitare l'esposizione degli stessi rispetto ai prodotti derivati Eird e non con riferimento al mercato dei mutui, la circostanza che, a differenza con quanto statuito dalla pronuncia a Sezioni Unite 41994/2021 in tema di fideiussione e in punto di nullità dei contratti a valle, le clausole che riproducevano lo schema predisposto dall'Abi erano volte a imporre maggiori obblighi in capo al contraente senza alcun corrispondente diritto.
Ora, è noto che della risoluzione del contrasto emerso sono state investite le S.U., che con l'ordinanza n.6943/2025 hanno rinviato la controversia a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte di Giustizia UE, investita da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025 anche in relazione alla valenza probatoria dell'accertamento dell'Autorità garante europea nel mercato europeo dei mutui.
Nella fattispecie per cui è causa la banca mutuante risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione, come si ricava dalla pronuncia della Corte di
Giustizia prodotta in atti soltanto in estratto e il mutuo è stato stipulato in data 10 gennaio
2013 e quindi dopo il periodo oggetto delle decisioni dell'Autorità, pertanto non potendo
10 valere quale prova privilegiata l'accertamento contenuto nelle decisioni dell'Autorità garante, non prodotte in giudizio e per cui non opera il principio iura novit curia, mutuando l'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni omnibus quali contratti a valle di intese antitrust( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n.
7387).
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (importo ingiunto pari ad €
307.773,17) , operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2021 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Firenze in data 19 gennaio 2021, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
- CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida per questa fase in €18.293, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA, CPA come per legge;
Firenze, 02/10/2025
La Giudice
Dott.ssa ED AM
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ED AM, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2905 /2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to GORI FRANCESCO Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to VASCONI LISA Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 307.773,17 , oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che in data 1.01.2013 la aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con la società CP_1 Parte_1
concedendo la somma di euro 400.000,00 da rimborsarsi in sette anni (pos. mutuo n.
10146207), rinegoziato nel 2014 con allungamento della durata del rimborso in 18 anni e nove mesi, che le rate del mutuo venivano pagate soltanto fino al 1.08.2016, e così in data
15.12.2020 la aveva costituito in mora la società richiedendo il pagamento del CP_1
dovuto.
Aveva altresì aggiunto che il credito della nei confronti della all'epoca CP_1 Parte_1
1 della escussione delle garanzie pignoratizie era stato pari a complessivi euro 507.773,17 di cui euro 384.158,37 a titolo di capitale residuo il giorno 1.09.2016, ossia all'epoca della prima rata scaduta e non pagata, ed euro 123.614,80 per interessi moratori al tasso del
7,50% (ossia il tasso vigente al momento del passaggio a sofferenza (4,50) aumentato di tre punti come da contratto) calcolati sul capitale residuo dal 1.09.2016 al 15.12.2020 e che dal complessivo credito di euro 507.773,17 si era decurtata la somma di euro 200.000,00, pari a quanto realizzato dalle garanzie pignoratizie il 17.12.2020, residuando in tal modo un credito di euro 307.773,17 oltre interessi al tasso convenzionale.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
-eccezione di nullità del contratto di mutuo per la mancata trasparenza dell'elemento dell'Euribor nella determinazione del tasso di interesse quale componente finanziaria;
-eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza quanto al piano di ammortamento cd alla francese con capitalizzazione composta e ai costi, lamentandosi dell'applicazione degli interessi anatocistici non pattuiti;
-eccezione di nullità del contratto per applicazione di interessi in violazione di quanto prescritto dalla Legge 108 del 1996.
In comparsa conclusionale parte opponente ha chiesto sospendersi il presente giudizio al fine di rimettere alla CGUE il quesito seguente: “alla luce del disposto dell'art. 16, comma
1, Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell'EURIBOR, sì come accertate nelle decisioni della Commissione Antitrust Europea e nella sentenza della CGUE C-883/19, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o, per converso, in qualunque altro segmento sia stato impiegato il parametro EURIBOR manipolato”.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'11 giugno
2 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1.L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2.Sono circostanze pacifiche tra le parti:
-la stipulazione del contratto di mutuo chirografario in data la somma di euro 400.000,00 da rimborsarsi in sette anni (pos. mutuo n. 10146207), rinegoziato nel 2014 con allungamento della durata del rimborso in 18 anni e nove mesi;
-la decadenza del beneficio del termine comunicata con raccomandata a/r del 15 dicembre
2020 a fronte della morosità protrattasi sin dal 1.08.2016.
3. Parte attrice opponente non ha contestato nelle sue difese né il rapporto contrattuale né il quantum oggetto dell'ingiunzione ma si è opposta alla pretesa avversaria con le eccezioni di nullità del contratto di mutuo che appaiono generiche e destituite di ogni fondamento.
3.1.Quanto alla doglianza inerente all'usura degli interessi pattuiti, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. impone che, nel caso in cui vengano contestati interessi moratori usurari, «il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
Preme rilevare che la parte opponente non ha specificato se tale doglianza afferisca agli interessi corrispettivi e/o a quelli moratori, non ha assolto l'onere di allegazione della parte debitrice né ha calcolato il tasso di interesse alla stregua delle istruzioni di Banca d'Italia secondo un criterio di omogeneità rispetto alla rilevazione del TEGM.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3 Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108 del
1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il
TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Questo metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della L. n. 108 del 1996, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14 Maggio 2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50% (art. 2, comma 4, L. n.108/1996: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»).
Il calcolo del TEGM è affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni: vere e proprie norme tecniche autorizzate dalla legge, fonte primaria, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente quanto dall'istituto di credito.
Tanto premesso in ordine al tasso di usurarietà per gli interessi corrispettivi, riguardo agli interessi moratori, «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
4 moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Difatti, a partire dal D.M. 25 marzo 2003 i decreti ministeriali hanno cominciato a riportare a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, fornisce un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
L'eccezione è genericamente formulata ed è infondata tenuto altresì conto che parte attrice opponente ha prodotto il dm Ministero dell'Economia e Finanze relativo al trimestre di riferimento solo in estratto.
Si richiama quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte secondo cui «correttamente il giudice di merito ha ritenuto da parte attrice nella specie non adeguatamente provata la natura usuraria, non avendo rispettato tale onere probatorio, senza nemmeno dedurre quale fosse il tasso soglia indicato dai decreti ministeriali» (Cass. n. 26525/2024).
3.2Quanto alla doglianza inerente alla nullità per indeterminatezza del contratto per la previsione pattizia dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composita,
l'opponente contesta, quindi, la violazione dell'art. 117 T.U.B. relativamente agli obblighi di trasparenza e di informazione sui costi del finanziamento. In particolare, la Banca opposta non avrebbe esplicitato i costi legati al piano di ammortamento alla francese, nonché il regime di capitalizzazione applicato.
In riferimento ai costi, non è stato ulteriormente specificato e indicato a quali costi l'opponente si riferisca. Si tratta, quindi, di una contestazione oltremodo generica.
Avuto riguardo, invece, al regime di capitalizzazione dell'ammortamento alla francese, e della conseguente violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale ex art. 117 T.U.B., anche in questo caso la tesi attorea è da respingersi.
La mancata conoscenza del regime di capitalizzazione, semplice o composta, con il quale vengono conteggiati gli interessi nel piano di ammortamento a rate costanti non comporta alcuna conseguenza in termini di indeterminatezza e impossibilità di valutazione del costo economico dell'operazione per parte opponente.
5 Nel regime di ammortamento a rate costanti (cd. alla francese), inoltre, non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi.
Poiché la rata è di importo costante, in ossequio all'autonomia negoziale delle parti che stipulano il contratto che scelgono tale modalità, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Ad ulteriore conferma di tali conclusioni, si è recentemente pronunciata la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 15130/2024.
La Suprema Corte ha affermato che «l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325
e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.» (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
In altri termini, il piano di ammortamento costituisce un modo di restituzione di un capitale e non incide sul tasso di interesse applicato.
6 Si condivide, pertanto, la conclusione della Suprema Corte ha infine statuito che «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Parimenti, la Suprema Corte ha escluso la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza ex art. 117 T.U.B..
È sufficiente richiamare la Corte di legittimità, nella parte in cui afferma che «l'art. 117
T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente»
(Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Del resto, la Corte di Cassazione ha successivamente confermato l'estensione dei medesimi principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite n. 15130/2024, affermati in merito all'ammortamento alla francese a tasso fisso, anche per l'ammortamento alla francese a tasso variabile: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. n. 7382/2025).
Ebbene, il contratto indica: il totale dell'importo finanziato (capitale): € 400.000,00; il metodo di ammortamento (“francese”);
7 il numero delle rate: 84 rate mensili, dal 2 febbraio 2013; il tasso di interesse TAN: variabile (Euribor 6 M 365 + 5,00%), pur avendo determinato un tasso al momento della stipula al 5,331%; il tasso di interesse TAEG: 5,63% il tasso di interesse di mora: TAN + 3,00%.
Ne consegue che non è rinvenibile alcun problema di indeterminatezza o trasparenza.
Resta semmai da verificare in tema di trasparenza di informazione ex art. 117 TUB, nel caso di ammortamento alla francese con tasso variabile, che il contratto e/o il piano di ammortamento chiariscano le modalità di adeguamento del piano.
Infatti, nel caso di variazione del tasso di interesse, come fisiologicamente previsto dalla scelta di adozione del cd. tasso variabile, si possono verificare due ipotesi. Da un lato, è possibile che la variazione del tasso comporti l'adeguamento dell'importo della rata sulla base delle condizioni contrattuale, tenendo ferma la durata del mutuo (quindi, le rate mensili) e ricalcolando la quota interessi ad ogni aggiornamento.
Dall'altro, in alternativa, è possibile mantenere la rata costante nel suo importo variando la durata del mutuo a seconda dell'aumento o della diminuzione del tasso di interesse.
Perciò, nell'ipotesi in cui la quota di interessi cresca, in tale opzione, mantenuto fermo l'importo della rata mensile, al crescere della quota di interessi e decrescere della quota di capitale, corrisponderà l'aumento della durata del mutuo.
Tale scelta tra quelle che possono essere definite “rata variabile e durata fissata” e “rata costante e durata variabile” deve essere desumibile dal contratto e/o dal piano di ammortamento allegato. Nel caso di specie, è chiara la pattuizione del secondo modello cd. “rata costante e durata variabile”.
Per le precisazioni e ricostruzioni già svolte supra in ordine alla composizione del piano di ammortamento alla francese, deve quindi essere rigettata anche la tesi attorea di produzione di interessi anatocistici, vietati ex art. 1283 c.c..
3.3 Quanto alla doglianza inerente alla nullità della clausola che fa espresso riferimento all'indice Euribor per la determinazione degli interessi corrispettivi, si ritiene non ricorrano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e del rinvio pregiudiziale
8 richiesto ad opera dell'organo giudicante scrivente, giudice non di ultima istanza, per le ragioni seguenti.
Parte opponente ha lamentato in comparsa conclusionale la nullità della clausola relativa tasso convenzionale determinato per relationem del contratto di mutuo fondiario in quanto contratto a valle dell'accordo manipolativo del tasso Euribor concluso nel periodo tra il
29.9.2005 e il 30.5.2008 oggetto di accertamento delle decisioni del 4.12.2013 e 7.12.2016 della Commissione Antitrust della Ue e ha prodotto a tal fine in estratto la pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 gennaio 2023.
Come noto, la nullità del contratto per violazione di norme imperative è una eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie ( Cass. 4867/2024).
E' noto all'organo giudicante il contrasto emerso in seno all'organo nomofilattico in ordine alla questione di validità delle clausole contrattuali inserite nei contratti di mutuo che fanno espresso riferimento al parametro dell'Euribor per la determinazione del tasso di interesse e della prova privilegiata della decisione della Commissione Europea per i tassi in tal modo determinati nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Con la pronuncia n. 34889 del 13.12.2023 la Corte di Cassazione aveva sancito il principio secondo cui l'accordo manipolativo del tasso Euribor produce la nullità dei contratti a valle che si richiamino per relationem al tasso Euribor manipolato per il periodo tra il
29.9.2005 e il 30.5.2008 anche se la banca mutuante non aveva partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Alla scrivente giudice sono altresì ben note le pronunce della Suprema Corte di Cassazione
n. 34889/2023, con la quale è stato statuito che l'accertamento dell'accordo manipolativo della concorrenza volto alla fissazione del tasso Euribor costituisca prova privilegiata a supporto della domanda di declatoria di nullità dei tassi manipolati a prescindere dalla partecipazione o meno del soggetto finanziatore all'intesa illecita e n. 12007/2024, con la quale è stato chiarito che, una volta appurato che il contratto controverso costituisca applicazione dell'illecita intesa per la consapevolezza di uno dei contraenti di tale pratica restrittiva pur operata da terzi, ciò può avere comunque rilievo sul piano della validità del
9 regolamento negoziale poiché il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi convenzionali , alterato da condotte illecite di terzi, diventa inidoneo a essere espressione della volontà dei paciscenti, con conseguente sostituzione del tasso.
Si ritiene, però, di aderire a quell'orientamento secondo cui il contratto di mutuo de quo non può dirsi contratto cd. a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
A sostegno dell'esclusione del rimedio della nullità del contratto in cui il tasso convenzionale pattuito faccia riferimento al parametro esterno dell'indice Euribor, ove la banca mutuante non abbia partecipato all'intesa restrittiva come accertata dalla
Commissione, si richiamano le ordinanze Cass. 19900 e 20991 del 2024.
A sostegno della conclusione militano: la circostanza che la disciplina europea ( direttiva
104/2014 , poi trasposta nell'ordinamento interno con il d.lgs. 3/2017) individua quale legittimato passivo il solo autore della violazione per le azioni risarcitorie per violazione delle norme della concorrenza;
la circostanza che la Commissione europea avesse accertato , per il periodo 29 Settembre 2005 -30 maggio 2008, l'alterazione dell'indice
Euribor ad opera di alcuni istituti bancari per limitare l'esposizione degli stessi rispetto ai prodotti derivati Eird e non con riferimento al mercato dei mutui, la circostanza che, a differenza con quanto statuito dalla pronuncia a Sezioni Unite 41994/2021 in tema di fideiussione e in punto di nullità dei contratti a valle, le clausole che riproducevano lo schema predisposto dall'Abi erano volte a imporre maggiori obblighi in capo al contraente senza alcun corrispondente diritto.
Ora, è noto che della risoluzione del contrasto emerso sono state investite le S.U., che con l'ordinanza n.6943/2025 hanno rinviato la controversia a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci la Corte di Giustizia UE, investita da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025 anche in relazione alla valenza probatoria dell'accertamento dell'Autorità garante europea nel mercato europeo dei mutui.
Nella fattispecie per cui è causa la banca mutuante risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione, come si ricava dalla pronuncia della Corte di
Giustizia prodotta in atti soltanto in estratto e il mutuo è stato stipulato in data 10 gennaio
2013 e quindi dopo il periodo oggetto delle decisioni dell'Autorità, pertanto non potendo
10 valere quale prova privilegiata l'accertamento contenuto nelle decisioni dell'Autorità garante, non prodotte in giudizio e per cui non opera il principio iura novit curia, mutuando l'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni omnibus quali contratti a valle di intese antitrust( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n.
7387).
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (importo ingiunto pari ad €
307.773,17) , operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2021 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Firenze in data 19 gennaio 2021, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
- CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida per questa fase in €18.293, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA, CPA come per legge;
Firenze, 02/10/2025
La Giudice
Dott.ssa ED AM
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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