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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 468/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Gianfaldoni Stefano, elettivamente C.F._2
domiciliati in Siracusa alla Via Germania n. 11
ATTORI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Gionfriddo Emanuele, elettivamente C.F._3
domiciliata in Via Tisia Ronco II n. 1/B in Siracusa
CONVENUTA
E CON LA CHIAMATA DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Amatucci Controparte_2 P.IVA_1
Antonio, elettivamente domiciliata in Viale Santa Panagia n. 168 in Siracusa
TERZO CHIAMATO
Oggetto: garanzia per i vizi nel contratto di appalto
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2020 e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa
[...]
nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig.
[...]
Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la presenza dei vizi e delle difformità degli infissi così come descritti in narrativa nonché di ulteriori vizi sopravvenuti a causa dei difetti di costruzione e di posa in opera;
conseguentemente, in via principale, dichiarare la sussistenza di un'obbligazione di garanzia ex art. 1667 c.c. in capo all'impresa individuale “ e non CP_1
solo” di e, per l'effetto, condannare la medesima impresa, ai Controparte_1
sensi dell'art. 1668 c.c., ad eliminare i vizi e le difformità dell'opera corrispondendo la somma necessaria nella misura indicata in narrativa o in quella ulteriore che verrà accertata in corso di causa;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'insorgenza in capo alla “ e non solo” di CP_1
di una nuova obbligazione avente ad oggetto l'eliminazione dei Controparte_1
vizi e difformità dell'opera da parte dell'impresa medesima, condannare la
[...]
e non solo” ad eliminare a proprie spese i vizi e le difformità dell'opera CP_1
corrispondendo la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura indicata in narrativa o in quella ulteriore che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A seguito dell'iscrizione a ruolo della causa avente R.G. n. 2022/2020, l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione è stata differita al giorno 4.11.2020:
l'impresa individuale “ e non solo” convenuta si è costituita in CP_1
giudizio in data 11.10.2020 mediante deposito di comparsa di costituzione e pagina 2 di 13 risposta in cui, contestualmente, ha effettuato richiesta di chiamata in causa di terzo nei confronti della società quest'ultima da cui Controparte_2
aveva acquistato gli infissi oggetto di consegna ai committenti e Parte_2
ed ha sollevato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace Parte_1
di Siracusa a pronunciarsi sulla causa in oggetto per non aver parte attrice espressamente dichiarato nelle proprie conclusioni di voler contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del Giudice adito.
L'eccezione di incompetenza per valore è stata accolta dal Giudice di Pace con ordinanza n. 622/2020 del giorno 11.11.2020 a mezzo della quale è stato individuato quale giudice competente il Tribunale di Siracusa: è seguita la riassunzione, ad opera degli attori e della Parte_2 Parte_1
causa mediante deposito, in data 20.01.2021, della comparsa formulata ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c. e dell'art. 125 delle disp. att. c.p.c. nei termini di legge.
in qualità di titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, si è costituito in giudizio in data 3.05.2021 con deposito di comparsa
[...]
di costituzione e risposta e contestuale rinnovo della richiesta di chiamata in causa di terzo promossa nei confronti della chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) con la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede legale in Capaccio Scalo (SA), Via delle Telline n. 2,
e di conseguenza chiede che il Tribunale adito voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
- In via principale, nel merito respingere, siccome sia in fatto sia in
pagina 3 di 13 diritto, le domande tutte formulate dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
nei confronti del Sig. , titolare della e non
[...] Controparte_1 CP_1
solo; - In via subordinata, nelle denegata e non temuta ipotesi che la domanda degli odierni attori fosse accolta, anche parzialmente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
Capaccio Scalo (SA), Via delle Telline n.2 al pagamento di quanto sarà accertato in corso di causa, con manleva del Sig. titolare della Controparte_1 [...]
e non solo, da ogni responsabilità in merito al pagamento delle somme CP_1
imputate dagli attori per eliminare i presunti vizi riscontrati nell'esecuzione del contratto stipulato tra le odierne parti in causa. - In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale tenuto da controparte”.
Con decreto datato 5.05.2021 il Tribunale, accogliendo la ridetta istanza di parte convenuta, ha proceduto al differimento ex art. 168, quinto comma, vecchio conio,
c.p.c. della prima udienza, fissandola al 12.10.2021, al fine di consentire la regolare costituzione in giudizio della società terza chiamata.
In data 11.10.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_2
depositando la propria comparsa di costituzione e risposta contenente le seguenti domande: “In via preliminare, dichiarare l'avvenuta decadenza da parte di convenuta ad effettuare la chiamata in causa della per violazione delle disposizioni e dei termini sanciti a pena di decadenza dagli artt. 269 e 167 c.p.c. disponendo l'immediata estromissione della chiamata in causa con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze di costituzione. In subordine, accertare e dichiarare inammissibile, infondata e comunque non operativa la chiamata in garanzia – manleva operata dal convenuto per i motivi innanzi
pagina 4 di 13 esposti e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale voglia considerarla operativa, ridurne l'azione ai soli vizi che dovranno essere accertati
e relativi alla vendita del bene. Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate e non provate in relazione alla posizione della Nella denegata CP_2
ipotesi in cui il tribunale accertasse la sussistenza dei danni dichiarare che la CP_2
anche tenendo conto del diligente comportamento avuto, ridurre la condanna
[...]
alla sola eliminazione dei vizi che verranno accertati essere riconducibili a vizi originari (di fabbricazione) degli infissi”.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 12.10.2021 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, vecchio conio,
c.p.c., fissando l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al giorno
1.03.2022: disposta c.t.u. sui quesiti prospettati da parte attrice e parte convenuta, si è accertata l'effettiva sussistenza di vizi e difetti degli infissi costituenti oggetto della domanda attorea, individuandone le cause ascrivibili tanto a difetti strutturali quanto a problemi di posa e quantificando i conseguenti costi di ripristino, per un ammontare pari a complessivi Euro 11.698,72 oltre l'I.V.A. dovuta per legge.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 12.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190, vecchio conio, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Queste le tappe processuali del presente giudizio, nel merito la vicenda in esame ha origine nell'anno 2017 allorquando e si Parte_2 Parte_1
sono rivolti all'impresa individuale “ e non solo” di CP_1 Controparte_1
al fine di commissionare a quest'ultima la realizzazione e la posa in opera degli infissi da installare nell'immobile di loro proprietà sito in Trecastagni, Strada
Vicinale Minnoliti: è seguita la stipula tra le parti del contratto datato 5 settembre pagina 5 di 13 2017 con cui è stato conferito l'incarico per la fornitura e posa in opera degli infissi che la impresa individuale “ e non solo” appaltatrice ha a CP_1
propria volta acquistato dal fornitore “ sulla base Controparte_2
delle indicazioni a quest'ultima commissionate.
Trascorsi alcuni mesi dalla installazione, sono emersi alcuni vizi nei serramenti consistenti nella verniciatura sfogliata di due scuri, nonché nella lineatura della parte esterna tamburata, rifinita con una bugna, dell'anta sinistra della porta finestra lato terrazza oltre ad ulteriori e diversi vizi e difformità, prontamente denunciati alla “Tutto infissi e non solo” ad opera dei committenti odierni attori con missiva del 16 agosto 2018.
Seguiva un carteggio tra gli attori e l'impresa individuale “ e Pt_2 CP_1
non solo” a seguito del quale quest'ultima ha assicurato, con missiva del giorno 8 novembre 2018, di aver “preso in carico le richieste della Signora Pt_2
e del Signor sin dalla prima raccomandata per la
[...] Parte_1
risoluzione dei problemi descritti”, riconoscendo, in tal modo, la sussistenza dei vizi contestati, e di avere ricevuto dal fornitore “ Controparte_2
due bugne per la sostituzione salvo chiedere altresì “all'azienda produttrice un campione di bugna in tipologia costruttiva diversa dalle precedenti” mediante inoltro di raccomandata datata 30 gennaio 2019.
Stante la mancata effettuazione degli interventi di ripristino a regola d'arte dello stato degli infissi, è seguito il presente giudizio che, per il tramite della c.t.u. tecnico-estimativa effettuata in corso di causa dall'Ingegnere ha Persona_1
confermato la sussistenza dei vizi degli infissi ed ha individuato la stima dei danni da risarcire, avendo riscontrato le seguenti criticità:
1) “Gli infissi presentano un distacco della vernice presente sul legno e quindi un danno strutturale ed estetico. Inoltre il legno mostra variazioni del colore e
pagina 6 di 13 deformazioni varie con il cosiddetto “effetto pettine”, ovvero quando il legno soggetto ai raggi solari e alle precipitazioni ingrigisce e perde in stabilità”;
2) “Gli infissi presentano una deformazione, rotazione e svergolamento rispetto al piano verticale, nella loro struttura, tanto da non riuscire a chiuderli, né ad aprirli se non con il cospicuo strofinio sul pavimento”;
3) “Lesioni delle bugnature e mancanza di sigillatura. Si fa presente che le bugne poste in opera non sono con legno lamellare a fibre contrapposte, ma semplici doghe. Anche se è da considerare anomalo, ma tali infissi al momento del montaggio avevano subito la sigillatura con silicone, che al momento del sopralluogo risultava quasi del tutto inesistente”;
4) “La struttura dell'infisso presenta una notevole presenza di nodi”;
5) “Gli scuretti interni così come la struttura nel suo complesso data la deformazione proprio degli infissi, non consentono di raggiungere i livelli prestazionali di isolamento acustico, termico in relazione alle trasmittanze, essendo che essi si presentavano aperti in diversi punti e tali da consentire liberamente l'entrata della luce, aria, acqua ecc… Basti pensare che dall'interno attraverso l'infisso, a scuretti chiusi, era possibile intravedere l'esterno” (Pagine
13 ss. Perizia tecnica definitiva).
Il c.t.u. afferma in sostanza, a pagina 22 dell'elaborato peritale, che “in conclusione gli infissi esterni si presentano in condizioni strutturali, di finitura, stabilità e funzionalità pessima”.
Quanto alle cause dei ridetti vizi, il medesimo c.t.u. evidenzia come, anche in considerazione dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra il momento della posa in opera degli infissi e l'espletamento degli accertamenti peritali, “le cause del degrado degli infissi montati e forniti presso l'immobile attoreo” sono senz'altro riconducibili a quanto segue:
pagina 7 di 13 1) “Non uso di legname selezionato e certificato al fine di garantire trattamenti di essicazione artificiale atti ad eliminare qualsiasi agente interno indesiderato, quali resine, funghi e muffe. Se non ben trattati, infatti, la resina e i nodi possono favorire la formazione sui laccati di inestetiche chiazze e aloni che sfociano in piccole e localizzate colature di color ambra, soprattutto nei mesi più caldi”;
2) “Non uso di tipologia di legno adatto in relazione alla zona di installazione degli infissi ed in relazione ai quattro nemici del legno che sono Umidità,
Temperatura, Intemperie e raggi UV, Aggressioni biologiche. Occorreva utilizzare o Pino massello ricavato dalla parte più interna e quindi più densa del tronco che lo rende molto performante in termini di isolamento termico, più adatto quindi alle zone collinari o montane o Pino lamellare realizzato con 3 o più strati di legno massello, incollato a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni del legno, assicurando così la stabilità del serramento. È assemblato con colle atossiche ed è esclusivo in quanto nella sua composizione viene assicurata una perfetta omogeneitàdata dalla selezione attenta di parti prive di nodi e irregolarità. Garantisce quindi una maggiore stabilità”;
3) “Non adeguata stagionatura del legno utilizzato per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici”;
4) “Non adeguata verniciatura di finitura che costituisce l'elemento protettivo della stessa struttura” (Pagina 22 di 28 Perizia tecnica definitiva).
Il c.t.u., inoltre, in evasione di uno specifico quesito rivoltogli, ha affermato che
“le problematiche lamentate .... non riguardano la carente manutenzione, ma solamente:
• un uso di legname non selezionato e certificato al fine di garantire trattamenti di essicazione artificiale atti ad eliminare qualsiasi agente interno indesiderato, quali resine, funghi e muffe, nodi ecc.;
pagina 8 di 13 • un uso di tipologia di legno non adatto in relazione alla zona di installazione degli infissi ed in relazione ai quattro nemici del legno che sono: Umidità;
Temperatura; Intemperie e raggi UV;
Aggressioni biologiche.
• un uso di legno non adeguatamente stagionato caratteristica che assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici;
• una non adeguata verniciatura di finitura che costituisce l'elemento protettivo della stessa struttura” (Pagina 26 di 28 Perizia tecnica definitiva).
Dalle risultanze della c.t.u. emerge, in definitiva, l'assoluta riconducibilità dei vizi per cui è causa a difetti strutturali e a problemi di posa degli infissi: il c.t.u. ha indicato alla pagina 26 dell'elaborato peritale il danno addebitabile a difetti strutturali nella misura dell'80% ed il danno addebitabile a problemi di posa e in quella del 20%, avendo quantificato i costi necessari per il ripristino dei difetti e vizi degli infissi, in funzione delle problematiche riscontrate e in considerazione degli interventi necessari per ripristinare l'opera a perfetta regola d'arte, nella misura complessiva di € 11.698,72 oltre l'I.V.A. nella misura di legge;
il danno addebitabile a difetti strutturali è pari ad € 9.358,98 oltre IVA (€ 11.698,72 x
0,80), mentre il danno addebitabile a problemi di posa è pari ad € 2.339,74 oltre
IVA (€ 11.698,72 x 0,20).
Queste le risultanze peritali, non sussiste alcun dubbio in merito alla operatività della garanzia ex artt. 1667 c.c. cui è tenuto l'impresa appaltatrice odierna convenuta la quale dovrà essere condannata alla corresponsione in favore degli attori della somma di Euro 11.698,72 oltre l'I.V.A. dovuta per legge ai Pt_2
fini del ripristino degli infissi oggetto del contratto intercorso tra le parti di causa, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 – data di inoltro all'impresa convenuta dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi di legge – sino al soddisfo.
pagina 9 di 13 La responsabilità da inadempimento contrattuale della impresa individuale “
[...]
e non solo” è triplice atteso che, contravvenendo alle regole di diligenza CP_1
adempitiva ex artt. 1176 e 1218 c.c. che ci si può ragionevolmente attendere da un debitore qualificato, in base alle conclusioni della c.t.u. in atti essa da un lato ha acquistato dal terzo fornitore materiale in legno Controparte_2
risultato scadente, dall'altro ha del pari errato nella posa degli infissi, ed infine ha acconsentito l'utilizzo del materiale in legno di pino in un contesto ambientale incompatibile: sotto questo ultimo profilo non basta dire, per andare esenti da responsabilità, che i committenti erano stati avvisati della natura di scarso Pt_2
pregio del materiale commissionato ai fini della creazione dei serramenti, e ciò per il fatto che, fermi gli altri due profili di responsabilità, era suo dovere comunque esimersi dalla fornitura e montatura degli infissi in legno di pino ove ritenuti non idonei al caso concreto, e ciò nonostante la consapevolezza di tale inadeguatezza ad opera degli stessi committenti e la volontà di questi ultimi di dare comunque corso all'ordine.
Occorre adesso vagliare la domanda di manleva azionata dalla convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” avverso la terza chiamata CP_1 [...]
domanda alla quale quest'ultima si è opposta, oltre che quanto Controparte_2
al merito, soprattutto per il fatto che la convenuta impresa individuale “Tutto
e non solo”, non essendosi costituita nel presente giudizio nel rispetto del CP_1
termine divisato dall'art. 167, vecchio conio, c.p.c., sarebbe decaduta dal potere di potere esercitare la chiamata del terzo ad onta del differimento della prima udienza effettuato dal Tribunale ai sensi dell'art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio.
Il ragionamento della terza chiamata muove dal presupposto della costituzione tardiva nel presente giudizio del convenuto il quale, al momento del differimento ex art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio, della prima udienza era già
pagina 10 di 13 decaduto dalla facoltà della chiamata del terzo, non potendo il provvedimento del
Tribunale fungere da surrettizia rimessione in termine della parte decaduta: la difesa della terza chiamata cita il contenuto della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 2394 del 03/02/2020 a mente della quale “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”.
Tale arresto però, a parere di chi scrive, mal si attaglia al caso in esame atteso che il presente giudizio costituisce la prosecuzione del giudizio in precedenza instaurato avanti al Giudice di Pace di Siracusa giusta riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del giudice adito: in tale originario giudizio la convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” aveva CP_1
ritualmente e tempestivamente invocato la chiamata della terza Controparte_2
chiamata su cui il decidente non si era espresso stante la declaratoria
[...]
di incompetenza per valore poi adottata, di talché nella presente fase non occorreva la costituzione almeno venti giorni prima della data originaria di citazione ad udienza fissa ex art. 166 c.p.c., vecchio conio, perché la convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” potesse invocare la chiamata del CP_1
terzo, dovendosi avere riguardo, ai fini della maturazione di eventuali decadenze tra cui l'onere di chiamata del terzo, unicamente al giudizio a quo di cui la presente causa costituisce mera prosecuzione, avuto riguardo al noto meccanismo di traslazione del giudizio previsto dall'art. 50 del codice di rito civile;
si consideri poi che l'art. 125 disp. att. c.p.c., norma che disciplina il contenuto dell'atto con cui si provvede alla riassunzione della causa, annovera tra i requisiti contenutistici pagina 11 di 13 della comparsa in riassunzione l'invito rivolto alle altre parti a costituirsi nei termini – e sono nei termini – stabiliti dall'art. 166 del codice di rito civile senza richiamare le decadenze di cui al successivo art. 167, il che costituisce indice sintomatico del fatto che il Legislatore non abbia voluto prevedere, in caso di riassunzione del giudizio, una duplice barriera preclusiva a carico delle parti, avendo inteso le due fasi come un giudizio unitario in cui la seconda si incunea nella prima senza alcuna soluzione di continuità.
Il Tribunale predilige tale ultima soluzione ermeneutica e reputa di potere dare ingresso nella presente lite al vaglio della domanda di manleva azionata dalla convenuta impresa individuale “ e non solo” avverso la terza chiamata CP_1
che materialmente ha fornito i serramenti poi Controparte_2
installati presso l'abitazione degli attori.
La domanda di manleva è fondata, avuto riguardo al pessimo stato del legno di cui erano composti gli infissi oggetto della fornitura che la terza chiamata ha effettuato in favore della impresa odierna Controparte_2
convenuta: la somma che si palesa necessaria per i ripristini dei serramenti oggetto di condanna a carico della va ovviamente Controparte_2
decurtata del 20 % in complessivi Euro 9.358,98 oltre l'I.V.A. di legge stante la posa difettosa degli infissi la cui responsabilità va unicamente addossata alla società convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti tra le parti, con la precisazione che la condanna della va del Controparte_2
pari ridotta del 20 %, mentre le spese di c.t.u. espletata in corso di causa vanno addossate alla impresa individuale “ e non solo” ed alla CP_1 [...]
in parti eguali e con il vincolo della solidarietà, il tutto come da Controparte_2
dispositivo.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In accoglimento della domanda degli attori e Parte_2 Parte_1
condanna l'Impresa Individuale “ e non solo” di
[...] CP_1 CP_1
al pagamento in loro favore della somma di Euro 11.698,72 oltre
[...]
l'I.V.A. dovuta per legge, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 sino al soddisfo;
2. In accoglimento della domanda di manleva azionata dall'Impresa Individuale
“ e non solo” di , condanna la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in suo favore della somma di Euro 9.358,98 oltre
[...]
l'I.V.A. di legge, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 sino al soddisfo;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale della Impresa Individuale CP_1
” e della in parti eguali;
[...] Controparte_2
4. Condanna l'Impresa Individuale “ e non solo” di CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore degli attori e Parte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 285,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso forfettario per spese generali;
5. Condanna la a rimborsare all'Impresa Controparte_2
Individuale “ e non solo” di le spese di lite che si CP_1 Controparte_1
liquidano in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso forfettario per spese generali.
Siracusa, 21 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Gianfaldoni Stefano, elettivamente C.F._2
domiciliati in Siracusa alla Via Germania n. 11
ATTORI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Gionfriddo Emanuele, elettivamente C.F._3
domiciliata in Via Tisia Ronco II n. 1/B in Siracusa
CONVENUTA
E CON LA CHIAMATA DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Amatucci Controparte_2 P.IVA_1
Antonio, elettivamente domiciliata in Viale Santa Panagia n. 168 in Siracusa
TERZO CHIAMATO
Oggetto: garanzia per i vizi nel contratto di appalto
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2020 e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa
[...]
nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig.
[...]
Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la presenza dei vizi e delle difformità degli infissi così come descritti in narrativa nonché di ulteriori vizi sopravvenuti a causa dei difetti di costruzione e di posa in opera;
conseguentemente, in via principale, dichiarare la sussistenza di un'obbligazione di garanzia ex art. 1667 c.c. in capo all'impresa individuale “ e non CP_1
solo” di e, per l'effetto, condannare la medesima impresa, ai Controparte_1
sensi dell'art. 1668 c.c., ad eliminare i vizi e le difformità dell'opera corrispondendo la somma necessaria nella misura indicata in narrativa o in quella ulteriore che verrà accertata in corso di causa;
in via subordinata, accertata e dichiarata l'insorgenza in capo alla “ e non solo” di CP_1
di una nuova obbligazione avente ad oggetto l'eliminazione dei Controparte_1
vizi e difformità dell'opera da parte dell'impresa medesima, condannare la
[...]
e non solo” ad eliminare a proprie spese i vizi e le difformità dell'opera CP_1
corrispondendo la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura indicata in narrativa o in quella ulteriore che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A seguito dell'iscrizione a ruolo della causa avente R.G. n. 2022/2020, l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione è stata differita al giorno 4.11.2020:
l'impresa individuale “ e non solo” convenuta si è costituita in CP_1
giudizio in data 11.10.2020 mediante deposito di comparsa di costituzione e pagina 2 di 13 risposta in cui, contestualmente, ha effettuato richiesta di chiamata in causa di terzo nei confronti della società quest'ultima da cui Controparte_2
aveva acquistato gli infissi oggetto di consegna ai committenti e Parte_2
ed ha sollevato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace Parte_1
di Siracusa a pronunciarsi sulla causa in oggetto per non aver parte attrice espressamente dichiarato nelle proprie conclusioni di voler contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del Giudice adito.
L'eccezione di incompetenza per valore è stata accolta dal Giudice di Pace con ordinanza n. 622/2020 del giorno 11.11.2020 a mezzo della quale è stato individuato quale giudice competente il Tribunale di Siracusa: è seguita la riassunzione, ad opera degli attori e della Parte_2 Parte_1
causa mediante deposito, in data 20.01.2021, della comparsa formulata ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c. e dell'art. 125 delle disp. att. c.p.c. nei termini di legge.
in qualità di titolare dell'impresa individuale “ Controparte_1 Controparte_1
”, si è costituito in giudizio in data 3.05.2021 con deposito di comparsa
[...]
di costituzione e risposta e contestuale rinnovo della richiesta di chiamata in causa di terzo promossa nei confronti della chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) con la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede legale in Capaccio Scalo (SA), Via delle Telline n. 2,
e di conseguenza chiede che il Tribunale adito voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
- In via principale, nel merito respingere, siccome sia in fatto sia in
pagina 3 di 13 diritto, le domande tutte formulate dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
nei confronti del Sig. , titolare della e non
[...] Controparte_1 CP_1
solo; - In via subordinata, nelle denegata e non temuta ipotesi che la domanda degli odierni attori fosse accolta, anche parzialmente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
Capaccio Scalo (SA), Via delle Telline n.2 al pagamento di quanto sarà accertato in corso di causa, con manleva del Sig. titolare della Controparte_1 [...]
e non solo, da ogni responsabilità in merito al pagamento delle somme CP_1
imputate dagli attori per eliminare i presunti vizi riscontrati nell'esecuzione del contratto stipulato tra le odierne parti in causa. - In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale tenuto da controparte”.
Con decreto datato 5.05.2021 il Tribunale, accogliendo la ridetta istanza di parte convenuta, ha proceduto al differimento ex art. 168, quinto comma, vecchio conio,
c.p.c. della prima udienza, fissandola al 12.10.2021, al fine di consentire la regolare costituzione in giudizio della società terza chiamata.
In data 11.10.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_2
depositando la propria comparsa di costituzione e risposta contenente le seguenti domande: “In via preliminare, dichiarare l'avvenuta decadenza da parte di convenuta ad effettuare la chiamata in causa della per violazione delle disposizioni e dei termini sanciti a pena di decadenza dagli artt. 269 e 167 c.p.c. disponendo l'immediata estromissione della chiamata in causa con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze di costituzione. In subordine, accertare e dichiarare inammissibile, infondata e comunque non operativa la chiamata in garanzia – manleva operata dal convenuto per i motivi innanzi
pagina 4 di 13 esposti e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale voglia considerarla operativa, ridurne l'azione ai soli vizi che dovranno essere accertati
e relativi alla vendita del bene. Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate e non provate in relazione alla posizione della Nella denegata CP_2
ipotesi in cui il tribunale accertasse la sussistenza dei danni dichiarare che la CP_2
anche tenendo conto del diligente comportamento avuto, ridurre la condanna
[...]
alla sola eliminazione dei vizi che verranno accertati essere riconducibili a vizi originari (di fabbricazione) degli infissi”.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 12.10.2021 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, vecchio conio,
c.p.c., fissando l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al giorno
1.03.2022: disposta c.t.u. sui quesiti prospettati da parte attrice e parte convenuta, si è accertata l'effettiva sussistenza di vizi e difetti degli infissi costituenti oggetto della domanda attorea, individuandone le cause ascrivibili tanto a difetti strutturali quanto a problemi di posa e quantificando i conseguenti costi di ripristino, per un ammontare pari a complessivi Euro 11.698,72 oltre l'I.V.A. dovuta per legge.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 12.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190, vecchio conio, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Queste le tappe processuali del presente giudizio, nel merito la vicenda in esame ha origine nell'anno 2017 allorquando e si Parte_2 Parte_1
sono rivolti all'impresa individuale “ e non solo” di CP_1 Controparte_1
al fine di commissionare a quest'ultima la realizzazione e la posa in opera degli infissi da installare nell'immobile di loro proprietà sito in Trecastagni, Strada
Vicinale Minnoliti: è seguita la stipula tra le parti del contratto datato 5 settembre pagina 5 di 13 2017 con cui è stato conferito l'incarico per la fornitura e posa in opera degli infissi che la impresa individuale “ e non solo” appaltatrice ha a CP_1
propria volta acquistato dal fornitore “ sulla base Controparte_2
delle indicazioni a quest'ultima commissionate.
Trascorsi alcuni mesi dalla installazione, sono emersi alcuni vizi nei serramenti consistenti nella verniciatura sfogliata di due scuri, nonché nella lineatura della parte esterna tamburata, rifinita con una bugna, dell'anta sinistra della porta finestra lato terrazza oltre ad ulteriori e diversi vizi e difformità, prontamente denunciati alla “Tutto infissi e non solo” ad opera dei committenti odierni attori con missiva del 16 agosto 2018.
Seguiva un carteggio tra gli attori e l'impresa individuale “ e Pt_2 CP_1
non solo” a seguito del quale quest'ultima ha assicurato, con missiva del giorno 8 novembre 2018, di aver “preso in carico le richieste della Signora Pt_2
e del Signor sin dalla prima raccomandata per la
[...] Parte_1
risoluzione dei problemi descritti”, riconoscendo, in tal modo, la sussistenza dei vizi contestati, e di avere ricevuto dal fornitore “ Controparte_2
due bugne per la sostituzione salvo chiedere altresì “all'azienda produttrice un campione di bugna in tipologia costruttiva diversa dalle precedenti” mediante inoltro di raccomandata datata 30 gennaio 2019.
Stante la mancata effettuazione degli interventi di ripristino a regola d'arte dello stato degli infissi, è seguito il presente giudizio che, per il tramite della c.t.u. tecnico-estimativa effettuata in corso di causa dall'Ingegnere ha Persona_1
confermato la sussistenza dei vizi degli infissi ed ha individuato la stima dei danni da risarcire, avendo riscontrato le seguenti criticità:
1) “Gli infissi presentano un distacco della vernice presente sul legno e quindi un danno strutturale ed estetico. Inoltre il legno mostra variazioni del colore e
pagina 6 di 13 deformazioni varie con il cosiddetto “effetto pettine”, ovvero quando il legno soggetto ai raggi solari e alle precipitazioni ingrigisce e perde in stabilità”;
2) “Gli infissi presentano una deformazione, rotazione e svergolamento rispetto al piano verticale, nella loro struttura, tanto da non riuscire a chiuderli, né ad aprirli se non con il cospicuo strofinio sul pavimento”;
3) “Lesioni delle bugnature e mancanza di sigillatura. Si fa presente che le bugne poste in opera non sono con legno lamellare a fibre contrapposte, ma semplici doghe. Anche se è da considerare anomalo, ma tali infissi al momento del montaggio avevano subito la sigillatura con silicone, che al momento del sopralluogo risultava quasi del tutto inesistente”;
4) “La struttura dell'infisso presenta una notevole presenza di nodi”;
5) “Gli scuretti interni così come la struttura nel suo complesso data la deformazione proprio degli infissi, non consentono di raggiungere i livelli prestazionali di isolamento acustico, termico in relazione alle trasmittanze, essendo che essi si presentavano aperti in diversi punti e tali da consentire liberamente l'entrata della luce, aria, acqua ecc… Basti pensare che dall'interno attraverso l'infisso, a scuretti chiusi, era possibile intravedere l'esterno” (Pagine
13 ss. Perizia tecnica definitiva).
Il c.t.u. afferma in sostanza, a pagina 22 dell'elaborato peritale, che “in conclusione gli infissi esterni si presentano in condizioni strutturali, di finitura, stabilità e funzionalità pessima”.
Quanto alle cause dei ridetti vizi, il medesimo c.t.u. evidenzia come, anche in considerazione dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra il momento della posa in opera degli infissi e l'espletamento degli accertamenti peritali, “le cause del degrado degli infissi montati e forniti presso l'immobile attoreo” sono senz'altro riconducibili a quanto segue:
pagina 7 di 13 1) “Non uso di legname selezionato e certificato al fine di garantire trattamenti di essicazione artificiale atti ad eliminare qualsiasi agente interno indesiderato, quali resine, funghi e muffe. Se non ben trattati, infatti, la resina e i nodi possono favorire la formazione sui laccati di inestetiche chiazze e aloni che sfociano in piccole e localizzate colature di color ambra, soprattutto nei mesi più caldi”;
2) “Non uso di tipologia di legno adatto in relazione alla zona di installazione degli infissi ed in relazione ai quattro nemici del legno che sono Umidità,
Temperatura, Intemperie e raggi UV, Aggressioni biologiche. Occorreva utilizzare o Pino massello ricavato dalla parte più interna e quindi più densa del tronco che lo rende molto performante in termini di isolamento termico, più adatto quindi alle zone collinari o montane o Pino lamellare realizzato con 3 o più strati di legno massello, incollato a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni del legno, assicurando così la stabilità del serramento. È assemblato con colle atossiche ed è esclusivo in quanto nella sua composizione viene assicurata una perfetta omogeneitàdata dalla selezione attenta di parti prive di nodi e irregolarità. Garantisce quindi una maggiore stabilità”;
3) “Non adeguata stagionatura del legno utilizzato per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici”;
4) “Non adeguata verniciatura di finitura che costituisce l'elemento protettivo della stessa struttura” (Pagina 22 di 28 Perizia tecnica definitiva).
Il c.t.u., inoltre, in evasione di uno specifico quesito rivoltogli, ha affermato che
“le problematiche lamentate .... non riguardano la carente manutenzione, ma solamente:
• un uso di legname non selezionato e certificato al fine di garantire trattamenti di essicazione artificiale atti ad eliminare qualsiasi agente interno indesiderato, quali resine, funghi e muffe, nodi ecc.;
pagina 8 di 13 • un uso di tipologia di legno non adatto in relazione alla zona di installazione degli infissi ed in relazione ai quattro nemici del legno che sono: Umidità;
Temperatura; Intemperie e raggi UV;
Aggressioni biologiche.
• un uso di legno non adeguatamente stagionato caratteristica che assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici;
• una non adeguata verniciatura di finitura che costituisce l'elemento protettivo della stessa struttura” (Pagina 26 di 28 Perizia tecnica definitiva).
Dalle risultanze della c.t.u. emerge, in definitiva, l'assoluta riconducibilità dei vizi per cui è causa a difetti strutturali e a problemi di posa degli infissi: il c.t.u. ha indicato alla pagina 26 dell'elaborato peritale il danno addebitabile a difetti strutturali nella misura dell'80% ed il danno addebitabile a problemi di posa e in quella del 20%, avendo quantificato i costi necessari per il ripristino dei difetti e vizi degli infissi, in funzione delle problematiche riscontrate e in considerazione degli interventi necessari per ripristinare l'opera a perfetta regola d'arte, nella misura complessiva di € 11.698,72 oltre l'I.V.A. nella misura di legge;
il danno addebitabile a difetti strutturali è pari ad € 9.358,98 oltre IVA (€ 11.698,72 x
0,80), mentre il danno addebitabile a problemi di posa è pari ad € 2.339,74 oltre
IVA (€ 11.698,72 x 0,20).
Queste le risultanze peritali, non sussiste alcun dubbio in merito alla operatività della garanzia ex artt. 1667 c.c. cui è tenuto l'impresa appaltatrice odierna convenuta la quale dovrà essere condannata alla corresponsione in favore degli attori della somma di Euro 11.698,72 oltre l'I.V.A. dovuta per legge ai Pt_2
fini del ripristino degli infissi oggetto del contratto intercorso tra le parti di causa, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 – data di inoltro all'impresa convenuta dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi di legge – sino al soddisfo.
pagina 9 di 13 La responsabilità da inadempimento contrattuale della impresa individuale “
[...]
e non solo” è triplice atteso che, contravvenendo alle regole di diligenza CP_1
adempitiva ex artt. 1176 e 1218 c.c. che ci si può ragionevolmente attendere da un debitore qualificato, in base alle conclusioni della c.t.u. in atti essa da un lato ha acquistato dal terzo fornitore materiale in legno Controparte_2
risultato scadente, dall'altro ha del pari errato nella posa degli infissi, ed infine ha acconsentito l'utilizzo del materiale in legno di pino in un contesto ambientale incompatibile: sotto questo ultimo profilo non basta dire, per andare esenti da responsabilità, che i committenti erano stati avvisati della natura di scarso Pt_2
pregio del materiale commissionato ai fini della creazione dei serramenti, e ciò per il fatto che, fermi gli altri due profili di responsabilità, era suo dovere comunque esimersi dalla fornitura e montatura degli infissi in legno di pino ove ritenuti non idonei al caso concreto, e ciò nonostante la consapevolezza di tale inadeguatezza ad opera degli stessi committenti e la volontà di questi ultimi di dare comunque corso all'ordine.
Occorre adesso vagliare la domanda di manleva azionata dalla convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” avverso la terza chiamata CP_1 [...]
domanda alla quale quest'ultima si è opposta, oltre che quanto Controparte_2
al merito, soprattutto per il fatto che la convenuta impresa individuale “Tutto
e non solo”, non essendosi costituita nel presente giudizio nel rispetto del CP_1
termine divisato dall'art. 167, vecchio conio, c.p.c., sarebbe decaduta dal potere di potere esercitare la chiamata del terzo ad onta del differimento della prima udienza effettuato dal Tribunale ai sensi dell'art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio.
Il ragionamento della terza chiamata muove dal presupposto della costituzione tardiva nel presente giudizio del convenuto il quale, al momento del differimento ex art. 168, quinto comma, c.p.c., vecchio conio, della prima udienza era già
pagina 10 di 13 decaduto dalla facoltà della chiamata del terzo, non potendo il provvedimento del
Tribunale fungere da surrettizia rimessione in termine della parte decaduta: la difesa della terza chiamata cita il contenuto della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 2394 del 03/02/2020 a mente della quale “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”.
Tale arresto però, a parere di chi scrive, mal si attaglia al caso in esame atteso che il presente giudizio costituisce la prosecuzione del giudizio in precedenza instaurato avanti al Giudice di Pace di Siracusa giusta riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del giudice adito: in tale originario giudizio la convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” aveva CP_1
ritualmente e tempestivamente invocato la chiamata della terza Controparte_2
chiamata su cui il decidente non si era espresso stante la declaratoria
[...]
di incompetenza per valore poi adottata, di talché nella presente fase non occorreva la costituzione almeno venti giorni prima della data originaria di citazione ad udienza fissa ex art. 166 c.p.c., vecchio conio, perché la convenuta impresa individuale “Tutto e non solo” potesse invocare la chiamata del CP_1
terzo, dovendosi avere riguardo, ai fini della maturazione di eventuali decadenze tra cui l'onere di chiamata del terzo, unicamente al giudizio a quo di cui la presente causa costituisce mera prosecuzione, avuto riguardo al noto meccanismo di traslazione del giudizio previsto dall'art. 50 del codice di rito civile;
si consideri poi che l'art. 125 disp. att. c.p.c., norma che disciplina il contenuto dell'atto con cui si provvede alla riassunzione della causa, annovera tra i requisiti contenutistici pagina 11 di 13 della comparsa in riassunzione l'invito rivolto alle altre parti a costituirsi nei termini – e sono nei termini – stabiliti dall'art. 166 del codice di rito civile senza richiamare le decadenze di cui al successivo art. 167, il che costituisce indice sintomatico del fatto che il Legislatore non abbia voluto prevedere, in caso di riassunzione del giudizio, una duplice barriera preclusiva a carico delle parti, avendo inteso le due fasi come un giudizio unitario in cui la seconda si incunea nella prima senza alcuna soluzione di continuità.
Il Tribunale predilige tale ultima soluzione ermeneutica e reputa di potere dare ingresso nella presente lite al vaglio della domanda di manleva azionata dalla convenuta impresa individuale “ e non solo” avverso la terza chiamata CP_1
che materialmente ha fornito i serramenti poi Controparte_2
installati presso l'abitazione degli attori.
La domanda di manleva è fondata, avuto riguardo al pessimo stato del legno di cui erano composti gli infissi oggetto della fornitura che la terza chiamata ha effettuato in favore della impresa odierna Controparte_2
convenuta: la somma che si palesa necessaria per i ripristini dei serramenti oggetto di condanna a carico della va ovviamente Controparte_2
decurtata del 20 % in complessivi Euro 9.358,98 oltre l'I.V.A. di legge stante la posa difettosa degli infissi la cui responsabilità va unicamente addossata alla società convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti tra le parti, con la precisazione che la condanna della va del Controparte_2
pari ridotta del 20 %, mentre le spese di c.t.u. espletata in corso di causa vanno addossate alla impresa individuale “ e non solo” ed alla CP_1 [...]
in parti eguali e con il vincolo della solidarietà, il tutto come da Controparte_2
dispositivo.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In accoglimento della domanda degli attori e Parte_2 Parte_1
condanna l'Impresa Individuale “ e non solo” di
[...] CP_1 CP_1
al pagamento in loro favore della somma di Euro 11.698,72 oltre
[...]
l'I.V.A. dovuta per legge, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 sino al soddisfo;
2. In accoglimento della domanda di manleva azionata dall'Impresa Individuale
“ e non solo” di , condanna la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in suo favore della somma di Euro 9.358,98 oltre
[...]
l'I.V.A. di legge, oltre interessi legali a far data dal 3 marzo 2020 sino al soddisfo;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico solidale della Impresa Individuale CP_1
” e della in parti eguali;
[...] Controparte_2
4. Condanna l'Impresa Individuale “ e non solo” di CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore degli attori e Parte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 285,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso forfettario per spese generali;
5. Condanna la a rimborsare all'Impresa Controparte_2
Individuale “ e non solo” di le spese di lite che si CP_1 Controparte_1
liquidano in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso forfettario per spese generali.
Siracusa, 21 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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