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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2024, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. 18381/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18381/2022 r.g. promossa dal:
NO (C.F. , Parte_1 C.F._1
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera nr.
2021/3399 del 9/9/2012 Consiglio dello Ordine degli Avvocati di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara ZUCCHINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via Tommaso Gulli nr. 32;
PARTE RICORRENTE
contro la
NOa (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avvocati Enrico L. BATTAGLIESE e Sandra CARLINO BATTAGLIESE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano Piazza
Umanitaria nr. 2;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo del giudizio. Per parte resistente: come da atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivisti il ricorso introduttivo datato 20.3.2022, la memoria di costituzione datata
6.10.2022, il Decreto pari numero datato 16.6.2022, i processi verbali delle udienze in data 20.10.2022, 1.12.2022, l' Ordinanza riservata 12.12.2022, i processi verbali delle udienze in data 21.3.2023, 21.12.2023 e 16.4.2024, deve essere posto in evidenza quanto segue.
L'eccezione preliminare di parte resistente di incompetenza per valore del
Tribunale adito, per essere compenteil Giudice di Pace, è infondata e deve essere rigettata, posto che la causa petendi della presente controversia è il contratto di locazione stipulato tra le parti con riferimento al box “ad suo autorimessa” sito in
Milano via Argelati nr. 40 piano S1e posto che per tutte le controversie in materia di locazione di beni immobili il Tribunale è competente a provvedere in via esclusiva, a prescindere dal valore della lite.
E' fondata la domanda di parte ricorrente di accertamento della nullità del contratto di locazione, stipulato in data 20.4.2016, per omessa registrazione, atteso che la parte resistente (parte locatrice) non ha prodotto la documentazione attestante la avvenuta registrazione del contratto di locazione relativo al bene immobile sopra indicato e nemmeno è risultato che la parte ricorrente (parte conduttrice) abbia provveduto in tale senso.
Tale contratto, pertanto, è nullo, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 346 della L. nr. 311/04, secondo cui “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato come la predetta nullità abbia carattere assoluto, dunque non sia sanabile, essendo la stessa preordinata a realizzare la trasparenza del mercato delle locazione per consentire un marcato controllo fiscale
(cfr. C. Cass. SS.UU. nr. 18214/2015).
La domanda di restituzione del deposito cauzionale dello importo di 330,00 Euro che, in contanti, sarebbe stato versato dal conduttore alla locatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, non può essere accolta, atteso che: in tale contratto (o in calce allo stesso) non è contenuta quietanza di tale versamento;
il conduttore non ha documentato, mediante la produzione della ricevuta scritta, rilasciata e sottoscritta dalla parte locatrice, l'avvenuto versamento di tale importo in epoca successiva. A tacer del fatto che, nel corso della udienza del 20.10.2022, il conduttore non ha nemmeno saputo precisare in quale data avrebbe effettuato un tale versamento.
Quanto alla domanda di restituzione della mobilia depositata nella box, ovvero un tavolo tondo in vetro, una camera da letto da ragazzo e un' altra camera da letto ed un divano o, in subordine, di corresponsione dello importo di Euro 1.400,00, pari al valore dei suddetti beni, occorre preliminarmente osservare che il contratto stipulato dalle parti non consentiva alla parte conduttrice di utilizzare il box, locato ad uso autorimessa, come “deposito” di mobili, di pezzi di arredamento e di altri oggetti.
Inoltre, il teste NO sentito nel corso della udienza del 21.3.2023, ha riferito Tes_1
con precisione: di essere stato in data 21.1.2021 presso il locale autorimesse di via
Argelati nr. 1, primo piano sotterraneo;
di aver visto il box aperto, completamente vuoto e con alcune ragnatele sulla serranda;
di aver constatato, con la proprietaria
NOa , che le serrature del box suddetto erano state sostituite e di CP_1
aver, pertanto, provveduto a sostituire a sua volta le serrature e le piastre di rinforzo anti-infrazioni di tale autorimessa, trovata in stato di completo abbandono.
Pertanto, alla luce delle sopra evidenziate risultanze probatorie, deve escludersi che la
NOa si sia appropriata del mobilio che il NO , nell' CP_1 Parte_1
Ottobre 2020, aveva piazzato nel box locato ad “uso autorimessa” (e non ad “uso deposito”), dopo aver cessato, dal Settembre 2019, di pagare i canoni di locazione. La domanda di restituzione delle cose mobili sora indicate o, in subordine, dello importo di Euro 1400,00, deve essere pertanto rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così dispone:
- rigetta l'eccezione (di parte resistente) di incompetenza per valore del
Tribunale adito;
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti, per omessa registrazione;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione del deposito cauzionale dell' importo di Euro 330,00, oltre che di condanna al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna della parte resistente alla restituzione della mobilia depositata nel box locato ad uso autorimessa e la subordinata domanda di condanna al pagamento dello importo di Euro
1.400,00;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti:
- (fissa in gg. 2 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva).
Milano, così deciso in data 16.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18381/2022 r.g. promossa dal:
NO (C.F. , Parte_1 C.F._1
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera nr.
2021/3399 del 9/9/2012 Consiglio dello Ordine degli Avvocati di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara ZUCCHINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via Tommaso Gulli nr. 32;
PARTE RICORRENTE
contro la
NOa (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avvocati Enrico L. BATTAGLIESE e Sandra CARLINO BATTAGLIESE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano Piazza
Umanitaria nr. 2;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo del giudizio. Per parte resistente: come da atto introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivisti il ricorso introduttivo datato 20.3.2022, la memoria di costituzione datata
6.10.2022, il Decreto pari numero datato 16.6.2022, i processi verbali delle udienze in data 20.10.2022, 1.12.2022, l' Ordinanza riservata 12.12.2022, i processi verbali delle udienze in data 21.3.2023, 21.12.2023 e 16.4.2024, deve essere posto in evidenza quanto segue.
L'eccezione preliminare di parte resistente di incompetenza per valore del
Tribunale adito, per essere compenteil Giudice di Pace, è infondata e deve essere rigettata, posto che la causa petendi della presente controversia è il contratto di locazione stipulato tra le parti con riferimento al box “ad suo autorimessa” sito in
Milano via Argelati nr. 40 piano S1e posto che per tutte le controversie in materia di locazione di beni immobili il Tribunale è competente a provvedere in via esclusiva, a prescindere dal valore della lite.
E' fondata la domanda di parte ricorrente di accertamento della nullità del contratto di locazione, stipulato in data 20.4.2016, per omessa registrazione, atteso che la parte resistente (parte locatrice) non ha prodotto la documentazione attestante la avvenuta registrazione del contratto di locazione relativo al bene immobile sopra indicato e nemmeno è risultato che la parte ricorrente (parte conduttrice) abbia provveduto in tale senso.
Tale contratto, pertanto, è nullo, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 346 della L. nr. 311/04, secondo cui “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato come la predetta nullità abbia carattere assoluto, dunque non sia sanabile, essendo la stessa preordinata a realizzare la trasparenza del mercato delle locazione per consentire un marcato controllo fiscale
(cfr. C. Cass. SS.UU. nr. 18214/2015).
La domanda di restituzione del deposito cauzionale dello importo di 330,00 Euro che, in contanti, sarebbe stato versato dal conduttore alla locatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, non può essere accolta, atteso che: in tale contratto (o in calce allo stesso) non è contenuta quietanza di tale versamento;
il conduttore non ha documentato, mediante la produzione della ricevuta scritta, rilasciata e sottoscritta dalla parte locatrice, l'avvenuto versamento di tale importo in epoca successiva. A tacer del fatto che, nel corso della udienza del 20.10.2022, il conduttore non ha nemmeno saputo precisare in quale data avrebbe effettuato un tale versamento.
Quanto alla domanda di restituzione della mobilia depositata nella box, ovvero un tavolo tondo in vetro, una camera da letto da ragazzo e un' altra camera da letto ed un divano o, in subordine, di corresponsione dello importo di Euro 1.400,00, pari al valore dei suddetti beni, occorre preliminarmente osservare che il contratto stipulato dalle parti non consentiva alla parte conduttrice di utilizzare il box, locato ad uso autorimessa, come “deposito” di mobili, di pezzi di arredamento e di altri oggetti.
Inoltre, il teste NO sentito nel corso della udienza del 21.3.2023, ha riferito Tes_1
con precisione: di essere stato in data 21.1.2021 presso il locale autorimesse di via
Argelati nr. 1, primo piano sotterraneo;
di aver visto il box aperto, completamente vuoto e con alcune ragnatele sulla serranda;
di aver constatato, con la proprietaria
NOa , che le serrature del box suddetto erano state sostituite e di CP_1
aver, pertanto, provveduto a sostituire a sua volta le serrature e le piastre di rinforzo anti-infrazioni di tale autorimessa, trovata in stato di completo abbandono.
Pertanto, alla luce delle sopra evidenziate risultanze probatorie, deve escludersi che la
NOa si sia appropriata del mobilio che il NO , nell' CP_1 Parte_1
Ottobre 2020, aveva piazzato nel box locato ad “uso autorimessa” (e non ad “uso deposito”), dopo aver cessato, dal Settembre 2019, di pagare i canoni di locazione. La domanda di restituzione delle cose mobili sora indicate o, in subordine, dello importo di Euro 1400,00, deve essere pertanto rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così dispone:
- rigetta l'eccezione (di parte resistente) di incompetenza per valore del
Tribunale adito;
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti, per omessa registrazione;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione del deposito cauzionale dell' importo di Euro 330,00, oltre che di condanna al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna della parte resistente alla restituzione della mobilia depositata nel box locato ad uso autorimessa e la subordinata domanda di condanna al pagamento dello importo di Euro
1.400,00;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti:
- (fissa in gg. 2 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva).
Milano, così deciso in data 16.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta