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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino ha emesso il giorno 06.11.2025 all'esito del deposito ex art 127 cpc delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 2020/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
quale rappresentante legale della società SIDERMAR rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Pasquale Grimaldi e dall'avvocato Renato Grimaldi presso il cui studio elettivamente domiciliato in Acerra alla v ia Castaldi
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Giovanni Russo presso il cui studio domicilia in Torre del Greco al Corso
Vittorio Emanuele n. 146
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Amato Granato in Nola via
S.S.7 bis presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato12.04.2022 e regolarmente notificati alle parti resistenti il
CP_ ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_1 premettendo che in data 03.03.2022 , è stata notificata una intimazione di
[...]
CP_ pagamento n. 071 2022 9003691832 000 relativa a vari avvisi di addebito dell e cartelle di pagamento dell analiticamente riportati in ricorso , (anche se nelle sue CP_3
CP_ conclusioni poi chiedeva la condanna della sola e dell' in quanto non CP_4
notificato l'atto all' , per cui si presume che unici chiamata in causa fossero solo CP_3
CP_ l' e l' - mediante il quale gli veniva richiesto da parte dell' CP_4 [...]
il pagamento di somme derivante dall'omesso pagamento relativo Controparte_1
a pretese creditorie previdenziale e somme inerente il mancato pagamento di rate premio Nel suo atto costitutivo la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità delle CP_3 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non essendo mai state notificate oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ex art. 3 comma 1 della legge 335/1995. Concludeva affinchè si dichiarasse l'illegittimità della ingiunzione e di conseguenza le cartelle e gli avvisi in esse incluse. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' a mezzo dei suoi legali impugnando tutto quanto dedotto ex adverso nel ricorso introduttivo eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso in merito alla riferita eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Nel merito ritenendo del tutto infondate i rilievi mossi dal ricorrente al mancato rispetto delle formalità da eseguirsi per le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio L' con propria memoria Controparte_1
difensiva Si opponeva alle richieste di parte ricorrente ritenendole del tutto infondate e concludeva per la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda , con condanna al pagamento delle spese processuali .
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante .
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26
DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' e dall' gli avvisi di addebito e pedissequamente CP_2 Controparte_1 anche l'intimazione di pagamento sono stati notificati tutti all'indirizzo PEC
,indirizzo prelevato dal registro INI-PEC come si evince Email_1 dalla visura camerale e dall'attestato del registro allegato nel fascicolo dell . CP_2
Bisogna , pertanto, ritenere che gli Enti hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR 602/1973
Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale delle notifiche degli atti CP_2 impugnati . Altrettando ,l' ha versato in atti le notifiche dell'intimazione di CP_4 pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell' resistente. Passando ad esaminare la questione Controparte_5 concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati . Posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo Pec rispettivamente per l'avviso di addebito n.
371 2016 0009094027 000 alla data del 30.06.2016; per l'avviso di addebito n. 371 2017
0014711614 000 alla data del 01.12.2017; per l'avviso di addebito n. 371 2018
00123945 000 alla data del 20.10.2018; avviso di addebito n. 371 2018 00013816769
000 alla data del 20.12.2018; avviso di addebito n. 371 2018 13974869 000 alla data del
20.12.2018; avviso di addebito n. 371 2019 0012006787 000 alla data del 01.10.2019; avviso di addebito n. 371 2019 0012119910 000 alla data del 01.10.2019, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente sul presupposto che tenuto conto che la stabilizzazione degli avvisi d'addebito, non opposti tempestivamente ai sensi dell'art 24 del d. lgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che il dies a quo per la maturazione della prescrizione decorre al momento in cui gli avvisi di addebito sono stati notificati .
Nel caso di specie, in virtù delle delineate considerazioni di cui sopra il termine quinquennale di prescrizione non è pienamente maturato in quanto tra le notifiche degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta alla data del 03.03.2022 non erano trascorsi i cinque anni . Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Ogni altra questione di fatto e di diritto viene assorbito dalla presente motivazione.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 26.001,00 ad euro 52.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 2.303,70 oltre a spese Controparte_1
generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 06.11.2025
ll Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino ha emesso il giorno 06.11.2025 all'esito del deposito ex art 127 cpc delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 2020/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
quale rappresentante legale della società SIDERMAR rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Pasquale Grimaldi e dall'avvocato Renato Grimaldi presso il cui studio elettivamente domiciliato in Acerra alla v ia Castaldi
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Giovanni Russo presso il cui studio domicilia in Torre del Greco al Corso
Vittorio Emanuele n. 146
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Amato Granato in Nola via
S.S.7 bis presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato12.04.2022 e regolarmente notificati alle parti resistenti il
CP_ ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_1 premettendo che in data 03.03.2022 , è stata notificata una intimazione di
[...]
CP_ pagamento n. 071 2022 9003691832 000 relativa a vari avvisi di addebito dell e cartelle di pagamento dell analiticamente riportati in ricorso , (anche se nelle sue CP_3
CP_ conclusioni poi chiedeva la condanna della sola e dell' in quanto non CP_4
notificato l'atto all' , per cui si presume che unici chiamata in causa fossero solo CP_3
CP_ l' e l' - mediante il quale gli veniva richiesto da parte dell' CP_4 [...]
il pagamento di somme derivante dall'omesso pagamento relativo Controparte_1
a pretese creditorie previdenziale e somme inerente il mancato pagamento di rate premio Nel suo atto costitutivo la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità delle CP_3 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non essendo mai state notificate oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ex art. 3 comma 1 della legge 335/1995. Concludeva affinchè si dichiarasse l'illegittimità della ingiunzione e di conseguenza le cartelle e gli avvisi in esse incluse. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' a mezzo dei suoi legali impugnando tutto quanto dedotto ex adverso nel ricorso introduttivo eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso in merito alla riferita eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Nel merito ritenendo del tutto infondate i rilievi mossi dal ricorrente al mancato rispetto delle formalità da eseguirsi per le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio L' con propria memoria Controparte_1
difensiva Si opponeva alle richieste di parte ricorrente ritenendole del tutto infondate e concludeva per la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda , con condanna al pagamento delle spese processuali .
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante .
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26
DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' e dall' gli avvisi di addebito e pedissequamente CP_2 Controparte_1 anche l'intimazione di pagamento sono stati notificati tutti all'indirizzo PEC
,indirizzo prelevato dal registro INI-PEC come si evince Email_1 dalla visura camerale e dall'attestato del registro allegato nel fascicolo dell . CP_2
Bisogna , pertanto, ritenere che gli Enti hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR 602/1973
Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale delle notifiche degli atti CP_2 impugnati . Altrettando ,l' ha versato in atti le notifiche dell'intimazione di CP_4 pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell' resistente. Passando ad esaminare la questione Controparte_5 concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati . Posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo Pec rispettivamente per l'avviso di addebito n.
371 2016 0009094027 000 alla data del 30.06.2016; per l'avviso di addebito n. 371 2017
0014711614 000 alla data del 01.12.2017; per l'avviso di addebito n. 371 2018
00123945 000 alla data del 20.10.2018; avviso di addebito n. 371 2018 00013816769
000 alla data del 20.12.2018; avviso di addebito n. 371 2018 13974869 000 alla data del
20.12.2018; avviso di addebito n. 371 2019 0012006787 000 alla data del 01.10.2019; avviso di addebito n. 371 2019 0012119910 000 alla data del 01.10.2019, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente sul presupposto che tenuto conto che la stabilizzazione degli avvisi d'addebito, non opposti tempestivamente ai sensi dell'art 24 del d. lgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che il dies a quo per la maturazione della prescrizione decorre al momento in cui gli avvisi di addebito sono stati notificati .
Nel caso di specie, in virtù delle delineate considerazioni di cui sopra il termine quinquennale di prescrizione non è pienamente maturato in quanto tra le notifiche degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta alla data del 03.03.2022 non erano trascorsi i cinque anni . Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Ogni altra questione di fatto e di diritto viene assorbito dalla presente motivazione.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 26.001,00 ad euro 52.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 2.303,70 oltre a spese Controparte_1
generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 06.11.2025
ll Giudice
Dott. Aristide Perrino