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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/07/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI PAOLA PAOLO PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLLERONE FLORIANA, dall'Avv. TOMMASELLI CLARA e dall'avv. IMPARATO ALFONSINO ed elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 15.02.2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000 emessa da di notificata l'8.01.2024 avente ad oggetto gli Controparte_2
Avvisi di addebito n. 368 2022 0011528376 000 e n. 368 2022 0021842985
. CP_3
Ha formulato le seguenti domande:
1 “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare invalidi e/o annullare i qui opposti Avvisi di addebito n. 368 2022 0011528376 000 e n. 368 2022 0021842985 CP_1
000, emessi dalla sede di Monza, Via Morandi, relativi agli anni 2019, 2020 e CP_1
2021, avente ad oggetto contributi richiesti alla ricorrente a titolo di “gestione commercianti”, e, per l'effetto, accertare e dichiarare invalidi e/o annullare altresì la qui pure opposta Intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000, qui allegata, di , ove sono indicati detti Avvisi di Controparte_2 addebito notificata a mezzo posta alla ricorrente in data 8 gennaio 2024, CP_1 nonché accertare e dichiarare invalidi e/o annullare tutti gli atti presupposti a detti Avvisi di addebito, ordinare ad la cancellazione dal proprio “ruolo” dei citati asseriti crediti CP_1 indicati negli Avvisi di addebito qui opposti nonché ordinare ad CP_1 CP_1
l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti del caso, ritenuti opportuni”.
Con vittoria di spese.
Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, il convenuta ha concluso chiedendo di:
“1) in via preliminare: - dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito per tardiva proposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni, ex art. 24 del Dl.gs. 46/1999. …
3) In stretto subordine, nel merito: -Rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma degli atti opposti e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' delle somme intimate a CP_1 titolo di contributi e di somme aggiuntive nonché di interessi maturati e maturandi al saldo, ovvero, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio.”
Con vittoria di spese
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.07.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento di di Milano n. 068 2023 90469208 29 000 notificata Controparte_2
-a suo dire- in data 8 gennaio 2024 e i due sottostanti avvisi di addebito:
- n. 368 2022 0021842985 000, asseritamente notificato in data 06/08/2022, relativo ai contributi alla gestione commercianti per gli anni 2019 e 2020 dell'importo di euro 5.493,21;
2 - n. 368 2022 0021842985 000, asseritamente notificato in data 24.1.2023, relativo ai contributi alla gestione commercianti per l'anno 2021 e 2022 dell'importo di euro 3.263,48.
A sostegno del ricorso ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito sostenendo che il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 per l'opposizione nel merito avverso gli Ava debba decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento e contestando, nel merito, la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e dei conseguenti addebiti contributivi oggetto degli Ava.
Questo Giudice osserva che, contrariamente a quanto evidenziato dalla ricorrente, dalle allegazioni e dalle produzioni di parte resistente emerge, invece, che gli avvisi di addebito opposti, relativi alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti e prodromici all'intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000 di CP_2
di Milano, sono stati regolarmente notificati (cfr. doc. 1-2, Controparte_2 memoria ). CP_1
In particolare, l'avviso di addebito n. 368 2022 0021842985 000, relativo ai contributi alla gestione commercianti per gli anni 2019 e 2020, dell'importo di euro 5.493,21 risulta notificato a mezzo pec in data 06/08/2022 e l'avviso di addebito n. 368 2022 0021842985 000, relativo ai contributi alla gestione commercianti per l'anno 2021 e 2022, dell'importo di euro 3.263,48, risulta notificato a mezzo pec in data 24.1.2023.
Parte ricorrente contesta le notificazioni a mezzo pec degli AVA oggetto dell'intimazione impugnata in quanto effettuate all'indirizzo che corrisponde al commercialista della Email_1 ricorrente asserendo che per la pratica in oggetto non aveva conferito a lui alcuna delega a ricevere atti.
Ebbene, ha provato che il suddetto indirizzo pec è riferito alla ricorrente. Ed CP_1 infatti, ha prodotto la schermata del programma che riporta i contatti telematici CP_1 inseriti dalla ricorrente e, in particolare, l'indirizzo pec da lei inserito del suo commercialista: La circostanza che vicino a Email_2 detto indirizzo compaia la dicitura “da validare” non toglie valore al documento posto che, come precisato da , l'indirizzo pec del commercialista è stato inserito dalla CP_1 ricorrente con il suo spid e la dicitura da validare si riferisce a un passaggio successivo di spettanza della ricorrente che non influisce sulla correttezza dell'inserimento.
Ne discende l'inammissibilità delle domande proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio -da qualificarsi ricorso in opposizione all'esecuzione perché afferente al merito degli addebiti ingiunti con i suddetti ava- per tardività rispetto al termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, previsto dall'art. 24 D.gs. 46/1999.
3 3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere Parte_1 condannata alla refusione in favore di delle spese di lite che - avuto riguardo CP_1 alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito per tardiva proposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 del Dl.gs. 46/1999;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 4/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI PAOLA PAOLO PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLLERONE FLORIANA, dall'Avv. TOMMASELLI CLARA e dall'avv. IMPARATO ALFONSINO ed elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 15.02.2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000 emessa da di notificata l'8.01.2024 avente ad oggetto gli Controparte_2
Avvisi di addebito n. 368 2022 0011528376 000 e n. 368 2022 0021842985
. CP_3
Ha formulato le seguenti domande:
1 “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare invalidi e/o annullare i qui opposti Avvisi di addebito n. 368 2022 0011528376 000 e n. 368 2022 0021842985 CP_1
000, emessi dalla sede di Monza, Via Morandi, relativi agli anni 2019, 2020 e CP_1
2021, avente ad oggetto contributi richiesti alla ricorrente a titolo di “gestione commercianti”, e, per l'effetto, accertare e dichiarare invalidi e/o annullare altresì la qui pure opposta Intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000, qui allegata, di , ove sono indicati detti Avvisi di Controparte_2 addebito notificata a mezzo posta alla ricorrente in data 8 gennaio 2024, CP_1 nonché accertare e dichiarare invalidi e/o annullare tutti gli atti presupposti a detti Avvisi di addebito, ordinare ad la cancellazione dal proprio “ruolo” dei citati asseriti crediti CP_1 indicati negli Avvisi di addebito qui opposti nonché ordinare ad CP_1 CP_1
l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti del caso, ritenuti opportuni”.
Con vittoria di spese.
Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, il convenuta ha concluso chiedendo di:
“1) in via preliminare: - dichiarare inammissibile l'opposizione agli avvisi di addebito per tardiva proposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni, ex art. 24 del Dl.gs. 46/1999. …
3) In stretto subordine, nel merito: -Rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma degli atti opposti e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' delle somme intimate a CP_1 titolo di contributi e di somme aggiuntive nonché di interessi maturati e maturandi al saldo, ovvero, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio.”
Con vittoria di spese
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.07.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento di di Milano n. 068 2023 90469208 29 000 notificata Controparte_2
-a suo dire- in data 8 gennaio 2024 e i due sottostanti avvisi di addebito:
- n. 368 2022 0021842985 000, asseritamente notificato in data 06/08/2022, relativo ai contributi alla gestione commercianti per gli anni 2019 e 2020 dell'importo di euro 5.493,21;
2 - n. 368 2022 0021842985 000, asseritamente notificato in data 24.1.2023, relativo ai contributi alla gestione commercianti per l'anno 2021 e 2022 dell'importo di euro 3.263,48.
A sostegno del ricorso ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito sostenendo che il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 per l'opposizione nel merito avverso gli Ava debba decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento e contestando, nel merito, la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e dei conseguenti addebiti contributivi oggetto degli Ava.
Questo Giudice osserva che, contrariamente a quanto evidenziato dalla ricorrente, dalle allegazioni e dalle produzioni di parte resistente emerge, invece, che gli avvisi di addebito opposti, relativi alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti e prodromici all'intimazione di pagamento n. 068 2023 90469208 29 000 di CP_2
di Milano, sono stati regolarmente notificati (cfr. doc. 1-2, Controparte_2 memoria ). CP_1
In particolare, l'avviso di addebito n. 368 2022 0021842985 000, relativo ai contributi alla gestione commercianti per gli anni 2019 e 2020, dell'importo di euro 5.493,21 risulta notificato a mezzo pec in data 06/08/2022 e l'avviso di addebito n. 368 2022 0021842985 000, relativo ai contributi alla gestione commercianti per l'anno 2021 e 2022, dell'importo di euro 3.263,48, risulta notificato a mezzo pec in data 24.1.2023.
Parte ricorrente contesta le notificazioni a mezzo pec degli AVA oggetto dell'intimazione impugnata in quanto effettuate all'indirizzo che corrisponde al commercialista della Email_1 ricorrente asserendo che per la pratica in oggetto non aveva conferito a lui alcuna delega a ricevere atti.
Ebbene, ha provato che il suddetto indirizzo pec è riferito alla ricorrente. Ed CP_1 infatti, ha prodotto la schermata del programma che riporta i contatti telematici CP_1 inseriti dalla ricorrente e, in particolare, l'indirizzo pec da lei inserito del suo commercialista: La circostanza che vicino a Email_2 detto indirizzo compaia la dicitura “da validare” non toglie valore al documento posto che, come precisato da , l'indirizzo pec del commercialista è stato inserito dalla CP_1 ricorrente con il suo spid e la dicitura da validare si riferisce a un passaggio successivo di spettanza della ricorrente che non influisce sulla correttezza dell'inserimento.
Ne discende l'inammissibilità delle domande proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio -da qualificarsi ricorso in opposizione all'esecuzione perché afferente al merito degli addebiti ingiunti con i suddetti ava- per tardività rispetto al termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, previsto dall'art. 24 D.gs. 46/1999.
3 3) In applicazione del principio di soccombenza, deve essere Parte_1 condannata alla refusione in favore di delle spese di lite che - avuto riguardo CP_1 alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito per tardiva proposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 del Dl.gs. 46/1999;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 4/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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