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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 29/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 699/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 263074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 263074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2025 depositato il
05/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore rappresenta di aver depositato in atti la visura camerale, a dimostrazione dell'attività di commercializzazione di autovetture usate, svolta dall'odierno ricorrente. Ed, inoltre, ha fornito prova del fatto che il mezzo, sul quale è stato disposto il fermo amministrativo, è presente in vari siti di commercializzazione e duque destinato alla vendita. Insiste, dunque, per l'accogliemnto del ricorso.
Resistente: il difensore della Soget Spa ribadisce che parte ricorrente non ha fornito prova della né della strumentalità, né della indispensabilità del mezzo. Il veicolo, inoltre, non riusulta iscritto nel libro contabile.
Per il resto si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
2023/0000263074, emesso l'8/5/2023 da SOGET SpA, nell'interesse della regione Abruzzo, per l'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta per le annualità 2009 e 2010, pari ad € 2.117,07.
Il ricorrente eccepiva:
- l'impignorabilità del bene ex art. 515, cpc, e dell'art. 86, comma 2, DPR n. 602/1973, essendo strumentale alla propria attività commerciale;
- la violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, stante la carenza delle ragioni di fatto e di diritto, poste a base della motivazione dell'atto, nonché la mancata allegazione degli atti sottesi a quello impugnato;
- l'intervenuta prescrizione, risalendo il credito tributario preteso agli anni 2009 e 2010, mentre unico atto interruttivo sarebbe costituito dall'ingiunzione n. 169814 del 15/5/2015, poiché non sarebbero stati notificati altri atti fino alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, effettuata il giorno 27/5/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva SOGET SpA, in persona del l.r.p.t. ed a ministero dei difensori, all'uopo nominati, che contestava che il bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo, fosse strumentale all'attività economica svolta dal ricorrente, non avendo fornito alcuna prova al riguardo;
né che vi fosse stata alcuna carenza di motivazione, essendo richiamati nel preavviso impugnato i precedenti atti di intimazione regolarmente notificati;
né, infine, che fosse mai maturata alcuna prescrizione, poiché questa era stata validamente interrotta dalla precedente ingiunzione, seguita da altre intimazioni, anche con riferimento al periodo tra il
2009 e 2010 ed il 2015, attraverso la notifica di tre avvisi.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva la regione Abruzzo, in persona del Dirigente del Servizio Entrate, l.r.p.t. ed a ministero del funzionario all'uopo delegato, che contestava quanto sostenuto nel ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stati impugnati gli atti della riscossione.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze. All'udienza del 29/7/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è risultato infondato e deve, dunque, essere respinto.
Secondo quanto dispone l'art. 515, comma 3, cpc, sono relativamente pignorabili: “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;
il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”; mentre l'art. 86, comma 2, DPR n. 602/1973, con l'inciso:
“… salvo che il debitore o i coobbligati … dimostrino … che il bene … è strumentale all'attività di impresa o della professione” prevede uno specifico presupposto perché sia sottratto all'”iscrizione di fermo amministrativo”.
Queste disposizioni prevedono, entrambe, che il bene debba trovarsi nella condizione di essenzialità / indispensabilità per l'esercizio dell'attività economica del contribuente.
Va, comunque, precisato che, nel caso specifico, il pregiudizio che andrebbe a subire il ricorrente non è il pignoramento del bene, ma la sua potenziale inutilizzabilità per effetto del c.d. “fermo amministrativo”, che l'Agenzia di Riscossione non può porre in essere qualora “… è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
L'onere di fornire la relativa prova, come prevede specificatamente lo stesso art. 86, comma 2, citato, spetta indubbiamente al ricorrente: di tale circostanza non si ha alcun riscontro negli atti prodotti da quest'ultimo.
Infatti, come espressamente affermato nel ricorso, il sig. Ricorrente_1 esercita l'attività di rivenditore di veicoli usati in un autosalone “virtuale” costituito dal sito “internet” ove espone “in vetrina” la propria merce, che, come tale, non può rientrare nella natura di bene strumentale, neanche nella misura di 1/5 del suo valore in assenza della relativa prova.
I beni destinati alla vendita sono generalmente pignorabili perché rappresentano il fulcro dell'attività economica, mentre costituiscono un limite ai fini del pignoramento quelli essenziali (come strumenti di lavoro indispensabili per la sopravvivenza professionale).
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale natura essenziale ed indispensabile del bene, che dovrà essere sottoposto a “fermo amministrativo”, con riferimento alla propria attività economica,
Né ci sono elementi validi per affermare che il quadriciclo possa essere utilizzato, in maniera essenziale ed indispensabile, per l'attività “prevalente” di “movimento terra”, come indicato nella Visura camerale prodotta.
Non risulta, infine, alcuna prova dalla quale possa dedursi che il veicolo sia strumentale all'impresa, non essendo sufficiente averne la titolarità o esercitare un'attività di impresa, ma, occorrendo, si ribadisce, provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività (Cass. n.
7156/2025 e n. 34813/2024).
Tale doglianza è, dunque, da ritenersi infondata.
Va disattesa anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, per difetto di motivazione. Nel preavviso di iscrizione di fermo amministrativo c'è un preciso richiamo a precedenti atti esattivi, emessi da SOGET SpA e contenenti nel loro interno i crediti tributari pretesi: l'Ingiunzione di pagamento n. 169814,
l'Intimazione n. 531893 e l'Intimazione n. 2353, tutte notificate a mezzo p.e.c. nei giorni, rispettivamente,
15/5/2015, 20/11/2015 e 13/1/2021.
L'obbligo di motivazione è da ritenersi perfettamente adempiuto da SOGET SpA, “per relationem”, non essendo assolutamente richiesto dalla legge che gli atti presupposti siano allegati all'atto di intimazione, soprattutto quando i medesimi sono stati regolarmente notificati e, quindi, giunti nella piena conoscenza del ricorrente (Cass. n. 19138/2025, Cass. n. 1133/2020, Cass. n. 20416/2018, Cass. n. 9323/2017 e Cass. n.
9032/2013, a conferma che tale modalità garantisce al contribuente ed al Giudice, in sede di giudizio, di verificare la regolarità e la fondatezza del provvedimento, senza necessariamente riportarne il dettaglio nell'atto impugnato.
Ugualmente da disattendere è l'eccezione di intervenuta prescrizione, poiché gli atti di ingiunzione e di intimazione, sopra riportati, ne hanno validamente interrotto il decorso e contro di loro mai è stata proposta alcuna opposizione
Dalmomento della notifica dell'intimazione n. 2353 (21/1/2021) fino alla notifica del preavviso gravato
(12/5/2023), non è decorso il necessario termine triennale, previsto dal D.Lgs. n. 953/1982, anche senza dover calcolare la sospensione di ogni prescrizione e / o decadenza, disposta dalla legislazione emergenziale da COVID 19.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della regione
Abruzzo e della SOGET SpA, con distrazione in favore dei difensori di quest'ultima, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.055,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore dei difensori di SOGET SpA, dichiaratisi antistatari. Così deciso in L'Aquila, il giorno 29/7/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 29/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 699/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 263074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 263074 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2025 depositato il
05/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore rappresenta di aver depositato in atti la visura camerale, a dimostrazione dell'attività di commercializzazione di autovetture usate, svolta dall'odierno ricorrente. Ed, inoltre, ha fornito prova del fatto che il mezzo, sul quale è stato disposto il fermo amministrativo, è presente in vari siti di commercializzazione e duque destinato alla vendita. Insiste, dunque, per l'accogliemnto del ricorso.
Resistente: il difensore della Soget Spa ribadisce che parte ricorrente non ha fornito prova della né della strumentalità, né della indispensabilità del mezzo. Il veicolo, inoltre, non riusulta iscritto nel libro contabile.
Per il resto si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
2023/0000263074, emesso l'8/5/2023 da SOGET SpA, nell'interesse della regione Abruzzo, per l'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta per le annualità 2009 e 2010, pari ad € 2.117,07.
Il ricorrente eccepiva:
- l'impignorabilità del bene ex art. 515, cpc, e dell'art. 86, comma 2, DPR n. 602/1973, essendo strumentale alla propria attività commerciale;
- la violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, stante la carenza delle ragioni di fatto e di diritto, poste a base della motivazione dell'atto, nonché la mancata allegazione degli atti sottesi a quello impugnato;
- l'intervenuta prescrizione, risalendo il credito tributario preteso agli anni 2009 e 2010, mentre unico atto interruttivo sarebbe costituito dall'ingiunzione n. 169814 del 15/5/2015, poiché non sarebbero stati notificati altri atti fino alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, effettuata il giorno 27/5/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva SOGET SpA, in persona del l.r.p.t. ed a ministero dei difensori, all'uopo nominati, che contestava che il bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo, fosse strumentale all'attività economica svolta dal ricorrente, non avendo fornito alcuna prova al riguardo;
né che vi fosse stata alcuna carenza di motivazione, essendo richiamati nel preavviso impugnato i precedenti atti di intimazione regolarmente notificati;
né, infine, che fosse mai maturata alcuna prescrizione, poiché questa era stata validamente interrotta dalla precedente ingiunzione, seguita da altre intimazioni, anche con riferimento al periodo tra il
2009 e 2010 ed il 2015, attraverso la notifica di tre avvisi.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva la regione Abruzzo, in persona del Dirigente del Servizio Entrate, l.r.p.t. ed a ministero del funzionario all'uopo delegato, che contestava quanto sostenuto nel ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stati impugnati gli atti della riscossione.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze. All'udienza del 29/7/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è risultato infondato e deve, dunque, essere respinto.
Secondo quanto dispone l'art. 515, comma 3, cpc, sono relativamente pignorabili: “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;
il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”; mentre l'art. 86, comma 2, DPR n. 602/1973, con l'inciso:
“… salvo che il debitore o i coobbligati … dimostrino … che il bene … è strumentale all'attività di impresa o della professione” prevede uno specifico presupposto perché sia sottratto all'”iscrizione di fermo amministrativo”.
Queste disposizioni prevedono, entrambe, che il bene debba trovarsi nella condizione di essenzialità / indispensabilità per l'esercizio dell'attività economica del contribuente.
Va, comunque, precisato che, nel caso specifico, il pregiudizio che andrebbe a subire il ricorrente non è il pignoramento del bene, ma la sua potenziale inutilizzabilità per effetto del c.d. “fermo amministrativo”, che l'Agenzia di Riscossione non può porre in essere qualora “… è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
L'onere di fornire la relativa prova, come prevede specificatamente lo stesso art. 86, comma 2, citato, spetta indubbiamente al ricorrente: di tale circostanza non si ha alcun riscontro negli atti prodotti da quest'ultimo.
Infatti, come espressamente affermato nel ricorso, il sig. Ricorrente_1 esercita l'attività di rivenditore di veicoli usati in un autosalone “virtuale” costituito dal sito “internet” ove espone “in vetrina” la propria merce, che, come tale, non può rientrare nella natura di bene strumentale, neanche nella misura di 1/5 del suo valore in assenza della relativa prova.
I beni destinati alla vendita sono generalmente pignorabili perché rappresentano il fulcro dell'attività economica, mentre costituiscono un limite ai fini del pignoramento quelli essenziali (come strumenti di lavoro indispensabili per la sopravvivenza professionale).
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale natura essenziale ed indispensabile del bene, che dovrà essere sottoposto a “fermo amministrativo”, con riferimento alla propria attività economica,
Né ci sono elementi validi per affermare che il quadriciclo possa essere utilizzato, in maniera essenziale ed indispensabile, per l'attività “prevalente” di “movimento terra”, come indicato nella Visura camerale prodotta.
Non risulta, infine, alcuna prova dalla quale possa dedursi che il veicolo sia strumentale all'impresa, non essendo sufficiente averne la titolarità o esercitare un'attività di impresa, ma, occorrendo, si ribadisce, provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività (Cass. n.
7156/2025 e n. 34813/2024).
Tale doglianza è, dunque, da ritenersi infondata.
Va disattesa anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000, per difetto di motivazione. Nel preavviso di iscrizione di fermo amministrativo c'è un preciso richiamo a precedenti atti esattivi, emessi da SOGET SpA e contenenti nel loro interno i crediti tributari pretesi: l'Ingiunzione di pagamento n. 169814,
l'Intimazione n. 531893 e l'Intimazione n. 2353, tutte notificate a mezzo p.e.c. nei giorni, rispettivamente,
15/5/2015, 20/11/2015 e 13/1/2021.
L'obbligo di motivazione è da ritenersi perfettamente adempiuto da SOGET SpA, “per relationem”, non essendo assolutamente richiesto dalla legge che gli atti presupposti siano allegati all'atto di intimazione, soprattutto quando i medesimi sono stati regolarmente notificati e, quindi, giunti nella piena conoscenza del ricorrente (Cass. n. 19138/2025, Cass. n. 1133/2020, Cass. n. 20416/2018, Cass. n. 9323/2017 e Cass. n.
9032/2013, a conferma che tale modalità garantisce al contribuente ed al Giudice, in sede di giudizio, di verificare la regolarità e la fondatezza del provvedimento, senza necessariamente riportarne il dettaglio nell'atto impugnato.
Ugualmente da disattendere è l'eccezione di intervenuta prescrizione, poiché gli atti di ingiunzione e di intimazione, sopra riportati, ne hanno validamente interrotto il decorso e contro di loro mai è stata proposta alcuna opposizione
Dalmomento della notifica dell'intimazione n. 2353 (21/1/2021) fino alla notifica del preavviso gravato
(12/5/2023), non è decorso il necessario termine triennale, previsto dal D.Lgs. n. 953/1982, anche senza dover calcolare la sospensione di ogni prescrizione e / o decadenza, disposta dalla legislazione emergenziale da COVID 19.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della regione
Abruzzo e della SOGET SpA, con distrazione in favore dei difensori di quest'ultima, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.055,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore dei difensori di SOGET SpA, dichiaratisi antistatari. Così deciso in L'Aquila, il giorno 29/7/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele