Articolo 914 del Codice civile
Articolo 913Articolo 915
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19 aprile 1942
Art. 914.

(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorita' amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo' costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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