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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2371/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2371/2021 promossa da
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL SS
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Cimmino
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 8 I.1 Con ricorso monitorio presentato al Tribunale di Napoli, la Parte_1
chiedeva l'emissione nei confronti di , di decreto ingiuntivo di CP_1
pagamento di € 112.850,00 comprensivi di interessi legali, oltre spese ed onorari.
La società ricorrente assumeva di aver versato la somma di €. 120.000,00, in qualità di promissaria acquirente, al , promittente alienante, a titolo di CP_1
caparra confirmatoria relativa alla promessa vendita di un immobile sito in
Giugliano in Campania alla via Leopardi n. 6, piano rialzato, in NCEU al foglio
64, p.lla 605, sub. 3, ctg. A/2, cl. 3, vani 7, di cui il era comproprietario CP_1
con la sorella per successione ereditaria.
La predetta vendita era stata subordinata alla condizione sospensiva dell'assegnazione al promissario venditore ( ) del detto immobile in sede CP_1
di scioglimento della comunione ereditaria. La accettava tale Parte_1
condizione impegnandosi, a suo dire, a pagare il prezzo in maniera dilazionata attraverso il versamento mensile e/o quindicinale di piccoli importi. Dal 2013 al
2016, avrebbe dunque ricevuto in pagamento per tale causale CP_1
diverse somme di denaro, in relazione alle quali sottoscriveva 23 cambiali in favore della società , per l'importo complessivo di €. 111.900,00, Parte_1
a titolo di garanzia della restituzione delle somme ricevute qualora non fosse stato stipulato il rogito definitivo di vendita dell'immobile.
Sempre secondo la prospettazione della , dopo il rilascio Parte_1
dell'ultima cambiale, il avrebbe comunicato alla società la volontà di CP_1
sottoscrivere il contratto preliminare di vendita stante l'imminenza dell'acquisto della quota di comproprietà dalla sorella, sul medesimo immobile.
A seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, datato 30.05.2016, nel quale veniva stabilito in €. 120.000,00 il prezzo della “promessa vendita”, nel pari importo di € 120.000,00 anche la caparra confirmatoria, e le parti si impegnavano a stipulare il rogito notarile entro il 30.05.2017, termine pagina 2 di 8 successivamente prorogato per volontà del . Tuttavia, a detta della CP_1
ricorrente, il contratto definitivo non veniva mai concluso tra le parti a causa dell'inadempimento del che non rispettava il termine e non si presentava CP_1
all'appuntamento presso il notaio preso per stipulare il rogito. Pertanto, la
[...]
comunicava a controparte la sua volontà di recedere dal contratto Parte_1
preliminare chiedendo di conseguenza al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria versata. Rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento, la sarebbe dunque ricorsa al Tribunale di Napoli, chiedendo e Parte_1
ottenendo, in data 20.12.2017, la emissione del detto Decreto Ingiuntivo n.
10658/2017 nei confronti del , per l'importo di €. 112.850,00 a titolo di CP_1
restituzione di quanto versatogli come anticipazioni sul prezzo.
I.2 Successivamente, la promuoveva separato giudizio con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., attraverso il quale, fornendo come premessa la medesima ricostruzione fattuale di cui sopra, chiedeva questa volta al Tribunale di Napoli la condanna del promittente venditore inadempiente al CP_1
pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita, ai sensi dell'art. 1385, comma 2 c.c.
Pertanto, dovendosi decurtare dal doppio della caparra confirmatoria (pari alla somma di €. 240.00,00) l'importo di €. 111.900,00 già ottenuto con il predetto decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il resistente al pagamento della residua somma complessiva di €.
128.100,00 oltre interessi e spese di giudizio.
Si costituiva deducendo la natura di “acconto sul prezzo” e non CP_1
già di caparra delle somme versate anticipatamente dalla ricorrente e la inefficacia del preliminare avente ad oggetto un bene non di proprietà esclusiva del venditore ed a lui mai assegnato in sede di scioglimento della comunione ereditaria con la sorella. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
pagina 3 di 8 I.3 Con ordinanza RG n. 21858/2019, pubblicata il 19.04.2021, il Tribunale di
Napoli rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Il giudice di primo grado evidenziava che, nonostante il nomen iuris di caparra confirmatoria indicato nel contratto preliminare, le somme versate nel tempo dalla promissaria acquirente dovessero essere considerate Parte_1
come anticipo sul prezzo della compravendita. Fondava tale conclusione su due salienti circostanze: 1) che detto importo non fosse stato pagato al momento della stipula del preliminare, ma in modo dilazionato attraverso diverse rate versate nei 3 anni antecedenti il contratto preliminare, garantite dalle cambiali rilasciate dal;
2) che la somma corrisposta pari ad €. 120.000,00 CP_1
corrispondesse, oltre che all'importo della caparra, con l'intero importo del prezzo della compravendita.
Ancora, il Tribunale di Napoli precisava che il titolo di “caparra” della somma stabilita in contratto deve ricavarsi dall'effettiva intenzione delle parti e dallo scopo cui era preordinata, non essendo sufficiente il mero dato formale della denominazione attribuita in contratto (come caparra) a detto versamento.
II.1 Avverso la predetta ordinanza di rigetto del Tribunale di Napoli, la
[...]
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1
notificato alla controparte.
Con un primo motivo di censura, l'appellante deduce l'errore di valutazione del giudice e la natura di caparra confirmatoria della somma versata al , CP_1
inquadrando la fattispecie de quo nell'ambito dell'art. 1385 c.c., e sottolineando che non potevano di certo costituire ragioni ostative a tale qualificazione la circostanza della consegna anticipata del danaro rispetto al momento della conclusione del contratto preliminare e il fatto che l'importo della caparra indicato nel preliminare coincidesse con quello del prezzo di vendita ivi previsto.
pagina 4 di 8 Con un secondo motivo di gravame, la eccepisce la omessa Parte_1
valutazione del giudice in merito alla responsabilità del derivante dalla CP_1
colpevole mancata sottoscrizione del contratto definitivo nonostante la proroga concessagli, con conseguente obbligo di pagamento del doppio della caparra ex art. 1385 cc.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure rispetto alla valutazione dell'avveramento o meno della condizione sospensiva. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato operando un'inversione dell'onere della prova, chiedendo erroneamente al promissario acquirente di provare l'avveramento della condizione sospensiva. Eccepisce infatti che la prova del mancato avveramento della condizione sospensiva doveva essere fornita dal , circostanza mai CP_1
avvenuta, ed inoltre che, se non si fosse avverata la condizione, per essere esente da responsabilità, il avrebbe dovuto comunque dichiarare che la CP_1
stessa non si fosse avverata per una causa a lui non imputabile.
Pertanto, l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ovvero del residuo rimasto impagato di €. 128.100,00 oltre alla condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva il quale, per le ragioni specificamente indicate in CP_1
comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, deduceva la correttezza delle valutazioni ed accertamenti compiuti dal primo giudice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata ordinanza di primo grado
§§§§§
L'appello è palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Per sua natura la caparra confirmatoria, contrattualmente stabilita nel contratto preliminare per garantire la conclusione di quello definitivo, va pagata al pagina 5 di 8 momento della stipula del preliminare stesso, venendo altrimenti meno la sua funzione e giustificazione causale.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice è dunque del tutto inverisimile ed illogico, nonché scorretto sul piano giuridico, ricondurre pagamenti precedenti al preliminare, tra l'altro dilazionati in varie rate versate nell'arco dei tre anni antecedenti, al versamento della caparra.
Di contro, proprio per le caratteristiche (dilazionati nel tempo) e le date
(antecedenti la stipula del preliminare) di tali pagamenti, esatta appare invece la ricostruzione ed interpretazione fornita dal giudice di prime cure, secondo la quale tali versamenti hanno costituito anticipazioni del prezzo di acquisto dell'immobile effettuate dalla società promissaria acquirente al promissario venditore , e non possono pertanto in alcun modo essere CP_1
ricondotte all'istituto della caparra (che tra l'altro si ripete viene prevista nel preliminare in data successiva ai versamenti medesimi). Naturalmente, quindi, anche i titoli cambiari emessi dal in favore di a garanzia CP_1 Parte_1
della restituzione di dette somme, per la ipotesi in cui il contratto definitivo non fosse stipulato per il mancato avveramento della condizione sospensiva
(assegnazione in proprietà dell'immobile al a seguito di scioglimento di CP_1
comunione ereditaria), vanno posti in relazione a tale modalità di pagamento anticipato del prezzo della compravendita. Tali titoli sono stati posti dalla
[...]
a fondamento della procedura monitoria all'esito della quale, con Parte_1
l'ottenimento del decreto ingiuntivo non opposto, il suo diritto alla restituzione del prezzo anticipatamente versato è stato riconosciuto e soddisfatto.
Non risultando pertanto effettuato alcun pagamento a titolo di caparra da parte della in favore del , di conseguenza non si configura Parte_1 CP_1
neppure in astratto, ed a prescindere dall'accertamento dell'inadempimento colpevole dell'uno o dell'altro contraente, il diritto di detta società alla restituzione del doppio della pretesa caparra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cc.
pagina 6 di 8 D'altra parte, la riconducibilità del versamento di € 120.000,00 ad una caparra confirmatoria è resa oltremodo inverisimile, a prescindere dal “nomen” formalmente adoperato nel preliminare di per sè di certo non vincolante per l'interprete, anche dalla ulteriore circostanza che l'ammontare attribuito a detta pretesa caparra nel preliminare coincide stranamente con l'importo del prezzo finale di vendita, anch'esso indicato in detto contratto preliminare in €
120.000,00. La caparra confirmatoria invece, proprio per la sua funzione di garanzia e di penale, è generalmente stabilita in un importo di gran lunga inferiore al prezzo di vendita, a maggior ragione nel caso, come quello di specie, in cui non è previsto il trasferimento del possesso del bene all'atto del preliminare.
Alla stregua di quanto innanzi esposto, risultano evidentemente assorbiti gli altri motivi di appello innanzi enunciati, ed in particolare la sollevata questione dell'onere probatorio in relazione alla prova o meno dell'avveramento della condizione sospensiva e quella collegata della responsabilità o meno del CP_1
per la mancata esecuzione del contratto preliminare.
Avendo difatti la proposto in giudizio esclusivamente domanda Parte_1
di pagamento del doppio della caparra per intervenuto recesso ex art. 1385 comma 2 cc, ed essendo stata rigettata tale domanda per le ragioni innanzi esposte (mancata prova del versamento di caparra e non configurabilità della stessa nel caso di specie), tali questioni appaiono irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione.
Al rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellante e Parte_1
si liquidano come da dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellato CP_1
ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del
[...]
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000 ad €
260.000), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con pagina 7 di 8 esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
“de quo” emessa dal Tribunale di Napoli il 19.04.2021 ex artt. 702 bis e ss cpc, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata ordinanza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Vincenzo Cimmino dichiaratosi anticipatario.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2371/2021 promossa da
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL SS
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Cimmino
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 8 I.1 Con ricorso monitorio presentato al Tribunale di Napoli, la Parte_1
chiedeva l'emissione nei confronti di , di decreto ingiuntivo di CP_1
pagamento di € 112.850,00 comprensivi di interessi legali, oltre spese ed onorari.
La società ricorrente assumeva di aver versato la somma di €. 120.000,00, in qualità di promissaria acquirente, al , promittente alienante, a titolo di CP_1
caparra confirmatoria relativa alla promessa vendita di un immobile sito in
Giugliano in Campania alla via Leopardi n. 6, piano rialzato, in NCEU al foglio
64, p.lla 605, sub. 3, ctg. A/2, cl. 3, vani 7, di cui il era comproprietario CP_1
con la sorella per successione ereditaria.
La predetta vendita era stata subordinata alla condizione sospensiva dell'assegnazione al promissario venditore ( ) del detto immobile in sede CP_1
di scioglimento della comunione ereditaria. La accettava tale Parte_1
condizione impegnandosi, a suo dire, a pagare il prezzo in maniera dilazionata attraverso il versamento mensile e/o quindicinale di piccoli importi. Dal 2013 al
2016, avrebbe dunque ricevuto in pagamento per tale causale CP_1
diverse somme di denaro, in relazione alle quali sottoscriveva 23 cambiali in favore della società , per l'importo complessivo di €. 111.900,00, Parte_1
a titolo di garanzia della restituzione delle somme ricevute qualora non fosse stato stipulato il rogito definitivo di vendita dell'immobile.
Sempre secondo la prospettazione della , dopo il rilascio Parte_1
dell'ultima cambiale, il avrebbe comunicato alla società la volontà di CP_1
sottoscrivere il contratto preliminare di vendita stante l'imminenza dell'acquisto della quota di comproprietà dalla sorella, sul medesimo immobile.
A seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, datato 30.05.2016, nel quale veniva stabilito in €. 120.000,00 il prezzo della “promessa vendita”, nel pari importo di € 120.000,00 anche la caparra confirmatoria, e le parti si impegnavano a stipulare il rogito notarile entro il 30.05.2017, termine pagina 2 di 8 successivamente prorogato per volontà del . Tuttavia, a detta della CP_1
ricorrente, il contratto definitivo non veniva mai concluso tra le parti a causa dell'inadempimento del che non rispettava il termine e non si presentava CP_1
all'appuntamento presso il notaio preso per stipulare il rogito. Pertanto, la
[...]
comunicava a controparte la sua volontà di recedere dal contratto Parte_1
preliminare chiedendo di conseguenza al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria versata. Rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento, la sarebbe dunque ricorsa al Tribunale di Napoli, chiedendo e Parte_1
ottenendo, in data 20.12.2017, la emissione del detto Decreto Ingiuntivo n.
10658/2017 nei confronti del , per l'importo di €. 112.850,00 a titolo di CP_1
restituzione di quanto versatogli come anticipazioni sul prezzo.
I.2 Successivamente, la promuoveva separato giudizio con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., attraverso il quale, fornendo come premessa la medesima ricostruzione fattuale di cui sopra, chiedeva questa volta al Tribunale di Napoli la condanna del promittente venditore inadempiente al CP_1
pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita, ai sensi dell'art. 1385, comma 2 c.c.
Pertanto, dovendosi decurtare dal doppio della caparra confirmatoria (pari alla somma di €. 240.00,00) l'importo di €. 111.900,00 già ottenuto con il predetto decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il resistente al pagamento della residua somma complessiva di €.
128.100,00 oltre interessi e spese di giudizio.
Si costituiva deducendo la natura di “acconto sul prezzo” e non CP_1
già di caparra delle somme versate anticipatamente dalla ricorrente e la inefficacia del preliminare avente ad oggetto un bene non di proprietà esclusiva del venditore ed a lui mai assegnato in sede di scioglimento della comunione ereditaria con la sorella. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
pagina 3 di 8 I.3 Con ordinanza RG n. 21858/2019, pubblicata il 19.04.2021, il Tribunale di
Napoli rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Il giudice di primo grado evidenziava che, nonostante il nomen iuris di caparra confirmatoria indicato nel contratto preliminare, le somme versate nel tempo dalla promissaria acquirente dovessero essere considerate Parte_1
come anticipo sul prezzo della compravendita. Fondava tale conclusione su due salienti circostanze: 1) che detto importo non fosse stato pagato al momento della stipula del preliminare, ma in modo dilazionato attraverso diverse rate versate nei 3 anni antecedenti il contratto preliminare, garantite dalle cambiali rilasciate dal;
2) che la somma corrisposta pari ad €. 120.000,00 CP_1
corrispondesse, oltre che all'importo della caparra, con l'intero importo del prezzo della compravendita.
Ancora, il Tribunale di Napoli precisava che il titolo di “caparra” della somma stabilita in contratto deve ricavarsi dall'effettiva intenzione delle parti e dallo scopo cui era preordinata, non essendo sufficiente il mero dato formale della denominazione attribuita in contratto (come caparra) a detto versamento.
II.1 Avverso la predetta ordinanza di rigetto del Tribunale di Napoli, la
[...]
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1
notificato alla controparte.
Con un primo motivo di censura, l'appellante deduce l'errore di valutazione del giudice e la natura di caparra confirmatoria della somma versata al , CP_1
inquadrando la fattispecie de quo nell'ambito dell'art. 1385 c.c., e sottolineando che non potevano di certo costituire ragioni ostative a tale qualificazione la circostanza della consegna anticipata del danaro rispetto al momento della conclusione del contratto preliminare e il fatto che l'importo della caparra indicato nel preliminare coincidesse con quello del prezzo di vendita ivi previsto.
pagina 4 di 8 Con un secondo motivo di gravame, la eccepisce la omessa Parte_1
valutazione del giudice in merito alla responsabilità del derivante dalla CP_1
colpevole mancata sottoscrizione del contratto definitivo nonostante la proroga concessagli, con conseguente obbligo di pagamento del doppio della caparra ex art. 1385 cc.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure rispetto alla valutazione dell'avveramento o meno della condizione sospensiva. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato operando un'inversione dell'onere della prova, chiedendo erroneamente al promissario acquirente di provare l'avveramento della condizione sospensiva. Eccepisce infatti che la prova del mancato avveramento della condizione sospensiva doveva essere fornita dal , circostanza mai CP_1
avvenuta, ed inoltre che, se non si fosse avverata la condizione, per essere esente da responsabilità, il avrebbe dovuto comunque dichiarare che la CP_1
stessa non si fosse avverata per una causa a lui non imputabile.
Pertanto, l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ovvero del residuo rimasto impagato di €. 128.100,00 oltre alla condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva il quale, per le ragioni specificamente indicate in CP_1
comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, deduceva la correttezza delle valutazioni ed accertamenti compiuti dal primo giudice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata ordinanza di primo grado
§§§§§
L'appello è palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Per sua natura la caparra confirmatoria, contrattualmente stabilita nel contratto preliminare per garantire la conclusione di quello definitivo, va pagata al pagina 5 di 8 momento della stipula del preliminare stesso, venendo altrimenti meno la sua funzione e giustificazione causale.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice è dunque del tutto inverisimile ed illogico, nonché scorretto sul piano giuridico, ricondurre pagamenti precedenti al preliminare, tra l'altro dilazionati in varie rate versate nell'arco dei tre anni antecedenti, al versamento della caparra.
Di contro, proprio per le caratteristiche (dilazionati nel tempo) e le date
(antecedenti la stipula del preliminare) di tali pagamenti, esatta appare invece la ricostruzione ed interpretazione fornita dal giudice di prime cure, secondo la quale tali versamenti hanno costituito anticipazioni del prezzo di acquisto dell'immobile effettuate dalla società promissaria acquirente al promissario venditore , e non possono pertanto in alcun modo essere CP_1
ricondotte all'istituto della caparra (che tra l'altro si ripete viene prevista nel preliminare in data successiva ai versamenti medesimi). Naturalmente, quindi, anche i titoli cambiari emessi dal in favore di a garanzia CP_1 Parte_1
della restituzione di dette somme, per la ipotesi in cui il contratto definitivo non fosse stipulato per il mancato avveramento della condizione sospensiva
(assegnazione in proprietà dell'immobile al a seguito di scioglimento di CP_1
comunione ereditaria), vanno posti in relazione a tale modalità di pagamento anticipato del prezzo della compravendita. Tali titoli sono stati posti dalla
[...]
a fondamento della procedura monitoria all'esito della quale, con Parte_1
l'ottenimento del decreto ingiuntivo non opposto, il suo diritto alla restituzione del prezzo anticipatamente versato è stato riconosciuto e soddisfatto.
Non risultando pertanto effettuato alcun pagamento a titolo di caparra da parte della in favore del , di conseguenza non si configura Parte_1 CP_1
neppure in astratto, ed a prescindere dall'accertamento dell'inadempimento colpevole dell'uno o dell'altro contraente, il diritto di detta società alla restituzione del doppio della pretesa caparra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cc.
pagina 6 di 8 D'altra parte, la riconducibilità del versamento di € 120.000,00 ad una caparra confirmatoria è resa oltremodo inverisimile, a prescindere dal “nomen” formalmente adoperato nel preliminare di per sè di certo non vincolante per l'interprete, anche dalla ulteriore circostanza che l'ammontare attribuito a detta pretesa caparra nel preliminare coincide stranamente con l'importo del prezzo finale di vendita, anch'esso indicato in detto contratto preliminare in €
120.000,00. La caparra confirmatoria invece, proprio per la sua funzione di garanzia e di penale, è generalmente stabilita in un importo di gran lunga inferiore al prezzo di vendita, a maggior ragione nel caso, come quello di specie, in cui non è previsto il trasferimento del possesso del bene all'atto del preliminare.
Alla stregua di quanto innanzi esposto, risultano evidentemente assorbiti gli altri motivi di appello innanzi enunciati, ed in particolare la sollevata questione dell'onere probatorio in relazione alla prova o meno dell'avveramento della condizione sospensiva e quella collegata della responsabilità o meno del CP_1
per la mancata esecuzione del contratto preliminare.
Avendo difatti la proposto in giudizio esclusivamente domanda Parte_1
di pagamento del doppio della caparra per intervenuto recesso ex art. 1385 comma 2 cc, ed essendo stata rigettata tale domanda per le ragioni innanzi esposte (mancata prova del versamento di caparra e non configurabilità della stessa nel caso di specie), tali questioni appaiono irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione.
Al rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellante e Parte_1
si liquidano come da dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellato CP_1
ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del
[...]
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000 ad €
260.000), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con pagina 7 di 8 esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
“de quo” emessa dal Tribunale di Napoli il 19.04.2021 ex artt. 702 bis e ss cpc, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata ordinanza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Vincenzo Cimmino dichiaratosi anticipatario.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8