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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4122 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FARINELLA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avvocato CANANZI PASQUALE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da verbale di udienza del
05/02/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria (RC) in data
13/07/2012 e dalla loro unione è nato il figlio in data 05/04/2013. Per_1
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data
12/10/2022 e si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologazione n. cron. 2675/2022 del 19/10/2022, reso nell'ambito della procedura iscritta al n.
3667/2022 R.G.
2. Con ricorso depositato in data 09/08/2024, ha chiesto: di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla , affinché ella possa viverci con il figlio CP_1
sino al raggiungimento della sua maggiore età ed autosufficienza Per_1
economica; di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
di determinare il contributo al mantenimento in favore del figlio nella somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % spese delle straordinarie, come da Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena;
oltre ad altre questioni accessorie di natura patrimoniale.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 04/01/2025,
[...]
, chiedendo una differente regolamentazione per ciò che CP_1 concerne, in particolare, l'importo del contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore per euro 300,00 mensili, nonché una suddivisione delle spese straordinarie da ripartirsi al 70% a carico del ricorrente e il 30% a carico della resistente.
4. All'udienza del 05/02/2025, presenti entrambe le parti, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e le parti hanno dichiarato di concordare sulla previsione dell'assegno per il mantenimento ordinario di a carico del padre di euro Per_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale, cui si riportano integralmente. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del pagina 2 di 5 matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle altre domande, le parti hanno dato positivamente seguito al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza del 05/02/2025, concordando sulla previsione di un assegno per il mantenimento ordinario di a carico del Per_1
padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena.
Stante quanto innanzi, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisce poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 13/07/2012 in
REGGIO DI CALABRIA (RC) da (nato a Parte_1
CASTELFORTE (LT) il 22/12/1974) con Controparte_1
(nata a [...] il [...]),
[...]
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO
CALABRIA, atto n. 39, parte 2, serie C, anno 2012;
2. affida il figlio ai coniugi in modalità condivisa nel rispetto della Per_1
disciplina di condivisione di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. i rapporti fra i genitori ed il figlio vengono, quindi, di presso definiti con pagina 3 di 5 riferimento ai tempi del padre con stante la collocazione di Per_1 quest'ultimo presso la madre. Pertanto, il Sig. , compatibilmente con i Pt_1
propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio due giorni alla settimana – in difetto diversa intesa il giovedì ed il venerdì – dalle ore 16,00 al riaccompagno a scuola o orario equipollente del giorno successivo ed a weekend alterni, dall'uscita di scuola del sabato o orario equipollente e fino all'accompagno del lunedì successivo preso la medesima scuola o presso la madre in orario equipollente.
Per le vacanze: i due genitori di comune accordo decideranno e programmeranno i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, prevendendo comunque almeno un pernotto con ciascuno nelle vacanze pasquali [in difetto di intesa: Sabato Santo (mattina ore 10,00)/Domenica di
Pasqua (sino alle ore 17,00) con uno e Domenica di Pasqua (dalle
17,00)/Pasquetta (sino alle 20,00) a con l'altro, con alternanza annuale] e una settimana con ciascuno in quelle natalizia (in difetto si alterneranno annualmente, con periodi 23/30 dicembre e 31 dicembre/gennaio, con presa entro le 10,00 del mattino e riaccompagno entro le 20,00). In occasione delle vacanze estive sarà individuato espressamente di comune accordo fra i genitori, entro il primo giugno di ogni anno, il periodo (non inferiore a 15 giorni) da far trascorre al bambino con ciascuno di essi. In difetto di intese, Per_1
trascorrerà la prima metà di Luglio (1/15) con un genitore e la seconda con l'altro (16/31), con alternanza fra i due periodi.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo e, rispettivamente, la festa del papà e della mamma. In occasione del compleanno del ragazzo si curerà che il festeggiamento sia organizzato in modo da garantire allo stesso un tempo con ciascuno dei due genitori, comprensivo del pranzo o della cena. Per quanto riguarda eventuali festicciole del ragazzo con i suoi compagni esse saranno organizzate tenendo conto del superiore tempo e ed a spese ripartite fra i due genitori in ragione della metà, concordandone tempestivamente le modalità.
Ulteriori tempi potranno essere concordati tra i genitori, purché espressamente,
pagina 4 di 5 anche a mezzo di semplice SMS.
Compatibilmente con i tempi di ciascuno dei genitori con essi Per_1
potranno organizzare vacanze e gite anche fuori regione con il figlio. A tal fine reciprocamente i coniugi si i riconoscono assenso pure all'espatrio per essi e con il figlio impegnandosi a tutto quanto necessario per i relativi Per_1
documenti.
4. obbliga a versare ad Parte_1 Controparte_1
euro 300,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a
[...]
titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il
Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO
CALABRIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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