TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 339
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Modifiche apportate in fase di approvazione senza ripubblicazione del piano

    Il Tribunale ha ritenuto che le modifiche apportate, necessarie per conformare il piano alla pianificazione sovraordinata (P.I.T.), non richiedessero la ripubblicazione in quanto di dettaglio e obbligatorie, non incidendo sui contenuti essenziali dello strumento urbanistico.

  • Rigettato
    Contrasto con le osservazioni regionali e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha chiarito che lo stralcio dell'area di proprietà NI è stato il risultato necessitato del procedimento di conformazione del piano operativo al P.I.T. e delle prescrizioni della conferenza paesaggistica, che richiedevano la riduzione dell'edificazione e la conservazione di un'area verde, escludendo quindi i vizi di disparità di trattamento, violazione dell'affidamento e difetto di istruttoria.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e di merito del verbale della Conferenza Paesaggistica

    Il Tribunale, rigettando il ricorso principale, ha implicitamente rigettato anche l'impugnazione del verbale della Conferenza Paesaggistica, ritenendo che le decisioni prese fossero necessarie e conformi alla normativa sovraordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 339
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 339
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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