Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1894 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1993, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Caradonna Sabina, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.06.1987, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Caradonna Sabina,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 21.10.2024.
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Preliminarmente va dato atto che i coniugi — dopo essersi separati con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Termini Imerese, giusta provvedimento depositato in data 27.02.2023
— con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Piana degli Albanesi in data 18.10.2023 (iscritta nei registri di matrimonio del
Comune di Piana degli Albanesi anno 2023 al n. 38, parte II, serie C) hanno comunicato di essersi riconciliati in data 6.10.2023.
Ciò premesso, i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. —
personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2024 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno proposto domanda congiunta di separazione e di divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse, richiamandosi ai contenuti del ricorso, hanno precisato le condizioni della separazione.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e,
Pag. 2 di 4 ravvisato che le clausole relative al figlio (nato a [...] il Persona_1
17.05.2017) non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Dato che le parti hanno chiesto a norma dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche la pronuncia di divorzio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi —
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (o, in caso di udienza cartolare, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte) provveda ad effettuare un nuovo tentativo di conciliazione o ad acquisire, nel caso di sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, la dichiarazione dei coniugi di non voler riconciliarsi. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riguardo alla domanda di divorzio.
Tutto ciò chiarito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungono un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di
Pag. 3 di 4 merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così
provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Piana degli Albanesi (PA), in
[...]
data 9.08.2020, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
2, parte I, dell'anno 2020 — alle condizioni indicate in ricorso;
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Riccardo Pappalardo,
come da separata ordinanza;
RISERVA alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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