Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2973
CS
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, degli artt. 3, 19, 21-nonies della legge n. 241 del 1990; violazione del principio di tipicità degli atti e del procedimento amministrativo; violazione del principio del legittimo affidamento ed omessa comparazione degli interessi contrapposti; erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria

    Il TAR ha ritenuto la SCIA incompleta e non veritiera, rendendo applicabile l'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che consente l'annullamento anche oltre i termini ordinari in caso di falsa rappresentazione dei fatti. Il Consiglio di Stato ha confermato che la mancata indicazione della presenza dello stabilimento Ultragas e la distanza inferiore ai 250 metri costituiscono una rappresentazione fuorviante dei fatti.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti. Violazione dell’ art. 6.2 del d.m. 9 Maggio 2011. Eccesso di potere sotto molteplici profili

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'estensione della zona di rischio a 250 metri sia stata motivata da uno 'scopo cautelativo' per garantire una maggiore protezione dell'ambiente circostante, esercitando una discrezionalità tecnica adeguatamente motivata e immune da vizi.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti. Violazione dell’ art. 6.2 del d.m. 9 Maggio 2011. Eccesso di potere sotto molteplici profili

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'estensione della zona di rischio a 250 metri sia stata motivata da uno 'scopo cautelativo' per garantire una maggiore protezione dell'ambiente circostante, esercitando una discrezionalità tecnica adeguatamente motivata e immune da vizi.

  • Rigettato
    Eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione del Piano di emergenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché l'atto generale (PEE) non era immediatamente lesivo all'epoca della sua approvazione, mancando l'interesse ad agire. L'interesse si è concretizzato solo con l'atto applicativo (diniego comunale).

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti. Violazione dell’ art. 6.2 del d.m. 9 Maggio 2011. Eccesso di potere sotto molteplici profili

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'estensione della zona di rischio a 250 metri sia stata motivata da uno 'scopo cautelativo' per garantire una maggiore protezione dell'ambiente circostante, esercitando una discrezionalità tecnica adeguatamente motivata e immune da vizi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 7, 19 e 21nonies della legge n. 241 del 1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Carenza di potere in concreto. Carenza di motivazione. Carenza istruttoria - Violazione del principio del legittimo affidamento ed omessa comparazione degli interessi contrapposti – Divieto di motivazione postuma

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata indicazione della presenza dello stabilimento Ultragas e la distanza inferiore ai 250 metri costituiscono una rappresentazione fuorviante dei fatti, legittimando l'annullamento d'ufficio anche oltre i termini ordinari ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti. Violazione del d.m. 9 maggio 2011 - Eccesso di potere - Difetto e/o carenza di motivazione - Irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, contraddittorietà - Disparità di trattamento - Erronea valutazione degli atti presupposti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'estensione della zona di rischio a 250 metri sia stata motivata da uno 'scopo cautelativo' per garantire una maggiore protezione dell'ambiente circostante, esercitando una discrezionalità tecnica adeguatamente motivata e immune da vizi.

  • Rigettato
    Lesione del principio del legittimo affidamento – Risarcimento dei danni

    Il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole, poiché la mancata rappresentazione dello stabilimento Ultragas e della sua distanza ha costituito una falsa rappresentazione dei fatti, non giustificando la domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2973
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2973
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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