CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2579/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2022-6074 DEL 22.01.2025 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti ritengono non sia necessario disporre CTU ritenendo si possa addivenire alla medesima soluzione adottata dalla sentenza della CGT I Grado di Palermo n. 10/2026, sez. III, per il comproprietario dell'odierna ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. IIACC2022-6074 del 22.01.2025, relativo all'anno d'imposta 2022, deducendo l'erronea qualificazione di taluni terreni come aree fabbricabili nonostante la presenza di vincoli di inedificabilità, l'errata determinazione del valore venale delle aree eventualmente edificabili e vizi dell'atto impositivo sotto il profilo identificativo e motivazionale.
Il Comune di Monreale, costituitosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni, riconoscendo in via sostanziale l'incidenza dei vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali sulle particelle oggetto di accertamento e procedendo alla riformulazione dell'originaria pretesa tributaria, con rideterminazione dell'importo richiesto.
Nel corso dell'udienza del 13 gennaio 2026 entrambe le parti hanno concordemente dichiarato non necessaria la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che la controversia potesse essere definita mediante l'applicazione della medesima soluzione già adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. III, con sentenza n. 10/2026, resa nei confronti del comproprietario dei medesimi immobili. Sono state quindi formulate conclusioni congiunte.
Il thema decidendum risulta pertanto circoscritto alla verifica della corretta applicazione, anche nel presente giudizio, dei criteri già affermati nella citata pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che va fatto riferimento alla sentenza di questa Corte n. 10/2026, relativa al comproprietario.
La disciplina urbanistica di riferimento (PRG del Comune di Monreale, Norme Tecniche di Attuazione, variante alle zone VL, vincoli paesaggistici, idrogeologici e PAI) è rimasta invariata.
La documentazione tecnica posta a fondamento delle difese delle parti è la medesima, ed in particolare la perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 , già scrutinata e ritenuta attendibile dal giudice nella citata sentenza.
Le questioni giuridiche sollevate (edificabilità ai fini IMU, incidenza dei vincoli, determinazione del valore venale) sono sovrapponibili.
Sussiste, dunque, identità oggettiva e giuridica tra le due controversie, con la sola differenza rappresentata dalla diversa annualità d'imposta (2022) e dalla diversa posizione soggettiva del contribuente, limitata alla quota di comproprietà.
In diritto, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici non esclude di per sé la natura edificabile dell'area, ma incide sulla determinazione del valore venale.
Diversa è l'ipotesi dei vincoli di inedificabilità assoluta, che impediscono in radice l'utilizzazione edificatoria del suolo e ne escludono l'assoggettamento ad IMU come area fabbricabile.
Tali principi sono stati puntualmente applicati nella sentenza CGT Palermo n. 10/2026, che questo giudicante intende integralmente richiamare e fare propri, anche alla luce dell'espresso consenso delle parti.
In particolare, sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e della perizia giurata, è emerso che alcune particelle ricadono integralmente in fasce di rispetto (bosco, torrenti, sorgenti, infrastrutture) o in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, e pertanto non possono concorrere alla formazione della base imponibile IMU. Altre particelle ricadono in zone VL1 e VL2, risultando astrattamente edificabili, ma solo nei limiti e con le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici, con conseguente necessità di una rideterminazione prudenziale del valore venale.
Quanto alla determinazione del valore venale, il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni già espresse nella sentenza n. 10/2026.
La perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 applica correttamente i parametri urbanistici delle zone VL1 e VL2 (indici, altezze, lotti minimi), distingue in modo analitico le porzioni effettivamente edificabili da quelle soggette a vincoli, utilizza criteri estimativi coerenti (VAM per le aree agricole;
metodo della trasformazione per le aree edificabili), tiene conto dell'incidenza dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e geomorfologici, anche mediante riduzioni prudenziali della superficie utile.
Tale elaborato tecnico risulta coerente con il CDU e con le NTA del PRG, logicamente argomentato e non validamente contestato dal Comune sotto il profilo tecnico.
Ne consegue che i valori venali determinati in perizia devono essere recepiti anche ai fini della presente annualità 2022, con applicazione proporzionale alla quota di comproprietà della ricorrente.
La decisione può essere assunta senza necessità di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la perizia di parte è stata già oggetto di pieno scrutinio giudiziale, il Comune ha sostanzialmente recepito i criteri valutativi e le parti hanno espressamente concordato su tale impostazione in sede di udienza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita parziale accoglimento, dovendosi escludere dalla base imponibile IMU le particelle soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, rideterminare l'imposta
IMU dovuta per l'anno 2022 sulla base dei valori venali accertati in perizia e confermare la debenza del tributo nei soli limiti così determinati.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, alla complessità tecnica della controversia e alla definizione concordata dei criteri decisori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2579/2025, proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Monreale, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'avviso di accertamento IMU n. IIACC2022-6074 del
22.01.2025, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposizione IMU, quali aree fabbricabili, le particelle catastali gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, come individuate nella perizia giurata dell'Ing.
Nominativo_1;
2) dichiara non imponibili ai fini IMU per l'anno 2022 le suddette particelle soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;
3) dichiara imponibili ai fini IMU esclusivamente le particelle ricadenti in zone urbanistiche VL1 e VL2, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti;
4) ridetermina l'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022 sulla base dei valori venali accertati e recepiti dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 del 13.02.2025, già fatta propria dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. III, con sentenza n. 10/2026, applicandoli pro quota in relazione alla quota di comproprietà della ricorrente;
5) dichiara dovuto il tributo esclusivamente nei limiti dell'imposta così rideterminata, con conseguente eliminazione delle maggiori somme accertate;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice Michele Ruvolo
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2579/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2022-6074 DEL 22.01.2025 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti ritengono non sia necessario disporre CTU ritenendo si possa addivenire alla medesima soluzione adottata dalla sentenza della CGT I Grado di Palermo n. 10/2026, sez. III, per il comproprietario dell'odierna ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. IIACC2022-6074 del 22.01.2025, relativo all'anno d'imposta 2022, deducendo l'erronea qualificazione di taluni terreni come aree fabbricabili nonostante la presenza di vincoli di inedificabilità, l'errata determinazione del valore venale delle aree eventualmente edificabili e vizi dell'atto impositivo sotto il profilo identificativo e motivazionale.
Il Comune di Monreale, costituitosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni, riconoscendo in via sostanziale l'incidenza dei vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali sulle particelle oggetto di accertamento e procedendo alla riformulazione dell'originaria pretesa tributaria, con rideterminazione dell'importo richiesto.
Nel corso dell'udienza del 13 gennaio 2026 entrambe le parti hanno concordemente dichiarato non necessaria la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che la controversia potesse essere definita mediante l'applicazione della medesima soluzione già adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. III, con sentenza n. 10/2026, resa nei confronti del comproprietario dei medesimi immobili. Sono state quindi formulate conclusioni congiunte.
Il thema decidendum risulta pertanto circoscritto alla verifica della corretta applicazione, anche nel presente giudizio, dei criteri già affermati nella citata pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio osserva che va fatto riferimento alla sentenza di questa Corte n. 10/2026, relativa al comproprietario.
La disciplina urbanistica di riferimento (PRG del Comune di Monreale, Norme Tecniche di Attuazione, variante alle zone VL, vincoli paesaggistici, idrogeologici e PAI) è rimasta invariata.
La documentazione tecnica posta a fondamento delle difese delle parti è la medesima, ed in particolare la perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 , già scrutinata e ritenuta attendibile dal giudice nella citata sentenza.
Le questioni giuridiche sollevate (edificabilità ai fini IMU, incidenza dei vincoli, determinazione del valore venale) sono sovrapponibili.
Sussiste, dunque, identità oggettiva e giuridica tra le due controversie, con la sola differenza rappresentata dalla diversa annualità d'imposta (2022) e dalla diversa posizione soggettiva del contribuente, limitata alla quota di comproprietà.
In diritto, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici non esclude di per sé la natura edificabile dell'area, ma incide sulla determinazione del valore venale.
Diversa è l'ipotesi dei vincoli di inedificabilità assoluta, che impediscono in radice l'utilizzazione edificatoria del suolo e ne escludono l'assoggettamento ad IMU come area fabbricabile.
Tali principi sono stati puntualmente applicati nella sentenza CGT Palermo n. 10/2026, che questo giudicante intende integralmente richiamare e fare propri, anche alla luce dell'espresso consenso delle parti.
In particolare, sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e della perizia giurata, è emerso che alcune particelle ricadono integralmente in fasce di rispetto (bosco, torrenti, sorgenti, infrastrutture) o in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, e pertanto non possono concorrere alla formazione della base imponibile IMU. Altre particelle ricadono in zone VL1 e VL2, risultando astrattamente edificabili, ma solo nei limiti e con le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici, con conseguente necessità di una rideterminazione prudenziale del valore venale.
Quanto alla determinazione del valore venale, il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni già espresse nella sentenza n. 10/2026.
La perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 applica correttamente i parametri urbanistici delle zone VL1 e VL2 (indici, altezze, lotti minimi), distingue in modo analitico le porzioni effettivamente edificabili da quelle soggette a vincoli, utilizza criteri estimativi coerenti (VAM per le aree agricole;
metodo della trasformazione per le aree edificabili), tiene conto dell'incidenza dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e geomorfologici, anche mediante riduzioni prudenziali della superficie utile.
Tale elaborato tecnico risulta coerente con il CDU e con le NTA del PRG, logicamente argomentato e non validamente contestato dal Comune sotto il profilo tecnico.
Ne consegue che i valori venali determinati in perizia devono essere recepiti anche ai fini della presente annualità 2022, con applicazione proporzionale alla quota di comproprietà della ricorrente.
La decisione può essere assunta senza necessità di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la perizia di parte è stata già oggetto di pieno scrutinio giudiziale, il Comune ha sostanzialmente recepito i criteri valutativi e le parti hanno espressamente concordato su tale impostazione in sede di udienza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita parziale accoglimento, dovendosi escludere dalla base imponibile IMU le particelle soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, rideterminare l'imposta
IMU dovuta per l'anno 2022 sulla base dei valori venali accertati in perizia e confermare la debenza del tributo nei soli limiti così determinati.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, alla complessità tecnica della controversia e alla definizione concordata dei criteri decisori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2579/2025, proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Monreale, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'avviso di accertamento IMU n. IIACC2022-6074 del
22.01.2025, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposizione IMU, quali aree fabbricabili, le particelle catastali gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, come individuate nella perizia giurata dell'Ing.
Nominativo_1;
2) dichiara non imponibili ai fini IMU per l'anno 2022 le suddette particelle soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;
3) dichiara imponibili ai fini IMU esclusivamente le particelle ricadenti in zone urbanistiche VL1 e VL2, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti;
4) ridetermina l'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022 sulla base dei valori venali accertati e recepiti dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 del 13.02.2025, già fatta propria dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. III, con sentenza n. 10/2026, applicandoli pro quota in relazione alla quota di comproprietà della ricorrente;
5) dichiara dovuto il tributo esclusivamente nei limiti dell'imposta così rideterminata, con conseguente eliminazione delle maggiori somme accertate;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice Michele Ruvolo