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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 538 /2023 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. FRATONI ROBERTO, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
UT
, c.f. Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. CONTI SERGIO, c.f. C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, così decidere:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Controparte_1
celebrato il 26.3.2011 con ogni conseguente provvedimento di Legge. CP_2 CP_2
2. Dichiarare in condizione di reciprocità la autosufficienza dei coniugi dal punto di vista economico dispensando gli stessi da qualsiasi tipo di mantenimento;
3. Determinare il mantenimento del figlio, assegnato alla madre in sede di separazione e del quale si chiede l'affidamento congiunto, nella misura di €. 400,00.= mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da concordarsi preventivamente tra le parti;
4. Determinare le modalità con le quali il figlio potrà stare col padre almeno un week-end a settimane alternate nonché, qualora gli orari di lavoro glielo consentano, almeno una sera infrasettimanale a semplice richiesta da concordarsi.
5. Autorizzare a condizioni di reciprocità il rilascio del passaporto”. non accetta il contraddittorio su Controparte_1 ulteriori domande, deduzioni o produzioni istruttorie e conclusioni eventualmente formulate da parte di . Controparte_2
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio non opponendosi alla domanda;
2) mantenere inalterato il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autonomo, a carico Per_1 del , con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, ex art. 156 c.c. comma 6 Controparte_1
( PEC: rigettando la richiesta del padre, nella Parte_1 Email_1 somma di Euro 900,00 mensili rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese extra richiamate nella sentenza di separazione;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 11.02.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 e ritualmente notificato, ha Controparte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto con , Controparte_2 sposata con rito civile a Prato (PO) in data 26/03/2011, atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte I, atto n. 44.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni, poi modificato con atto notarile del 24.09.2014 optando per il regime di separazione dei beni;
(2) che, con decreto di omologa del 02.02.2018 (cron. n. 798/2018), il Tribunale di Prato ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
(3) che dal matrimonio è nato il figlio in data 04.12.2006; (4) che gravano su di Per_1 lui molteplici debiti derivanti da condanne giudiziarie subite in numerosi procedimenti civili;
(5) che non riesce più a sostenere l'esborso concordato in sede di separazione a titolo di contributo al
2 mantenimento economico del figlio, pari ad € 900,00 mensili, atteso il peggioramento delle condizioni stipendiali dovute ad esigenze dell'azienda Cooperativa Edile Appennino, presso cui lavora;
(6) che la comunione materiale e spirituale è venuta meno da tempo e la ricostituzione della convivenza appare impossibile.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto che sia accertata e dichiarata la mancata debenza di assegno di mantenimento o ad altro titolo dovuto a carico del ricorrente e in favore della coniuge, attesa l'indipendenza economica di entrambe le parti, nonché la rideterminazione della somma dovuta quale contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la determinazione delle modalità con le quali il figlio potrà stare col padre.
costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_2 scioglimento del matrimonio, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e le domande di natura economica da questi avanzate.
Quali domande accessorie, la convenuta ha chiesto: a) la conferma delle condizioni, omologate in sede di separazione, relative al contributo al mantenimento economico in favore del figlio con Per_1 ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del marito, ai sensi dell'art. 156, c. 6, c.c., nella misura di € 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
b) l'assegnazione della casa coniugale – sita in Prato, via Vella O Lungo La Bardena n. 1/G, che abiterà col minore;
c) la determinazione delle modalità di visita padre/figlio secondo le esigenze di quest'ultimo, attesi i rapporti critici col padre e la ormai prossima maggiore età del figlio Per_1
Con ordinanza del 20.11.2023, adottata all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data
08.11.2023, il Presidente del Tribunale f.f. ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, disponendo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale - sita in Prato, via Vella
O Lungo La Bardena n. 1/G - a quest'ultima, che vi continuerà a risiedere insieme al figlio;
il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità stabilite nell'ordinanza de qua; l'obbligo, in capo al di corrispondere in favore della coniuge la somma di € 900,00 mensili, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato in materia di famiglia.
Nominato il Giudice Istruttore, le parti si sono tempestivamente costituite nel giudizio di merito, in particolare il ricorrente si è dichiarato disponibile a versare a titolo di mantenimento del figlio Per_1 un contributo di € 400,00 mensili.
Entrambe le parti hanno quindi avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status e chiesto all'esito, la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
3 Con sentenza n. 187/2024 pubblicata in data 04.03.2024 è stata pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio tra . Controparte_1 Controparte_2
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c., con provvedimento del 06.06.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 04.06.2024, il Giudice ha ordinato alle parti di depositare documentazione attestante la rispettiva situazione economico- reddituale.
Con nota di deposito del 14.10.2024, parte convenuta, oltre a depositare la documentazione richiesta dal giudice, ha dato atto di aver rilasciato, viste le pressioni della società proprietaria, la casa familiare sita in Prato, assegnatale in sede di separazione e di aver acquistato un altro immobile in Montecarlo-
Turchetto (LU), allegando in atti l'atto di compravendita ed il mutuo contratto.
All'udienza del 29.10.2024, parte ricorrente ha precisato che la situazione degli anni precedenti è uguale a quella prodotta in merito all'ultimo anno, avendo il Giudice rilevato la mancata completezza della documentazione depositata dal medesimo.
All'esito dell'udienza del 05.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, fatte precisare alle parti le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Negli scritti conclusivi, le parti hanno insistito nelle rispettive difese e nell'accoglimento delle contrapposte domande.
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Mantenimento della prole - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147
e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda ed altresì permane, ai sensi dell'art. 337septies c.c., fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne, ed il Collegio ritiene che, valutata Per_1 la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti – tenuto conto del fatto che non ha ancora concluso gli studi e che risiede stabilmente con la madre, della situazione Per_1 economica di entrambe le parti come risultante della documentazione prodotta ed acquisita agli atti a
4 seguito di ordine del Giudice - sussistano le condizioni per confermare i provvedimenti di natura economica assunti in via temporanea ed urgente, non essendo emerso dall'istruttoria il peggioramento lamentato da parte ricorrente, il quale non ha assolto al proprio onere probatorio. In particolare, si osserva che nel giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del febbraio 2022, il ricorrente era già stato escluso dalla società di famiglia, che dalla documentazione parziale prodotta in questo giudizio non emerge il lamentato peggioramento e non vi è prova dell'avvenuto sfratto (sussiste in atti soltanto l'atto di intimazione ma non si conosce l'esito del procedimento). Si osserva, inoltre, che il ricorrente ha depositato il CUD 2022 e il CUD 2024 (quest'ultimo con bassissimi redditi ma come si nota dall'esame del medesimo l'assunzione è avvenuta a fine novembre 2023), non è stato depositato il CUD 2023, nonostante la richiesta del giudice ed anche gli estratti conto sono parziali rispetto all'ordine del giudice relatore. Occorre, poi, considerare quanto accertato nel giudizio di separazione da parte del ctu nominato, il quale ha sostanzialmente affermato che i redditi di parte ricorrente sono ben maggiori rispetto a quelli che emergono dalla documentazione reddituale.
Dall'altro lato occorre considerare che la convenuta non gode più della casa familiare alla medesima assegnata, ha un mutuo con rata mensile di euro 400,00, come risulta dalla documentazione in atti e ha allegato che il figlio non ha più rapporti con il padre, circostanza questa non contestata da parte ricorrente.
Quanto alla domanda di parte resistente di ordinare al datore di lavoro di pagare direttamente il contributo di mantenimento con trattenuta dalla busta paga, non occorre pronuncia giudiziale in merito, potendo l'avente diritto ricorrere alla procedura stragiudiziale di cui al previgente art. 8 Legge
878/1970, essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato come da attestazione di cancelleria presente nel fascicolo telematico (oggi abrogato e sostituito dal nuovo art. 437bis.37 c.p.c. applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023).
Essendo già stata pronunciata la sentenza parziale sullo status, in mancanza di domande di assegno divorzile, divenuto ormai maggiorenne il figlio non vi sono ulteriori questioni da decidere. Per_1
Spese del giudizio – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_2
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
[...] del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, la somma di € 900,00, Per_1
5 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato in materia di famiglia. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota a esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6 2. - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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