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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 24.10.25 pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 752/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno di vedovanza.
T R A
rappr. e dif. dall'avv. Pasquarella Vincenzo;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rapp.nte p.t., difesa come in atti
Resistente
Motivi di fatto e di diritto
Il ricorrente in data 19.1.24 proponeva ricorso, premettendo di aver lavorato quale operaio specializzato capo cantiere addetto all'armamento ferroviario, dal 21.01.2014 al 31.12.2016 alle dipendenze della società dal 01.01.2017 al 31.05.2017 alle dipendenze della CP_2
società , dal 01.06.2017 al 31.03.2018 alle dipendenze della società MA del CP_3
Dott. Dal 04.04.2018 al 25.02.2019, alle dipendenze della Controparte_4 [...]
, dal 01.03.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze Controparte_5 della società MA srl
1 In data 15.04.2019, presentava attraverso il canale telematico, domanda per l'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 20.04.2014 al 30.06.2019, ma riceveva il pagamento della sola somma di euro 2662,40 a titolo di arretrati ANF nella busta paga di giugno 2019 della società MA srl e della somma di euro 332,83 a titolo di ANF per il mese di giugno 2019.
L'istante deduceva di avere titolo per usufruire dell'assegno per il nucleo familiare non corrisposto per il periodo dal 20 aprile 2014 a giugno 2019, in quanto le relative domande erano già state accolte dall' CP_1
Sulla base delle su esposte considerazioni chiedeva a condanna dell'Istituto al pagamento della somma di euro 19.056,25.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto parte ricorrente era CP_1
incorsa in decadenza dall'azione giudiziaria ex art 4 del D.L. n. 384/1992 - convertito nella legge n. 438/1992 che prevede il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 legge n. 88/1989) gestione nella quale espressamente rientrano quelle erogate dal Fondo di garanzia ex L. 297/1982 per il pagamento del TFR.
L' ha poi eccepito l'erroneità dei conteggi essendo eventualmente dovuti €. 12.372, 62 CP_1 detraendo dal monte complessivo di € 15.367,85, l'importo già corrisposto di €. 2995,23.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente osservato che non coglie nel segno l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell' atteso che la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R Data_25 , n. 639 non CP_1 può trovare applicazione allorquando la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo il pagamento di detta prestazione già riconosciuta, (SS.UU. 29- 05-2009 n.12720; 20-01-2010
n.948).
Nel caso di specie risulta dagli allegati al ricorso che le domande amministrative risultano già accolte dall' CP_1
Va invece rimodulati l'importo dovuto così come indicato dall' in memoria difensiva. CP_1 la domanda va accolta.
L' dev'essere condannato al pagamento degli interessi legali sugli importi corrisposti in CP_1
2 ritardo a decorrere dal 120° giorno successivo alla data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare per il CP_1 periodo 20 aprile 2014 a giugno 2019, nella misura di €. 12.372, 62, oltre interessi e rivalutazione nei limiti precisati in motivazione;
b) condanna l' al pagamento del compenso di euro 1570,00 oltre spese generali CP_1 nella misura del 15% oltre iva e cpa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 10.11.25
Il Giudice del lavoro dott. Marco Bottino
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