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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3591/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2024 promossa in grado d'appello
DA (C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 viale Giacomo Mancini, n. 130/D, Cosenza, presso lo studio dell'avv. Ferraiolo Antonio, del Foro di Cosenza che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE CONTRO (C.F./P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in piazzale Cadorna, n. 14, Milano, presso lo studio dell'avv. Suma Patrizia del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sposato Mikaela del Foro di Milano.
APPELLATO
avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza della sentenza n.4937/2024 del Tribunale Civile di Milano, depositata in data 10/05/2024 nel giudizio recante il n. 31285/2022 RG, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito da in favore della ditta (C.F e P.IVA: Controparte_1 Parte_2
, in relazione alla quota di lavori di cui al subappalto autorizzato, è avvenuto P.IVA_3 in viola-zione dell'art. 118 Dlgs. 163/2006 e dell'art. 13, comma 10, D.L. 143/2015;
- Accertare e dichiarare che in conseguenza della violazione degli obblighi gravanti sulla stazione appaltante, ai sensi dell'art.118 Dlgs 163/2006, ed a causa dell'insolvenza dell'appaltatore nei confronti della quest'ultima ha di-ritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento del danno ingiustamente patito;
- Voglia per l'effetto condannare al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Pt_1 pari alla somma di euro € 132.429,12 oltre interessi legali e mora-tori, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi in atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché manifestamente infondato per i motivi di cui in narrativa. Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1
n.4937/2024 perché totalmente infondato per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado e di II grado Con atto di citazione notificato in data 20/07/2022, la conveniva Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Milano chiedendo - Controparte_1 previo accertamento della violazione da parte della convenuta degli obblighi cui pagina 2 di 7 era tenuta in forza dell'art. 118 D.lgs. 163/2006- la condanna della suddetta al risarcimento dei danni, commisurati nell'importo di € 132.429,12, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in subordine, la condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c. I fatti storici allegati dall'attrice possono essere così brevemente riassunti. Nell'ambito di un appalto pubblico indetto da l'appaltante Controparte_1 aveva subappaltato l'esecuzione di determinate opere a Controparte_2
A fronte della corretta e tempestiva esecuzione dei lavori da parte Parte_1 di l'appaltatore non aveva provveduto né all'approvazione dei Parte_1
SIL, così rendendo impossibile la fatturazione dei lavori eseguiti, né ad effettuare il pagamento per i lavori svolti dalla subappaltatrice. Quest'ultima aveva quindi sollecitato la stazione appaltante affinché, sulla base dell'art. 118 D.lgs. 163/2006, procedesse, in assenza della esibizione delle fatture quietanzate dal subappaltatore, al blocco dei pagamenti in favore dell'appaltatore, ovvero eseguisse il pagamento diretto al subappaltatore per i lavori svolti. Ciononostante, la stazione appaltante aveva provveduto a liquidare il saldo dei lavori alla che tuttavia nulla aveva a propria volta corrisposto Parte_2
a . Pt_1 aveva quindi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 940/2015 Parte_1 nei confronti di per la somma di € 195.024,90 – a titolo Parte_2 di saldo dei lavori svolti – che era stato poi confermato dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 2258/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da Nelle more di tale giudizio, parte attrice Parte_2 aveva proceduto in sede esecutiva pignorando presso terzi la minor somma di € 60.595,78 e rimanendo creditrice per il residuo di € 132.429,12 oltre interessi e spese. Sulla base dell'esposizione di tali fatti, la parte attrice qualificava la condotta inerte di come integrante gli estremi di un illecito Controparte_1 extracontrattuale, foriero di un danno per , corrispondente all' importo Pt_1 non percepito a titolo di corrispettivo, di € 132.429,12 oltre interessi e spese. si costituiva regolarmente ed eccepiva (i) la sua carenza di Controparte_1 legittimazione passiva (ii) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (iii) l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4937/2024 pubblicata il 10/05/2024, così statuiva: “1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_1 pagina 3 di 7
2. dichiara improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordinata, dalla 3. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti”. Superata positivamente la questione sulla legittimazione passiva della convenuta, il Tribunale ambrosiano, rilevata l'assenza di atti interruttivi, riteneva spirato il termine quinquennale di prescrizione, individuando nel giorno 15/03/2017, data in cui procedeva in via esecutiva nei confronti di il dies a quo. Pt_1 Pt_2
Ad avviso del tribunale il termine era decorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c. alla missiva indirizzata in data 17/09/2021 a poiché priva dei requisiti per poter valere quale atto di Controparte_1 costituzione in mora. Dopo aver accolto l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure escludeva nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria, sulla base del rilievo che parte attrice non aveva fornito alcun elemento di prova affinché il tribunale potesse verificare mera certezza giuridica) del presunto invocato danno sia in ordine alla ricollegabilità causale dello stesso alla condotta (in tesi) illecita della convenuta piuttosto che ad un atteggiamento di inerzia della stessa odierna attrice nel perseguimento del proprio credito>> (pag. 5 sentenza di primo grado). La domanda, oltre a non essere provata nell'an, era indimostrata nel quantum poiché, secondo il tribunale (i) partenza in relazione al quale la ha dedotto l'esistenza di un proprio pregiudizio Pt_1 patrimoniale, ovvero l'esistenza di un proprio credito nei confronti della di € Parte_2
195.024,90, oltre interessi, rimasto parzialmente insoddisfatto, non avendo l'attrice prodotto in atti né il riferito decreto ingiuntivo n. 940/2015 del Tribunale di Cosenza né la richiamata sentenza n. 2258/2019 che tale decreto ingiuntivo avrebbe confermato, non può dirsi, in realtà, dimostrato>> e (ii) <<mentre nel presente giudizio la ha pt_1 quantificato in “€ 132.429,12, oltre interessi e spese”, porzione del proprio assunto credito tesi non riscossa, nella richiamata missiva 17.9.2021, l'odierna attrice aveva fatto riferimento alla diversa (e ben minore) somma di 86.010,75 (capitale) le spese legali liquidate sentenza”>> (pag. 5 sentenza di primo grado). Concludeva infine rigettando la domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito strutturale ed essenziale della sussidiarietà.
pagina 4 di 7 Avverso detta sentenza ha proposto appello Si è costituita Parte_1
eccependo l'inammissibilità del gravame nonché la sua Controparte_1 infondatezza nel merito. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 30 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella odierna camera di consiglio.
§. 2 I motivi di appello L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano nella Parte_1 parte in cui dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato sotto un duplice profilo:
1. l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione;
2. l'omessa attribuzione alla nota del 17.09.2021 di un effetto sospensivo rispetto al decorso della prescrizione. Secondo l'appellante la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione coinciderebbe con la data della sentenza n. 2258/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 940/2015 emesso nei confronti dell'appaltatrice in quanto solo da questo Parte_2 momento l'evento dannoso si sarebbe rivelato in tutte le sue componenti principali e dunque avrebbe acquisito la consapevolezza della sua Pt_1 addebitabilità alla stazione appaltante. Per converso il pignoramento parziale per la minor somma di € 60.595,78 nei confronti della avvenuto in data 15/03/2017 – Parte_2 coincidente con il dies a quo ritenuto dal primo giudice – non avrebbe svelato a il danno in tutte le sue componenti l'evento. Pt_1
Inoltre l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure in merito alla inidoneità interruttiva della prescrizione della missiva del 17/09/2021, con cui diffidava affinché procedesse ai sensi dell'art. Parte_3 Controparte_1
118 del D.lgs. 163/2006. Per vero, l'appellante non avrebbe avuto necessità di fare esplicito riferimento alla propria pretesa risarcitoria, chiaramente desumibile dal riferimento esplicito all'art. 118 cit., rimasto inosservato da e da cui era Controparte_1 conseguito il danno lamentato dall'appellante.
§.3 L'opinione della Corte È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al pagina 5 di 7 merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della “potestas iudicandi” in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano “obiter dicta”, ma ulteriori “rationes decidendi”, che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il “decisum”>> (Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 6985 del 11/03/2019 conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015). Dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza qui impugnata, si evince chiaramente come la decisione del Tribunale di Milano sia sorretta da due motivazioni, tra loro del tutto indipendenti. Le due rationes decidendi, ampiamente sviscerate ed argomentate, attengono entrambe al merito: da un lato, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla stazione appaltante, viene accertata la prescrizione del diritto;
dall'altro viene affermata l'infondatezza della domanda nel merito in quanto non provata nell'an e nel quantum. Del resto, ciò è confermato sia dalla lettura della parte argomentativa laddove la sentenza conclude che risarcitoria attorea deve essere respinta>>; sia dal tenore del dispositivo in cui si rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla , senza fare Parte_1 menzione dell'intervenuta prescrizione del diritto. Alla luce di tutto quanto sopra, come eccepito dall'appellata , CP_1
l'appellante avrebbe dovuto impugnare anche il capo della Parte_1 sentenza che affrontava nel merito l'infondatezza dell'art. 2043 c.c. e non solo le argomentazioni con le quali il primo giudice ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria. La mancata impugnazione delle motivazioni con le quali il tribunale ha respinto la domanda nel merito ha come conseguenza il passaggio in giudicato e l'intangibilità del decisum in ordine all'insussistenza dell'an e del quantum del diritto risarcitorio, sicché difetta ab origine l'interesse dell'appellante ad impugnare l'accertamento della prescrizione dell'azione. Ne consegue che l'atto d'appello deve essere dichiarato inammissibile.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa (indeterminabile-media difficoltà cfr. Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), della complessiva attività difensiva prestata, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria/trattazione. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4937/2024 pubblicata il 10/05/2024, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'atto di appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4937/2024, pubblicata in data 10/05/2024;
2. condanna a rifondere le spese di questo Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 6.470,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso da questa Corte in Milano, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3591/2024 promossa in grado d'appello
DA (C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1 viale Giacomo Mancini, n. 130/D, Cosenza, presso lo studio dell'avv. Ferraiolo Antonio, del Foro di Cosenza che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE CONTRO (C.F./P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in piazzale Cadorna, n. 14, Milano, presso lo studio dell'avv. Suma Patrizia del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sposato Mikaela del Foro di Milano.
APPELLATO
avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza della sentenza n.4937/2024 del Tribunale Civile di Milano, depositata in data 10/05/2024 nel giudizio recante il n. 31285/2022 RG, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito da in favore della ditta (C.F e P.IVA: Controparte_1 Parte_2
, in relazione alla quota di lavori di cui al subappalto autorizzato, è avvenuto P.IVA_3 in viola-zione dell'art. 118 Dlgs. 163/2006 e dell'art. 13, comma 10, D.L. 143/2015;
- Accertare e dichiarare che in conseguenza della violazione degli obblighi gravanti sulla stazione appaltante, ai sensi dell'art.118 Dlgs 163/2006, ed a causa dell'insolvenza dell'appaltatore nei confronti della quest'ultima ha di-ritto ad ottenere il Parte_1 risarcimento del danno ingiustamente patito;
- Voglia per l'effetto condannare al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Pt_1 pari alla somma di euro € 132.429,12 oltre interessi legali e mora-tori, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi in atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché manifestamente infondato per i motivi di cui in narrativa. Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1
n.4937/2024 perché totalmente infondato per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado e di II grado Con atto di citazione notificato in data 20/07/2022, la conveniva Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Milano chiedendo - Controparte_1 previo accertamento della violazione da parte della convenuta degli obblighi cui pagina 2 di 7 era tenuta in forza dell'art. 118 D.lgs. 163/2006- la condanna della suddetta al risarcimento dei danni, commisurati nell'importo di € 132.429,12, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in subordine, la condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c. I fatti storici allegati dall'attrice possono essere così brevemente riassunti. Nell'ambito di un appalto pubblico indetto da l'appaltante Controparte_1 aveva subappaltato l'esecuzione di determinate opere a Controparte_2
A fronte della corretta e tempestiva esecuzione dei lavori da parte Parte_1 di l'appaltatore non aveva provveduto né all'approvazione dei Parte_1
SIL, così rendendo impossibile la fatturazione dei lavori eseguiti, né ad effettuare il pagamento per i lavori svolti dalla subappaltatrice. Quest'ultima aveva quindi sollecitato la stazione appaltante affinché, sulla base dell'art. 118 D.lgs. 163/2006, procedesse, in assenza della esibizione delle fatture quietanzate dal subappaltatore, al blocco dei pagamenti in favore dell'appaltatore, ovvero eseguisse il pagamento diretto al subappaltatore per i lavori svolti. Ciononostante, la stazione appaltante aveva provveduto a liquidare il saldo dei lavori alla che tuttavia nulla aveva a propria volta corrisposto Parte_2
a . Pt_1 aveva quindi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 940/2015 Parte_1 nei confronti di per la somma di € 195.024,90 – a titolo Parte_2 di saldo dei lavori svolti – che era stato poi confermato dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 2258/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da Nelle more di tale giudizio, parte attrice Parte_2 aveva proceduto in sede esecutiva pignorando presso terzi la minor somma di € 60.595,78 e rimanendo creditrice per il residuo di € 132.429,12 oltre interessi e spese. Sulla base dell'esposizione di tali fatti, la parte attrice qualificava la condotta inerte di come integrante gli estremi di un illecito Controparte_1 extracontrattuale, foriero di un danno per , corrispondente all' importo Pt_1 non percepito a titolo di corrispettivo, di € 132.429,12 oltre interessi e spese. si costituiva regolarmente ed eccepiva (i) la sua carenza di Controparte_1 legittimazione passiva (ii) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (iii) l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4937/2024 pubblicata il 10/05/2024, così statuiva: “1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_1 pagina 3 di 7
2. dichiara improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordinata, dalla 3. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti”. Superata positivamente la questione sulla legittimazione passiva della convenuta, il Tribunale ambrosiano, rilevata l'assenza di atti interruttivi, riteneva spirato il termine quinquennale di prescrizione, individuando nel giorno 15/03/2017, data in cui procedeva in via esecutiva nei confronti di il dies a quo. Pt_1 Pt_2
Ad avviso del tribunale il termine era decorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c. alla missiva indirizzata in data 17/09/2021 a poiché priva dei requisiti per poter valere quale atto di Controparte_1 costituzione in mora. Dopo aver accolto l'eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure escludeva nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria, sulla base del rilievo che parte attrice non aveva fornito alcun elemento di prova affinché il tribunale potesse verificare mera certezza giuridica) del presunto invocato danno sia in ordine alla ricollegabilità causale dello stesso alla condotta (in tesi) illecita della convenuta piuttosto che ad un atteggiamento di inerzia della stessa odierna attrice nel perseguimento del proprio credito>> (pag. 5 sentenza di primo grado). La domanda, oltre a non essere provata nell'an, era indimostrata nel quantum poiché, secondo il tribunale (i) partenza in relazione al quale la ha dedotto l'esistenza di un proprio pregiudizio Pt_1 patrimoniale, ovvero l'esistenza di un proprio credito nei confronti della di € Parte_2
195.024,90, oltre interessi, rimasto parzialmente insoddisfatto, non avendo l'attrice prodotto in atti né il riferito decreto ingiuntivo n. 940/2015 del Tribunale di Cosenza né la richiamata sentenza n. 2258/2019 che tale decreto ingiuntivo avrebbe confermato, non può dirsi, in realtà, dimostrato>> e (ii) <<mentre nel presente giudizio la ha pt_1 quantificato in “€ 132.429,12, oltre interessi e spese”, porzione del proprio assunto credito tesi non riscossa, nella richiamata missiva 17.9.2021, l'odierna attrice aveva fatto riferimento alla diversa (e ben minore) somma di 86.010,75 (capitale) le spese legali liquidate sentenza”>> (pag. 5 sentenza di primo grado). Concludeva infine rigettando la domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito strutturale ed essenziale della sussidiarietà.
pagina 4 di 7 Avverso detta sentenza ha proposto appello Si è costituita Parte_1
eccependo l'inammissibilità del gravame nonché la sua Controparte_1 infondatezza nel merito. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 30 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa nella odierna camera di consiglio.
§. 2 I motivi di appello L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano nella Parte_1 parte in cui dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato sotto un duplice profilo:
1. l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione;
2. l'omessa attribuzione alla nota del 17.09.2021 di un effetto sospensivo rispetto al decorso della prescrizione. Secondo l'appellante la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione coinciderebbe con la data della sentenza n. 2258/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 940/2015 emesso nei confronti dell'appaltatrice in quanto solo da questo Parte_2 momento l'evento dannoso si sarebbe rivelato in tutte le sue componenti principali e dunque avrebbe acquisito la consapevolezza della sua Pt_1 addebitabilità alla stazione appaltante. Per converso il pignoramento parziale per la minor somma di € 60.595,78 nei confronti della avvenuto in data 15/03/2017 – Parte_2 coincidente con il dies a quo ritenuto dal primo giudice – non avrebbe svelato a il danno in tutte le sue componenti l'evento. Pt_1
Inoltre l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure in merito alla inidoneità interruttiva della prescrizione della missiva del 17/09/2021, con cui diffidava affinché procedesse ai sensi dell'art. Parte_3 Controparte_1
118 del D.lgs. 163/2006. Per vero, l'appellante non avrebbe avuto necessità di fare esplicito riferimento alla propria pretesa risarcitoria, chiaramente desumibile dal riferimento esplicito all'art. 118 cit., rimasto inosservato da e da cui era Controparte_1 conseguito il danno lamentato dall'appellante.
§.3 L'opinione della Corte È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al pagina 5 di 7 merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della “potestas iudicandi” in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano “obiter dicta”, ma ulteriori “rationes decidendi”, che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il “decisum”>> (Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 6985 del 11/03/2019 conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015). Dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza qui impugnata, si evince chiaramente come la decisione del Tribunale di Milano sia sorretta da due motivazioni, tra loro del tutto indipendenti. Le due rationes decidendi, ampiamente sviscerate ed argomentate, attengono entrambe al merito: da un lato, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla stazione appaltante, viene accertata la prescrizione del diritto;
dall'altro viene affermata l'infondatezza della domanda nel merito in quanto non provata nell'an e nel quantum. Del resto, ciò è confermato sia dalla lettura della parte argomentativa laddove la sentenza conclude che risarcitoria attorea deve essere respinta>>; sia dal tenore del dispositivo in cui si rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla , senza fare Parte_1 menzione dell'intervenuta prescrizione del diritto. Alla luce di tutto quanto sopra, come eccepito dall'appellata , CP_1
l'appellante avrebbe dovuto impugnare anche il capo della Parte_1 sentenza che affrontava nel merito l'infondatezza dell'art. 2043 c.c. e non solo le argomentazioni con le quali il primo giudice ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria. La mancata impugnazione delle motivazioni con le quali il tribunale ha respinto la domanda nel merito ha come conseguenza il passaggio in giudicato e l'intangibilità del decisum in ordine all'insussistenza dell'an e del quantum del diritto risarcitorio, sicché difetta ab origine l'interesse dell'appellante ad impugnare l'accertamento della prescrizione dell'azione. Ne consegue che l'atto d'appello deve essere dichiarato inammissibile.
* Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa (indeterminabile-media difficoltà cfr. Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), della complessiva attività difensiva prestata, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase istruttoria/trattazione. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4937/2024 pubblicata il 10/05/2024, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'atto di appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4937/2024, pubblicata in data 10/05/2024;
2. condanna a rifondere le spese di questo Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 6.470,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso da questa Corte in Milano, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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