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Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23800 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08173/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8173 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Folino, Eugenia Delle Grottaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del 17.1.2019 diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa OR ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso in esame si impugna il DM del 17.1.2019 di rigetto della domanda di naturalizzazione del ricorrente, presentata in data 5.3.2015, motivato con riferimento ad una notizia di reato del 18.03.2013 per “associazione a delinquere, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, istigazione a disobbedire alle leggi, violenza privata”;
con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-con cui sono stati disposti istruttori a carico di ambo le parti (ricorrente e resistente) volti a verificare l’asserita assenza di procedimenti penali (alla luce del certificato rilasciato all’interessato in data 7.2.2019), nei termini seguenti: “Ritenuto, pertanto, che appare utile, ai fini del decidere, onerare le parti di attivarsi in modo da depositare in atti circostanziate informazioni, supportate da idonea documentazione, in merito all’anzidetta notizia di reato, in modo da chiarire, in particolare, se a carico del ricorrente sia stato effettivamente avviato un procedimento penale a seguito della predetta notizia di reato (producendo in atti, in tal caso, il relativo provvedimento decisorio adottato dall’Autorità penale);”
detta ordinanza è rimasta inottemperata sia da parte ricorrente sia da parte della PA;
con ordinanza n. 23677/2024 è stato disposto un rinvio della trattazione, al fine di non pregiudicare l’interesse del ricorrente, dato che la resistente, in prossimità dell’udienza di trattazione del merito, aveva prospettato l’intenzione di riesame l’affare;
in data 7.10.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il DPR 10/06/2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente;
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, tenendo conto anche del comportamento processuale e facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, non avendo l’Amministrazione tenuto conto delle circostanze e della documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alle osservazioni presentate a riscontro del preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell’art. 10 bis e non avendo depositato, a sua volta, alcuna documentazione atta a smentirle.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.