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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 273 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DOMENICO CICALA, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CERNUTO GIANLUCA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Proprieta.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. , premettendo di essere Parte_2
proprietario insieme alla moglie, di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Condrò, identificato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 2, Particella 433, classificato uliveto, classe c2 e che suddetto immobile è stato occupato senza alcun titolo dal Sig. , chiedeva Persona_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1- Ritenere e dichiarare che il convenuto detiene senza alcun valido titolo il terreno situato nel Comune di
Condrò della superficie di mq. 1190 (millecentonovanta) identificato al Nuovo Catasto Terreni al foglio
2, Particella 433, classificato uliveto, classe c2 confinante con viottolo vicinale, Persona_2 Per_3 ed eredi di di proprietà del Sig. in uno alla moglie;
[...] Persona_4 Parte_2
2- Conseguentemente condannare e/o ordinare al convenuto il rilascio immediato del predetto terreno.
Si costituiva il convenuto , proponendo domanda riconvenzionale, Persona_1
contestando le domande avverse e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
-In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte del sig. dell'immobile controverso, rigettare integralmente Persona_1
le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto dell'immobile de quo in favore del convenuto, ai sensi dell'art. 1159 bis c.p.c. o ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma e depositate le note istruttorie, la causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Giunta la la causa per la discussione, i procuratori hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno depositato il verbale di mediazione.
******
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia per contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione, in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta transazione tra la parte attrice ed il convenuto.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale.
Dalla lettura del verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti del presente giudizio, si evince che i fratelli e hanno equamente diviso le quote Parte_2 Persona_1
dei beni in comune e ciò conduce alla compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 273/2018
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara compensate le spese del giudizio tra l'attore e Parte_2 Per_1
.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 9.05.2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 273 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DOMENICO CICALA, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CERNUTO GIANLUCA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Proprieta.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. , premettendo di essere Parte_2
proprietario insieme alla moglie, di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Condrò, identificato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 2, Particella 433, classificato uliveto, classe c2 e che suddetto immobile è stato occupato senza alcun titolo dal Sig. , chiedeva Persona_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
1- Ritenere e dichiarare che il convenuto detiene senza alcun valido titolo il terreno situato nel Comune di
Condrò della superficie di mq. 1190 (millecentonovanta) identificato al Nuovo Catasto Terreni al foglio
2, Particella 433, classificato uliveto, classe c2 confinante con viottolo vicinale, Persona_2 Per_3 ed eredi di di proprietà del Sig. in uno alla moglie;
[...] Persona_4 Parte_2
2- Conseguentemente condannare e/o ordinare al convenuto il rilascio immediato del predetto terreno.
Si costituiva il convenuto , proponendo domanda riconvenzionale, Persona_1
contestando le domande avverse e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
-In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte del sig. dell'immobile controverso, rigettare integralmente Persona_1
le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto dell'immobile de quo in favore del convenuto, ai sensi dell'art. 1159 bis c.p.c. o ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma e depositate le note istruttorie, la causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Giunta la la causa per la discussione, i procuratori hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno depositato il verbale di mediazione.
******
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia per contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione, in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente dato atto dell'intervenuta transazione tra la parte attrice ed il convenuto.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale.
Dalla lettura del verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti del presente giudizio, si evince che i fratelli e hanno equamente diviso le quote Parte_2 Persona_1
dei beni in comune e ciò conduce alla compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 273/2018
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara compensate le spese del giudizio tra l'attore e Parte_2 Per_1
.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 9.05.2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)