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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luca Giani Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 297 CCII nel procedimento per dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi degli artt. 297 CCII
R.G. 1159/2025 P.U.
promosso su istanza depositata in data 15.9.2025 DA
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
[C.F. , con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Togliatti n. 4 con l'avv. P.IVA_1 GIUSEPPE MARIO MARTINO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 15.9.2025 Controparte_1
ha chiesto dichiararsi il proprio stato di insolvenza,
[...]
con provvedimento in data 23.9.2025 il giudice relatore disponeva l'acquisizione da parte della Cancelleria del parere;
CP_2
• in data ha fatto pervenire il proprio parere nel quale attesta che l'attività della CP_2 cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. con conseguente esclusione dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, nulla ostando alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 CCIII;
• il ha altresì comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del CP_3 provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c. dell'ente in questione;
osserva quanto segue. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in PESCHIERA BORROMEO (MI).
• Sussiste la legittimazione della ricorrente in quanto l'art. 297 CCII riconosce il diritto a chiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa ai creditori, all'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o all'impresa stessa
• Il fatto pervenire il proprio parere nel quale attesta che l'attività della cooperativa in CP_2 oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. con conseguente esclusione dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Non emergono in atti elementi contrari rispetto a tale esclusione.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, esso emerge in primo luogo:
- dalle dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso;
- dalla ingente esposizione debitoria risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 prodotta in atti, da cui si evince una esposizione debitoria di circa € 700.000 a fronte di un patrimonio residuo incapiente come descritto alle pag. 6 e 7 del ricorso;
-dai dati di bilancio al 31.12.2023 che evidenzia un patrimonio netto negativo pari a -€ 6.023.363
P.Q.M.
1) DICHIARA lo stato di insolvenza dell'impresa
[...]
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
2) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII le comunicazioni e le pubblicazioni di legge e le comunicazioni ex art. 297, comma 5, CCII.
3) Manda la Cancelleria per ogni ulteriore adempimento di propria competenza. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 2
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luca Giani Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 297 CCII nel procedimento per dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi degli artt. 297 CCII
R.G. 1159/2025 P.U.
promosso su istanza depositata in data 15.9.2025 DA
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
[C.F. , con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Togliatti n. 4 con l'avv. P.IVA_1 GIUSEPPE MARIO MARTINO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 15.9.2025 Controparte_1
ha chiesto dichiararsi il proprio stato di insolvenza,
[...]
con provvedimento in data 23.9.2025 il giudice relatore disponeva l'acquisizione da parte della Cancelleria del parere;
CP_2
• in data ha fatto pervenire il proprio parere nel quale attesta che l'attività della CP_2 cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. con conseguente esclusione dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, nulla ostando alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 CCIII;
• il ha altresì comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del CP_3 provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c. dell'ente in questione;
osserva quanto segue. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in PESCHIERA BORROMEO (MI).
• Sussiste la legittimazione della ricorrente in quanto l'art. 297 CCII riconosce il diritto a chiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa ai creditori, all'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o all'impresa stessa
• Il fatto pervenire il proprio parere nel quale attesta che l'attività della cooperativa in CP_2 oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. con conseguente esclusione dell'assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Non emergono in atti elementi contrari rispetto a tale esclusione.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, esso emerge in primo luogo:
- dalle dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso;
- dalla ingente esposizione debitoria risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 prodotta in atti, da cui si evince una esposizione debitoria di circa € 700.000 a fronte di un patrimonio residuo incapiente come descritto alle pag. 6 e 7 del ricorso;
-dai dati di bilancio al 31.12.2023 che evidenzia un patrimonio netto negativo pari a -€ 6.023.363
P.Q.M.
1) DICHIARA lo stato di insolvenza dell'impresa
[...]
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
2) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII le comunicazioni e le pubblicazioni di legge e le comunicazioni ex art. 297, comma 5, CCII.
3) Manda la Cancelleria per ogni ulteriore adempimento di propria competenza. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
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