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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3102 del ruolo generale per l'anno 2016, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Simone Labonia;
Parte_3 parte attrice
e
(già quale mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Bruno Amendola;
parte convenuta nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Formaro;
parte intervenuta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società unitamente a Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato tribunale la banca
[...] Parte_3 affinché fosse accertata – con riferimento ai rapporti di conto corrente Controparte_2 ordinario n. 102090231, conto anticipo su documenti n. 102090237 e conto anticipo su effetti n. 102090247 - l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori , il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e l'applicazione dello ius variandi in spregio all'art. 118 TUB. Al contempo, chiedevano accertarsi l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, l'arbitrario recesso dalle linee di credito, la nullità delle fideiussioni prestate dai garanti e e Parte_2 Parte_3 la mancata osservanza da parte della banca convenuta della diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c.; infine, chiedevano la restituzione delle maggiori somme riscosse, il risarcimento dei danni non patrimoniali e la cancellazione dalla Centrale Rischi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2016, la società CP_2
(e per essa la mandataria si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto
[...] CP_1 delle avverse domande in quanto infondate. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la società attrice al pagamento in solido con i garanti della somma di €. 65.144, 60 quale saldo debitorio del conto corrente ordinario n. 102090231 ed €. 60.242,52 quale saldo del conto anticipi su documenti n. 102090237, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di intervento depositata in data 17.04.2019, l' si costituiva in Controparte_2 giudizio e chiedeva estromettersi la mandataria CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata mentre la domanda riconvenzionale va accolta.
In via preliminare, la richiesta di estromissione dal giudizio proposta da va più Controparte_2 propriamente riqualificata come subentro del rappresentato nella posizione processuale della società convenuta.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva" (v.,
Cass., 15 giugno 2017, n. 14894). Inoltre, è stato precisato che "il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto" (v. Cass., sez. III, 11 gennaio 2002, n.
314; Cass., sez. I, 9 luglio 1994, n. 6524). Pertanto, atteso che la società rappresentata è intervenuta nel corso del processo, deve ritenersi che sia subentrata all'originaria rappresentante processuale nel coltivare il presente giudizio.
Passando al merito, le difese svolte da parte attrice sono generiche e non vi è prova degli asseriti comportamenti dell'istituto di credito posti in violazione dei canoni della diligenza professionale;
al contempo, parte attrice non va provato neanche che la banca convenuta avrebbe esercitato lo ius variandi in modo unilaterale, senza fornire una preventiva comunicazione per iscritto.
Tali considerazioni vanno poi estese anche alla presunta illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi e alla nullità delle fideiussioni.
Infatti, la genericità già in punto di allegazioni rende le domande del tutto prive di qualsivoglia fondamento probatorio;
del pari, deve essere disattesa la domanda di risarcimento dei danni di natura non patrimoniale a seguito della condotta illecita perpetuata dall'istituto di credito con la segnalazione alla Centrale Rischi poiché tale domanda è stata formulata in termini del tutto vaghi e generici.
Devono poi essere disattese le doglianze riguardanti l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, di spese e commissioni non pattuite nonché di anatocismo, poiché parte attrice ha svolto deduzioni generiche, in violazione della regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.
Invero, tale genericità ha finito con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
SS.UU. 19597/2020).
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato né il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno ha indicato le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Tale lacuna probatoria non risulta colmata neanche dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, in quanto il c.t.p. è giunto ad un risultato non condivisibile già nelle stesse premesse avendo confrontato il tasso soglia con il TAEG.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG”(cfr. anche Cass.
S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024).
Ne consegue che l'operazione di calcolo compiuta dal c.t.p. porta ad un esito necessariamente non corretto, poiché il TAEG include al suo interno anche le spese e le commissioni, costituendo il c.d. “costo complessivo del credito” ed è sicuramente più alto del tasso effettivo applicato, con la conseguenza che il parametro di riferimento per il confronto dell'usura è solo il TEG applicato al rapporto.
Infine, vanno rigettate anche le ulteriori cesure relative all'illegittima capitalizzazione degli interessi, alle c.m.s. e alle valute, poiché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio già in punto di allegazioni.
Infatti, le riscontrate carenze in punto di allegazioni non possono essere colmate con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, poiché il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886).
Né tantomeno può invocarsi il principio di non dispersione della prova per rendere comunque utilizzabili i risultati della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla verifica dell'usura e degli altri addebiti illegittimi, atteso che tale principio è applicabile ai soli documenti e/o alle prove ma non alla c.t.u. che non è un mezzo istruttorio in senso proprio.
Pertanto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Passando alla domanda riconvenzionale, la banca ha prodotto i contratti relativi ai conti n.
102090231 e n. 102090237, oltre che gli estratti conto;
inoltre, con atto sottoscritto in data
05.06.2012, e si sono costituiti fideiussori della Parte_2 Parte_3 società sino a concorrenza della somma di €. 130.000,00 (cfr. allegato depositato Parte_1 in data 03.04.2017 da parte convenuta). Stante la completezza della documentazione contabile e contrattuale, il c.t.u. ha accertato che il saldo del conto corrente n. 102090231 è pari ad €. 64.870,92 mentre il saldo del rapporto n.
102090237 è pari ad €. 59.989,43 (v. relazione tecnica).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, la società attrice va condannata in solido con i fideiussori a corrispondere alla società convenuta la somma di €. 124.860,35 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e la banca seguono la Controparte_2 soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00).
Nulla sulle spese di lite nei confronti della mandataria, poiché è subentrata nel giudizio la mandante.
Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) rigetta le domande proposte da parte attrice;
II) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società CP_3 in solido con e a corrispondere in favore di Parte_2 Parte_3
a somma di €. 124.860,35 oltre ad interessi legali dalla data della domanda Controparte_2 giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
III) condanna la società in solido con e Parte_1 Parte_2 Pt_3
a corrispondere in favore di la somma di €. 8.000,00 a titolo di
[...] Controparte_2 compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
IV) pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico della parte attrice.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3102 del ruolo generale per l'anno 2016, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Simone Labonia;
Parte_3 parte attrice
e
(già quale mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Bruno Amendola;
parte convenuta nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Formaro;
parte intervenuta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società unitamente a Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato tribunale la banca
[...] Parte_3 affinché fosse accertata – con riferimento ai rapporti di conto corrente Controparte_2 ordinario n. 102090231, conto anticipo su documenti n. 102090237 e conto anticipo su effetti n. 102090247 - l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori , il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e l'applicazione dello ius variandi in spregio all'art. 118 TUB. Al contempo, chiedevano accertarsi l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, l'arbitrario recesso dalle linee di credito, la nullità delle fideiussioni prestate dai garanti e e Parte_2 Parte_3 la mancata osservanza da parte della banca convenuta della diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c.; infine, chiedevano la restituzione delle maggiori somme riscosse, il risarcimento dei danni non patrimoniali e la cancellazione dalla Centrale Rischi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2016, la società CP_2
(e per essa la mandataria si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto
[...] CP_1 delle avverse domande in quanto infondate. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la società attrice al pagamento in solido con i garanti della somma di €. 65.144, 60 quale saldo debitorio del conto corrente ordinario n. 102090231 ed €. 60.242,52 quale saldo del conto anticipi su documenti n. 102090237, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di intervento depositata in data 17.04.2019, l' si costituiva in Controparte_2 giudizio e chiedeva estromettersi la mandataria CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata mentre la domanda riconvenzionale va accolta.
In via preliminare, la richiesta di estromissione dal giudizio proposta da va più Controparte_2 propriamente riqualificata come subentro del rappresentato nella posizione processuale della società convenuta.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva" (v.,
Cass., 15 giugno 2017, n. 14894). Inoltre, è stato precisato che "il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto" (v. Cass., sez. III, 11 gennaio 2002, n.
314; Cass., sez. I, 9 luglio 1994, n. 6524). Pertanto, atteso che la società rappresentata è intervenuta nel corso del processo, deve ritenersi che sia subentrata all'originaria rappresentante processuale nel coltivare il presente giudizio.
Passando al merito, le difese svolte da parte attrice sono generiche e non vi è prova degli asseriti comportamenti dell'istituto di credito posti in violazione dei canoni della diligenza professionale;
al contempo, parte attrice non va provato neanche che la banca convenuta avrebbe esercitato lo ius variandi in modo unilaterale, senza fornire una preventiva comunicazione per iscritto.
Tali considerazioni vanno poi estese anche alla presunta illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi e alla nullità delle fideiussioni.
Infatti, la genericità già in punto di allegazioni rende le domande del tutto prive di qualsivoglia fondamento probatorio;
del pari, deve essere disattesa la domanda di risarcimento dei danni di natura non patrimoniale a seguito della condotta illecita perpetuata dall'istituto di credito con la segnalazione alla Centrale Rischi poiché tale domanda è stata formulata in termini del tutto vaghi e generici.
Devono poi essere disattese le doglianze riguardanti l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, di spese e commissioni non pattuite nonché di anatocismo, poiché parte attrice ha svolto deduzioni generiche, in violazione della regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.
Invero, tale genericità ha finito con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
SS.UU. 19597/2020).
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato né il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno ha indicato le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Tale lacuna probatoria non risulta colmata neanche dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, in quanto il c.t.p. è giunto ad un risultato non condivisibile già nelle stesse premesse avendo confrontato il tasso soglia con il TAEG.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG”(cfr. anche Cass.
S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024).
Ne consegue che l'operazione di calcolo compiuta dal c.t.p. porta ad un esito necessariamente non corretto, poiché il TAEG include al suo interno anche le spese e le commissioni, costituendo il c.d. “costo complessivo del credito” ed è sicuramente più alto del tasso effettivo applicato, con la conseguenza che il parametro di riferimento per il confronto dell'usura è solo il TEG applicato al rapporto.
Infine, vanno rigettate anche le ulteriori cesure relative all'illegittima capitalizzazione degli interessi, alle c.m.s. e alle valute, poiché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio già in punto di allegazioni.
Infatti, le riscontrate carenze in punto di allegazioni non possono essere colmate con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, poiché il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886).
Né tantomeno può invocarsi il principio di non dispersione della prova per rendere comunque utilizzabili i risultati della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla verifica dell'usura e degli altri addebiti illegittimi, atteso che tale principio è applicabile ai soli documenti e/o alle prove ma non alla c.t.u. che non è un mezzo istruttorio in senso proprio.
Pertanto, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Passando alla domanda riconvenzionale, la banca ha prodotto i contratti relativi ai conti n.
102090231 e n. 102090237, oltre che gli estratti conto;
inoltre, con atto sottoscritto in data
05.06.2012, e si sono costituiti fideiussori della Parte_2 Parte_3 società sino a concorrenza della somma di €. 130.000,00 (cfr. allegato depositato Parte_1 in data 03.04.2017 da parte convenuta). Stante la completezza della documentazione contabile e contrattuale, il c.t.u. ha accertato che il saldo del conto corrente n. 102090231 è pari ad €. 64.870,92 mentre il saldo del rapporto n.
102090237 è pari ad €. 59.989,43 (v. relazione tecnica).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, la società attrice va condannata in solido con i fideiussori a corrispondere alla società convenuta la somma di €. 124.860,35 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e la banca seguono la Controparte_2 soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00).
Nulla sulle spese di lite nei confronti della mandataria, poiché è subentrata nel giudizio la mandante.
Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) rigetta le domande proposte da parte attrice;
II) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società CP_3 in solido con e a corrispondere in favore di Parte_2 Parte_3
a somma di €. 124.860,35 oltre ad interessi legali dalla data della domanda Controparte_2 giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
III) condanna la società in solido con e Parte_1 Parte_2 Pt_3
a corrispondere in favore di la somma di €. 8.000,00 a titolo di
[...] Controparte_2 compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
IV) pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico della parte attrice.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)