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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1650/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PI US
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1650/2021 , proposto da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.05.1975, residente a [...]in Loc. Randazzu snc , Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...]
[...] C.F._2 residente a [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] ivi residente in C.F._3
Via Pietro Casu n. 20, Parte_4
( ) nato a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_4 in Loc Puntafiu (di seguito indicati come ) tutti Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Tamponi ,
- attori - contro
(C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._5
l'11/02/1935 ivi residente in via Case Sparse snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sannitu d'intesa con l'Avv. Immacolata Natale (
- convenuto - in punto a Usucapione ; conclusioni
- per parte attrice: “…contrariis reiectis, per tutto quanto esposto nel
premesso che precede: 1) accertati i fatti e le circostanze rappresentate
Pagina 1 in espositiva, dichiarare ex art. 1158 c.c. gli attori Parte_1
,
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
( ), come in epigrafe generalizzati, proprietari
[...] Parte_5
per usucapione di tutti i terreni agricoli di cui in espositiva (tutti
confinanti tra loro e costituenti un unico vasto terreno agricolo) e siti
nell'agro del Comune di Berchidda, località “S'inferru” e segnatamente:
- Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26 di h
16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA seminativo
cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;a) porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62 R.A. € 3,24;b)
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare 89
RD € 16,96 R.A. € 8,48; Appezzamento di terreno distinto in porzione al
Fg. 49, Mapp. 2 di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto
come INCOLTO PRODUTTIVO cl. 2 RD € 5,81 RA € 2,11;
- Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h
16 are 72 centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come BOSCO
MISTO cl. 2 RD € 8,64 RA € 8,64; fabbricato rurale distinto al Fg.
48, Mapp. 9 di 32 centiare (32 mq) censito in catasto come
FABBRICATO ; fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. CP_2
14 di 32 centiare (32 mq) censito in catasto come AREA
FABBRICATO DEMOLITO : proprietari, per averli tutti interamente
posseduti da oltre vent'anni uti domini, con l'animus rem sibi habendi ed
in maniera esclusiva, pubblica, non equivoca, pacifica, continua e
ininterrotta;
--- 2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la
Pagina 2 competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di PI US,
con esonero del conservatore da ogni responsabilità;3) vittoria di spese
e competenze in caso di opposizione da parte della convenuta.”
- per parte convenuta: “Respinta e disattesa ogni contraria istanza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. In via preliminare dichiarare la domanda improcedibile in quanto mancante l'esperimento del procedimento di mediazione.
2. principale, respingere la domanda attorea essendo la stessa infondata in fatto e in diritto.
3. In via riconvenzionale ordinare la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali.
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 20.10.2021 , ritualmente notificato gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che gli stessi sono divenuti proprietari per intervenuta usucapione di tutti i terreni agricoli (tutti confinanti tra loro e costituenti un unico vasto terreno agricolo) e siti nell'agro del
Comune di Berchidda, località “S'ER” e più specificatamente :
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26
di h 16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;
porzione AA seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62
R.A. € 3,24;
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare
89 RD € 16,96 R.A. € 8,48;
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 49, Mapp. 2
di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto come
Pagina 3 incolto produttivo cl. 2 RD € 5,81 RA €. 2,11; Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h 16 are 72
centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come bosco misto cl. 2
RD € 8,64 RA € 8,64;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 9 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come fabbricato diruto;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 14 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come area fabbricato demolito.
Gli attori hanno assunto di aver utilizzato i terreni e i fabbricati in essi insistenti per oltre vent'anni in modo pacifico , pubblico, e ininterrotto.
Gli hanno altresì assunto che il terreno agricolo sito Parte_5
nel Comune di Berchidda (SS) è costituito da più terreni agricoli tra loro confinanti di complessivi ha 1.600,00 che formano un unico corpo aziendale organizzato in forma di
[...]
denominata e che Controparte_3 CP_4
all'interno del summenzionato corpo aziendale si trova un sub-
corpo di terreni agricoli tra loro confinanti (all'interno dei quali si trovano 2 fabbricati rurali) di complessivi ha 34, are 35, centiare 59
in località “S.inferru” (Mapp. Li 48, 49 e 53) distinti ed identificati in Catasto come sopra . Hanno dedotto di essere al possesso del compendio immobiliare in questione in quanto eredi di
Pagina 4 (noto ) nato a [...] il [...] Persona_1 Per_2
deceduto nel 1994, il quale sin dal 1970 ha iniziato ad esercitare il suo possesso nell'intero su descritto terreno agricolo, ha provveduto ad effettuare le attività di pascolo e di allevamento di bovini, nonché di coltivazione, semina e caccia sino al 1993 ,
provvedendo ad effettuare recinzioni, chiusure con muretti a secco che delimitavano i terreni in oggetto , impedendo a chiunque l'accesso e comportandosi, di fatto, come proprietario degli stessi.
A seguito del decesso del Sig. è subentrato nel Persona_1
possesso del compendio immobiliare di che trattasi il fratello
[...]
- noto - il quale dal 1993, in via esclusiva, ed Per_3 Per_4
in seguito - congiuntamente e disgiuntamente agli odierni attori -
ha continuato ad esercitare il possesso uti domino sui predetti terreni fino al 2011, allorquando a quest'ultimo sono subentrati nel possesso gli odierni attori in quanto eredi.
Hanno dedotto di aver provveduto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni per cui è causa e più specificatamente ad eseguire la pulizia e decespugliamento degli stessi , la cura e potatura delle piante ivi esistenti, lo spietramento, compresa anche l'estrazione della corteccia di sughero e la vendita dello stesso, nonché hanno provveduto all'apposizione di recinzioni perimetrali e di cancelli in metallo
Pagina 5 chiusi con lucchetto, le cui chiavi erano e sono detenute esclusivamente dai medesimi . Hanno dedotto di provvedere da diversi anni a locare a terzi i terreni per cui è causa con regolari contratti di affitto recependone i relativi canoni.
Hanno dedotto che i predetti terreni e fabbricati sono ad oggi catastalmente intestati al Sig. , ma che tale CP_1
intestazione risulta formalmente dalla data del 30.06.2020 e ciò in forza di atto pubblico di ratifica di un accordo di mediazione a rogito Notaio con Studio a Olbia Rep. N. 3539 . Per_5
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 18.1.2022 il Sig. il quale ha eccepito CP_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'usucapione dei beni in questione stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito ha contestato la domanda attorea , assumendo di essere da sempre i terreni in questione appartenuti al medesimo e alla propria famiglia, posto che con atto di donazione e divisione a rogito del Notaio
, il Sig. nel 1941, aveva donato e diviso alle Per_6 CP_5
figlie , e i propri immobili. Nello CP_6 CP_7 CP_8
specifico, quest'ultimo aveva ceduto alla figlia , madre di CP_7 [...]
[...]
i terreni oggetto di causa e dunque il convenuto risultava legittimo CP_1
proprietario di quei beni, quale erede della Sig.ra Persona_7
Pagina 6 e del Sig. suo nonno. Ha dedotto che i su menzionati terreni CP_5
si trovano in località Titiddò , erano ex lotti comunali successivamente dati in proprietà al Sig. , raggiungibili sia da Nord che da Sud CP_5
dal ponte sito in Loc. Osseddu e mediante strade vicinali di pubblica evidenza (Strada vicinale S'ER, Strada Vicinale “ ”, per cui CP_4 CP_4
il medesimo non ha mai avuto necessità di chiedere le chiavi di apertura del cancello. Ha contestato la circostanza che gli attori avessero provveduto allo spietramento, recinzione o apposizione di cancelli sugli immobili oggetto di causa , in quanto trattasi di luoghi totalmente incolti e che non vi è stato il possesso da parte di nessuno e che l 'unica attività posta in essere è stato l'esercizio a scopo ricreativo della caccia.
In via riconvenzionale chiedeva ordinare la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali, stante il mancato provvedimento al riguardo del Comune di Berchidda.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'invocata usucapione può dirsi accertata in quanto è stata data la prova in ordine al possesso utile ad usucapionem.
A tal proposito non è inutile ricordare in diritto che “l'azione giudiziale
diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta
usucapione , comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai
Pagina 7 requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico,
incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il
riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità
di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. Civ. n. 20508/2019).
Necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione è , inoltre,
l'animus possidendi che deve essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto del proprietario.
Per quanto qui interessa, gli attori hanno rappresentato di essere divenuti proprietari dei terreni di cui sopra , per averli posseduti per oltre vent'anni pacificamente ed ininterrottamente sino all'attualità.
Ebbene, parte attrice ha assolto all'onere della prova , gravante sulla stessa,
in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico , incontestato , continuativo ed ultraventennale dei beni di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva.
In particolare dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice può ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato i terreni con annessi fabbricati dai primi anni Settanta e fino all'attualità a seguito dei diversi passaggi di successione ( ) con lo svolgimento di attività Persona_8
compatibili con la volontà di possedere gli immobili uti dominus .
Pagina 8 Tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto il terreno individuato nell'allegato n. 10 di cui all'atto di citazione in località “S'ER”.
All'udienza del 21.07.2023 il teste di parte attrice CP_9
ha saputo riferire del possesso esercitato dagli attori e ha
[...]
così affermato “: lo so in quanto io lavoro nella azienda agricola
degli attori dal ottobre-novembre 1999 ad oggi;
io pulivo le strade
ed ho estratto il sughero e sono pure andato a caccia sul terreno di
cui mi si chiede in località S'ER; sul terreno in loc. S'ER
passano delle strade che io stesso ho pulito;
andavo a pescare
all'età di anni 16-17 nel fiume Rio Mannu che attraversa la
proprietà degli eredi a S'ER ; l'azienda degli eredi Pt_5
è tutta recintata da muretti e rete metallica;
ci sono i Pt_5
cancelli con tanto di lucchetto e solo i proprietari ed io abbiamo le
chiavi; il predetto terreno è incorporato nella più ampia azienda
agricola di circa 1600,00 ettari” ;entrano solo le persone
autorizzate nella azienda venatoria e riserva di caccia;
s'ER fa
parte della riserva di caccia e dell' azienda venatoria”; anche io
lavoro nell' intera azienda venatoria;
- le due porzioni di terreno
oggetto di causa sono arati e seminati;
io stesso ho aiutato a
seminare ed arare;
ho anche impiantato delle arnie a S'ER per
molti anni anche prima del 1999; il permesso me lo dava il sig.
, vecchio proprietario”; io stesso ho partecipato alla pulizia Pt_5
Pagina 9 dei sentieri e delle piante e all' estrazione del sughero;
-nelle
porzioni di terreno per cui è causa vi è una parte boschiva ed una
parte di circa 500,00 mt che può essere arato e seminato;
in
primavera quando portiamo le vacche a bere le portiamo a
S'ER sui terreni per cui è causa;
la manutenzione riguarda le
strade interne che attraversano i terreni per cui è causa;
la strada è
stata realizzata con la ruspa e noi ci occupiamo della
manutenzione; la strada è comunque transitabile”; ci sono i
cancelli, ma preciso che sono nell'intero perimetro di tutta
l'azienda di cui fanno parte anche i terreni per cui è causa”;
conosco un certo che in parte ce l'ha in affitto e Testimone_1
ci pascola le vacche;
è il figlio dell'attore Testimone_1
”; io non ho mai sentito alcuno lamentarsi e Parte_4
contestare la presenza mia e degli attori sui terreni” ; “non ho mai
visto il sig. occuparsi dei terreni per cui è causa;
“non CP_1
ho mai sentito il sig. contestare l'utilizzo da parte degli attori CP_1
né dei precedenti famigliari del terreno per cui è causa”;
“posso dire che da quando ci sono io come dipendente della
azienda non ho mai sentito alcuno rivendicare niente nei confronti
degli attori”; Non ho mai visto l sul terreno;
io vado tutti i CP_1
giorni sul terreno e non l'ho mai visto;
ho già detto che i cancelli
sono a chiusura di tutta l'azienda di cui fa parte s'ER; qualche
Pagina 10 mese fa sono state cambiati i lucchetti e le chiavi di cui ho una
copia”;
All' udienza del 21.7.2023 veniva escusso il teste di parte convenuta il quale ha così dichiarato : “E' vero lo posso confermare Testimone_2 in quanto frequento i luoghi nel periodo autunnale e ci vado per raccogliere funghi;
ci vado da più di 30 anni;
il terreno è tutto aperto;
il terreno dove io andavo l ho sempre sentito nominare dai miei familiari con
” ” e ”; a sud del Rio che poi diventa Rio Per_9 Pt_7 Pt_7 Per_10
Mannu e sul versante nord rispetto al fiume e sull'incrocio del Rio Per_9 Pers S'ER; nel periodo di secca del fiume vi è un guado che chiamano
e S'ER, nel periodo della piena del fiume per raggiungere
[...] Pt_7 devo passare oltre il ponte di Ossedu e subito dopo una strada vicinale detta;
conosco i luoghi anche perché ero Consigliere Persona_12 comunale del comune di Berchidda;
“ sui terreni c'è il rudere della casa di mia nonna, mentre sui terreni degli eredi ci sono due case una Pt_5 completamente invisibile dai rovi e l'altra è sulla strada anch'essa un rudere;
preciso che quando andavo a raccogliere i funghi andavo sui terreni che nell'all. 10 citaz. sono colorati con il colore viola;
preciso che la tipologia dei luoghi è: una parte interamente scoscesa e l'altra è un pò più pianeggiante e ci sono querce da sughero e macchia mediterranea, non vi è piantato nulla;
c'è un sentiero all'interno del terreno per cui è causa ma non so come sia stato realizzato, oggi ci possono passare solo fuoristrada e moto, fino a trent'anni fa ci passava anche la Opel DE di mio zio;
io entro prevalentemente quando devo raggiungere dalla Per_9 Contr strada vicinale e e dopo circa un chilometro vedo dei cartelli CP_4 attaccati agli alberi indicanti Azienda Agrituristica Venatoria. “
All'udienza del 2.2.2024 veniva escusso altro teste di parte attrice:
il quale ha così dichiarato : “posso Testimone_3
riferire dal 2008 al dicembre 2023 periodo in cui io lavoravo a
Berchidda come comandante della stazione forestale, e facevamo
periodici controlli sulle e sulle autogestite tra le quali quella CP_3
Contr di e nelle nei primi anni dal 2008 fino alla sua CP_4 CP_3
morte c'era e poi i suoi eredi;
oltre a svolgere Persona_3
Pagina 11 l'attività venatoria (caccia) gestivano l'Azienda Agrituristica, che
comprende i terreni di S'ER che sono interclusi all'interno
Contr della predetta e la è grande 1.200 ettari CP_10 CP_3
che sono all'interno della proprietà privata dei che è pari ad Pt_5
ettari 1.600 circa;
so che estraevano il sughero ; “preciso che la
recinzione riguarda l'intero compendio;
S'ER non è recintato;
i
cancelli e le reti sono perimetrali all'intera superficie dell;
CP_3
ci sono dei lucchetti che chiudono cancelli;
noi dovevamo chiedere
la chiave agli attori quando entravamo con i mezzi;
confermo che
sia noto e pubblico non so se sia stato contestato”; “non ho mai
visto sui terreni per cui è causa;
ho sempre visto i CP_1
e gli eredi;
parlo sempre dal 2008.”; Pt_5
All'udienza del 1.3.2024 veniva interrogata in qualità di teste la
GN , la quale ha così Testimone_4
affermato: “ io sono una confinante dei terreni degli eredi;
Pt_5
io ho una azienda agricola dal 1989, e da quella data ho visto
e che esercitavano il loro lavoro Parte_8 Persona_3
da imprenditori agricoli ed avevano una azienda turistica
venatoria; poi sono subentrati i nipoti e Parte_1
; L' è una riserva Testimone_1 Controparte_3
di caccia, e possono entrare solo gli ospiti e quelli che fanno parte
della loro azienda;
ho sempre visto gli attori pulire il terreno.” “i
Pagina 12 cancelli sono all'ingresso dell'intera azienda;
sono i due accessi
dell'intera azienda;
le chiavi ce le hanno solo gli attori lo so perché
se voglio entrare devo chiedere il permesso a loro;
i cancelli sono
sempre chiusi con il lucchetto”; non ho mai sentito alcuno fare
opposizione”; “ho incontrato l una volta sul terreno degli CP_1
attori al confine con il mio che scappava saltando un muretto.”;
“c'erano dei passaggi in origine e poi sono state fatte strade
interpoderali da;
“ Parte_8
I testi di parte attrice sono risultati attendibili , in quanto non è
emerso alcun loro interesse nella lite e per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa, nella loro qualità di proprietari di terreni limitrofi a quello oggetto della domanda e per avervi svolto personalmente dei lavori su incarico degli attori.
Per contro, gli assunti di parte convenuta , volti a contestare la domanda di usucapione proposta dagli attori , sono rimasti sforniti di prova , posto che nella specie, nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta non vi è neppure corrispondenza tra i terreni oggetto della domanda di usucapione e quelli individuati da quest'ultimo il quale fa riferimento ai fondi e . Per_9 Pt_7
Così ricostruite le vicende del possesso vantato da parte convenuta,
deve ritenersi che il teste escusso non ha riferito in maniera univoca del possesso esclusivo del Sig. e neanche di CP_1
Pagina 13 attività tali da escludere il possesso dimostrato dagli attori. Non può
non rilevarsi che , considerata l'assenza di chiarezza e univocità
delle dichiarazioni del teste di parte convenuta , dall'esame complessivo della prova è emerso che lo stesso cita località
sconosciute agli atti di questo giudizio che appunto non corrispondono ai fondi oggetto della domanda di usucapione.
In buona sostanza dal quadro probatorio in atti è emerso che il Sig.
e tutti gli intestatari catastali non hanno mai CP_1
esercitato il loro possesso sui terreni in questione ma neppure hanno avuto ad essi possibilità di accesso come provato dalle comunicazioni in data 19.12.2020 e del 17.7.1992 indirizzate al
Comune di Berchidda ( v. all. 7 e all. 8 del fascicolo di parte attrice).
Deve essere altresì disattesa e dunque rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta , stante il mancato intervento del Comune di Berchidda, a disporre la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali di passaggio, in quanto inconferente con gli atti di questo giudizio.
A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente .
All'udienza del 20.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi , la causa veniva
Pagina 14 trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale , la parte convenuta solo note di replica .
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
La causa istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova orale , è stata decisa in data 14.03.2025.
In ragione della soccombenza del convenuto , costituitosi al fine di contestare la domanda attorea , lo stesso è tenuto al rimborso delle spese processuali agli attori, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI US, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara proprietari dei terreni e fabbricati - distinti al
Catasto Terreni del Comune di Berchidda (SS) , loc. “ S'ER “ :
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26
di h 16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;
porzione AA seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62
Pagina 15 R.A. € 3,24;
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare
89 RD € 16,96 R.A. € 8,48;
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 49, Mapp. 2
di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto come incolto produttivo cl. 2 RD € 5,81 RA €. 2,11; Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h 16 are 72
centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come bosco misto cl. 2
RD € 8,64 RA € 8,64;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 9 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come fabbricato diruto;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 14 di 32 centiare (32 mq)
censito in catasto come area fabbricato demolito - , i Sig.ri Parte_1
[...]
(C.F. ) nato a [...]
[...] C.F._1
il 26.05.1975, residente a [...]in Loc. Randazzu snc , Parte_2
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...]
[...] C.F._2
residente a [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] ivi residente in C.F._3
Via Pietro Casu n. 20, Parte_4
( ) nato a [...] il [...] ivi res.te in CodiceFiscale_4
Loc. Puntafiu (EREDI SANNA) ;
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta .
Pagina 16 Ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di PI US;
dichiara tenuto e condanna il Sig. (C.F. CP_1
, nato a [...] l'[...] ivi residente in [...]
Case Sparse snc a rimborsare agli attori le spese di lite nella misura di
€. 274,00 per spese ed €. 5.549,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Così deciso in PI US il giorno 14 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
Pagina 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PI US
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1650/2021 , proposto da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.05.1975, residente a [...]in Loc. Randazzu snc , Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...]
[...] C.F._2 residente a [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] ivi residente in C.F._3
Via Pietro Casu n. 20, Parte_4
( ) nato a [...] il [...] ivi residente CodiceFiscale_4 in Loc Puntafiu (di seguito indicati come ) tutti Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Tamponi ,
- attori - contro
(C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._5
l'11/02/1935 ivi residente in via Case Sparse snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sannitu d'intesa con l'Avv. Immacolata Natale (
- convenuto - in punto a Usucapione ; conclusioni
- per parte attrice: “…contrariis reiectis, per tutto quanto esposto nel
premesso che precede: 1) accertati i fatti e le circostanze rappresentate
Pagina 1 in espositiva, dichiarare ex art. 1158 c.c. gli attori Parte_1
,
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
( ), come in epigrafe generalizzati, proprietari
[...] Parte_5
per usucapione di tutti i terreni agricoli di cui in espositiva (tutti
confinanti tra loro e costituenti un unico vasto terreno agricolo) e siti
nell'agro del Comune di Berchidda, località “S'inferru” e segnatamente:
- Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26 di h
16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA seminativo
cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;a) porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62 R.A. € 3,24;b)
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare 89
RD € 16,96 R.A. € 8,48; Appezzamento di terreno distinto in porzione al
Fg. 49, Mapp. 2 di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto
come INCOLTO PRODUTTIVO cl. 2 RD € 5,81 RA € 2,11;
- Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h
16 are 72 centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come BOSCO
MISTO cl. 2 RD € 8,64 RA € 8,64; fabbricato rurale distinto al Fg.
48, Mapp. 9 di 32 centiare (32 mq) censito in catasto come
FABBRICATO ; fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. CP_2
14 di 32 centiare (32 mq) censito in catasto come AREA
FABBRICATO DEMOLITO : proprietari, per averli tutti interamente
posseduti da oltre vent'anni uti domini, con l'animus rem sibi habendi ed
in maniera esclusiva, pubblica, non equivoca, pacifica, continua e
ininterrotta;
--- 2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la
Pagina 2 competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di PI US,
con esonero del conservatore da ogni responsabilità;3) vittoria di spese
e competenze in caso di opposizione da parte della convenuta.”
- per parte convenuta: “Respinta e disattesa ogni contraria istanza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. In via preliminare dichiarare la domanda improcedibile in quanto mancante l'esperimento del procedimento di mediazione.
2. principale, respingere la domanda attorea essendo la stessa infondata in fatto e in diritto.
3. In via riconvenzionale ordinare la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali.
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 20.10.2021 , ritualmente notificato gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che gli stessi sono divenuti proprietari per intervenuta usucapione di tutti i terreni agricoli (tutti confinanti tra loro e costituenti un unico vasto terreno agricolo) e siti nell'agro del
Comune di Berchidda, località “S'ER” e più specificatamente :
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26
di h 16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;
porzione AA seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62
R.A. € 3,24;
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare
89 RD € 16,96 R.A. € 8,48;
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 49, Mapp. 2
di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto come
Pagina 3 incolto produttivo cl. 2 RD € 5,81 RA €. 2,11; Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h 16 are 72
centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come bosco misto cl. 2
RD € 8,64 RA € 8,64;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 9 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come fabbricato diruto;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 14 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come area fabbricato demolito.
Gli attori hanno assunto di aver utilizzato i terreni e i fabbricati in essi insistenti per oltre vent'anni in modo pacifico , pubblico, e ininterrotto.
Gli hanno altresì assunto che il terreno agricolo sito Parte_5
nel Comune di Berchidda (SS) è costituito da più terreni agricoli tra loro confinanti di complessivi ha 1.600,00 che formano un unico corpo aziendale organizzato in forma di
[...]
denominata e che Controparte_3 CP_4
all'interno del summenzionato corpo aziendale si trova un sub-
corpo di terreni agricoli tra loro confinanti (all'interno dei quali si trovano 2 fabbricati rurali) di complessivi ha 34, are 35, centiare 59
in località “S.inferru” (Mapp. Li 48, 49 e 53) distinti ed identificati in Catasto come sopra . Hanno dedotto di essere al possesso del compendio immobiliare in questione in quanto eredi di
Pagina 4 (noto ) nato a [...] il [...] Persona_1 Per_2
deceduto nel 1994, il quale sin dal 1970 ha iniziato ad esercitare il suo possesso nell'intero su descritto terreno agricolo, ha provveduto ad effettuare le attività di pascolo e di allevamento di bovini, nonché di coltivazione, semina e caccia sino al 1993 ,
provvedendo ad effettuare recinzioni, chiusure con muretti a secco che delimitavano i terreni in oggetto , impedendo a chiunque l'accesso e comportandosi, di fatto, come proprietario degli stessi.
A seguito del decesso del Sig. è subentrato nel Persona_1
possesso del compendio immobiliare di che trattasi il fratello
[...]
- noto - il quale dal 1993, in via esclusiva, ed Per_3 Per_4
in seguito - congiuntamente e disgiuntamente agli odierni attori -
ha continuato ad esercitare il possesso uti domino sui predetti terreni fino al 2011, allorquando a quest'ultimo sono subentrati nel possesso gli odierni attori in quanto eredi.
Hanno dedotto di aver provveduto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni per cui è causa e più specificatamente ad eseguire la pulizia e decespugliamento degli stessi , la cura e potatura delle piante ivi esistenti, lo spietramento, compresa anche l'estrazione della corteccia di sughero e la vendita dello stesso, nonché hanno provveduto all'apposizione di recinzioni perimetrali e di cancelli in metallo
Pagina 5 chiusi con lucchetto, le cui chiavi erano e sono detenute esclusivamente dai medesimi . Hanno dedotto di provvedere da diversi anni a locare a terzi i terreni per cui è causa con regolari contratti di affitto recependone i relativi canoni.
Hanno dedotto che i predetti terreni e fabbricati sono ad oggi catastalmente intestati al Sig. , ma che tale CP_1
intestazione risulta formalmente dalla data del 30.06.2020 e ciò in forza di atto pubblico di ratifica di un accordo di mediazione a rogito Notaio con Studio a Olbia Rep. N. 3539 . Per_5
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 18.1.2022 il Sig. il quale ha eccepito CP_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'usucapione dei beni in questione stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito ha contestato la domanda attorea , assumendo di essere da sempre i terreni in questione appartenuti al medesimo e alla propria famiglia, posto che con atto di donazione e divisione a rogito del Notaio
, il Sig. nel 1941, aveva donato e diviso alle Per_6 CP_5
figlie , e i propri immobili. Nello CP_6 CP_7 CP_8
specifico, quest'ultimo aveva ceduto alla figlia , madre di CP_7 [...]
[...]
i terreni oggetto di causa e dunque il convenuto risultava legittimo CP_1
proprietario di quei beni, quale erede della Sig.ra Persona_7
Pagina 6 e del Sig. suo nonno. Ha dedotto che i su menzionati terreni CP_5
si trovano in località Titiddò , erano ex lotti comunali successivamente dati in proprietà al Sig. , raggiungibili sia da Nord che da Sud CP_5
dal ponte sito in Loc. Osseddu e mediante strade vicinali di pubblica evidenza (Strada vicinale S'ER, Strada Vicinale “ ”, per cui CP_4 CP_4
il medesimo non ha mai avuto necessità di chiedere le chiavi di apertura del cancello. Ha contestato la circostanza che gli attori avessero provveduto allo spietramento, recinzione o apposizione di cancelli sugli immobili oggetto di causa , in quanto trattasi di luoghi totalmente incolti e che non vi è stato il possesso da parte di nessuno e che l 'unica attività posta in essere è stato l'esercizio a scopo ricreativo della caccia.
In via riconvenzionale chiedeva ordinare la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali, stante il mancato provvedimento al riguardo del Comune di Berchidda.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'invocata usucapione può dirsi accertata in quanto è stata data la prova in ordine al possesso utile ad usucapionem.
A tal proposito non è inutile ricordare in diritto che “l'azione giudiziale
diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta
usucapione , comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai
Pagina 7 requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico,
incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il
riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità
di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. Civ. n. 20508/2019).
Necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione è , inoltre,
l'animus possidendi che deve essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto del proprietario.
Per quanto qui interessa, gli attori hanno rappresentato di essere divenuti proprietari dei terreni di cui sopra , per averli posseduti per oltre vent'anni pacificamente ed ininterrottamente sino all'attualità.
Ebbene, parte attrice ha assolto all'onere della prova , gravante sulla stessa,
in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico , incontestato , continuativo ed ultraventennale dei beni di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva.
In particolare dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice può ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato i terreni con annessi fabbricati dai primi anni Settanta e fino all'attualità a seguito dei diversi passaggi di successione ( ) con lo svolgimento di attività Persona_8
compatibili con la volontà di possedere gli immobili uti dominus .
Pagina 8 Tutti i testimoni escussi hanno riconosciuto il terreno individuato nell'allegato n. 10 di cui all'atto di citazione in località “S'ER”.
All'udienza del 21.07.2023 il teste di parte attrice CP_9
ha saputo riferire del possesso esercitato dagli attori e ha
[...]
così affermato “: lo so in quanto io lavoro nella azienda agricola
degli attori dal ottobre-novembre 1999 ad oggi;
io pulivo le strade
ed ho estratto il sughero e sono pure andato a caccia sul terreno di
cui mi si chiede in località S'ER; sul terreno in loc. S'ER
passano delle strade che io stesso ho pulito;
andavo a pescare
all'età di anni 16-17 nel fiume Rio Mannu che attraversa la
proprietà degli eredi a S'ER ; l'azienda degli eredi Pt_5
è tutta recintata da muretti e rete metallica;
ci sono i Pt_5
cancelli con tanto di lucchetto e solo i proprietari ed io abbiamo le
chiavi; il predetto terreno è incorporato nella più ampia azienda
agricola di circa 1600,00 ettari” ;entrano solo le persone
autorizzate nella azienda venatoria e riserva di caccia;
s'ER fa
parte della riserva di caccia e dell' azienda venatoria”; anche io
lavoro nell' intera azienda venatoria;
- le due porzioni di terreno
oggetto di causa sono arati e seminati;
io stesso ho aiutato a
seminare ed arare;
ho anche impiantato delle arnie a S'ER per
molti anni anche prima del 1999; il permesso me lo dava il sig.
, vecchio proprietario”; io stesso ho partecipato alla pulizia Pt_5
Pagina 9 dei sentieri e delle piante e all' estrazione del sughero;
-nelle
porzioni di terreno per cui è causa vi è una parte boschiva ed una
parte di circa 500,00 mt che può essere arato e seminato;
in
primavera quando portiamo le vacche a bere le portiamo a
S'ER sui terreni per cui è causa;
la manutenzione riguarda le
strade interne che attraversano i terreni per cui è causa;
la strada è
stata realizzata con la ruspa e noi ci occupiamo della
manutenzione; la strada è comunque transitabile”; ci sono i
cancelli, ma preciso che sono nell'intero perimetro di tutta
l'azienda di cui fanno parte anche i terreni per cui è causa”;
conosco un certo che in parte ce l'ha in affitto e Testimone_1
ci pascola le vacche;
è il figlio dell'attore Testimone_1
”; io non ho mai sentito alcuno lamentarsi e Parte_4
contestare la presenza mia e degli attori sui terreni” ; “non ho mai
visto il sig. occuparsi dei terreni per cui è causa;
“non CP_1
ho mai sentito il sig. contestare l'utilizzo da parte degli attori CP_1
né dei precedenti famigliari del terreno per cui è causa”;
“posso dire che da quando ci sono io come dipendente della
azienda non ho mai sentito alcuno rivendicare niente nei confronti
degli attori”; Non ho mai visto l sul terreno;
io vado tutti i CP_1
giorni sul terreno e non l'ho mai visto;
ho già detto che i cancelli
sono a chiusura di tutta l'azienda di cui fa parte s'ER; qualche
Pagina 10 mese fa sono state cambiati i lucchetti e le chiavi di cui ho una
copia”;
All' udienza del 21.7.2023 veniva escusso il teste di parte convenuta il quale ha così dichiarato : “E' vero lo posso confermare Testimone_2 in quanto frequento i luoghi nel periodo autunnale e ci vado per raccogliere funghi;
ci vado da più di 30 anni;
il terreno è tutto aperto;
il terreno dove io andavo l ho sempre sentito nominare dai miei familiari con
” ” e ”; a sud del Rio che poi diventa Rio Per_9 Pt_7 Pt_7 Per_10
Mannu e sul versante nord rispetto al fiume e sull'incrocio del Rio Per_9 Pers S'ER; nel periodo di secca del fiume vi è un guado che chiamano
e S'ER, nel periodo della piena del fiume per raggiungere
[...] Pt_7 devo passare oltre il ponte di Ossedu e subito dopo una strada vicinale detta;
conosco i luoghi anche perché ero Consigliere Persona_12 comunale del comune di Berchidda;
“ sui terreni c'è il rudere della casa di mia nonna, mentre sui terreni degli eredi ci sono due case una Pt_5 completamente invisibile dai rovi e l'altra è sulla strada anch'essa un rudere;
preciso che quando andavo a raccogliere i funghi andavo sui terreni che nell'all. 10 citaz. sono colorati con il colore viola;
preciso che la tipologia dei luoghi è: una parte interamente scoscesa e l'altra è un pò più pianeggiante e ci sono querce da sughero e macchia mediterranea, non vi è piantato nulla;
c'è un sentiero all'interno del terreno per cui è causa ma non so come sia stato realizzato, oggi ci possono passare solo fuoristrada e moto, fino a trent'anni fa ci passava anche la Opel DE di mio zio;
io entro prevalentemente quando devo raggiungere dalla Per_9 Contr strada vicinale e e dopo circa un chilometro vedo dei cartelli CP_4 attaccati agli alberi indicanti Azienda Agrituristica Venatoria. “
All'udienza del 2.2.2024 veniva escusso altro teste di parte attrice:
il quale ha così dichiarato : “posso Testimone_3
riferire dal 2008 al dicembre 2023 periodo in cui io lavoravo a
Berchidda come comandante della stazione forestale, e facevamo
periodici controlli sulle e sulle autogestite tra le quali quella CP_3
Contr di e nelle nei primi anni dal 2008 fino alla sua CP_4 CP_3
morte c'era e poi i suoi eredi;
oltre a svolgere Persona_3
Pagina 11 l'attività venatoria (caccia) gestivano l'Azienda Agrituristica, che
comprende i terreni di S'ER che sono interclusi all'interno
Contr della predetta e la è grande 1.200 ettari CP_10 CP_3
che sono all'interno della proprietà privata dei che è pari ad Pt_5
ettari 1.600 circa;
so che estraevano il sughero ; “preciso che la
recinzione riguarda l'intero compendio;
S'ER non è recintato;
i
cancelli e le reti sono perimetrali all'intera superficie dell;
CP_3
ci sono dei lucchetti che chiudono cancelli;
noi dovevamo chiedere
la chiave agli attori quando entravamo con i mezzi;
confermo che
sia noto e pubblico non so se sia stato contestato”; “non ho mai
visto sui terreni per cui è causa;
ho sempre visto i CP_1
e gli eredi;
parlo sempre dal 2008.”; Pt_5
All'udienza del 1.3.2024 veniva interrogata in qualità di teste la
GN , la quale ha così Testimone_4
affermato: “ io sono una confinante dei terreni degli eredi;
Pt_5
io ho una azienda agricola dal 1989, e da quella data ho visto
e che esercitavano il loro lavoro Parte_8 Persona_3
da imprenditori agricoli ed avevano una azienda turistica
venatoria; poi sono subentrati i nipoti e Parte_1
; L' è una riserva Testimone_1 Controparte_3
di caccia, e possono entrare solo gli ospiti e quelli che fanno parte
della loro azienda;
ho sempre visto gli attori pulire il terreno.” “i
Pagina 12 cancelli sono all'ingresso dell'intera azienda;
sono i due accessi
dell'intera azienda;
le chiavi ce le hanno solo gli attori lo so perché
se voglio entrare devo chiedere il permesso a loro;
i cancelli sono
sempre chiusi con il lucchetto”; non ho mai sentito alcuno fare
opposizione”; “ho incontrato l una volta sul terreno degli CP_1
attori al confine con il mio che scappava saltando un muretto.”;
“c'erano dei passaggi in origine e poi sono state fatte strade
interpoderali da;
“ Parte_8
I testi di parte attrice sono risultati attendibili , in quanto non è
emerso alcun loro interesse nella lite e per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa, nella loro qualità di proprietari di terreni limitrofi a quello oggetto della domanda e per avervi svolto personalmente dei lavori su incarico degli attori.
Per contro, gli assunti di parte convenuta , volti a contestare la domanda di usucapione proposta dagli attori , sono rimasti sforniti di prova , posto che nella specie, nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta non vi è neppure corrispondenza tra i terreni oggetto della domanda di usucapione e quelli individuati da quest'ultimo il quale fa riferimento ai fondi e . Per_9 Pt_7
Così ricostruite le vicende del possesso vantato da parte convenuta,
deve ritenersi che il teste escusso non ha riferito in maniera univoca del possesso esclusivo del Sig. e neanche di CP_1
Pagina 13 attività tali da escludere il possesso dimostrato dagli attori. Non può
non rilevarsi che , considerata l'assenza di chiarezza e univocità
delle dichiarazioni del teste di parte convenuta , dall'esame complessivo della prova è emerso che lo stesso cita località
sconosciute agli atti di questo giudizio che appunto non corrispondono ai fondi oggetto della domanda di usucapione.
In buona sostanza dal quadro probatorio in atti è emerso che il Sig.
e tutti gli intestatari catastali non hanno mai CP_1
esercitato il loro possesso sui terreni in questione ma neppure hanno avuto ad essi possibilità di accesso come provato dalle comunicazioni in data 19.12.2020 e del 17.7.1992 indirizzate al
Comune di Berchidda ( v. all. 7 e all. 8 del fascicolo di parte attrice).
Deve essere altresì disattesa e dunque rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta , stante il mancato intervento del Comune di Berchidda, a disporre la sistemazione della viabilità di accesso alle esigenze attuali di passaggio, in quanto inconferente con gli atti di questo giudizio.
A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente .
All'udienza del 20.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi , la causa veniva
Pagina 14 trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale , la parte convenuta solo note di replica .
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
La causa istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prova orale , è stata decisa in data 14.03.2025.
In ragione della soccombenza del convenuto , costituitosi al fine di contestare la domanda attorea , lo stesso è tenuto al rimborso delle spese processuali agli attori, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI US, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara proprietari dei terreni e fabbricati - distinti al
Catasto Terreni del Comune di Berchidda (SS) , loc. “ S'ER “ :
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 48, Mapp. 26
di h 16 are 59 centiare 80 (165.980 mq) costituito da porzione AA
seminativo cl. U di are 17 centiare 91 R.D € 4,62 R.A. € 3,24;
porzione AA seminativo cl. U di are 17 centiare 91 RD € 4,62
Pagina 15 R.A. € 3,24;
porzione AB incolto produttivo (bosco) cl. 1 di h 16 are 41 centiare
89 RD € 16,96 R.A. € 8,48;
Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 49, Mapp. 2
di h 1 are 2 centiare 27 (10.227 mq) censito in catasto come incolto produttivo cl. 2 RD € 5,81 RA €. 2,11; Appezzamento di terreno distinto in porzione al Fg. 53, Mapp. 2 di h 16 are 72
centiare 88 (167.288 mq) censito in catasto come bosco misto cl. 2
RD € 8,64 RA € 8,64;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 9 di 32 centiare
(32 mq) censito in catasto come fabbricato diruto;
fabbricato rurale distinto al Fg. 48, Mapp. 14 di 32 centiare (32 mq)
censito in catasto come area fabbricato demolito - , i Sig.ri Parte_1
[...]
(C.F. ) nato a [...]
[...] C.F._1
il 26.05.1975, residente a [...]in Loc. Randazzu snc , Parte_2
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...]
[...] C.F._2
residente a [...], (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] ivi residente in C.F._3
Via Pietro Casu n. 20, Parte_4
( ) nato a [...] il [...] ivi res.te in CodiceFiscale_4
Loc. Puntafiu (EREDI SANNA) ;
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta .
Pagina 16 Ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di PI US;
dichiara tenuto e condanna il Sig. (C.F. CP_1
, nato a [...] l'[...] ivi residente in [...]
Case Sparse snc a rimborsare agli attori le spese di lite nella misura di
€. 274,00 per spese ed €. 5.549,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Così deciso in PI US il giorno 14 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
Pagina 17