Articolo 13 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
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22 maggio 1976
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17 agosto 1983
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4 maggio 1985
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2 marzo 1989
Art. 13. Ritenute in conto entrate Tesoro

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento ((...))
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851 ;
3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
4) dell'assegno personale di cui all' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .

(3) (5) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall' art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' elevata al 7,06 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(5)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall' articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO(6)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall' articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , come modificato dall' articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141 , e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1› gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991".
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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