Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanita', all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanita', all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.