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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa. Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1426/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato domiciliatario ALBERTO CAPPELLARI, con studio in
Viale Fiume n. 6, Este
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNA LA BELLA, con studio in Via
Altinate n. 47, Padova
(C.F. E P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato domiciliatario P.IVA_2
LORENZO LOCATELLI, con studio in Galleria Alcide De Gasperi n. 4,
Padova
(C.F. Controparte_3
e P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_3 domiciliatari MANUELA TRIVELLIN e VIRGINIA GABELLI, con studio in via E. degli Scrovegni n. 14, Padova
PARTI APPELLATE OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova 24 luglio 2024, n. 6063/24
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: voglia la
Corte, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, e in riforma della appellata sentenza, accertare che il dott. , in CP_1 occasione della visita del 15-11-2021 presso l'Ospedale di Montagnana
(PD), ha commesso un illecito civile rilevante ex art. 2043 c.c. in quanto la frase “Con la ferraglia che ha lei nella schiena dove vuole che facciamo le infiltrazioni?” ha violato la dignità umana della paziente nonché appellante . Per l'effetto, nei rapporti tra Parte_1
l'attrice e il convenuto disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In ogni caso, in accoglimento del primo motivo di impugnazione disporre che le spese processuali delle chiamate in causa e siano Controparte_3 Controparte_2 poste a carico del dott. e/o compensate nei rapporti con CP_1
l'attrice appellante, non essendo stata la domanda della medesima proposta a dare causa alla loro chiamata in giudizio. Dichiararsi tenuti e condannarsi e la società a restituire CP_1 Controparte_4 all'appellante la somma di euro 4.956,63 ciascuno corrisposta a titolo di rifusione delle spese legali liquidate nella sentenza appellata. Spese del grado di giudizio rifuse
CONLCUSIONI DI il procuratore dell'appellato CP_1 dott. , rappresenta di non accettare il contraddittorio di CP_1 domande nuove eventualmente espresse dalle parti in causa e non formulate nelle conclusioni. Insiste nella richiesta di inammissibilità dell'appello per i motivi tutti, come anche per le ragioni espresse, in atto di costituzione, e per tali ragioni precisa le seguenti conclusioni: In
pag. 2/17 via Principale: Confermarsi in toto l'ordinanza impugnata relativa al procedimento R.G.1237/23 del Tribunale di Padova emessa il
24/07/2024. Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova, pronunciata il 24/07/2024 nel procedimento
R.G.1237/23, in quanto, l'appellante ha proposto una domanda nuova rispetto alle conclusioni precisate in primo grado;
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in quanto le conclusioni riportate in atto di citazione d'appello, discordano, rispetto ai motivi d'appello indicati nello stesso atto. Spese e competenze del presente grado, di tutte le parti, interamente rifuse, con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc In via subordinata: Respingersi l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Padova del 24/07/2024 relativa al procedimento R.G.1237/23 in quanto infondato in fatto e in diritto, in violazione dell'art. 91 cpc.
Conseguentemente, confermarsi integralmente quanto disposto dal
Giudice prime cure con l'ordinanza del Tribunale di Padova del
24/07/2024 R.G.1237/23 e oggetto del presente giudizio di impugnazione. Spese e competenze del presente grado di giudizio, di tutte le parti, interamente rifuse, con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
CONCLUSIONI DI IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa;
e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata l'Ordinanza del Tribunale di Padova n. 6063/2024 depositata il 24 luglio
2024, nella causa iscritta al n. 1237/2023; IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello promosso dalla signora in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto alla luce delle ragioni espresse in narrativa e confermarsi l'impugnata l'Ordinanza del Tribunale di Padova n.
pag. 3/17 6063/2024 depositata il 24 luglio 2024, nella causa iscritta al n.
1237/2023; NEL MERITO, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346
C.P.C. SUBORDINATA ALL'EVENTUALE PROPOSIZIONE DI APPELLO
INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi d'appello formulati signora e di riforma della Parte_1
l'Ordinanza del Tribunale di Padova n. 6063/2024 depositata il 24 luglio
2024, nella causa iscritta al n. 1237/2023 e di reiterazione della domanda di garanzia nei confronti della Compagnia, si chiede l'accoglimento delle eccezioni e difese riproposte in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e dunque: respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
accertarsi l'inoperatività della polizza Controparte_2
o comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in
[...] relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata Controparte_2 mandando quest' ultima assolta da ogni avversa pretesa in
[...] relazione ai contratti invocati;
respingersi, sempre in particolare e ferma la domanda generale, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del TO , perché infondata per Parte_1 CP_1 le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandarsi
[...] assolta da ogni avversa pretesa;
nella denegata Controparte_2 ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di profili di responsabilità, anche solo concorsuale, del TO e nell'ipotesi in cui venga, pure, CP_1 riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo con la terza chiamata mantenersi la relativa Controparte_2 obbligazione in termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile e dunque accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del TO secondo criteri CP_1 tecnici di prova rigorosi e, comunque, ampiamente riducendosi le pag. 4/17 avverse pretese;
in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel rispetto dei precisi limiti contrattuali previsti in ordine al massimale generico di polizza pari ad € 1.500.000,00 per la polizza contratta con la terza chiamata alle Controparte_2 franchigie ed agli scoperti previsti;
- respingersi, comunque, ogni domanda ulteriore proposta dall'assicurato nei confronti della terza chiamata mandando quest'ultima Controparte_2 integralmente assolta da ogni ulteriore avversa pretesa;
IN OGNI CASO spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse.
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA DELLA
REGIONE : nel merito: confermare in toto l'ordinanza n. CP_3
6063/2024 del 24.07.2024, emessa a definizione del procedimento n.
1237/2023 R.G. del Tribunale di Padova, con ogni conseguenza in punto di spese;
In via eventuale e subordinata, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare il difetto di legittimazione passiva dell' , con ogni conseguenza in punto di spese;
In Controparte_3 via eventuale e ulteriormente subordinata, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva e alla riqualificazione dell'illecito nell'ambito della responsabilità sanitaria: dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento delle procedure conciliative di cui all'art. 8 della L. n.
24/2017, con ogni conseguenza in punto di spese;
In via eventuale ed in estremo subordine, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'istanza di manleva formulata dal dott. , con CP_1
pag. 5/17 ogni conseguenza in punto di spese. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza del Tribunale di Padova 24.7.2024, n. 6063 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente nei confronti del medico e condannato Parte_1 CP_1 la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente e delle terze chiamate, e Controparte_3 [...]
Controparte_2
1.1 è specializzato in anestesia e rianimazione e CP_1 lavora alle dipendenze dell' . Si occupa di Controparte_3 terapia antalgica e cure palliative. Nel corso di una visita medica del
15.11.2021 presso l'ospedale di Montagnana il medico aveva proferito le seguenti frasi: “non posso far nulla per lei vista la Sua situazione … con la ferraglia che ha Lei nella schiena dove vuole che facciamo le infiltrazioni?”. La paziente aveva lamentato che il fatto illecito costituito dalle parole pronunciate integrasse un'ingiuria e una violenza privata e che lo specialista avesse espresso intenzionalmente un giudizio medico radicalmente negativo e peraltro errato.
1.2 Il Tribunale si è interrogato sul fatto se le dichiarazioni del medico integrino l'illecito civile di cui all'art. 1 comma 1, lett a) d.lgs. n. 7 del
2016 e il delitto di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p.. Deve muoversi dal presupposto che le frasi furono pronunciate nel corso di una visita medica in ospedale, dopo un percorso chirurgico e terapeutico che aveva indotto la paziente a tentare ogni soluzione possibile per pag. 6/17 allievare i dolori. La presenza di elementi in ferro nel corpo della emergeva chiaramente dalla cartella clinica. La presenza di viti Parte_1
e ferri avrebbe reso non agevole, se non addirittura pericolosa, la pratica d'infiltrazioni tra le vertebre. Il medico dapprima dichiarò alla paziente di non poter fare nulla per la sua situazione e, a fronte delle insistenze, parlò di “ferraglia”: “pur potendo tale espressione configurare una terminologia ineducata e indice anche di una certa insofferenza rispetto alla paziente cui fu rivolta, non si può ragionevolmente ritenere che abbia rappresentato la manifestazione di un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali della paziente, essendo funzionale a descrivere l'oggettiva situazione di salute in cui versava la . … non bisogna, infatti, dimenticare che la Parte_1 sussistenza dell'offesa non può essere veicolata alle intenzioni eventualmente inespresse del supposto offensore ed alle sensazioni che può avere provocato nel supposto offeso, giacché, in caso contrario, si finirebbe con il riconoscere valenza lesiva dell'onore anche a frasi od espressioni che in realtà non hanno alcuna portata offensiva nella vita di tutti i giorni”. Non è ravvisabile il delitto di violenza privata giacché la decisione di non proseguire con la visita e di non dar corso alla prestazione, peraltro sulla base di argomentazioni che, seppur sbrigativamente, erano state enunciate, non integra un atto di violenza psicologica e materiale. Anche il danno non patrimoniale non è in re ipsa, dovendo essere provato ed essere casualmente connesso alla condotta contestata, mentre le allegazioni non contenevano una esaustiva enunciazione dei danni e della loro derivazione eziologica dalla condotta contestata.
2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza, a) accertata la sussistenza di un illecito aquiliano, siano pag. 7/17 compensate le spese di lite fra ricorrente e resistente;
b) in ogni caso, le spese delle terze chiamate siano poste a carico del resistente e/o compensate nei rapporti con la ricorrente. Lamenta:
2.1 che l'ordinanza non applica correttamente il principio della soccombenza e non motiva la ragione per cui siano state poste a carico della ricorrente anche le spese delle terze chiamate. Per la regolamentazione delle spese avrebbe dovuto essere valutata la fondatezza delle ragioni della chiamata in causa. La chiamata era imputabile a un'iniziativa arbitraria del chiamante. I fatti dolosi sono sempre estranei alla copertura assicurativa. La condotta addebitata (la frase ingiuriosa) non era stata posta direttamente in correlazione con l'esercizio dell'attività professionale. Alla prima udienza la ricorrente aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Le spese processuali sostenute dal chiamato Controparte_2 possono essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di
"manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c.;
2.2 che l'appellante, pur non avendo interesse a conseguire un risarcimento, chiede che sia accertato che il comportamento del medico integra una lesione della dignità umana. Non ne può derivare una condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali ma semmai una compensazione. L'appellante soffre di una patologia degenerativa a carico del rachide. La frase, odiosa e sprezzante, era pag. 8/17 stata pronunciata in un ospedale, che dovrebbe essere un ambiente protettivo e non giudicante. “ ” non è un termine tecnico e non Per_1 medico. Non è utile alla comunicazione né giustificato dal contesto: è solo un termine offensivo. La paziente non aveva chiesto che le fossero praticate delle infiltrazioni. Se soffre e si rivolge ad un medico per essere aiutato, un paziente nutre la speranza di ricevere un aiuto, di essere curato e possibilmente di guarire. Il giudice di primo grado imputa alla ricorrente di non aver allegato, prima, e di non aver provato, poi, i danni asseritamente patiti causalmente collegati alla condotta contestata. In verità, dal ricorso si ricava l'intenzione della ricorrente di chiedere il risarcimento del danno morale conseguente alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
3. ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. CP_1
Oltre a richiamare le argomentazioni del primo giudice ha replicato che l'impugnativa riguarda solo la condanna alle spese:
- il Tribunale non poteva, né aveva alcun onere (riferito alle domande dell'odierna appellante), di motivare alcunché sulla presenza dei chiamati, non essendo stata svolta alcuna domanda sul punto dalla ricorrente;
- l' ha una responsabilità anche indiretta per fatto Parte_2 altrui, di natura oggettiva in base alla quale risponde per i fatti dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 c.c.. La chiamata della compagnia era necessaria per mettere al riparo “le posizioni di tutti”;
- nei motivi di appello non si chiede la riforma del provvedimento di primo grado in relazione al petitum. L'impugnativa sul fatto avrebbe dovuto far parte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., di un motivo specifico di appello. In assenza, il provvedimento di primo grado deve essere necessariamente confermato;
pag. 9/17 - la preoccupazione dello stato di salute della paziente (“non posso fare nulla per lei” e “dove vuole che facciamo le infiltrazioni”?) esclude qualsiasi qualificazione offensiva, sia sul piano dell'onore che su quello del decoro della persona. Il dott. aveva anche invitato la paziente CP_1
a chiedere il rimborso per la prestazione d'infiltrazione non eseguita, dato che il ticket era già stato pagato.
4. L' ha dedotto che il medico aveva Controparte_3 rilevato che la paziente era stata operata di artrodesi strumentata
(ossia con l'impianto di mezzi di sintesi) posteriore L3-L4-L5 ed evidenziato che non era possibile procedere a un ciclo d'infiltrazioni in ragione della presenza di artefatti metallici in prossimità del distretto interessato. Per comprendere se in tema di soccombenza il principio di causazione sia stato correttamente applicato occorre considerare come la domanda fosse stata formulata. La ricorrente aveva anche dedotto:
“il dott. ha indotto la paziente , qui ricorrente, a CP_1 Parte_1 pensare e a ritenere che non vi era alcuna possibilità di migliorare la propria condizione fisica, di lenire il dolore neuropatico debilitante di cui soffriva da tre anni e che non si potessero nutrire speranze
(chiaramente escluse dalle frasi pronunciate) di approntare qualsivoglia cura per il futuro. La riprova che il professionista ha inteso intenzionalmente esprimere un giudizio medico così radicalmente negativo (peraltro errato) idoneo a provocare una lesione grave è costituito (anche) dal fatto che il medico, qui resistente, ha – con i fatti
– rifiutato categoricamente di proporre una cura (…)”. Le norme di cui la ricorrente lamenta la violazione attengono alla prestazione medica, ingenerando il dubbio che la domanda risarcitoria potesse essere riqualificata dal giudice e ricondotta all'area della responsabilità sanitaria.
pag. 10/17 5. ha dedotto che le spese di lite sono Controparte_2 regolamentate dal principio di causalità. Assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria. Spetta alla Corte d'appello stabilire se la decisione del
Tribunale di porre le spese di lite della compagnia a carico della ricorrente fosse corretta, fermo restando che qualora ritenesse comunque arbitraria la chiamata in causa le spese sostenute devono esser poste a carico del medico.
6. Il primo motivo di appello sulle spese processuali dei terzi chiamati non è fondato. Si tratta di verificare se sia stato correttamente applicato il principio di causalità sotteso a quello di soccombenza dell'art. 91 c.p.c..
6.1 Per un consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato
(Cass., sez. 3, ord. n. 6144 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 10364 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 18710 del 2021, Cass., sez. 3, ord. n.
31889 del 2019, Cass., sez. 1, sent. n. 7431 del 2012, Cass., sez. 3, sent. n. 12301 del 2005 e Cass., sez. 3, sent. n. 6514 del 2004). La
pag. 11/17 regola giurisprudenziale è ricollegata alla “normale” responsabilità dell'attore per aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. Sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, assume un ruolo preponderante nella produzione del secondo evento (causa causae est causa causati). Il nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo è interrotto soltanto a fronte di una chiamata che non abbia, ictu oculi, nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 6514 del 2004). Il resistente chiamante deve accollarsi le spese dei chiamati, anche se è risultato vittorioso rispetto alla ricorrente, solo se ha abusato del diritto di estendere il contraddittorio. La valutazione sulla domanda di garanzia viene limitata ai casi di arbitrarietà e manifesta infondatezza perché, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, la subordinata domanda di garanzia del convenuto contro il terzo resta assorbita.
6.2 Nel ricorso introduttivo la ricorrente, dopo aver riferito il contenuto del colloquio con il medico, aveva sostenuto:
- che la condotta del medico integra la fattispecie dell'art. 610 c.p.
e che il giudice era chiamato a valutare fatti costituenti illeciti civili
“anche, ma non solo” ai sensi degli artt. 3 s. d.lgs. n. 7 del 2016, “oltre che illeciti penali” (v. ricorso, pag. 7 e 8);
pag. 12/17 - che la sua intenzione era promuovere un'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale e non un giudizio di responsabilità medica disciplinato dalla l. n. 24 del 2017 (v. ricorso, pag. 7 e 8);
- che la riprova che il professionista avesse intenzionalmente espresso un giudizio medico radicalmente negativo e peraltro errato, idoneo provocare una lesione grave, è costituita anche dalla circostanza che il medico aveva nei fatti rifiutato di proporre una cura, nonostante vantasse un'altissima specializzazione nella patologia di cui la paziente soffre (v. ricorso, pag. 13);
- che il medico aveva compiuto un atto di violenza quando si era rifiutato, imponendosi, di rendere la prestazione sanitaria. Il reato di violenza privata è integrato perché, a fronte dell'atto di violenza psicologica e materiale, la paziente era stata costretta a tollerare un comportamento sfociato nel diniego di cure (v. ricorso, pag. 16).
A fronte delle allegazioni, nella memoria di costituzione il dott. CP_1 si era chiesto se l'accusa di violenza privata, per il rifiuto di rendere la prestazione sanitaria, rientrasse nel campo della responsabilità medica
(v. memoria di costituzione, pag. 7).
6.3 La chiamata dell'azienda datrice di lavoro e della compagnia di assicurazione non possono considerarsi arbitrarie. Nell'ambito di una valutazione ex ante, tenendo conto di tutte le allegazioni della ricorrente, al momento di decidere la strategia difensiva, il medico doveva prendere in considerazione anche l'eventualità che il giudice potesse ritenere integrato un fatto illecito colposo, consistente nell'aver negato erroneamente la possibilità di prescrivere una cura. L'Azienda datrice di lavoro avrebbe risposto solidalmente con il medico e la compagnia di assicurazione, qualora fosse stato escluso il dolo, non avrebbe potuto eccepire l'inoperatività della polizza. È vero che nel pag. 13/17 ricorso aveva escluso l'applicabilità della legge Parte_1 Pt_3
e fatto riferimento a una condotta illecita connotata da dolo
[...] intenzionale (v. ricorso, pag. 7 e 13). Aveva però anche insistito sull'erroneo rifiuto della prestazione medica (v. ricorso, pag. 13, 15 e
16). Per ravvisare una responsabilità aquiliana è sufficiente una condotta colposa e l'esperienza insegna che, a prescindere dalle allegazioni del danneggiato, è molto più probabile che un professionista medico venga ritenuto responsabile nei confronti di un paziente per una condotta colposa piuttosto che dolosa. L'eventuale errore di diagnosi avrebbe potuto ricondurre l'omissione della prestazione a una condotta meramente colposa.
6.4 Escluso che la chiamata possa qualificarsi come arbitraria o manifestamente infondata e che quindi le spese dovessero rimanere accollate al chiamante, non vengono prospettati gravi ed eccezionali motivi che possano giustificare ex art. 92 c.p.c. una compensazione delle spese di lite rispetto all' e la compagnia di Parte_4 assicurazione.
7. Il secondo motivo di appello sulle spese processuali nei rapporti fra ricorrente e resistente non è inammissibile ex art. 345
c.p.c., nei limiti in cui l'appellante chiede una diversa regolamentazione delle spese di lite, con loro compensazione.
7.1 Il motivo è inammissibile nella parte in cui, dopo che la parte ha chiesto nel giudizio di primo grado la condanna del medico al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., chiede in appello il mero accertamento dell'esistenza di un fatto illecito. Le conclusioni dell'appellante necessitano di essere interpretate. Se la domanda pag. 14/17 dell'appellante è qualificabile, come appare preferibile, come richiesta di accertare un fatto illecito ex art. 2043 c.c., senza accertare il danno, non è ammissibile perché il pregiudizio risarcibile costituisce elemento imprescindibile dalla responsabilità aquiliana, nel senso che la responsabilità ex art. 2043 c.c. può sussistere se e solo se sussiste anche un danno risarcibile. Se la domanda dovesse essere interpretata come richiesta di accertare in sede di gravame unicamente l'an della responsabilità, la domanda sarebbe ugualmente inammissibile perché la difesa di parte appellata si è chiaramente opposta a una limitazione della domanda in sede di gravame. Proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum non opera solo se, alla richiesta avanzata dall'attore, abbia prestato adesione il convenuto in modo certo ed univoco, come si verifica anche quando non abbia sollevato alcuna eccezione (Cass., sez.
1, ord. n. 20894 del 2017). Qualora l'attore formuli una domanda di condanna specifica, non può in un secondo momento limitarla all'an debeatur senza che il convenuto presti il proprio consenso (cfr. Cass., sez. L., ord. n. 28514 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 5997 del 2007).
7.2 Non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali nonostante l'innegabile soccombenza di . Per una frase, sicuramente inopportuna, Parte_1 soprattutto se pronunciata da un professionista nel contesto di una visita medica ospedaliera, è stata scelta la via giudiziaria e un medico è stato convenuto in giudizio per essere condannato al risarcimento del danno, prospettando a suo carico, oltre all'illecito civile d'ingiuria, anche il reato di violenza privata e in ogni caso di aver tenuto condotta
“inquietante” connotata da “spietata malvagità” (v. ricorso, pag. 9, 10,
13 e 15). Ogni lite giudiziaria ha un costo economico per tutte le parti pag. 15/17 coinvolte. Esclusa la fondatezza della pretesa della ricorrente, ricordato che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità
e non presenta connotazioni sanzionatorie (Cass., sez. 1, ord. n. 21823 del 2021 e Cass., sez. 3, sent. n. 19456 del 2008), non vi erano gravi ed eccezionali motivi per dispensare dal pagamento delle spese la parte che aveva provocato la necessità del processo. Una frase non adeguata al contesto in cui viene pronunciata non costituisce necessariamente un illecito civile e penale.
8. Non è ravvisabile una colpa grave, presupposto indispensabile per una condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento del motivo di gravame sulle spese processuali dei terzi chiamati. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di anche nel giudizio di appello. Considerando le tre fasi Parte_1 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 2.040,00 nel rispetto dei parametri (euro 570,00 + euro 470,00 + euro 1.000,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00) indicato dalla stessa appellante (v. atto di citazione di appello, pag. 15). Si applicano parametri inferiori ai medi perché l'impugnazione ha riguardato nella sostanza unicamente la questione della disciplina delle spese processuali.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 16/17 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e CP_3 Controparte_3 [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova 24 Controparte_2 luglio 2024, n. 6063/24, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
CP_1 Controparte_3
e delle spese del presente
[...] Controparte_2 grado del giudizio, liquidate per ciascuna delle tre parti appellate nella somma di euro 2.040,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa. Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1426/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato domiciliatario ALBERTO CAPPELLARI, con studio in
Viale Fiume n. 6, Este
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNA LA BELLA, con studio in Via
Altinate n. 47, Padova
(C.F. E P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato domiciliatario P.IVA_2
LORENZO LOCATELLI, con studio in Galleria Alcide De Gasperi n. 4,
Padova
(C.F. Controparte_3
e P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_3 domiciliatari MANUELA TRIVELLIN e VIRGINIA GABELLI, con studio in via E. degli Scrovegni n. 14, Padova
PARTI APPELLATE OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova 24 luglio 2024, n. 6063/24
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: voglia la
Corte, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, e in riforma della appellata sentenza, accertare che il dott. , in CP_1 occasione della visita del 15-11-2021 presso l'Ospedale di Montagnana
(PD), ha commesso un illecito civile rilevante ex art. 2043 c.c. in quanto la frase “Con la ferraglia che ha lei nella schiena dove vuole che facciamo le infiltrazioni?” ha violato la dignità umana della paziente nonché appellante . Per l'effetto, nei rapporti tra Parte_1
l'attrice e il convenuto disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In ogni caso, in accoglimento del primo motivo di impugnazione disporre che le spese processuali delle chiamate in causa e siano Controparte_3 Controparte_2 poste a carico del dott. e/o compensate nei rapporti con CP_1
l'attrice appellante, non essendo stata la domanda della medesima proposta a dare causa alla loro chiamata in giudizio. Dichiararsi tenuti e condannarsi e la società a restituire CP_1 Controparte_4 all'appellante la somma di euro 4.956,63 ciascuno corrisposta a titolo di rifusione delle spese legali liquidate nella sentenza appellata. Spese del grado di giudizio rifuse
CONLCUSIONI DI il procuratore dell'appellato CP_1 dott. , rappresenta di non accettare il contraddittorio di CP_1 domande nuove eventualmente espresse dalle parti in causa e non formulate nelle conclusioni. Insiste nella richiesta di inammissibilità dell'appello per i motivi tutti, come anche per le ragioni espresse, in atto di costituzione, e per tali ragioni precisa le seguenti conclusioni: In
pag. 2/17 via Principale: Confermarsi in toto l'ordinanza impugnata relativa al procedimento R.G.1237/23 del Tribunale di Padova emessa il
24/07/2024. Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova, pronunciata il 24/07/2024 nel procedimento
R.G.1237/23, in quanto, l'appellante ha proposto una domanda nuova rispetto alle conclusioni precisate in primo grado;
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in quanto le conclusioni riportate in atto di citazione d'appello, discordano, rispetto ai motivi d'appello indicati nello stesso atto. Spese e competenze del presente grado, di tutte le parti, interamente rifuse, con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc In via subordinata: Respingersi l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Padova del 24/07/2024 relativa al procedimento R.G.1237/23 in quanto infondato in fatto e in diritto, in violazione dell'art. 91 cpc.
Conseguentemente, confermarsi integralmente quanto disposto dal
Giudice prime cure con l'ordinanza del Tribunale di Padova del
24/07/2024 R.G.1237/23 e oggetto del presente giudizio di impugnazione. Spese e competenze del presente grado di giudizio, di tutte le parti, interamente rifuse, con condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
CONCLUSIONI DI IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa;
e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata l'Ordinanza del Tribunale di Padova n. 6063/2024 depositata il 24 luglio
2024, nella causa iscritta al n. 1237/2023; IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello promosso dalla signora in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto alla luce delle ragioni espresse in narrativa e confermarsi l'impugnata l'Ordinanza del Tribunale di Padova n.
pag. 3/17 6063/2024 depositata il 24 luglio 2024, nella causa iscritta al n.
1237/2023; NEL MERITO, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346
C.P.C. SUBORDINATA ALL'EVENTUALE PROPOSIZIONE DI APPELLO
INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi d'appello formulati signora e di riforma della Parte_1
l'Ordinanza del Tribunale di Padova n. 6063/2024 depositata il 24 luglio
2024, nella causa iscritta al n. 1237/2023 e di reiterazione della domanda di garanzia nei confronti della Compagnia, si chiede l'accoglimento delle eccezioni e difese riproposte in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e dunque: respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
accertarsi l'inoperatività della polizza Controparte_2
o comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in
[...] relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata Controparte_2 mandando quest' ultima assolta da ogni avversa pretesa in
[...] relazione ai contratti invocati;
respingersi, sempre in particolare e ferma la domanda generale, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del TO , perché infondata per Parte_1 CP_1 le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandarsi
[...] assolta da ogni avversa pretesa;
nella denegata Controparte_2 ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di profili di responsabilità, anche solo concorsuale, del TO e nell'ipotesi in cui venga, pure, CP_1 riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo con la terza chiamata mantenersi la relativa Controparte_2 obbligazione in termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile e dunque accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del TO secondo criteri CP_1 tecnici di prova rigorosi e, comunque, ampiamente riducendosi le pag. 4/17 avverse pretese;
in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel rispetto dei precisi limiti contrattuali previsti in ordine al massimale generico di polizza pari ad € 1.500.000,00 per la polizza contratta con la terza chiamata alle Controparte_2 franchigie ed agli scoperti previsti;
- respingersi, comunque, ogni domanda ulteriore proposta dall'assicurato nei confronti della terza chiamata mandando quest'ultima Controparte_2 integralmente assolta da ogni ulteriore avversa pretesa;
IN OGNI CASO spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse.
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA DELLA
REGIONE : nel merito: confermare in toto l'ordinanza n. CP_3
6063/2024 del 24.07.2024, emessa a definizione del procedimento n.
1237/2023 R.G. del Tribunale di Padova, con ogni conseguenza in punto di spese;
In via eventuale e subordinata, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare il difetto di legittimazione passiva dell' , con ogni conseguenza in punto di spese;
In Controparte_3 via eventuale e ulteriormente subordinata, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva e alla riqualificazione dell'illecito nell'ambito della responsabilità sanitaria: dichiarare l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento delle procedure conciliative di cui all'art. 8 della L. n.
24/2017, con ogni conseguenza in punto di spese;
In via eventuale ed in estremo subordine, con riferimento all'eventuale riproposizione della domanda riconvenzionale di manleva: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'istanza di manleva formulata dal dott. , con CP_1
pag. 5/17 ogni conseguenza in punto di spese. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza del Tribunale di Padova 24.7.2024, n. 6063 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente nei confronti del medico e condannato Parte_1 CP_1 la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente e delle terze chiamate, e Controparte_3 [...]
Controparte_2
1.1 è specializzato in anestesia e rianimazione e CP_1 lavora alle dipendenze dell' . Si occupa di Controparte_3 terapia antalgica e cure palliative. Nel corso di una visita medica del
15.11.2021 presso l'ospedale di Montagnana il medico aveva proferito le seguenti frasi: “non posso far nulla per lei vista la Sua situazione … con la ferraglia che ha Lei nella schiena dove vuole che facciamo le infiltrazioni?”. La paziente aveva lamentato che il fatto illecito costituito dalle parole pronunciate integrasse un'ingiuria e una violenza privata e che lo specialista avesse espresso intenzionalmente un giudizio medico radicalmente negativo e peraltro errato.
1.2 Il Tribunale si è interrogato sul fatto se le dichiarazioni del medico integrino l'illecito civile di cui all'art. 1 comma 1, lett a) d.lgs. n. 7 del
2016 e il delitto di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p.. Deve muoversi dal presupposto che le frasi furono pronunciate nel corso di una visita medica in ospedale, dopo un percorso chirurgico e terapeutico che aveva indotto la paziente a tentare ogni soluzione possibile per pag. 6/17 allievare i dolori. La presenza di elementi in ferro nel corpo della emergeva chiaramente dalla cartella clinica. La presenza di viti Parte_1
e ferri avrebbe reso non agevole, se non addirittura pericolosa, la pratica d'infiltrazioni tra le vertebre. Il medico dapprima dichiarò alla paziente di non poter fare nulla per la sua situazione e, a fronte delle insistenze, parlò di “ferraglia”: “pur potendo tale espressione configurare una terminologia ineducata e indice anche di una certa insofferenza rispetto alla paziente cui fu rivolta, non si può ragionevolmente ritenere che abbia rappresentato la manifestazione di un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali della paziente, essendo funzionale a descrivere l'oggettiva situazione di salute in cui versava la . … non bisogna, infatti, dimenticare che la Parte_1 sussistenza dell'offesa non può essere veicolata alle intenzioni eventualmente inespresse del supposto offensore ed alle sensazioni che può avere provocato nel supposto offeso, giacché, in caso contrario, si finirebbe con il riconoscere valenza lesiva dell'onore anche a frasi od espressioni che in realtà non hanno alcuna portata offensiva nella vita di tutti i giorni”. Non è ravvisabile il delitto di violenza privata giacché la decisione di non proseguire con la visita e di non dar corso alla prestazione, peraltro sulla base di argomentazioni che, seppur sbrigativamente, erano state enunciate, non integra un atto di violenza psicologica e materiale. Anche il danno non patrimoniale non è in re ipsa, dovendo essere provato ed essere casualmente connesso alla condotta contestata, mentre le allegazioni non contenevano una esaustiva enunciazione dei danni e della loro derivazione eziologica dalla condotta contestata.
2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza, a) accertata la sussistenza di un illecito aquiliano, siano pag. 7/17 compensate le spese di lite fra ricorrente e resistente;
b) in ogni caso, le spese delle terze chiamate siano poste a carico del resistente e/o compensate nei rapporti con la ricorrente. Lamenta:
2.1 che l'ordinanza non applica correttamente il principio della soccombenza e non motiva la ragione per cui siano state poste a carico della ricorrente anche le spese delle terze chiamate. Per la regolamentazione delle spese avrebbe dovuto essere valutata la fondatezza delle ragioni della chiamata in causa. La chiamata era imputabile a un'iniziativa arbitraria del chiamante. I fatti dolosi sono sempre estranei alla copertura assicurativa. La condotta addebitata (la frase ingiuriosa) non era stata posta direttamente in correlazione con l'esercizio dell'attività professionale. Alla prima udienza la ricorrente aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Le spese processuali sostenute dal chiamato Controparte_2 possono essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di
"manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c.;
2.2 che l'appellante, pur non avendo interesse a conseguire un risarcimento, chiede che sia accertato che il comportamento del medico integra una lesione della dignità umana. Non ne può derivare una condanna della persona offesa al pagamento delle spese processuali ma semmai una compensazione. L'appellante soffre di una patologia degenerativa a carico del rachide. La frase, odiosa e sprezzante, era pag. 8/17 stata pronunciata in un ospedale, che dovrebbe essere un ambiente protettivo e non giudicante. “ ” non è un termine tecnico e non Per_1 medico. Non è utile alla comunicazione né giustificato dal contesto: è solo un termine offensivo. La paziente non aveva chiesto che le fossero praticate delle infiltrazioni. Se soffre e si rivolge ad un medico per essere aiutato, un paziente nutre la speranza di ricevere un aiuto, di essere curato e possibilmente di guarire. Il giudice di primo grado imputa alla ricorrente di non aver allegato, prima, e di non aver provato, poi, i danni asseritamente patiti causalmente collegati alla condotta contestata. In verità, dal ricorso si ricava l'intenzione della ricorrente di chiedere il risarcimento del danno morale conseguente alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
3. ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. CP_1
Oltre a richiamare le argomentazioni del primo giudice ha replicato che l'impugnativa riguarda solo la condanna alle spese:
- il Tribunale non poteva, né aveva alcun onere (riferito alle domande dell'odierna appellante), di motivare alcunché sulla presenza dei chiamati, non essendo stata svolta alcuna domanda sul punto dalla ricorrente;
- l' ha una responsabilità anche indiretta per fatto Parte_2 altrui, di natura oggettiva in base alla quale risponde per i fatti dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 c.c.. La chiamata della compagnia era necessaria per mettere al riparo “le posizioni di tutti”;
- nei motivi di appello non si chiede la riforma del provvedimento di primo grado in relazione al petitum. L'impugnativa sul fatto avrebbe dovuto far parte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., di un motivo specifico di appello. In assenza, il provvedimento di primo grado deve essere necessariamente confermato;
pag. 9/17 - la preoccupazione dello stato di salute della paziente (“non posso fare nulla per lei” e “dove vuole che facciamo le infiltrazioni”?) esclude qualsiasi qualificazione offensiva, sia sul piano dell'onore che su quello del decoro della persona. Il dott. aveva anche invitato la paziente CP_1
a chiedere il rimborso per la prestazione d'infiltrazione non eseguita, dato che il ticket era già stato pagato.
4. L' ha dedotto che il medico aveva Controparte_3 rilevato che la paziente era stata operata di artrodesi strumentata
(ossia con l'impianto di mezzi di sintesi) posteriore L3-L4-L5 ed evidenziato che non era possibile procedere a un ciclo d'infiltrazioni in ragione della presenza di artefatti metallici in prossimità del distretto interessato. Per comprendere se in tema di soccombenza il principio di causazione sia stato correttamente applicato occorre considerare come la domanda fosse stata formulata. La ricorrente aveva anche dedotto:
“il dott. ha indotto la paziente , qui ricorrente, a CP_1 Parte_1 pensare e a ritenere che non vi era alcuna possibilità di migliorare la propria condizione fisica, di lenire il dolore neuropatico debilitante di cui soffriva da tre anni e che non si potessero nutrire speranze
(chiaramente escluse dalle frasi pronunciate) di approntare qualsivoglia cura per il futuro. La riprova che il professionista ha inteso intenzionalmente esprimere un giudizio medico così radicalmente negativo (peraltro errato) idoneo a provocare una lesione grave è costituito (anche) dal fatto che il medico, qui resistente, ha – con i fatti
– rifiutato categoricamente di proporre una cura (…)”. Le norme di cui la ricorrente lamenta la violazione attengono alla prestazione medica, ingenerando il dubbio che la domanda risarcitoria potesse essere riqualificata dal giudice e ricondotta all'area della responsabilità sanitaria.
pag. 10/17 5. ha dedotto che le spese di lite sono Controparte_2 regolamentate dal principio di causalità. Assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria. Spetta alla Corte d'appello stabilire se la decisione del
Tribunale di porre le spese di lite della compagnia a carico della ricorrente fosse corretta, fermo restando che qualora ritenesse comunque arbitraria la chiamata in causa le spese sostenute devono esser poste a carico del medico.
6. Il primo motivo di appello sulle spese processuali dei terzi chiamati non è fondato. Si tratta di verificare se sia stato correttamente applicato il principio di causalità sotteso a quello di soccombenza dell'art. 91 c.p.c..
6.1 Per un consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato
(Cass., sez. 3, ord. n. 6144 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 10364 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 18710 del 2021, Cass., sez. 3, ord. n.
31889 del 2019, Cass., sez. 1, sent. n. 7431 del 2012, Cass., sez. 3, sent. n. 12301 del 2005 e Cass., sez. 3, sent. n. 6514 del 2004). La
pag. 11/17 regola giurisprudenziale è ricollegata alla “normale” responsabilità dell'attore per aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. Sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, assume un ruolo preponderante nella produzione del secondo evento (causa causae est causa causati). Il nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo è interrotto soltanto a fronte di una chiamata che non abbia, ictu oculi, nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 6514 del 2004). Il resistente chiamante deve accollarsi le spese dei chiamati, anche se è risultato vittorioso rispetto alla ricorrente, solo se ha abusato del diritto di estendere il contraddittorio. La valutazione sulla domanda di garanzia viene limitata ai casi di arbitrarietà e manifesta infondatezza perché, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, la subordinata domanda di garanzia del convenuto contro il terzo resta assorbita.
6.2 Nel ricorso introduttivo la ricorrente, dopo aver riferito il contenuto del colloquio con il medico, aveva sostenuto:
- che la condotta del medico integra la fattispecie dell'art. 610 c.p.
e che il giudice era chiamato a valutare fatti costituenti illeciti civili
“anche, ma non solo” ai sensi degli artt. 3 s. d.lgs. n. 7 del 2016, “oltre che illeciti penali” (v. ricorso, pag. 7 e 8);
pag. 12/17 - che la sua intenzione era promuovere un'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale e non un giudizio di responsabilità medica disciplinato dalla l. n. 24 del 2017 (v. ricorso, pag. 7 e 8);
- che la riprova che il professionista avesse intenzionalmente espresso un giudizio medico radicalmente negativo e peraltro errato, idoneo provocare una lesione grave, è costituita anche dalla circostanza che il medico aveva nei fatti rifiutato di proporre una cura, nonostante vantasse un'altissima specializzazione nella patologia di cui la paziente soffre (v. ricorso, pag. 13);
- che il medico aveva compiuto un atto di violenza quando si era rifiutato, imponendosi, di rendere la prestazione sanitaria. Il reato di violenza privata è integrato perché, a fronte dell'atto di violenza psicologica e materiale, la paziente era stata costretta a tollerare un comportamento sfociato nel diniego di cure (v. ricorso, pag. 16).
A fronte delle allegazioni, nella memoria di costituzione il dott. CP_1 si era chiesto se l'accusa di violenza privata, per il rifiuto di rendere la prestazione sanitaria, rientrasse nel campo della responsabilità medica
(v. memoria di costituzione, pag. 7).
6.3 La chiamata dell'azienda datrice di lavoro e della compagnia di assicurazione non possono considerarsi arbitrarie. Nell'ambito di una valutazione ex ante, tenendo conto di tutte le allegazioni della ricorrente, al momento di decidere la strategia difensiva, il medico doveva prendere in considerazione anche l'eventualità che il giudice potesse ritenere integrato un fatto illecito colposo, consistente nell'aver negato erroneamente la possibilità di prescrivere una cura. L'Azienda datrice di lavoro avrebbe risposto solidalmente con il medico e la compagnia di assicurazione, qualora fosse stato escluso il dolo, non avrebbe potuto eccepire l'inoperatività della polizza. È vero che nel pag. 13/17 ricorso aveva escluso l'applicabilità della legge Parte_1 Pt_3
e fatto riferimento a una condotta illecita connotata da dolo
[...] intenzionale (v. ricorso, pag. 7 e 13). Aveva però anche insistito sull'erroneo rifiuto della prestazione medica (v. ricorso, pag. 13, 15 e
16). Per ravvisare una responsabilità aquiliana è sufficiente una condotta colposa e l'esperienza insegna che, a prescindere dalle allegazioni del danneggiato, è molto più probabile che un professionista medico venga ritenuto responsabile nei confronti di un paziente per una condotta colposa piuttosto che dolosa. L'eventuale errore di diagnosi avrebbe potuto ricondurre l'omissione della prestazione a una condotta meramente colposa.
6.4 Escluso che la chiamata possa qualificarsi come arbitraria o manifestamente infondata e che quindi le spese dovessero rimanere accollate al chiamante, non vengono prospettati gravi ed eccezionali motivi che possano giustificare ex art. 92 c.p.c. una compensazione delle spese di lite rispetto all' e la compagnia di Parte_4 assicurazione.
7. Il secondo motivo di appello sulle spese processuali nei rapporti fra ricorrente e resistente non è inammissibile ex art. 345
c.p.c., nei limiti in cui l'appellante chiede una diversa regolamentazione delle spese di lite, con loro compensazione.
7.1 Il motivo è inammissibile nella parte in cui, dopo che la parte ha chiesto nel giudizio di primo grado la condanna del medico al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., chiede in appello il mero accertamento dell'esistenza di un fatto illecito. Le conclusioni dell'appellante necessitano di essere interpretate. Se la domanda pag. 14/17 dell'appellante è qualificabile, come appare preferibile, come richiesta di accertare un fatto illecito ex art. 2043 c.c., senza accertare il danno, non è ammissibile perché il pregiudizio risarcibile costituisce elemento imprescindibile dalla responsabilità aquiliana, nel senso che la responsabilità ex art. 2043 c.c. può sussistere se e solo se sussiste anche un danno risarcibile. Se la domanda dovesse essere interpretata come richiesta di accertare in sede di gravame unicamente l'an della responsabilità, la domanda sarebbe ugualmente inammissibile perché la difesa di parte appellata si è chiaramente opposta a una limitazione della domanda in sede di gravame. Proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum non opera solo se, alla richiesta avanzata dall'attore, abbia prestato adesione il convenuto in modo certo ed univoco, come si verifica anche quando non abbia sollevato alcuna eccezione (Cass., sez.
1, ord. n. 20894 del 2017). Qualora l'attore formuli una domanda di condanna specifica, non può in un secondo momento limitarla all'an debeatur senza che il convenuto presti il proprio consenso (cfr. Cass., sez. L., ord. n. 28514 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 5997 del 2007).
7.2 Non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali nonostante l'innegabile soccombenza di . Per una frase, sicuramente inopportuna, Parte_1 soprattutto se pronunciata da un professionista nel contesto di una visita medica ospedaliera, è stata scelta la via giudiziaria e un medico è stato convenuto in giudizio per essere condannato al risarcimento del danno, prospettando a suo carico, oltre all'illecito civile d'ingiuria, anche il reato di violenza privata e in ogni caso di aver tenuto condotta
“inquietante” connotata da “spietata malvagità” (v. ricorso, pag. 9, 10,
13 e 15). Ogni lite giudiziaria ha un costo economico per tutte le parti pag. 15/17 coinvolte. Esclusa la fondatezza della pretesa della ricorrente, ricordato che la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità
e non presenta connotazioni sanzionatorie (Cass., sez. 1, ord. n. 21823 del 2021 e Cass., sez. 3, sent. n. 19456 del 2008), non vi erano gravi ed eccezionali motivi per dispensare dal pagamento delle spese la parte che aveva provocato la necessità del processo. Una frase non adeguata al contesto in cui viene pronunciata non costituisce necessariamente un illecito civile e penale.
8. Non è ravvisabile una colpa grave, presupposto indispensabile per una condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento del motivo di gravame sulle spese processuali dei terzi chiamati. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di anche nel giudizio di appello. Considerando le tre fasi Parte_1 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 2.040,00 nel rispetto dei parametri (euro 570,00 + euro 470,00 + euro 1.000,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00) indicato dalla stessa appellante (v. atto di citazione di appello, pag. 15). Si applicano parametri inferiori ai medi perché l'impugnazione ha riguardato nella sostanza unicamente la questione della disciplina delle spese processuali.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 16/17 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e CP_3 Controparte_3 [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova 24 Controparte_2 luglio 2024, n. 6063/24, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
CP_1 Controparte_3
e delle spese del presente
[...] Controparte_2 grado del giudizio, liquidate per ciascuna delle tre parti appellate nella somma di euro 2.040,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 17/17