CASS
Sentenza 29 marzo 2026
Sentenza 29 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2026, n. 7481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7481 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20944/2022 R.G. proposto da: MAXI DI SRL rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CORBYONS e GI SA RO -ricorrente e controricorrente incidentale - contro COMUNE DI COLOGNA VENETA SI VE SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA SRL entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTA ANDREOTTI, GI TT e TT AN -controricorrenti e ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 186/2022 depositata il 07/02/2022. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7481 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BENATTI MARCO Data pubblicazione: 29/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AR SA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale e per l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità dei rimanenti motivi nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. Uditi l’avv. Giorgio Roderi per la ricorrente e l’avv. Giorgio Morotti per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna “Iperfamila” nel Comune di Cologna Veneta (VR), con atto inviato il 26/8/2016 all’ente locale e alla S.I.VE RL, a sua volta gestrice del servizio rifiuti per conto del primo, presentò dichiarazione di variazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI), delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 4.726, restando superfici imponibili per mq 389. La società S.I.VE RL, con atto 21/8/2017, respinse la richiesta ritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionale in funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici. Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con la concessionaria e con sentenza n. 225 dell’8/10/2019, accolse il ricorso annullando il diniego. Su appello di S.I.VE RL, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto parzialmente il gravame riconoscendo non computabili, 3 per il calcolo della TARI, le sole aree adibite a laboratori di pescheria e macelleria e a vani tecnici (mq 380), riconoscendo la legittimità, per le superfici rimanenti, della pretesa fiscale e del diniego impugnato. Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenziali in ordine alla prova del diritto all’esenzione: - è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92; - è infondata, per contro, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, formulata dalla stessa contribuente in relazione al divieto di nuove domande ex art. 57 d.lgs. 546/92 alla modifica dei regolamenti comunali intervenuta nel frattempo, atteso che la questione è ininfluente andando decisa la controversia sulla base dei regolamenti all’epoca vigenti;
- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione delle superfici;
- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a un numero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione non sarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti non assimilabili;
- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari di smaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali al recupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenuta sufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, a fondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori di pescheria e macelleria e i vani tecnici;
- non vi sarebbe una doppia imposizione;
4 - l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilità dei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle aree tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica area;
- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori di pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, a differenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili. Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi integrati da successiva memoria. Resistono con unico controricorso la S.I.VE RL e il Comune di Cologna Veneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, integrati da successiva memoria. La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale: 1. Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all. E alla legge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Cologna Veneta che non prevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe stato privo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativo sicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione di superfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass. 11035/2019). 5 2. Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima. Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Parti in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza che dimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, la delimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente dei rifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione per vendita e magazzini. 6 4. Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge 147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato la tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate da persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superfici di vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenza umana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti speciali è provata. 5. Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa. 6. Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole non sia stata accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57 d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione. Tali domande e argomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordine alle questioni precedentemente evidenziate. 7 Ricorso incidentale 7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettano la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la nota di SI.VE. RL del 21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva di quantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicché la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. 8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato le controricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente c.d. TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) non possa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e in particolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sulla possibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri di assimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilati e dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescindere dall’autonomo avvio al recupero. 9. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, pur proposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investe l’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione. 9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. n.7344/2012, n. 11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa 8 tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01). 9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota S.I.VE RL del 21 agosto 2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizio procedurale: - non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine per adempiere;
- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentata dalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire, come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione della parte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;
- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte le aree che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per la concessionaria di effettuare le necessarie verifiche;
- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra imponga allo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedente quella in esame;
- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazione in funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentare evidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;
- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data di presentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denuncia originaria). 9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi dei controricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non viene prospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perché non viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il carattere specificamente interlocutorio della comunicazione stessa. L’indicazione delle procedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di una 9 denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della data di presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersi ricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia pure nell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte. 9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384, comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidate come da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio. 9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in: - € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;
- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello; - € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi;
oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, 10 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente AC MA LA
- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione delle superfici;
- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a un numero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione non sarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti non assimilabili;
- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari di smaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali al recupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenuta sufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, a fondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori di pescheria e macelleria e i vani tecnici;
- non vi sarebbe una doppia imposizione;
4 - l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilità dei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle aree tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica area;
- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori di pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, a differenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili. Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi integrati da successiva memoria. Resistono con unico controricorso la S.I.VE RL e il Comune di Cologna Veneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, integrati da successiva memoria. La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale: 1. Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all. E alla legge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Cologna Veneta che non prevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe stato privo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativo sicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione di superfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass. 11035/2019). 5 2. Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima. Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Parti in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza che dimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, la delimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente dei rifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione per vendita e magazzini. 6 4. Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge 147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato la tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate da persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superfici di vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenza umana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti speciali è provata. 5. Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa. 6. Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole non sia stata accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57 d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione. Tali domande e argomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordine alle questioni precedentemente evidenziate. 7 Ricorso incidentale 7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettano la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la nota di SI.VE. RL del 21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva di quantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicché la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. 8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato le controricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente c.d. TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) non possa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e in particolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sulla possibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri di assimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilati e dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescindere dall’autonomo avvio al recupero. 9. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, pur proposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investe l’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione. 9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. n.7344/2012, n. 11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa 8 tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01). 9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota S.I.VE RL del 21 agosto 2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizio procedurale: - non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine per adempiere;
- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentata dalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire, come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione della parte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;
- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte le aree che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per la concessionaria di effettuare le necessarie verifiche;
- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra imponga allo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedente quella in esame;
- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazione in funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentare evidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;
- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data di presentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denuncia originaria). 9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi dei controricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non viene prospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perché non viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il carattere specificamente interlocutorio della comunicazione stessa. L’indicazione delle procedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di una 9 denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della data di presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersi ricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia pure nell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte. 9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384, comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidate come da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio. 9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in: - € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;
- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello; - € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi;
oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, 10 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente AC MA LA