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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1155/2025 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con ricorso depositato in data
16.4.2025, da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Anna Concoreggi (C.F. C.F._2
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Varese, Via Cavour 12, C.F._3 giusta procura in atti
-appellanti-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Sicilia CP_1 C.F._4
(C. F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Oggiona S. Stefano C.F._5
(VA), Via Alpi, n. 9/11
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Varese pubblicata il 6.3.2025, non notificata, in materia di “comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI: Per e : Parte_2 Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza sospendere l'esecutività /esecuzione della sentenza impugnata indi
1 previ gli incombenti di rito di volere, contrariis reiectis , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, con riguardo alla sentenza n. 188/2025 emessa dal Tribunale di Varese Giudice di Pace Onorario dr. Iacopini nell'ambito del giudizio N.R.G. 3135/2023, depositata in cancelleria il 6 marzo 2025 volere così pronunciare
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL MERITO E in riforma della sentenza IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
-Disporre la conversione del rito e ordinare l'integrazione del contraddittorio non essendo parte del presente giudizio il coerede signor Persona_1 NEL MERITO previe le declaratorie del caso respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividere riferibile ad e a -comprensiva delle donazioni effettuate in Persona_2 Controparte_2 vita- e delle singole quote;
-disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto, previe le declaratorie del caso, disporre la divisione degli immobili rientranti nella massa ereditaria tra gli eredi ordinando la divisione dei cespiti con formazione di progetto divisionale e con attribuzione agli eredi dei beni e/o secondo la quota ad ognuno spettante in base al redigendo progetto divisionale.
- laddove i beni risultino materialmente indivisibili:
➢ -in presenza di richiesta di assegnazione dell'intera quota di alcuni degli immobili da parte di uno dei coeredi, disporre l'assegnazione in proprietà esclusiva di uno o più beni salvo conguagli in danaro;
➢ in assenza di richiesta di assegnazione dell'intera quota da parte ei coeredi ordinare la vendita degli immobili non richiesti in assegnazione e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
-emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale IN ASSENZA DI CONVERSIONE DEL RITO NEL MERITO previe le declaratorie del caso respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto In ogni caso in via istruttoria:
-ammettersi interpello e prove orali sulle seguenti circostanze (non ammesse in primo grado):
1)-vero che la signora ha assistito a far tempo dal 1980 quotidianamente dapprima Parte_1 i nonni e poi i genitori fino alla loro morte, provvedendo a ogni loro esigenza (trasporto, cura, spese, ecc.) recandosi quotidianamente in Piazza XI Febbraio ove essi vivevano;
2)-vero che l'espresso desiderio dei genitori era che l'appartamento al piano terra con accesso dalla piazza XI Febbraio, da loro occupato in vita, restasse a disposizione di fino alla sua Parte_1 esistenza in vita quale punto di riferimento della famiglia;
3) vero che a far tempo dal 2015 (aggravamento delle condizioni di salute della Parte_1 mamma ) e ancor oggi quotidianamente provvede a lavare e stirare gli indumenti Persona_3 di e presso l'appartamento di Piazza XI febbraio a Carnago;
CP_3 Per_1
4) vero che sempre a far tempo dal 2015 e a tutt'oggi prepara il pranzo per sé per il Parte_1 marito e per il fratello nell'appartamento di Piazza XI febbraio a Carnago;
CP_3
5) vero che fino ad agosto 2023 anche il fratello si presentava regolarmente per pranzare e Per_1 fino al 2021 anche il fratello cui lavava e stirare anche gli indumenti;
CP_1 Pt_1
6) vero che i fratelli donavano nel marzo 2022 alla sorella una Persona_4 Pt_1 nuova lavatrice modello Wirhpool FFB D9 BV IT (lavatrice con carica frontale) acquistata in data 1
2 marzo 2022 collocata nel garage di pertinenza dell'abitazione piano terra di Carnago piazza XI febbraio e spostata dal signor nel portico dove attualmente si trova;
CP_1
7) vero che il signor ha utilizzato fino al 27 dicembre 2023 l'autovettura di proprietà CP_1 della sorella AV Citroen C4 tg. CT454FW;
8) vero che anche durante la pandemia la signora si è recata e trattenuta quotidianamente Pt_1 nell'appartamento al piano terra sito in Via XI febbraio a Carnago come d'abitudine preparando il pranzo, lavando e stirando. Si indicano a testi i signori: , residente a [...] n. 8; , residente a [...]; , Persona_1 Testimone_2 residente in [...] Carnago (VA); residente in [...] Alighieri 16. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi Con condanna in ogni caso alla restituzione di quanto medio tempore pagato per evitare l'esecuzione Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis, previe le più opportune declaratorie così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
− respingere l'appello proposto dalle Signore ed e respingere tutte Parte_1 Parte_2 le domande dalle stesse formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza n. 188/2025, resa dal Tribunale di Varese nel giudizio R.G. n. 3135/2023, emessa e pubblicata in data 6 marzo 2025 oggetto del presente gravame - eventualmente anche con differente motivazione, ove ritenuto - per tutti gli ampi motivi dedotti nella narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascritti ai sensi dell'art. 346 c.p.c., unitamente a tutte le domande ed eccezioni formulate, anche ove assorbite in primo grado, ai documenti ivi prodotti in favore dell'appellato ; − CP_1 con vittoria di spese competenze professionali anche del presente grado di giudizio ex D.M. n. 147 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%. In via istruttoria
- Ci si riporta alle proprie istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure, da intendersi qui richiamate e riproposte, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi anche a prova contraria in considerazione del comportamento processuale di Controparte, così come di ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti e denegatamente ammessi delle Controparti.
- Ci si oppone alla richiesta di conversione del rito avanzata dalle appellanti, per tutti gli ampi motivi esposti in narrativa, nonché all'ammissione di tutte le istanze istruttorie dalle stesse formulate, in quanto relative a circostanze inconferenti, valutative o documentali, oltre che da demandarsi a teste incapace a testimoniare, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova ovvero accettazione del contraddittorio né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate. Con ogni più ampia riserva.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. conveniva davanti al Tribunale di Varese , e CP_1 Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accertare la risoluzione del rapporto di comodato precario relativo Testimone_1
3 all'immobile sito in Carnago (VA), Piazza XI Febbraio n. 10 e del relativo box di pertinenza, e per l'effetto di ordinare l'immediato rilascio di detti beni da parte dei resistenti.
A sostegno delle proprie domande, deduceva di essere proprietario dell'immobile CP_1 oggetto di causa e che lo stesso era stato utilizzato dai genitori, in qualità di usufruttuari, fino alla loro morte, dopodiché, aveva consentito ai fratelli, residenti in altri immobili, di frequentarlo per le esigenze familiari e per mantenere con gli stessi rapporti conviviali con l'intesa che gli sarebbe stato restituito non appena ne avesse avuto necessità; tale necessità si era presentata quando, nel dicembre
2023, aveva contratto matrimonio, e, stante il mutamento delle proprie esigenze abitative, aveva richiesto ai fratelli resistenti la restituzione delle chiavi ma dei quattro fratelli solo Persona_1 le aveva riconsegnate, mentre , e avevano opposto un rifiuto Pt_1 Pt_2 Testimone_1 rendendo così necessaria l'instaurazione del giudizio.
2. restava contumace e si costituivano e , che, in Testimone_1 Pt_2 Parte_1 considerazione delle domande formulate in via subordinata dal ricorrente (di rivendica e di occupazione sine titulo), chiedevano in via pregiudiziale la conversione del rito ex art. 40 c.p.c.; nel merito contestavano la sussistenza del contratto di comodato e rivendicavano il proprio diritto di uso e/o abitazione acquisito iure haereditatis. A tal fine, in via riconvenzionale, chiedevano l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti del fratello coerede , ai Persona_1 fini dello scioglimento della comunione ereditaria e la divisione della stessa, previa ricostruzione dell'asse ereditario a mezzo CTU con la collazione delle donazioni degli immobili effettuate dai danti causa (padre e nonna paterna).
3. Con ordinanza del 26/05/2024 il Tribunale di Varese rigettava l'istanza di conversione del rito, ritenendo applicabile alla vertenza il rito speciale locatizio con la seguente motivazione: “dall'esame degli atti di causa emerge che l'oggetto di causa sia l'esistenza o meno di contratto di comodato di tipo “precario” e che, pertanto, la parte attrice ricorrente abbia correttamente introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 447bis cpc, a nulla rilevando che la domanda svolta in via subordinata dalla detta parte dovrebbe essere trattata con il rito ordinario, stante la prevalenza del rito speciale sul rito ordinario”. Il giudice riteneva inoltre le domande riconvenzionali formulate dalle resistenti inammissibili ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e ammetteva parzialmente la prova orale dedotta dalla parte ricorrente. All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, ritenendo la causa matura per la decisione, con sentenza n.188/2025 resa all'udienza del 6.3.2025 il primo giudice dichiarava risolto il contratto di comodato inter partes e, per l'effetto, ritenuta senza titolo l'occupazione dell'immobile ad opera dei resistenti, ne ordinava l'immediato rilascio, con condanna degli stessi al rimborso delle spese di lite.
4. Avverso la decisione, con ricorso depositato in data 16.4.2025, hanno promosso appello e Pt_1
, affidandolo a quattro motivi di seguito esposti: Parte_2
“I Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc - nullità della sentenza;
II Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cpc e 416 ss cpc - lesione del diritto di difesa_ nullità della sentenza;
4 III Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1210 ss cod. civ.;
IV Motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc e onere della prova _ errata ricostruzione dei fatti determinanti per l'oggetto del giudizio e omessa valutazione di prove documentali offerte
(Cfr. Cass. Civ. 29.12.2020 n.29820).”
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
All'udienza del 22/10/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.
5. Preliminarmente, rileva la Corte che la mancata notifica dell'atto d'appello al sig. Tes_1
, convenuto contumace in primo grado, non pregiudica la possibilità di definire validamente
[...] il giudizio, attesa la natura scindibile della posizione, l'assenza di domande nei confronti della parte non citata e il solo fine di litis denuntiatio della notifica, che ha lo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni che non siano già precluse o escluse nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Nel caso di specie, al momento della decisione, detti termini sono decorsi, pertanto, l'inosservanza dell'art. 332
c.p.c. non produce alcun effetto (Cass. Ord. n. 7031/2020).
6.1 Venendo all'esame dei motivi di gravame, con il primo parte appellante lamenta la “violazione art. 112 cpc -nullità della sentenza” per avere il giudice omesso di pronunciarsi sulle domande formulate in giudizio dalle parti e precisamente in merito:
- alla domanda petitoria ex art 948 c.c. e alla domanda di occupazione senza titolo avanzate dal ricorrente CP_1
- alla domanda riconvenzionale di divisione ereditaria;
- alla conseguente contestazione della sussistenza del contratto di comodato stante la qualità di coeredi/contitolari delle appellanti, tale da legittimare l'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
6.2 Con il secondo motivo parte appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cpc e 416 ss cpc - lesione del diritto di difesa - nullità della sentenza” e denuncia come erronea la decisione del primo giudice di non convertire il rito ex art. 40 c.p.c. nonostante la proposta domanda di rivendica della proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c. e quella di occupazione senza titolo avanzate dal ricorrente in primo grado, che avrebbero imposto al primo giudice la trattazione secondo il rito ordinario.
Parte appellante sostiene che, in caso di domande soggette a riti diversi (nel caso di specie il rito locatizio per la domanda di accertamento del contratto di comodato e il rito ordinario per la domanda petitoria e di occupazione senza titolo), le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il prevalente rito ordinario;
parimenti soggetta al rito ordinario sarebbe per l'appellante la domanda di accertamento della qualità di coerede, per cui, la mancata conversione del rito si sarebbe tradotta in una lesione del diritto di difesa.
5 I primi due motivi, tra loro strettamente connessi, verranno trattati congiuntamente.
Quanto al denunciato vizio di omessa pronuncia e “falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, è opportuno richiamare le conclusioni formulate da che, con il ricorso proposto ex art. CP_1
447 c.p.c., chiedeva al giudice del Tribunale di Varese di:
“
1- accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un contratto di comodato precario tra ricorrente e convenuti relativamente al bene immobile sito in Carnago Piazza XI febbraio n.10 e relativo box pertinenziale;
-accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o recesso ad nutum del predetto contratto da parte del Signor , a fronte delle richieste e comunicazioni indicate in CP_1 atti;
- condannare per l'effetto i Signori , e alla immediata Pt_1 Pt_2 Testimone_1 restituzione dell'immobile, nonché del relativo boxe di pertinenza.
In via subordinata, in caso di contestazione della sussistenza di un contratto di comodato:
2- accertare e dichiarare in capo allo stesso la proprietà dell'immobile de quo, nonché, ai sensi dell'art. 948 cod. civ. (azione rivendicatoria), al fine di rivendicare il bene dai compossessori, Signori
, e , e di ottenere in ogni caso la restituzione Pt_1 Pt_2 Testimone_1
3- accertare in capo ai convenuti un'occupazione senza titolo”.
Stante la domanda principale di accertamento del comodato precario, correttamente il primo giudice non si è pronunciato sulle ulteriori domande avanzate in via subordinata, che sono state per l'effetto ritenute assorbite, in ossequio ai consolidati principi affermati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 4535/2024 che, con riferimento al vizio di ultrapetizione nel caso di domande svolte in via principale e subordinata, ha così stabilito: “Sussiste violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.
(applicabile anche al giudizio d'appello) e quindi vizio d'ultrapetizione, quando, proposte due o più domande, l'una in via principale e l'altra in via subordinata e gradata, il giudice accolga la richiesta principale e pronunci anche su quella subordinata;
tale censura, tuttavia, non può essere fatta valere, per difetto d'interesse, dalla parte la cui domanda subordinata sia stata accolta unitamente a quella principale”. In altri termini, laddove il giudice, dopo aver accolto la domanda principale, si fosse pronunciato sulle ulteriori domande formulate in via subordinata, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto alla doglianza sull'omessa conversione del rito, l'art. 447 bis c.p.c. estende l'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il rito del lavoro alle controversie in materia di locazione (art. 1571 del c.c. e ss.), comodato (art. 1803 del c.c. e ss.) ed affitto (art. 1615 del c.c. e ss).
L'art. 40 co. 3 c.p.c. stabilisce che, in presenza di cause connesse assoggettate a differenti riti, trova applicazione il rito ordinario ad eccezione del caso in cui una di tali cause (come quella odierna, in materia di accertamento del contratto di comodato) rientri tra quelle di cui al rito del lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che in caso di cumulo di domande soggette a riti diversi, prevale il rito speciale quando la domanda principale rientra nel suo ambito (Cass. ord. n. 26537 dell'1.10.2025); pertanto, nel caso in cui la domanda principale riguardi, come nel caso di specie, l'esistenza o cessazione di un contratto di comodato, si applica il rito speciale e le domande subordinate che sarebbero soggette al rito ordinario non impediscono l'applicazione del rito speciale, purché siano connesse e trattabili insieme.
6 Stante la domanda principale di accertamento del comodato, ha correttamente CP_1 introdotto il giudizio nelle forme del rito locatizio;
conseguentemente, la domanda riconvenzionale avanzata dalle resistenti era inammissibile per la mancata richiesta di differimento dell'udienza di cui all'art. 418 c.p.c.
Infatti, allorché la parte adduca l'erroneità del rito instaurato dall'attore, ha l'onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni (Cass. n. 17941/2013).
Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti, non ha costituito alcuna compressione del diritto di difesa delle odierne appellanti, che avrebbero dovuto rispettare il termine e le condizioni di cui all'art. 418 c.p.c. formalizzando l'istanza al giudice fissazione di nuova udienza nella stessa memoria di costituzione, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima.
Per scrupolo motivazionale si evidenzia, altresì, che le appellanti non hanno impugnato e specificamente contestato l'ulteriore motivazione addotta dal primo giudice a supporto della ritenuta inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalle resistenti, fondata (altresì) sulla mancanza di collegamento obiettivo con il titolo dedotto in giudizio dal ricorrente per cui non ha ravvisato l'opportunità di una trattazione congiunta nel giudizio nè di una decisione simultanea.
6.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1210 SS COD. CIV” per avere il giudice omesso la valutazione degli elementi addotti a riprova della qualità di eredi dai comuni danti causa (nonna e padre) e la situazione di lesione della quota di legittima a fronte delle donazioni effettuate dai defunti in vita e, quindi, della qualità di eredi pretermessi legittimati a ottenere la reintegra della legittima previa collazione dei beni ricevuti da
CP_1
Premesso che all'udienza del 22.10.2025 il procuratore della parte ha chiarito che il rifermento all'articolo 1210 c.c. citato nell'atto d'appello è frutto di un mero errore di battitura, dovendosi intendere come un richiamo all'art. 1810 c.c., la censura investe la motivazione inerente l'esistenza di un comodato precario tra le parti, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 1803 e seguenti c.c.; in particolare, le appellanti contestano la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non provata “l'esistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'immobile, né di un uso determinato” (v. pag.6 sent.), sostenendo che tale conclusione si scontrerebbe con la prova documentale emergente in atti della qualità di coeredi pretermesse delle appellanti, la cui quota di legittima dell'eredità sarebbe stata lesa dalle donazioni operate in favore dell'appellato
[...]
in vita dai comuni danti causa (nonna e padre delle parti). CP_1
In ogni caso la parte appellante insiste per l'incompatibilità del comodato con la sussistenza in capo a loro di un potere di fatto sull'immobile inquadrabile come possesso, richiamando a sostegno di tale tesi:
• la titolarità delle utenze, per essere intestataria delle utenze dell'immobile sito in Parte_1
Piazza XI febbraio;
• il riconoscimento del “compossesso” da parte dell'appellato, che lo avrebbe ammesso nel ricorso introduttivo;
7 • le dichiarazioni rese dall'appellato nel giudizio possessorio promosso dalla sig.ra
[...]
davanti al Tribunale di Varese (RG 2457/2023) che si concludeva con l'accordo siglato Pt_1 nel verbale di udienza del 28.11.2023 (doc. 26 fasc. ricorrente) “le parti raggiungo il seguente accordo: “Viene riconosciuto da ambo le parti il compossesso dell'immobile per cui è causa, sito al piano terra, in Piazza XI Febbraio n. 10 - Carnago e del garage limitrofo”.
In sostanza, per la parte appellante, lo stesso avrebbe riconosciuto che il potere di CP_1 fatto esercitato dai germani sull'immobile fosse di “compossesso” situazione di per sé incompatibile con la qualità di “detentore qualificato” tipica, invece, del comodato.
6.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc
e onere della prova - errata ricostruzione dei fatti determinanti per l'oggetto del giudizio e omessa valutazione di prove documentali offerte (cfr. cass. civ. 29.12.2020 n. 29820)” sostenendo che il giudice non avrebbe fatto buon governo del principio dell'onere della prova, poichè non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali a fondamento del loro diritto ad occupare l'immobile ovvero:
- la documentazione a riprova della qualità di coeredi di e : Pt_2 Parte_1
- la documentazione attestante i pagamenti delle imposte eseguiti da e l'intestazione Parte_1 ed il pagamento delle utenze dell'appartamento oggetto di causa;
- le risultanze e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di azione possessoria oltreché in sede di accordo da cui risultava l'uso quotidiano dell'immobile da parte di (docc.25 e 26); Parte_1
- la testimonianza resa dalla teste di controparte, totalmente pretermessa dal giudice;
- le dichiarazioni della teste che ha affermato davanti al primo giudice che: “la sig. Tes_4 [...]
fino all'aprile del corrente anno utilizzava l'immobile ed è a mia conoscenza perché l'ho Pt_1 incontrata là. Preciso che dopo aprile non sono più andata dalla mia amica perché ero in imbarazzo ad incontrare la sig.ra che aveva occupato il piano inferiore dell'immobile. Non so se CP_4 la predetta aveva giuridicamente occupato l'immobile, so che ci stava.”
In conclusione, secondo la prospettazione di parte appellante, le risultanze documentali e testimoniali esaminate nel loro complesso darebbero prova del possesso esercitato sull'immobile e non dell'esistenza di un contratto di comodato.
Il terzo e quarto motivo di appello sono strettamente connessi e verranno trattati congiuntamente.
Giova premettere che, oggetto del contendere, è un immobile posto al piano terra sito in Carnago
Piazza XI Febbraio n. 10 e relativa pertinenza (garage).
L'appartamento al piano terra va tenuto ben distinto dall'appartamento di proprietà di , CP_1 adibito a sua residenza, sito al primo piano dello stesso stabile in Carnago con accesso dalla via Dante
Alighieri, su cui non c'è contestazione e contenzioso.
Si tratta infatti di due abitazioni autonome e indipendenti, sia catastalmente che giuridicamente, prive di comunicazione diretta tra loro (possono comunicare solo tramite il garage pertinenziale), pervenute al ricorrente a titolo di donazione dalla nonna e dal padre, quest'ultimo deceduto (nell'anno 2017) ed in parte con atto di compravendita dalla sorella . Parte_2
8 Con riguardo agli immobili oggetto di causa, posta la pacifica saltuaria occupazione da parte dei germani dell'appellato, parte appellante rivendica la sussistenza di un titolo tale da legittimare il possesso del bene introducendo surrettiziamente ragioni e motivazioni già rigettate dal primo giudice in quanto dedotte con domande riconvenzionali dichiarate inammissibili, per le ragioni di cui si è detto, e che non possono essere valutate neppure in via di eccezione, in quanto la situazione di fatto paventata dalle sorelle , di rivestire potenzialmente la qualità di coeredi quale presupposto Pt_1 per la legittimazione ad esercitare il possesso del bene ricaduto nella massa ereditaria, deve invece essere oggetto di un previo accertamento giudiziale.
Ne consegue che tutte le allegazioni sui pagamenti intervenuti nel corso degli anni non possono provare il titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile e non sono idonee a paralizzare e contrastare la domanda del legittimo titolare dei beni: il fatto che l'intestazione e il pagamento di una parte delle utenze sia stato, per un periodo di tempo, in capo alla sig.ra non incide sul Parte_1 carattere di essenziale detenzione del bene in comodato che non viene meno se si inserisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi, al più, come corrispettivo del godimento della cosa (v. Cass. sent. n.
21023/2016), fermo restando che altra parte delle utenze (come l'acqua) e le tasse IMU e TARI risultano documentalmente essere intestate al sig. e da questi pagate. CP_1
Alla considerazione che precede, già di per sé dirimente, si aggiunge il rilievo, incontestato, che la dedotta qualifica di eredi pretermesse è smentita dalle stesse risultanze processuali in quanto la nuda proprietà degli immobili oggetto di causa è pervenuta a per donazione dalla nonna CP_1 paterna e dal padre delle parti e le odierne appellanti possono - allo stato - vantare la qualità di eredi unicamente sull'asse ereditario esistente alla morte di (loro padre); inoltre, dai Persona_2 documenti prodotto risulta che la stessa appellante era stata a sua volta beneficiaria Parte_2 di una quota della nuda proprietà del padre dell'immobile de quo che ha contestualmente venduto al fratello previo pagamento del relativo prezzo (cfr. atto di “donazione compravendita” CP_1 del 12.5.2008, all. doc. 4 fascicolo primo grado appellato).
Per tali ragioni anche gli ultimi due motivi di appello sono da ritenersi infondati.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, devono ritenersi assorbite e disattese le richieste istruttore avanzate da parte appellante, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, in via solidale, a carico di e Pt_1 Pt_2
, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della
[...] controversia, in continuità con la valutazione svolta dal primo giudice, la cui decisione non è stata impugnata dalle parti interessate, in applicazione dei parametri medi, attesa la media complessità delle questioni trattate (quanto alla fase di studio e quella introduttiva) e minimi (quanto alla fase di trattazione e decisionale), consistite nella sola partecipazione all'udienza e discussione orale).
9 Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_2
e , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR Parte_1
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 188/2025, pubblicata in data
[...] Parte_2
06/03/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti in via solidale al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/10/2025.
Il Cons. estensore Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con ricorso depositato in data
16.4.2025, da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Anna Concoreggi (C.F. C.F._2
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Varese, Via Cavour 12, C.F._3 giusta procura in atti
-appellanti-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Sicilia CP_1 C.F._4
(C. F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Oggiona S. Stefano C.F._5
(VA), Via Alpi, n. 9/11
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Varese pubblicata il 6.3.2025, non notificata, in materia di “comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI: Per e : Parte_2 Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza sospendere l'esecutività /esecuzione della sentenza impugnata indi
1 previ gli incombenti di rito di volere, contrariis reiectis , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, con riguardo alla sentenza n. 188/2025 emessa dal Tribunale di Varese Giudice di Pace Onorario dr. Iacopini nell'ambito del giudizio N.R.G. 3135/2023, depositata in cancelleria il 6 marzo 2025 volere così pronunciare
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL MERITO E in riforma della sentenza IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
-Disporre la conversione del rito e ordinare l'integrazione del contraddittorio non essendo parte del presente giudizio il coerede signor Persona_1 NEL MERITO previe le declaratorie del caso respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividere riferibile ad e a -comprensiva delle donazioni effettuate in Persona_2 Controparte_2 vita- e delle singole quote;
-disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto, previe le declaratorie del caso, disporre la divisione degli immobili rientranti nella massa ereditaria tra gli eredi ordinando la divisione dei cespiti con formazione di progetto divisionale e con attribuzione agli eredi dei beni e/o secondo la quota ad ognuno spettante in base al redigendo progetto divisionale.
- laddove i beni risultino materialmente indivisibili:
➢ -in presenza di richiesta di assegnazione dell'intera quota di alcuni degli immobili da parte di uno dei coeredi, disporre l'assegnazione in proprietà esclusiva di uno o più beni salvo conguagli in danaro;
➢ in assenza di richiesta di assegnazione dell'intera quota da parte ei coeredi ordinare la vendita degli immobili non richiesti in assegnazione e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
-emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale IN ASSENZA DI CONVERSIONE DEL RITO NEL MERITO previe le declaratorie del caso respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto In ogni caso in via istruttoria:
-ammettersi interpello e prove orali sulle seguenti circostanze (non ammesse in primo grado):
1)-vero che la signora ha assistito a far tempo dal 1980 quotidianamente dapprima Parte_1 i nonni e poi i genitori fino alla loro morte, provvedendo a ogni loro esigenza (trasporto, cura, spese, ecc.) recandosi quotidianamente in Piazza XI Febbraio ove essi vivevano;
2)-vero che l'espresso desiderio dei genitori era che l'appartamento al piano terra con accesso dalla piazza XI Febbraio, da loro occupato in vita, restasse a disposizione di fino alla sua Parte_1 esistenza in vita quale punto di riferimento della famiglia;
3) vero che a far tempo dal 2015 (aggravamento delle condizioni di salute della Parte_1 mamma ) e ancor oggi quotidianamente provvede a lavare e stirare gli indumenti Persona_3 di e presso l'appartamento di Piazza XI febbraio a Carnago;
CP_3 Per_1
4) vero che sempre a far tempo dal 2015 e a tutt'oggi prepara il pranzo per sé per il Parte_1 marito e per il fratello nell'appartamento di Piazza XI febbraio a Carnago;
CP_3
5) vero che fino ad agosto 2023 anche il fratello si presentava regolarmente per pranzare e Per_1 fino al 2021 anche il fratello cui lavava e stirare anche gli indumenti;
CP_1 Pt_1
6) vero che i fratelli donavano nel marzo 2022 alla sorella una Persona_4 Pt_1 nuova lavatrice modello Wirhpool FFB D9 BV IT (lavatrice con carica frontale) acquistata in data 1
2 marzo 2022 collocata nel garage di pertinenza dell'abitazione piano terra di Carnago piazza XI febbraio e spostata dal signor nel portico dove attualmente si trova;
CP_1
7) vero che il signor ha utilizzato fino al 27 dicembre 2023 l'autovettura di proprietà CP_1 della sorella AV Citroen C4 tg. CT454FW;
8) vero che anche durante la pandemia la signora si è recata e trattenuta quotidianamente Pt_1 nell'appartamento al piano terra sito in Via XI febbraio a Carnago come d'abitudine preparando il pranzo, lavando e stirando. Si indicano a testi i signori: , residente a [...] n. 8; , residente a [...]; , Persona_1 Testimone_2 residente in [...] Carnago (VA); residente in [...] Alighieri 16. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi Con condanna in ogni caso alla restituzione di quanto medio tempore pagato per evitare l'esecuzione Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis, previe le più opportune declaratorie così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
− respingere l'appello proposto dalle Signore ed e respingere tutte Parte_1 Parte_2 le domande dalle stesse formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza n. 188/2025, resa dal Tribunale di Varese nel giudizio R.G. n. 3135/2023, emessa e pubblicata in data 6 marzo 2025 oggetto del presente gravame - eventualmente anche con differente motivazione, ove ritenuto - per tutti gli ampi motivi dedotti nella narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascritti ai sensi dell'art. 346 c.p.c., unitamente a tutte le domande ed eccezioni formulate, anche ove assorbite in primo grado, ai documenti ivi prodotti in favore dell'appellato ; − CP_1 con vittoria di spese competenze professionali anche del presente grado di giudizio ex D.M. n. 147 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%. In via istruttoria
- Ci si riporta alle proprie istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure, da intendersi qui richiamate e riproposte, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi anche a prova contraria in considerazione del comportamento processuale di Controparte, così come di ammettersi prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti e denegatamente ammessi delle Controparti.
- Ci si oppone alla richiesta di conversione del rito avanzata dalle appellanti, per tutti gli ampi motivi esposti in narrativa, nonché all'ammissione di tutte le istanze istruttorie dalle stesse formulate, in quanto relative a circostanze inconferenti, valutative o documentali, oltre che da demandarsi a teste incapace a testimoniare, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova ovvero accettazione del contraddittorio né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate. Con ogni più ampia riserva.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. conveniva davanti al Tribunale di Varese , e CP_1 Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accertare la risoluzione del rapporto di comodato precario relativo Testimone_1
3 all'immobile sito in Carnago (VA), Piazza XI Febbraio n. 10 e del relativo box di pertinenza, e per l'effetto di ordinare l'immediato rilascio di detti beni da parte dei resistenti.
A sostegno delle proprie domande, deduceva di essere proprietario dell'immobile CP_1 oggetto di causa e che lo stesso era stato utilizzato dai genitori, in qualità di usufruttuari, fino alla loro morte, dopodiché, aveva consentito ai fratelli, residenti in altri immobili, di frequentarlo per le esigenze familiari e per mantenere con gli stessi rapporti conviviali con l'intesa che gli sarebbe stato restituito non appena ne avesse avuto necessità; tale necessità si era presentata quando, nel dicembre
2023, aveva contratto matrimonio, e, stante il mutamento delle proprie esigenze abitative, aveva richiesto ai fratelli resistenti la restituzione delle chiavi ma dei quattro fratelli solo Persona_1 le aveva riconsegnate, mentre , e avevano opposto un rifiuto Pt_1 Pt_2 Testimone_1 rendendo così necessaria l'instaurazione del giudizio.
2. restava contumace e si costituivano e , che, in Testimone_1 Pt_2 Parte_1 considerazione delle domande formulate in via subordinata dal ricorrente (di rivendica e di occupazione sine titulo), chiedevano in via pregiudiziale la conversione del rito ex art. 40 c.p.c.; nel merito contestavano la sussistenza del contratto di comodato e rivendicavano il proprio diritto di uso e/o abitazione acquisito iure haereditatis. A tal fine, in via riconvenzionale, chiedevano l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti del fratello coerede , ai Persona_1 fini dello scioglimento della comunione ereditaria e la divisione della stessa, previa ricostruzione dell'asse ereditario a mezzo CTU con la collazione delle donazioni degli immobili effettuate dai danti causa (padre e nonna paterna).
3. Con ordinanza del 26/05/2024 il Tribunale di Varese rigettava l'istanza di conversione del rito, ritenendo applicabile alla vertenza il rito speciale locatizio con la seguente motivazione: “dall'esame degli atti di causa emerge che l'oggetto di causa sia l'esistenza o meno di contratto di comodato di tipo “precario” e che, pertanto, la parte attrice ricorrente abbia correttamente introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 447bis cpc, a nulla rilevando che la domanda svolta in via subordinata dalla detta parte dovrebbe essere trattata con il rito ordinario, stante la prevalenza del rito speciale sul rito ordinario”. Il giudice riteneva inoltre le domande riconvenzionali formulate dalle resistenti inammissibili ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e ammetteva parzialmente la prova orale dedotta dalla parte ricorrente. All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, ritenendo la causa matura per la decisione, con sentenza n.188/2025 resa all'udienza del 6.3.2025 il primo giudice dichiarava risolto il contratto di comodato inter partes e, per l'effetto, ritenuta senza titolo l'occupazione dell'immobile ad opera dei resistenti, ne ordinava l'immediato rilascio, con condanna degli stessi al rimborso delle spese di lite.
4. Avverso la decisione, con ricorso depositato in data 16.4.2025, hanno promosso appello e Pt_1
, affidandolo a quattro motivi di seguito esposti: Parte_2
“I Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc - nullità della sentenza;
II Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cpc e 416 ss cpc - lesione del diritto di difesa_ nullità della sentenza;
4 III Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1210 ss cod. civ.;
IV Motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc e onere della prova _ errata ricostruzione dei fatti determinanti per l'oggetto del giudizio e omessa valutazione di prove documentali offerte
(Cfr. Cass. Civ. 29.12.2020 n.29820).”
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
All'udienza del 22/10/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.
5. Preliminarmente, rileva la Corte che la mancata notifica dell'atto d'appello al sig. Tes_1
, convenuto contumace in primo grado, non pregiudica la possibilità di definire validamente
[...] il giudizio, attesa la natura scindibile della posizione, l'assenza di domande nei confronti della parte non citata e il solo fine di litis denuntiatio della notifica, che ha lo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni che non siano già precluse o escluse nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Nel caso di specie, al momento della decisione, detti termini sono decorsi, pertanto, l'inosservanza dell'art. 332
c.p.c. non produce alcun effetto (Cass. Ord. n. 7031/2020).
6.1 Venendo all'esame dei motivi di gravame, con il primo parte appellante lamenta la “violazione art. 112 cpc -nullità della sentenza” per avere il giudice omesso di pronunciarsi sulle domande formulate in giudizio dalle parti e precisamente in merito:
- alla domanda petitoria ex art 948 c.c. e alla domanda di occupazione senza titolo avanzate dal ricorrente CP_1
- alla domanda riconvenzionale di divisione ereditaria;
- alla conseguente contestazione della sussistenza del contratto di comodato stante la qualità di coeredi/contitolari delle appellanti, tale da legittimare l'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
6.2 Con il secondo motivo parte appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cpc e 416 ss cpc - lesione del diritto di difesa - nullità della sentenza” e denuncia come erronea la decisione del primo giudice di non convertire il rito ex art. 40 c.p.c. nonostante la proposta domanda di rivendica della proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c. e quella di occupazione senza titolo avanzate dal ricorrente in primo grado, che avrebbero imposto al primo giudice la trattazione secondo il rito ordinario.
Parte appellante sostiene che, in caso di domande soggette a riti diversi (nel caso di specie il rito locatizio per la domanda di accertamento del contratto di comodato e il rito ordinario per la domanda petitoria e di occupazione senza titolo), le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il prevalente rito ordinario;
parimenti soggetta al rito ordinario sarebbe per l'appellante la domanda di accertamento della qualità di coerede, per cui, la mancata conversione del rito si sarebbe tradotta in una lesione del diritto di difesa.
5 I primi due motivi, tra loro strettamente connessi, verranno trattati congiuntamente.
Quanto al denunciato vizio di omessa pronuncia e “falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, è opportuno richiamare le conclusioni formulate da che, con il ricorso proposto ex art. CP_1
447 c.p.c., chiedeva al giudice del Tribunale di Varese di:
“
1- accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un contratto di comodato precario tra ricorrente e convenuti relativamente al bene immobile sito in Carnago Piazza XI febbraio n.10 e relativo box pertinenziale;
-accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o recesso ad nutum del predetto contratto da parte del Signor , a fronte delle richieste e comunicazioni indicate in CP_1 atti;
- condannare per l'effetto i Signori , e alla immediata Pt_1 Pt_2 Testimone_1 restituzione dell'immobile, nonché del relativo boxe di pertinenza.
In via subordinata, in caso di contestazione della sussistenza di un contratto di comodato:
2- accertare e dichiarare in capo allo stesso la proprietà dell'immobile de quo, nonché, ai sensi dell'art. 948 cod. civ. (azione rivendicatoria), al fine di rivendicare il bene dai compossessori, Signori
, e , e di ottenere in ogni caso la restituzione Pt_1 Pt_2 Testimone_1
3- accertare in capo ai convenuti un'occupazione senza titolo”.
Stante la domanda principale di accertamento del comodato precario, correttamente il primo giudice non si è pronunciato sulle ulteriori domande avanzate in via subordinata, che sono state per l'effetto ritenute assorbite, in ossequio ai consolidati principi affermati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 4535/2024 che, con riferimento al vizio di ultrapetizione nel caso di domande svolte in via principale e subordinata, ha così stabilito: “Sussiste violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.
(applicabile anche al giudizio d'appello) e quindi vizio d'ultrapetizione, quando, proposte due o più domande, l'una in via principale e l'altra in via subordinata e gradata, il giudice accolga la richiesta principale e pronunci anche su quella subordinata;
tale censura, tuttavia, non può essere fatta valere, per difetto d'interesse, dalla parte la cui domanda subordinata sia stata accolta unitamente a quella principale”. In altri termini, laddove il giudice, dopo aver accolto la domanda principale, si fosse pronunciato sulle ulteriori domande formulate in via subordinata, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Il primo motivo è pertanto infondato.
Quanto alla doglianza sull'omessa conversione del rito, l'art. 447 bis c.p.c. estende l'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il rito del lavoro alle controversie in materia di locazione (art. 1571 del c.c. e ss.), comodato (art. 1803 del c.c. e ss.) ed affitto (art. 1615 del c.c. e ss).
L'art. 40 co. 3 c.p.c. stabilisce che, in presenza di cause connesse assoggettate a differenti riti, trova applicazione il rito ordinario ad eccezione del caso in cui una di tali cause (come quella odierna, in materia di accertamento del contratto di comodato) rientri tra quelle di cui al rito del lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che in caso di cumulo di domande soggette a riti diversi, prevale il rito speciale quando la domanda principale rientra nel suo ambito (Cass. ord. n. 26537 dell'1.10.2025); pertanto, nel caso in cui la domanda principale riguardi, come nel caso di specie, l'esistenza o cessazione di un contratto di comodato, si applica il rito speciale e le domande subordinate che sarebbero soggette al rito ordinario non impediscono l'applicazione del rito speciale, purché siano connesse e trattabili insieme.
6 Stante la domanda principale di accertamento del comodato, ha correttamente CP_1 introdotto il giudizio nelle forme del rito locatizio;
conseguentemente, la domanda riconvenzionale avanzata dalle resistenti era inammissibile per la mancata richiesta di differimento dell'udienza di cui all'art. 418 c.p.c.
Infatti, allorché la parte adduca l'erroneità del rito instaurato dall'attore, ha l'onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni (Cass. n. 17941/2013).
Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti, non ha costituito alcuna compressione del diritto di difesa delle odierne appellanti, che avrebbero dovuto rispettare il termine e le condizioni di cui all'art. 418 c.p.c. formalizzando l'istanza al giudice fissazione di nuova udienza nella stessa memoria di costituzione, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima.
Per scrupolo motivazionale si evidenzia, altresì, che le appellanti non hanno impugnato e specificamente contestato l'ulteriore motivazione addotta dal primo giudice a supporto della ritenuta inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalle resistenti, fondata (altresì) sulla mancanza di collegamento obiettivo con il titolo dedotto in giudizio dal ricorrente per cui non ha ravvisato l'opportunità di una trattazione congiunta nel giudizio nè di una decisione simultanea.
6.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1210 SS COD. CIV” per avere il giudice omesso la valutazione degli elementi addotti a riprova della qualità di eredi dai comuni danti causa (nonna e padre) e la situazione di lesione della quota di legittima a fronte delle donazioni effettuate dai defunti in vita e, quindi, della qualità di eredi pretermessi legittimati a ottenere la reintegra della legittima previa collazione dei beni ricevuti da
CP_1
Premesso che all'udienza del 22.10.2025 il procuratore della parte ha chiarito che il rifermento all'articolo 1210 c.c. citato nell'atto d'appello è frutto di un mero errore di battitura, dovendosi intendere come un richiamo all'art. 1810 c.c., la censura investe la motivazione inerente l'esistenza di un comodato precario tra le parti, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 1803 e seguenti c.c.; in particolare, le appellanti contestano la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non provata “l'esistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'immobile, né di un uso determinato” (v. pag.6 sent.), sostenendo che tale conclusione si scontrerebbe con la prova documentale emergente in atti della qualità di coeredi pretermesse delle appellanti, la cui quota di legittima dell'eredità sarebbe stata lesa dalle donazioni operate in favore dell'appellato
[...]
in vita dai comuni danti causa (nonna e padre delle parti). CP_1
In ogni caso la parte appellante insiste per l'incompatibilità del comodato con la sussistenza in capo a loro di un potere di fatto sull'immobile inquadrabile come possesso, richiamando a sostegno di tale tesi:
• la titolarità delle utenze, per essere intestataria delle utenze dell'immobile sito in Parte_1
Piazza XI febbraio;
• il riconoscimento del “compossesso” da parte dell'appellato, che lo avrebbe ammesso nel ricorso introduttivo;
7 • le dichiarazioni rese dall'appellato nel giudizio possessorio promosso dalla sig.ra
[...]
davanti al Tribunale di Varese (RG 2457/2023) che si concludeva con l'accordo siglato Pt_1 nel verbale di udienza del 28.11.2023 (doc. 26 fasc. ricorrente) “le parti raggiungo il seguente accordo: “Viene riconosciuto da ambo le parti il compossesso dell'immobile per cui è causa, sito al piano terra, in Piazza XI Febbraio n. 10 - Carnago e del garage limitrofo”.
In sostanza, per la parte appellante, lo stesso avrebbe riconosciuto che il potere di CP_1 fatto esercitato dai germani sull'immobile fosse di “compossesso” situazione di per sé incompatibile con la qualità di “detentore qualificato” tipica, invece, del comodato.
6.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc
e onere della prova - errata ricostruzione dei fatti determinanti per l'oggetto del giudizio e omessa valutazione di prove documentali offerte (cfr. cass. civ. 29.12.2020 n. 29820)” sostenendo che il giudice non avrebbe fatto buon governo del principio dell'onere della prova, poichè non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali a fondamento del loro diritto ad occupare l'immobile ovvero:
- la documentazione a riprova della qualità di coeredi di e : Pt_2 Parte_1
- la documentazione attestante i pagamenti delle imposte eseguiti da e l'intestazione Parte_1 ed il pagamento delle utenze dell'appartamento oggetto di causa;
- le risultanze e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di azione possessoria oltreché in sede di accordo da cui risultava l'uso quotidiano dell'immobile da parte di (docc.25 e 26); Parte_1
- la testimonianza resa dalla teste di controparte, totalmente pretermessa dal giudice;
- le dichiarazioni della teste che ha affermato davanti al primo giudice che: “la sig. Tes_4 [...]
fino all'aprile del corrente anno utilizzava l'immobile ed è a mia conoscenza perché l'ho Pt_1 incontrata là. Preciso che dopo aprile non sono più andata dalla mia amica perché ero in imbarazzo ad incontrare la sig.ra che aveva occupato il piano inferiore dell'immobile. Non so se CP_4 la predetta aveva giuridicamente occupato l'immobile, so che ci stava.”
In conclusione, secondo la prospettazione di parte appellante, le risultanze documentali e testimoniali esaminate nel loro complesso darebbero prova del possesso esercitato sull'immobile e non dell'esistenza di un contratto di comodato.
Il terzo e quarto motivo di appello sono strettamente connessi e verranno trattati congiuntamente.
Giova premettere che, oggetto del contendere, è un immobile posto al piano terra sito in Carnago
Piazza XI Febbraio n. 10 e relativa pertinenza (garage).
L'appartamento al piano terra va tenuto ben distinto dall'appartamento di proprietà di , CP_1 adibito a sua residenza, sito al primo piano dello stesso stabile in Carnago con accesso dalla via Dante
Alighieri, su cui non c'è contestazione e contenzioso.
Si tratta infatti di due abitazioni autonome e indipendenti, sia catastalmente che giuridicamente, prive di comunicazione diretta tra loro (possono comunicare solo tramite il garage pertinenziale), pervenute al ricorrente a titolo di donazione dalla nonna e dal padre, quest'ultimo deceduto (nell'anno 2017) ed in parte con atto di compravendita dalla sorella . Parte_2
8 Con riguardo agli immobili oggetto di causa, posta la pacifica saltuaria occupazione da parte dei germani dell'appellato, parte appellante rivendica la sussistenza di un titolo tale da legittimare il possesso del bene introducendo surrettiziamente ragioni e motivazioni già rigettate dal primo giudice in quanto dedotte con domande riconvenzionali dichiarate inammissibili, per le ragioni di cui si è detto, e che non possono essere valutate neppure in via di eccezione, in quanto la situazione di fatto paventata dalle sorelle , di rivestire potenzialmente la qualità di coeredi quale presupposto Pt_1 per la legittimazione ad esercitare il possesso del bene ricaduto nella massa ereditaria, deve invece essere oggetto di un previo accertamento giudiziale.
Ne consegue che tutte le allegazioni sui pagamenti intervenuti nel corso degli anni non possono provare il titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile e non sono idonee a paralizzare e contrastare la domanda del legittimo titolare dei beni: il fatto che l'intestazione e il pagamento di una parte delle utenze sia stato, per un periodo di tempo, in capo alla sig.ra non incide sul Parte_1 carattere di essenziale detenzione del bene in comodato che non viene meno se si inserisce un
"modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi, al più, come corrispettivo del godimento della cosa (v. Cass. sent. n.
21023/2016), fermo restando che altra parte delle utenze (come l'acqua) e le tasse IMU e TARI risultano documentalmente essere intestate al sig. e da questi pagate. CP_1
Alla considerazione che precede, già di per sé dirimente, si aggiunge il rilievo, incontestato, che la dedotta qualifica di eredi pretermesse è smentita dalle stesse risultanze processuali in quanto la nuda proprietà degli immobili oggetto di causa è pervenuta a per donazione dalla nonna CP_1 paterna e dal padre delle parti e le odierne appellanti possono - allo stato - vantare la qualità di eredi unicamente sull'asse ereditario esistente alla morte di (loro padre); inoltre, dai Persona_2 documenti prodotto risulta che la stessa appellante era stata a sua volta beneficiaria Parte_2 di una quota della nuda proprietà del padre dell'immobile de quo che ha contestualmente venduto al fratello previo pagamento del relativo prezzo (cfr. atto di “donazione compravendita” CP_1 del 12.5.2008, all. doc. 4 fascicolo primo grado appellato).
Per tali ragioni anche gli ultimi due motivi di appello sono da ritenersi infondati.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, devono ritenersi assorbite e disattese le richieste istruttore avanzate da parte appellante, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, in via solidale, a carico di e Pt_1 Pt_2
, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della
[...] controversia, in continuità con la valutazione svolta dal primo giudice, la cui decisione non è stata impugnata dalle parti interessate, in applicazione dei parametri medi, attesa la media complessità delle questioni trattate (quanto alla fase di studio e quella introduttiva) e minimi (quanto alla fase di trattazione e decisionale), consistite nella sola partecipazione all'udienza e discussione orale).
9 Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_2
e , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR Parte_1
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 188/2025, pubblicata in data
[...] Parte_2
06/03/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti in via solidale al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/10/2025.
Il Cons. estensore Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente Dott.ssa Laura Sara Tragni
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