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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 7715/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 325/2020 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, assegnata in decisione all'udienza del 15.05.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale per notaio di Barano Per_1
d' , Rep. n.33646 del 14/03/18 e artt. 47 e 51 dello Statuto regionale e 30 del Reg. Per_2 reg.le n.12/11, dall' Avv. Modesto Letizia (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata modesto. egione.campania.it; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f.: , in persona del Presidente legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello in via incidentale e decreto di nomina n. 10 del 15/01/2021, dall' Avv. Dir. Emilia Tarantino ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata avv.dir. rovincia.caserta.it; Email_2
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall' Avv.
Alessandra Carbone (c.f.: ed elettivamente domiciliato C.F._3 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_3
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., domiciliata presso la sede dell'ente in P.zza Nicola Amore, n.8, Roccamonfina (CE);
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte appellante concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio e, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dell'appello, la compensazione delle spese giudiziali avuto riguardo all'esistenza di contrasti giurisprudenziali ed all'assenza di una pronuncia dell'organo nomofilattico in materia di danni causati da animali selvatici.
Il procuratore dell'appellato concludeva, invece, in via principale, per la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ovvero per il rigetto dello stesso con condanna dell'appellante al pagamento delle somme liquidate nella sentenza impugnata, oltre rimborso delle spese di registrazione della stessa anticipate dal sig. , e, in CP subordine, per il contenimento al minimo dell'eventuale condanna al risarcimento del danno. Chiedeva, pertanto, di condannare in ogni caso parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1
e l'accoglimento del proprio appello incidentale con condanna Parte_2 esclusiva della al risarcimento dei danni nei confronti del sig. , il tutto Pt_2 CP con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_2 avverso la Sentenza n. 325/2020, depositata in data 28.02.2020, emessa dal Giudice di
Pace di Sessa Aurunca con la quale, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
volta all'accertamento dell'esclusiva responsabilità della CP Pt_2 della e della
[...] Controparte_1 Controparte_4 per i danni derivanti dal sinistro occorso in data 4.8.2018, aveva condannato le convenute e , in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_1 nella misura di € 650,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 373,00 di cui € 43,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali e al rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attore deduceva che, in dette circostanze di tempo alle ore 3:30 circa, si trovava alla guida dell'autovettura Lancia IL, tg. DL653RH, di sua proprietà, e mentre percorreva la S.P. Sessa Aurunca – Mignano Monte Lungo in direzione Roccamonfina,
(CE) collideva con un cinghiale che attraversava la careggiata in maniera improvvisa ed imprevedibile.
L'attore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla alla di ed alla Parte_2 CP_1 CP_1 Controparte_3 [...]
, le citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca al fine di CP_4 ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla carrozzeria.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì la che eccepiva, in via pregiudiziale ed Controparte_1 assorbente, l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, invece, in via principale, escludeva ogni forma di responsabilità a sé addebitabile per insussistenza di qualsivoglia omissione o negligenza dell'ente proprietario della strada, mentre, in via gradata, deduceva l'eventuale concorso di colpa del danneggiato.
Non si costituiva, invece, in giudizio la Controparte_3 Controparte_4 malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove documentali ed escussione dei testi, il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca emetteva la sentenza n. 325/2020, depositata in cancelleria il 28.02.2020, con la quale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della e della per la causazione del Parte_2 Controparte_1 sinistro e, per l'effetto, le condannava al pagamento ed a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di € 650,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 373,00. -2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la la quale ha dedotto Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata, ritenuta viziata sotto il profilo motivazionale. In particolare, l'appellante ha riproposto il proprio difetto di legittimazione ed ha altresì contestato la violazione dei principi regolatori in materia di responsabilità civile, riparto dell'onere probatorio e quantificazione del danno. Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in estremo subordine, che la sentenza venga riformata dichiarando il concorso di colpa del conducente;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio l'appellato , il quale, eccependo l'infondatezza CP dell'appello, ne ha chiesto il rigetto e, in subordine, il contenimento al minimo dell'eventuale condanna al risarcimento del danno.
Si è costituita, altresì, la che, contestando la fondatezza dell'appello, Controparte_1 ha spiegato contestualmente appello incidentale. In particolare, l'Ente ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e che, in parziale riforma della sentenza gravata, venga condannata esclusivamente la al risarcimento dei danni nei confronti del NO. Parte_2
Il giudice istruttore all'udienza del 15.5.2025 ha riservato la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
-3. Giova anzitutto rilevare la tempestività del gravame principale, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 28.02.2020, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato il 9.10.2020 e, dunque, entro il 1.12.2020 ovvero il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali che per la la sospensione straordinaria 2020, dettata dall'emergenza coronavirus, per il processo civile decorrono dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36,
c. 1, DL 23/2020).
L'appellante si è inoltre costituito nei termini di cui all'art. 348 c.p.c in data 19.10.2020, mediante il deposito dell'atto di appello notificato, della sentenza impugnata e del fascicolo di parte di primo grado.
Analogamente, l'appellata , in ossequio al combinato disposto di cui Controparte_1 agli artt. 343 e 166 c.p.c. applicabile secondo la logica del tempus regit actum, ha proposto appello incidentale nella comparsa di risposta depositata il 21.1.2021 e, segnatamente, entro il 27.1.2021 ovverosia almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 16.2.2021, come da decreto del 14.1.2021. Va, altresì, ritenuta l'ammissibilità del gravame, principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
-4. Passando al merito e tenuto conto delle parti della sentenza censurate tanto in via principale quanto in via incidentale, i temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la normativa vigente in tema di riparto delle funzioni afferenti alla fauna selvatica, la disciplina applicabile al caso di specie e, sulla scorta dei medesimi, la legittimazione passiva delle parti coinvolte nonché la fondatezza della pretesa risarcitoria e la individuazione del soggetto tenuto al suo eventuale soddisfacimento.
-5. Orbene, con riferimento al primo profilo, deve osservarsi che la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'art. 26, ha disposto che, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in , Pt_2 così come modificata dalla L.R n. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica;
la L.R. 9 novembre 2015, n. 14 recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ha disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli ed ha modificato l'assetto delineato con la L.R. n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art.
8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in "materia di caccia", riallocando le funzioni in questione alla Regione (art. 3, comma 1, lett. a).
Così richiamata la normativa in materia va rilevato inoltre che la richiamata L.R. n.
26/2012 prevede, tra l'altro, all'art. 26, comma 3), "che il soggetto danneggiato è tenuto
a denunciare il danno" all'ufficio caccia competente territorialmente, ora Servizio
Territoriale Provinciale, che procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo.
Ne discende che la L.R n. 14/2015, disciplina in modo specifico la materia della fauna selvatica nel territorio regionale e definisce con chiarezza il riparto delle competenze tra i diversi enti coinvolti, tra cui la e le Province. Parte_2 Tuttavia, tale normativa, vigente al momento del sinistro, pur rappresentando il quadro normativo di riferimento imprescindibile per dirimere la controversia de qua, non è stata menzionata dal giudice di prime cure nella ricostruzione dell'excursus normativo sulla C scorta del quale ha ritenuto legittimate passive sia la che Parte_2 CP_1
, così come da quest'ultima censurato nell'appello incidentale
[...]
-6. Fermo quanto innanzi, per ciò che concerne la disciplina applicabile, va osservato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, congruamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici – il più recente approdo della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo giudice, individua nell'art. 2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, come altresì suggerito dalla nel proprio appello incidentale. Controparte_1
Dalla lettura della norma, infatti, si evince che nessun distinguo è posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito” (Tribunale L'Aquila sez. I, n.71 del 25/01/2023).
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato, non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
7969/2020). Anche nel caso di specie, dunque, tenuto conto del sopra richiamato revirement giurisprudenziale, la fattispecie deve essere ricondotta all'art. 2052 c.c. e non all'art. 2043
c.c. applicato, invece, dal giudice di prime cure.
-7. A ciò si aggiunga che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Pt_2 in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (cfr.
Corte di Cassazione, n. 7969/2020).
Anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere attuate, non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui Pt_2 spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione realizzata dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Pt_2
Costituzione e alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che “la utilizza” allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civ. sez. III, 29/04/2020, n.8385).
La potrà unicamente rivalersi nei confronti di detto ente;
in tal caso l'onere di Pt_2 dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Pt_2 che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione passiva nel presente giudizio non può che essere riconosciuta esclusivamente in capo alla Parte_2
e non già alla . Controparte_1 Si ritiene, dunque, fondato l'appello incidentale da quest'ultima spiegato, con contestuale rigetto dell'appello principale sul punto.
-8. Passando al vaglio dell'appello principale proposto, occorre premettere che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale a una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire Pt_2 la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto
e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione
e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. Cass., sentenza n.
7969/2020).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, spetterà quindi alla dimostrare che la Pt_2 condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Trova altresì applicazione, nel caso di specie, l'art. 2054 cc, essendosi il sinistro verificato per effetto dell'attività di circolazione di veicoli;
ciò sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. Cass. n. 13848/2020).
La Suprema Corte ha chiarito, anche recentemente, che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, co. 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cass. sez. III,
27/04/2023, n. 11107; cfr. anche Cass., Sez. III, n. 7969 del 20/04/2020).
-9. In applicazione dei principi innanzi richiamati, nella vicenda in esame, come già evidenziato, l'appellato ha allegato, nell'atto introduttivo, che l'autovettura CP
Lancia IL collideva con un cinghiale che improvvisamente si immetteva sulla carreggiata percorsa dall'autoveicolo.
In primo grado, la causa è stata istruita, oltre che mediante l'acquisizione delle prove documentali raffiguranti i danni riportati dall'autovettura dell'attore, con l'escussione di due testi di parte attrice.
Il teste, ha dichiarato: “Ricordo che erano le 3:30 dei primi di agosto, Testimone_1 ricordo fosse il 5, ed ero a bordo della vettura di mia proprietà di ritorno da un matrimonio e davanti a me c'era il sig. a bordo della sua macchina. Stavamo CP percorrendo la strada provinciale che da Roccamonfina conduce a Mignano Monte
Lungo quando all'improvviso ho visto che un cinghiale ha tagliato la strada alla vettura del sig. il quale non ha fatto in tempo a frenare. Ricordo che il cinghiale è CP sbucato dalla parte destra della carreggiata. Ricordo che la vettura del sig. è CP una Lancia IL e non ricordo con precisione il colore, ricordo che è un colore chiaro, tra un grigio e un rosa. Ricordo che quel tratto di strada non ha barriere laterali e neppure segnali di pericolo attraversamento animali selvatici. Ricordo che il sig. CP circolava ad una velocità bassa. Dopo l'impatto con l'animale ci siamo fermati, abbiamo visto l'animale a terra ma poi mi sono allontanato”.
Dette dichiarazioni collimano con quanto dichiarato dalla teste, , la Testimone_2 quale ha riferito: “Sono la fidanzata del sig. . Era la notte tra il 4 ed il Controparte_2
5 di agosto 2018 ed erano le ore 3:30 ed eravamo di ritorno da un matrimonio. Mi trovavo a bordo della macchina del sig. quando, all'improvviso, dalla mia destra CP
è sbucato un cinghiale di taglia piccola. Il sig. ha cercato di evitarlo ma non è CP riuscito a farlo e la macchina si è danneggiata nella parte anteriore sinistra. Dopo
l'impatto ci siamo fermati ed abbiamo notato il cinghiale sul ciglio della strada che respirava ancora a fatica. Insieme a noi si è fermato anche il sig. anche Testimone_1 lui di ritorno dal matrimonio come noi. Procedevamo a bassa velocità circa 40 km/h.
Preciso che nel tratto di strada in cui è successo l'evento non ci sono recinsioni tantomeno cartellonistica stradale. Dopo l'evento la macchina era marciante e siamo riusciti a tornare a casa”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali sopra riportate e che le stesse siano, pertanto, idonee a dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa della condotta di un animale selvatico.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado risultano, difatti, adeguatamente dimostrati sia la presenza dell'animale sulla carreggiata che la circostanza secondo cui il danno riportato dall'autovettura si sia effettivamente verificato a causa dell'impatto con l'animale.
Invero, le suddette dichiarazioni testimoniali, in maniera analitica e convergente, hanno confermato la dinamica del sinistro dedotta dall'attore nel proprio atto introduttivo, apportando altresì ulteriori elementi indicativi della condotta tenuta dal danneggiato.
Questi, percorrendo con cautela ed a velocità moderata in una strada priva di segnaletica alcuna, risulta esente di ogni qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento, esclusivamente addebitabile, invece, all'attraversamento improvviso ed imprevedibile dell'animale selvatico.
-10. Tanto considerato, in applicazione dell'art. 2052 c.c., incombeva sulla Pt_2
l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito, ovvero che la condotta
[...] dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella fattispecie, la ha genericamente dedotto che l'assenza di ripetuti Parte_2 episodi di danneggiamento causati dalla presenza di cinghiali nella zona scenario del sinistro di cui si discorre è, di per sé, idonea a dimostrare la natura fortuita dell'evento.
Tale asserzione non è sufficiente ad esimere da responsabilità la non Parte_2 potendo la circostanza di cui sopra assurgere a prova della imprevedibilità e inevitabilità del danno in assenza di evidenze concrete circa l'adozione di misure effettive di prevenzione e gestione della fauna selvatica da parte dell'ente convenuto (Cass. Civ., Sez.
III, n. 7969/2020).
Alla luce del quadro probatorio emerso, corretta e coerente con il materiale istruttorio illustrato si reputa la decisione impugnata non integrando, per converso, il sinistro in esame un evento esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellante principale.
Ne consegue dunque l'affermazione della responsabilità esclusiva della Pt_2
quale ente titolare delle competenze in materia di gestione e controllo della
[...] fauna selvatica, per non aver adottato le misure necessarie a prevenire il verificarsi dell'evento dannoso, né dimostrato la ricorrenza di un fattore eccezionale e imprevedibile idoneo a scriminare la propria condotta.
-11. Ciò posto in relazione all'an debeatur, la decisione impugnata si reputa corretta anche sotto il profilo inerente il quantum, oggetto di specifica censura da parte dall'appellante principale.
Appare corretta la quantificazione operata dal giudice di prime cure che, disponendo esclusivamente di rilievi fotografici raffiguranti il veicolo ed i danni patiti nonché di perizia di parte estimativa della spesa occorrente per la riparazione, ha liquidato il danno in via equitativa.
Va osservato al riguardo che, costituendo la perizia di parte una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta la stessa essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) in quanto costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023).
Segnatamente, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex art. 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. ord.
34450/2022).
Pertanto, correttamente, il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, rifacendosi alla regole della comune esperienza, ai prezzi correnti, alla manodopera ragionevolmente occorrente, al tipo di veicolo danneggiato, nonché all'entità obiettiva dei danni desumibile dalla documentazione fotografica a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha determinato il danno nella somma pari ad € 650,00.
-12. Alla stregua di dette considerazioni l'appello principale deve essere rigettato.
Per converso in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, non sussistendo alcun concorso di colpa ma la esclusiva responsabilità dell'appellante questa deve, di Parte_2 conseguenza, essere condannata – in via esclusiva - a pagare, in favore dell'appellato l'importo di €.650,00, quale liquidato dal giudice di primo grado oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
-13. La riforma anche parziale della sentenza impugnata implica una nuova regolamentazione delle spese.
Si deve rilevare, difatti, che in tema di liquidazione delle spese giudiziali il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole ( cfr. Cass.
Civ n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013).
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
-14. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 325/2020 del
[...]
Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata in data 28.02.2020, così decide:
a) Dichiara la contumacia della Controparte_4
b) Rigetta l'appello principale;
c) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la esclusiva responsabilità della nella Parte_2 causazione del sinistro per cui è causa e condanna la predetta in Parte_2 via esclusiva, al pagamento in favore dell'appellato , a titolo di risarcimento CP danni, della somma di €.650,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
d) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) Condanna la alla rifusione delle spese processuali del doppio Parte_2 grado di giudizio, sia nei confronti dell'appellato che della appellata CP
, che si liquidano – per il primo grado – in complessivi € 395,00, Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, di cui €49,50 per esborsi sostenuti dal sig. ; per il presente grado di giudizio, si liquidano in € CP 670,75, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, di cui €
208,75 per rimborso delle spese di registrazione della sentenza sostenute dal sig.
; CP
f) pone a carico della parte appellante, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Ida D'Onofrio